Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso di un avvocato sanzionato con 8 mesi di sospensione dall’esercizio della professione per non aver corrisposto lo stipendio alla propria segretaria per 21 mensilità consecutive, per aver violato più accordi di rateizzazione del debito, per aver disatteso un ordine giudiziale di pignoramento del quinto dello stipendio e per aver inviato alla creditrice contabili bancarie relative a bonifici mai eseguiti. Alla professione è dedicato il volume Le reti tra Avvocati – Contratti di rete, aggregazioni professionali e organizzazione dello studio, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. 4 anni di inadempimenti verso la propria dipendente
La vicenda origina da un procedimento disciplinare avviato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina verso un avvocato. Alla dipendente assunta come segretaria presso lo studio, l’incolpato aveva smesso di corrispondere lo stipendio dal dicembre 2017 fino alle dimissioni della lavoratrice, rassegnate nel settembre 2019: 21 mensilità consecutive senza retribuzione. Di fronte al debito accumulato, l’avvocato aveva sottoscritto una scrittura privata di dilazione, seguita da un verbale di conciliazione firmato davanti all’Ispettorato del Lavoro, e un ulteriore accordo raggiunto presso il locale Consiglio dell’Ordine con il legale della creditrice. Nessuno di questi impegni era stato rispettato. Nel frattempo, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale aveva disposto il pignoramento di un quinto dello stipendio a favore della dipendente: un ordine che l’incolpato aveva sistematicamente violato, continuando peraltro a indicare in busta paga la trattenuta corrispondente senza però versarla alla creditrice. L’aspetto più grave, evidenziato sia dal Consiglio Distrettuale di Disciplina che, in appello, dal Consiglio Nazionale Forense, riguardava l’invio alla dipendente di contabili bancarie che attestavano bonifici in suo favore in realtà mai accreditati sul conto della creditrice. Una condotta che gli organi disciplinari hanno qualificato come idonea a far credere falsamente l’avvenuto pagamento, ledendo la credibilità dell’avvocato verso i terzi e l’immagine complessiva della categoria forense. Il capo di incolpazione contestava la violazione di quattro norme del Codice Deontologico Forense: l’art. 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), l’art. 50 (dovere di verità), l’art. 63 (rapporti con i terzi) e l’art. 64 (obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte verso terzi). Il Consiglio Distrettuale di Disciplina, pur escludendo la violazione dell’art. 50, ha ritenuto integrata quella dell’art. 63, commi 1 e 2, irrogando la sospensione dall’esercizio della professione per otto mesi, sanzione poi confermata dal CNF. Alla professione è dedicato il volume Le reti tra Avvocati – Contratti di rete, aggregazioni professionali e organizzazione dello studio, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Impugnazione per cassazione
Contro la decisione del CNF l’avvocato ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, chiedendo pure la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza. La Corte, con ordinanza interlocutoria, aveva già respinto l’istanza cautelare, disponendo peraltro l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, inizialmente non evocato in giudizio. Nel merito, i primi due motivi denunciavano vizi processuali collegati alla mancata escussione testimoniale della dipendente autrice dell’esposto, ritenuta dal ricorrente prova essenziale la cui omessa assunzione avrebbe determinato un vizio di motivazione apparente e un omesso esame di fatto decisivo, oltre a una presunta violazione del contraddittorio. Il ricorrente sosteneva anche che il CNF avesse trascurato la circostanza di aver provveduto al pagamento di una parte del credito vantato dalla ex dipendente. Il terzo motivo contestava la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 9, 63 e 64 del Codice Deontologico, lamentando che gli organi disciplinari non avessero adeguatamente accertato l’elemento soggettivo della condotta. Il quarto motivo denunciava la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sotto il profilo dell’asserita applicazione di una sanzione superiore al massimo edittale e della carenza di una motivazione specifica sull’aggravamento della pena, tenuto conto che alcuni dei precedenti disciplinari richiamati dal CNF erano stati, secondo il ricorrente, archiviati o sottoposti a procedimento di revisione.
