#Finsubito news – Cosa Dice L’art. 88 Ccii? La Transazione Fiscale Nel Concordato Preventivo, Giorno Per Giorno


Chi guida un’impresa in crisi scopre presto che il creditore più grande, e spesso il più rigido, non è la banca né il fornitore: è lo Stato. IVA non versata, ritenute trattenute ai dipendenti e mai riversate, IRES, contributi INPS e premi INAIL arretrati, con sanzioni e interessi che crescono ogni mese. L’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII) è la norma che decide che cosa ne sarà di questi debiti quando l’impresa chiede un concordato preventivo. È la cosiddetta transazione fiscale e contributiva: il meccanismo con cui il debitore propone al Fisco e agli enti previdenziali un pagamento parziale o dilazionato, e con cui il tribunale può omologare il concordato anche se l’amministrazione vota contro o resta in silenzio.

Ma l’art. 88 non è una fotografia: è un film. Si apre mesi prima del deposito, quando si ricostruisce il debito fiscale reale, e si chiude anni dopo, quando l’ultima rata del piano è pagata. In mezzo ci sono certificazioni da ottenere entro trenta giorni, relazioni da depositare quarantacinque giorni prima del voto, opposizioni da proporre dieci giorni prima dell’udienza, reclami da notificare entro trenta. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire.

La timeline, in sintesi: preparazione del dossier fiscale e attestazione (mesi prima); deposito della domanda e contestuale presentazione della proposta agli uffici (giorno 0); certificazioni del debito (entro il giorno 30); apertura del concordato e calendario del voto; relazione del commissario e voto telematico dell’amministrazione; omologazione, eventualmente forzosa; impugnazioni; esecuzione del piano negli anni successivi.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’art. 88 si colloca esattamente all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la crisi d’impresa, in cui opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il debito tributario, che l’Avvocato presidia come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; e il contenzioso di omologazione, reclamo e legittimità, che può seguire da avvocato cassazionista fino all’ultimo grado. Non è una specializzazione dichiarata: è la sovrapposizione concreta tra ciò che la norma richiede e ciò che l’Avvocato è abilitato a fare.

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La mappa temporale: dall’analisi del debito all’ultima rata

Prima di entrare nelle singole tappe, conviene stendere il calendario sul tavolo. La transazione fiscale non è un procedimento autonomo: è un sub-procedimento che si innesta nel concordato preventivo e ne segue il ritmo. Ogni scadenza dell’art. 88 si aggancia a una scadenza del concordato: il deposito della domanda (artt. 40 e 44 CCII), l’apertura (art. 47), la relazione del commissario (art. 105), il voto (artt. 107-109), l’omologazione (artt. 48 e 112), le impugnazioni (art. 51), l’esecuzione (artt. 118-119).

Un dato va fissato subito, perché cambia il modo di contare i giorni: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non opera, salvo che il codice disponga diversamente (art. 9 CCII), e l’art. 107 lo ribadisce espressamente per i termini del voto. Chi è abituato al processo civile ordinario e “conta” su agosto per guadagnare un mese rischia di perdere un termine.

Un secondo dato riguarda il testo della norma. L’art. 88 è stato interamente sostituito dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il “correttivo-ter”), in vigore dal 28 settembre 2024. Le procedure iniziate prima possono essere ancora governate dal testo precedente, e la giurisprudenza del 2024-2026 lo mostra con chiarezza: la data del deposito è il primo elemento della timeline, non un dettaglio anagrafico.

Tappa Quando Atto o evento Norma Chi agisce Sezione
1 Da 6 a 1 mese prima Ricognizione del debito fiscale, piano, attestazione art. 87-88, co. 1-2 Debitore, attestatore Tappa 1
2 Giorno 0 Deposito domanda/proposta e presentazione agli uffici art. 40, 44, 88 co. 5 Debitore Tappa 2
3 Entro il giorno 30 Certificazione ADER; liquidazioni, avvisi e certificazioni degli uffici art. 88 co. 5 Agente della riscossione, Agenzie, enti Tappa 3
4 Apertura (settimane o mesi dopo) Decreto di apertura, commissario, calendario del voto art. 47, 88 co. 5 ult. per. Tribunale Tappa 4
5 45 giorni prima del voto Relazione particolareggiata del commissario art. 105 Commissario Tappa 5
6 15 giorni prima e finestra di voto Illustrazione, osservazioni, voto telematico degli enti art. 107, 88 co. 6-7, 109 Commissario, creditori pubblici Tappa 6
7 Udienza di omologazione Opposizioni (10 giorni prima), parere (5 giorni prima), cram down fiscale art. 48, 88 co. 3-4, 112 Tribunale, opponenti Tappa 7
8 30 giorni dalla notifica Reclamo e ricorso per cassazione art. 51 Parti soccombenti Tappa 8
9 Dal primo anno alla fine del piano Esecuzione, vigilanza, eventuale risoluzione art. 118-119 Debitore, commissario, creditori Tappa 9

La tabella è la bussola. Le sezioni che seguono la percorrono una riga alla volta.


