La RSA risponde della caduta del paziente con disturbi cognitivi se non prova di aver adottato delle misure di prevenzione rafforzate. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Il ricovero, il rischio di fuga e la caduta dal terrazzo
Un anziano affetto da grave decadimento cognitivo dovuto a varie cause (tra cui l’Alzheimer e un’encefalopatia vascolare economica) veniva ricoverato presso una RSA fiorentina nell’aprile del 2021, in quanto presentava degli importanti disturbi del comportamento e aveva avuto numerosi episodi di disorientamento e allontanamento dal proprio domicilio.
I familiari del paziente, prima di effettuare ricovero, informavano la struttura sanitaria degli episodi di disorientamento del paziente e dei suoi tentativi di fuga domestica.
Nonostante tali informazioni, soltanto tre giorni dopo il ricovero presso la RSA, il paziente riusciva ad avere libero accesso alla terrazza della struttura sanitaria e a scavalcare il relativo parapetto, cadendo a terra.
A seguito della caduta, il paziente subiva un gravissimo politrauma, con fratture multiple e compromissione della respirazione. Pertanto, veniva ricoverato per una decina di giorni presso l’ospedale locale. Dopo le dimissioni dall’ospedale, il paziente veniva nuovamente ricoverato presso la casa di cura, dove subiva un peggioramento delle condizioni generali, con l’insorgenza di dolore a deglutire, malnutrizione, perdita di massa corporea e episodi di occlusione delle vie respiratorie dovute a non corretta deglutizione. Infine, dopo circa tre settimane dal reingresso nella casa di cura il paziente moriva per polmonite, insufficienza respiratoria e versamento pleurico.
In considerazione di ciò, la moglie e il figlio del paziente deceduto si rivolgevano al tribunale di Firenze al fine di far accettare la responsabilità della RSA della causazione della morte del congiunto e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti in proprio per la perdita del rapporto parentale e ricevuti per via ereditaria dalla morte del paziente.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto riteneva che il proprio personale non avesse tenuto alcuna condotta colposa e la stessa avesse predisposto dei protocolli di sicurezza conformi alle normative regionali e nazionali nonché che l’evento era stato imprevedibile poiché verificatosi in modo repentino. Infine, la RSA contestava la sussistenza del nesso di causalità tra la caduta e la morte del paziente, che riteneva imputabile invece a patologie pregresse. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Responsabilità della RSA e obblighi di protezione rafforzata
Preliminarmente, il tribunale di Firenze ha evidenziato come la responsabilità di una RSA nelle fattispecie di caduta dei pazienti sia di natura contrattuale e derivi dal contratto di spedalità intercorso fra la struttura sanitaria e il paziente. La natura contrattuale di detta responsabilità comporta che il paziente oppure i suoi aventi causa, oltre a provare la sussistenza del suddetto contratto, possano semplicemente limitarsi ad allegare un inadempimento della debitrice astrattamente idoneo a causare il danno: ciò significa che il danneggiato deve provare la sussistenza di una causalità materiale tra l’evento (nel caso di specie la caduta) e la condotta omissiva o omissiva della struttura sanitaria.
Per quanto concerne la sicurezza dei pazienti, il cui obbligo di tutela sorge in capo alla struttura sanitaria con il predetto contratto di spedalità, il giudice ha ritenuto che in presenza dei pazienti con disturbi cognitivi la struttura sanitaria debba adottare misure di prevenzione che siano rafforzate.
Nei casi di caduta dei pazienti all’interno dei luoghi di cura, la prova liberatoria in capo alla struttura sanitaria è particolarmente rigorosa: infatti, con il predetto contratto di spedalità (che si instaura momento dell’accettazione del paziente), la struttura sanitaria assume un particolare obbligo di protezione e di custodia del paziente, che si traduce nella necessità di prevenire i rischi di caduta del paziente medesimo, soprattutto nel caso in cui i pazienti siano fragili o a rischio specifico di caduta.