3. Valutazioni delle Sezioni Unite sui vizi processuali
La Corte, nel rigettare il ricorso, ha richiamato il principio secondo cui spetta agli organi disciplinari il potere di valutare la convenienza di procedere all’esame di tutti o parte dei testimoni ammessi, potendo dichiarare chiusa l’istruttoria quando ritengano di disporre già di elementi sufficienti per un accertamento completo dei fatti. La sentenza del CNF aveva evidenziato come i fatti oggetto di contestazione fossero incontroversi, in quanto ammessi dallo stesso incolpato e riscontrati da un compendio probatorio assai ampio. Su questa base, la mancata rinnovazione della citazione della testimone non ha comportato, secondo la Corte, l’utilizzo isolato di un esposto non confermato, ma si è inserita in un quadro istruttorio già ritenuto sufficiente. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo, le Sezioni Unite hanno ribadito che tale vizio non può riguardare un fatto meramente processuale (mancata assunzione di una prova testimoniale) né può considerarsi decisivo il dedotto pagamento parziale del debito. La sentenza impugnata aveva già dato atto della deduzione difensiva relativa alle condotte dirette all’estinzione del debito, fondando il giudizio di responsabilità su una condotta complessiva e protratta nel tempo rispetto alla quale il pagamento parziale successivo non poteva assumere, da solo, rilievo decisivo ai fini della mitigazione della sanzione.
4. Elemento soggettivo e limiti al sindacato sulla sanzione
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Per le Sezioni Unite la censura non individuava alcun errore di diritto commesso dal CNF, ma si risolveva in una contestazione della ricostruzione fattuale dell’addebito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha chiarito che la sentenza impugnata non aveva affermato una responsabilità disciplinare per fatto altrui, bensì una responsabilità personale e diretta dell’incolpato, che era subentrato nella gestione del rapporto di lavoro dopo la morte del padre, aveva riconosciuto più volte il debito, aveva sottoscritto accordi di dilazione ed era rimasto inadempiente con condotte a lui direttamente imputabili. Anche il quarto motivo è stato respinto. Le Sezioni Unite hanno osservato che il Codice Deontologico Forense non ha natura normativa e non è dunque sindacabile come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., mentre la sanzione irrogata (8 mesi) risultava contenuta entro i limiti edittali fissati dalla legge professionale. La Corte ha ribadito l’indirizzo secondo cui la scelta della sanzione disciplinare e la valutazione della sua adeguatezza non sono sindacabili in sede di legittimità. La sanzione di 8 mesi, motivata dal CNF con riferimento alla protrazione della condotta, alla pluralità degli inadempimenti, alla compromissione dell’immagine e del decoro della professione e ai precedenti disciplinari dell’incolpato, è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, anche a fronte della prospettazione difensiva relativa a procedimenti definiti favorevolmente o soggetti a revisione, di cui la sentenza impugnata aveva comunque dato atto senza tuttavia ritenerla prevalente.
5. Conclusioni della Corte e principio applicabile
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso, senza pronuncia sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva, e hanno dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che circoscrive lo spazio del sindacato di legittimità sulle decisioni disciplinari forensi alla sola verifica di incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge e rispetto del minimo costituzionale di motivazione, lasciando alla valutazione discrezionale (sia pure sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza) degli organi disciplinari la commisurazione della sanzione in concreto. L’ordinanza ribadisce che l’obbligo deontologico di adempiere le obbligazioni assunte verso terzi (art. 64 del Codice Deontologico Forense) non tollera giustificazioni fondate sulla mera imputazione del debito allo studio professionale piuttosto che alla persona fisica dell’avvocato, quando quest’ultimo abbia personalmente gestito il rapporto, riconosciuto l’esposizione debitoria e sottoscritto, per poi disattendere, reiterati accordi di rientro.
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Biarella Laura
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