Tappa 1 — Da sei mesi a un mese prima del deposito: il debito fiscale va ricostruito prima di essere negoziato

Cosa succede

La transazione fiscale comincia molto prima che un giudice ne senta parlare. Siamo nella fase silenziosa, quella in cui l’impresa si accorge che i flussi non bastano più a pagare le rate degli avvisi bonari, che le rateazioni con l’agente della riscossione sono decadute, che le intimazioni di pagamento si accumulano. In questa fase si lavora su tre fronti: il perimetro del debito, il valore dell’alternativa liquidatoria, il tipo di concordato.

Il perimetro del debito non coincide con la cartella più recente. Occorre incrociare il cassetto fiscale, gli estratti di ruolo, le posizioni contributive INPS e INAIL, gli avvisi di accertamento non ancora definitivi, le dichiarazioni presentate ma non ancora liquidate, le dichiarazioni integrative. È il lavoro che la stessa norma presuppone quando, al comma 5, chiede di allegare alla proposta anche le dichiarazioni per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici.

La norma

Il comma 1 dell’art. 88 fissa la regola di fondo: con il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi e premi amministrati dagli enti previdenziali e assicurativi, con i relativi accessori, ma esclusivamente attraverso la proposta regolata da questo articolo. L’avverbio “esclusivamente” non è ornamentale: la falcidia del debito fiscale nel concordato preventivo passa solo da qui.

La condizione economica è altrettanto netta. Il piano deve assicurare a questi crediti una soddisfazione non inferiore a quella che otterrebbero, in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato di una liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore dei beni su cui grava la prelazione, come indicato nella relazione di un professionista indipendente.

Seguono due regole di trattamento. Se il credito tributario o contributivo è privilegiato, percentuale, tempi e garanzie non possono essere peggiori di quelli offerti ai creditori con privilegio di grado inferiore o a quelli con posizione giuridica e interessi economici omogenei; nel concordato in continuità resta fermo il rispetto dell’art. 84, commi 6 e 7, cioè della regola della priorità relativa e dei suoi limiti. Se il credito è chirografario, anche perché degradato per incapienza, non può essere trattato diversamente dagli altri chirografari o, se ci sono classi, dalla classe trattata meglio.

Il comma 2 disegna il ruolo dell’attestatore: nel concordato liquidatorio attesta la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; nel concordato in continuità attesta che il trattamento non è deteriore rispetto a quella alternativa.

I termini che si attivano

In questa fase non corrono termini processuali. Corrono però termini sostanziali che possono cambiare lo scenario: le scadenze delle rate residue, i sessanta giorni dalla notifica delle cartelle, la possibile iscrizione di ipoteche o l’avvio di pignoramenti presso terzi da parte dell’agente della riscossione. Ogni settimana persa qui accorcia la fase successiva.

Cosa può fare il debitore ora

È la finestra più ampia di tutta la procedura: qui il debitore sceglie lo strumento, non lo subisce. Può valutare se la strada sia il concordato preventivo con transazione fiscale, un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale (art. 63), la composizione negoziata, o per le realtà minori il concordato minore. Può scegliere tra concordato liquidatorio e in continuità, sapendo che il test sul Fisco cambia: convenienza nel primo, non deteriorità nel secondo. Può decidere se depositare subito una domanda completa o una domanda con riserva ex art. 44.

Soprattutto, può costruire il confronto numerico che il tribunale guarderà per primo. Un’ipotesi dimostrativa, volutamente semplificata, rende l’idea.