In considerazione di tali principi, sul paziente grava l’obbligo di provare la sussistenza del contratto di ricovero, del danno dal medesimo subito e del nesso di causalità fra detto danno e la condotta posta in essere dalla struttura sanitaria o la sua omissione di condotte cui era tenuta. Invece, una volta che il paziente ha assolto detto onere probatorio, la struttura sanitaria potrà andare esente da responsabilità soltanto qualora riesca a provare di aver effettuato una corretta valutazione del rischio caduta dello specifico paziente e di avere conseguentemente adottato delle misure volte a prevenire il rischio caduta che siano adeguate rispetto allo specifico paziente, nonché di aver rispettato in generale le regole dell’arte e le migliori pratiche assistenziali. In altri termini, la struttura sanitaria dimostrare che la caduta del paziente si è verificata a causa di un evento del tutto eccezionale, non prevedibile né evitabile dalla struttura e che quindi non era esigibile dalla struttura un comportamento diverso da quello tenuto in concreto nel caso di specie.
3. Rischio prevedibile e sorveglianza insufficiente: perché la RSA è responsabile
Nel caso di specie, il tribunale di Firenze ha ritenuto che dall’istruttoria svolta in giudizio sia emerso che la struttura sanitaria era a conoscenza del fatto che il paziente presentava un quadro clinico caratterizzato da deambulazione casuale del paziente (dovuta alla malattia dell’Alzheimer), nonché da agitazione psicomotoria, aggressività e tendenza scavalcare ostacoli. Infatti, gli stessi operatori della RSA, nei giorni precedenti l’incidente, avevano riportato all’interno della cartella clinica delle avvertenze sul comportamento del paziente e sul fatto che era stato visto tentare di aprire la porta finestra del terrazzo; conseguentemente, detti operatori avevano inserito nella cartella clinica un avvertimento di sorvegliare il paziente proprio perché era uscito in terrazza.
Inoltre, dall’istruttoria svolta in giudizio è emerso che mancava un parapetto del terrazzo idoneo ad impedire lo scavalcamento e un sistema volto ad impedire ai pazienti di impedire la portafinestra del terrazzo per uscire all’esterno.
In considerazione di quanto sopra, quindi, il tribunale di Firenze ha ritenuto che la circostanza che il paziente abbia aperto la porta finestra del terrazzo ed abbia scavalcato il relativo parapetto intestato confusionale non può essere ritenuto un evento improvviso, né tantomeno imprevedibile per la struttura sanitaria.
Sul punto, il giudice ha rigettato le tesi difensive della struttura sanitaria relative alla conformità formale del parapetto rispetto all’altezza prevista dalle normative di settore (cioè pare 1 m). Infatti, secondo il giudice, detta conformità formale non esclude che parapetto fosse inadeguato per la protezione dei pazienti affetti da disturbi comportamentali ed a rischio fuga.
Inoltre, nei casi di ricovero di tale tipologia di pazienti, le linee guida suggeriscono l’adozione di misure di sicurezza più stringenti per impedire ai pazienti di aprire le porte e recarsi all’esterno: quali, l’utilizzo di serrature alle porte per confinare paziente in una struttura oppure l’utilizzo di sistemi di allarme che suonano quanti pazienti lasciano il letto, la sedia o la stanza oppure quando una porta viene aperta.
Analogamente, il giudice ha ritenuto non sufficiente la presenza di due operatori, in quanto, nel caso di specie, il fatto che il paziente avesse gravi disturbi comportamentali con rischio fuga e che gli operatori avevano percepito che detto rischio potesse verificarsi concretamente, imponevano alla struttura sanitaria di adottare un controllo più stringente del paziente.
In considerazione di tutto quanto sopra, il giudice ha ritenuto che sarebbe stato esigibile un comportamento diverso da parte della struttura sanitaria volto ad evitare la caduta del paziente: in particolare, mediante l’adozione di un parapetto idoneo ad evitare lo scavalcamento, l’adozione di misure che impedissero ai pazienti di uscire in maniera autonoma terrazzo nonché attraverso una maggiore attenzione nel vigilare i pazienti affetti da suddetti disturbi comportamentali.
Conseguentemente, indipendentemente dal fatto che la struttura sanitaria avesse predisposto dei protocolli formali volti alla prevenzione del rischio cadute dei pazienti, il giudice ha ritenuto sussistente una responsabilità della RSA convenuta nella caduta del paziente per omessa o carente sua sorveglianza.
Infine, posto che dalla c.t.u. svolta in giudizio è emersa la sussistenza di un nesso di causalità fra la caduta dal balcone da parte del paziente e la sua morte, il tribunale di Firenze ha condannato la RSA al risarcimento a favore di parte attrice del danno biologico subito dal paziente nonché del danno da perdita del rapporto parentale subito direttamente dai due attori congiunti (moglie e figlio) del paziente deceduto.
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Muia’ Pier Paolo
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