Sentenze che hanno fatto storia: i grandi casi giudiziari italiani, raccontati attraverso le motivazioni della Cassazione
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Assolti in primo grado, condannati all’ergastolo in appello per il concorso nell’omicidio di una giovane donna uccisa, secondo l’accusa, perché si opponeva a un matrimonio imposto dalla famiglia: i due cugini della vittima, già fuggiti all’estero nel 2021 e in seguito rintracciati, tornano in carcere. La Cassazione spiega perché una condanna non definitiva può giustificare una nuova misura cautelare, e perché anni di condotta irreprensibile non bastano sempre a escludere il pericolo di fuga. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Dall’assoluzione al ribaltone in appello
La vicenda riguarda l’omicidio di una giovane donna di origine pachistana, scomparsa il 1° maggio 2021 in una cittadina dell’Emilia-Romagna e mai più ritrovata. Accusati di aver concorso nel delitto, aggravato dalla premeditazione e da motivi ritenuti abietti e futili, insieme ai genitori e allo zio della vittima, due cugini erano stati sottoposti a custodia cautelare rispettivamente dal giugno 2021 e dal marzo 2022. Il 19 dicembre 2023 la Corte d’assise territorialmente competente li aveva assolti, disponendone la scarcerazione. Il 18 aprile 2025, però, la Corte d’assise d’appello ha ribaltato la decisione, condannandoli all’ergastolo e disponendo contestualmente una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Fuga del 2021 e nuova misura cautelare
Il pericolo di fuga era stato ravvisato ripercorrendo la condotta dei due subito dopo i fatti: pur non essendo scappati immediatamente dall’Italia, come invece avevano fatto i genitori della vittima, si erano allontanati all’estero non appena erano scattati i primi controlli dei Carabinieri, venendo rintracciati, l’uno in Francia dopo pochi giorni, l’altro oltre otto mesi più tardi, tramite un mandato d’arresto europeo. Il Tribunale del riesame di Bologna, investito dal ricorso dei due condannati contro la nuova misura, aveva confermato la custodia in carcere, ritenendo che la sopravvenuta condanna all’ergastolo costituisse un elemento nuovo, idoneo da solo a far riemergere il pericolo di fuga, malgrado gli anni trascorsi senza incidenti.
3. Nodo giuridico: si torna in carcere dopo un’assoluzione?
Il ricorso in Cassazione contestava proprio questo punto. La Corte ha rammentato che l’art. 300, comma 5, codice di rito penale, consente di applicare nuove misure coercitive quando un imputato assolto viene, in seguito, condannato per il medesimo fatto, a condizione che ricorrano le esigenze cautelari previste dalla legge; e che, trattandosi di reati compresi nell’art. 275, comma 3, codice di procedura penale, opera una presunzione relativa di pericolosità che sposta sull’imputato l’onere di dimostrare l’insussistenza delle esigenze cautelari, e non sull’accusa quello di provarle. Una sentenza di condanna, anche non definitiva, ha ribadito la Cassazione, costituisce di per sé un fatto nuovo idoneo a far riemergere il pericolo di fuga, specie quando accompagnata, come in questo caso, da un precedente allontanamento all’estero rimasto senza spiegazioni alternative credibili.
4. Il “tempo silente” non basta sempre
La difesa aveva insistito sul cosiddetto “tempo silente”: il lungo periodo trascorso, tra il primo allontanamento e la nuova misura cautelare, senza che i due si dessero di nuovo alla fuga o commettessero altri reati, oltre quattro anni, di cui uno in stato di libertà dopo l’assoluzione. La Cassazione ha confermato che tale argomento è in astratto rilevante, bensì ha ritenuto non illogica la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, nella vicenda in argomento, la condotta regolare tenuta durante la libertà potesse essere letta anche quale scelta strategica in attesa dell’esito dell’appello, e non necessariamente come segno di un effettivo allontanamento dalla logica che aveva motivato il delitto. Quanto al pericolo di reiterazione, i giudici hanno valorizzato l’assenza di qualunque segnale, da parte dei due, di ripudio del movente attribuito loro dai giudici di merito, un retaggio familiare intollerante verso il mancato rispetto di regole imposte, specie alle donne del nucleo, ritenendo non illogico il timore che una dinamica simile possa ripetersi verso altri familiari.
5. Il diritto alla traduzione e il rigetto finale
Rigettato anche il motivo procedurale relativo all’omessa traduzione in lingua urdu dell’ordinanza del Tribunale del riesame: la Cassazione ha ribadito che omissione siffatta, per un provvedimento di questa tipologia, non produce nullità bensì incide solamente sulla decorrenza dei termini per impugnare, e che i ricorrenti non avevano comunque dimostrato alcun pregiudizio concreto alla loro difesa. Rigettati tutti i motivi, i due cugini restano in carcere e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Resta ferma, va sottolineato, la distinzione tra questa pronuncia, che riguarda solo la legittimità della misura cautelare, e il giudizio sul merito della responsabilità penale, soggetto a un autonomo vaglio di legittimità.
Fonte: Cassazione penale, Sezione I, sentenza 5 gennaio 2026, n. 213.
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Biarella Laura
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