Ipotesi di scuola. Alfa S.r.l. ha un debito erariale di 1.284.617 € (IVA 612.340 €, ritenute 214.905 €, IRES 187.260 €, sanzioni e interessi 270.112 €), contributi INPS per 312.480 €, TFR dei dipendenti per 188.450 €, banche chirografarie per 903.775 €, fornitori per 441.208 €. Scenario liquidatorio stimato dall’attestatore: attivo realizzabile 1.137.900 €, costi di procedura e prededuzioni 211.400 €, netto distribuibile 926.500 €. Pagati integralmente i lavoratori (188.450 €) e l’INPS privilegiato (312.480 €), all’Erario privilegiato (capitale 1.014.505 €) restano 425.570 €, cioè circa il 41,9%. Sanzioni, interessi chirografari e gli altri chirografari ricevono zero. Proposta in continuità: Erario privilegiato pagato al 48,5% (492.035 €) in quattro anni; la parte incapiente (522.470 €) degrada al chirografo insieme a sanzioni e interessi (270.112 €), per un totale chirografario erariale di 792.582 €, pagato al 6% come banche e fornitori (47.555 €). Confronto: in concordato l’Erario incassa 539.590 € (circa 42,0% del totale); in liquidazione 425.570 € (circa 33,1%), per giunta con tempi più lunghi. Il trattamento risulta non deteriore e la parte degradata non è trattata peggio degli altri chirografari.

L’esempio è una semplificazione didattica: nella realtà il grado dei privilegi (art. 2752 e seguenti c.c.), gli interessi, le spese e l’attualizzazione dei flussi complicano molto il calcolo. Ma la logica è questa, ed è su questa logica che si giocheranno le tappe 6 e 7.

Quali debiti entrano nella proposta, e quali no

Il perimetro oggettivo della norma va definito già in questa fase, perché da esso dipende a chi va presentata la proposta e chi voterà. L’art. 88 riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli) con i relativi accessori, e i contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie (tipicamente INPS e INAIL), anch’essi con gli accessori. Rientrano quindi IVA, ritenute, imposte dirette, accise, dazi, contributi previdenziali e premi assicurativi, insieme a sanzioni e interessi.

Sull’IVA e sulle ritenute la storia è nota: per anni sono state considerate intangibili, e il loro pagamento integrale era la condizione implicita di ogni concordato. Il quadro è cambiato dopo l’intervento della giurisprudenza europea e le successive riforme: oggi anche questi tributi possono essere oggetto di falcidia, purché la proposta rispetti le regole del comma 1. È un passaggio che molti imprenditori ignorano, e che spesso li porta a escludere il concordato pensando che l’IVA vada comunque pagata al 100%.

Diverso il discorso per i tributi degli enti territoriali (per esempio quelli comunali): la norma parla testualmente di tributi amministrati dalle agenzie fiscali, e il procedimento del comma 5, con le certificazioni e le Direzioni votanti, è costruito su quelle amministrazioni. Per i crediti degli enti locali il trattamento e le modalità di voto vanno quindi verificati caso per caso, senza dare per scontato che seguano il binario dell’art. 88.

Infine, gli oneri di riscossione: l’agente della riscossione vota solo per questi (comma 7), mentre per il capitale e gli accessori iscritti a ruolo votano le Direzioni dell’ente creditore. Confondere i due piani porta a indirizzare male la proposta e a sbagliare il calcolo delle maggioranze.

L’errore tipico di questa fase

Presentare il debito fiscale “a memoria”, partendo dall’ultima cartella ricevuta. Le certificazioni che arriveranno entro trenta giorni dal deposito faranno emergere accertamenti, liquidazioni automatiche e ruoli vistati non ancora consegnati: se il piano non li ha previsti, la proposta nasce sottostimata e l’attestazione diventa fragile. Il secondo errore è scegliere il tipo di concordato guardando solo al risultato desiderato, senza verificare quale test (convenienza o non deteriorità) il piano è in grado di superare.

Quanto dura realmente

Il codice non fissa tempi per questa fase. Nella pratica, la ricognizione completa del debito, la redazione del piano e l’attestazione richiedono settimane, spesso mesi, e sono il vero collo di bottiglia. La domanda con riserva serve proprio a comprare tempo per completarle sotto l’ombrello della procedura.


Tappa 2 — Giorno 0: il deposito della domanda e la proposta che parte, lo stesso giorno, verso gli uffici

Cosa succede

Siamo al giorno 0. Il debitore deposita in tribunale il ricorso per l’accesso al concordato preventivo. Può farlo in forma completa, con proposta, piano, attestazione e documentazione (art. 40 CCII e seguenti), oppure con riserva, depositando la documentazione minima e chiedendo un termine per completare (art. 44).

Se la proposta contiene la transazione fiscale, il comma 5 dell’art. 88 impone un adempimento che fa scattare il cronometro dell’amministrazione: copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, va presentata agli uffici competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. Non dopo, non “appena possibile”: contestualmente.

La norma

Il comma 5 specifica i destinatari. Per l’Agenzia delle entrate, la competente Direzione provinciale o regionale; per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le Direzioni territoriali competenti, la Direzione territoriale interprovinciale o la Direzione centrale per gli atti impositivi emessi direttamente; per gli enti previdenziali e assicurativi, la competente Direzione provinciale. Alla documentazione vanno aggiunte le dichiarazioni fiscali per le quali non è arrivato l’esito dei controlli automatici e le dichiarazioni integrative presentate fino alla data della domanda.

Sul versante del concordato, l’art. 44 consente al tribunale di concedere un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito di proposta e piano, prorogabile su istanza del debitore fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi. Il decreto che concede i termini nomina di regola il commissario giudiziale e impone obblighi informativi periodici.

I termini che si attivano

Dal deposito della proposta con transazione fiscale partono i trenta giorni entro cui l’agente della riscossione e gli uffici devono rispondere (tappa 3). Se la domanda è con riserva, parte il termine perentorio fissato dal tribunale per depositare proposta, piano e attestazione: se scade senza deposito, la domanda viene dichiarata improcedibile e lo scenario può precipitare verso la liquidazione giudiziale. Ricordiamo che nessuna sospensione di agosto allunga questi termini.

Con la domanda il debitore può chiedere le misure protettive (art. 54): dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori, compresi l’agente della riscossione e gli enti, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Il tribunale deve confermarle, e la loro durata complessiva, proroghe comprese, non può superare dodici mesi (art. 8 CCII).

Cosa può fare il debitore ora

Il giorno 0 è il momento in cui il debitore può bloccare le azioni esecutive del Fisco: se non chiede le misure protettive con la domanda, pignoramenti presso terzi e ipoteche possono continuare. Può scegliere se depositare la proposta fiscale già completa, facendo partire subito il termine di trenta giorni per le certificazioni, oppure attendere il deposito del piano definitivo. In questa seconda ipotesi la presentazione agli uffici andrà fatta insieme alla proposta: il cronometro dell’amministrazione partirà da lì.

È preclusa, da questo momento, ogni scorciatoia: pagamenti preferenziali di singoli debiti fiscali anteriori, fuori dal piano, possono alterare la par condicio e diventare materia per il commissario.

L’errore tipico di questa fase

Depositare in tribunale e dimenticare, o rinviare, l’invio agli uffici. Senza la presentazione contestuale, gli uffici non hanno obbligo di certificare nei termini, il commissario non riceverà gli avvisi e il voto dell’amministrazione rischia di arrivare su una base documentale incompleta. Un secondo errore frequente: indirizzare la proposta a un ufficio sbagliato (per esempio la Direzione provinciale quando la gestione del credito spetta a una Direzione diversa), con perdite di tempo che il calendario del concordato non concede.

Quanto dura realmente

Il deposito è un atto; i suoi effetti si dispiegano nei giorni successivi. Il decreto che concede i termini sulla domanda con riserva arriva di solito in tempi brevi, perché il codice consente di emetterlo senza udienza. La pubblicazione nel registro delle imprese avviene su iniziativa della cancelleria e da quella data decorrono gli effetti protettivi, se richiesti.


Tappa 3 — Entro il giorno 30: il Fisco deve dire quanto gli devi

Cosa succede

Sono passati trenta giorni dalla presentazione della proposta agli uffici. In questo arco il debitore riceve, o dovrebbe ricevere, la fotografia ufficiale del proprio debito pubblico. È il momento in cui la stima fatta nella tappa 1 incontra i numeri dell’amministrazione.

La norma

Il comma 5 dell’art. 88 distribuisce gli obblighi. L’agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione dell’entità del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso. Gli altri uffici, nello stesso termine, devono liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni, notificare i relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, e trasmettere una certificazione del debito derivante da atti di accertamento, anche non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, e dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all’agente della riscossione.

È una norma che sposta sull’amministrazione un onere di chiarezza: entro un mese deve emergere tutto ciò che il Fisco pretende, anche ciò che non è ancora definitivo.

I termini che si attivano

Il termine di trenta giorni è rivolto agli uffici, non al debitore. La norma non collega alla sua inosservanza una sanzione processuale espressa, ma la sua funzione è evidente: consentire che il voto e l’attestazione poggino su numeri completi. Gli avvisi notificati in questa fase, però, aprono a loro volta i termini ordinari di impugnazione davanti alla giustizia tributaria, che corrono secondo le proprie regole e non si fermano per il concordato: la contestazione del merito della pretesa resta affidata al giudice tributario.

Cosa può fare il debitore ora

Qui il debitore ha una finestra doppia: aggiornare il piano ai numeri certificati e, se gli avvisi sono infondati, impugnarli nei termini tributari. Se le certificazioni rivelano un debito maggiore di quello stimato, il piano va ricalibrato e l’attestatore deve verificare che il test di convenienza o di non deteriorità regga ancora; modifiche sostanziali della proposta richiedono una nuova attestazione. Se invece emergono pretese contestabili (una liquidazione automatica errata, un accertamento viziato), il debitore può coltivare il contenzioso e, nel frattempo, il piano deve tenere conto del rischio di soccombenza con un accantonamento prudente.

Può anche sollecitare formalmente gli uffici che non hanno risposto: un sollecito documentato è utile per mostrare, in sede di omologazione, che il debitore ha fatto quanto la legge gli chiedeva.

L’errore tipico di questa fase

Trattare le certificazioni come un adempimento burocratico e archiviarle. Chi non confronta riga per riga la certificazione con la propria ricostruzione scopre la differenza al momento del voto, quando l’amministrazione vota per un importo diverso da quello indicato nel piano e il commissario è costretto a segnalare lo scostamento nella relazione. L’altro errore è lasciar decorrere i termini di impugnazione degli avvisi confidando che “tanto c’è il concordato”: la transazione riduce il pagamento, ma non cancella la definitività della pretesa.

Quanto dura realmente

Trenta giorni sulla carta. Nella realtà la risposta di uffici diversi arriva in tempi differenti, e non è raro che una certificazione giunga dopo la scadenza. La pianificazione deve prevederlo: chi ha costruito la tappa 1 con cura riduce al minimo le sorprese.


Tappa 4 — L’apertura del concordato: il tribunale fissa il calendario e il commissario entra in scena

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Depositati proposta, piano e attestazione, il tribunale verifica l’ammissibilità e, se il vaglio è positivo, apre il concordato con decreto (art. 47 CCII). È l’atto che trasforma un’iniziativa del debitore in una procedura concorsuale con un calendario vincolante.

La norma

Con il decreto di apertura il tribunale nomina o conferma il commissario giudiziale, delega un giudice alla procedura, stabilisce la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori e fissa un termine perentorio breve entro cui il debitore deve depositare la somma per le spese della procedura.

Per la transazione fiscale conta l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 88: dopo la nomina del commissario giudiziale, copia degli avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa, per gli adempimenti previsti dagli artt. 105, comma 1, e 106. Il commissario diventa così il collettore dei numeri dell’amministrazione e il soggetto che, se riscontra atti di frode o dati falsi, deve segnalarli al tribunale.

I termini che si attivano

Dal decreto di apertura il calendario si costruisce a ritroso partendo dalla data iniziale del voto: almeno quarantacinque giorni prima, la relazione del commissario (art. 105); almeno quindici giorni prima, l’illustrazione della relazione e delle proposte definitive (art. 107, comma 3); poi le osservazioni dei creditori e la relazione definitiva. Il termine per il versamento delle spese di procedura è perentorio: mancarlo può costare la revoca.

Cosa può fare il debitore ora

Tra l’apertura e la relazione del commissario il debitore ha l’ultima finestra per rafforzare il dialogo con l’amministrazione prima che il giudizio del commissario sia messo per iscritto. Può chiedere un incontro con la Direzione competente dell’Agenzia delle entrate e con la Direzione territoriale dell’INPS per illustrare il piano, fornire chiarimenti, rispondere alle obiezioni. Può integrare la documentazione. Può correggere, prima che il commissario li rilevi, errori materiali nella quantificazione dei crediti pubblici.

Dall’esperienza di chi lavora in questa materia emerge un dato costante: il voto dell’amministrazione dipende molto dalla qualità del fascicolo che il funzionario si trova davanti. È proprio in questa fase che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, concentra il lavoro di dialogo tecnico con gli uffici fiscali e previdenziali.

Resta preclusa, invece, la possibilità di “trattare” con il Fisco condizioni diverse da quelle del piano al di fuori della procedura: qualsiasi accordo deve confluire nella proposta, eventualmente modificata nei tempi e con le forme previste.

L’errore tipico di questa fase

Considerare il periodo tra apertura e voto come un tempo morto, in attesa del commissario. È il contrario: è il tempo in cui si costruisce il consenso, o almeno si riducono le ragioni del dissenso. Un secondo errore, di tipo pratico, è non versare nei termini la somma per le spese: un inciampo formale che può compromettere una procedura sostanzialmente solida.

Quanto dura realmente

Il codice non fissa un intervallo rigido tra deposito del piano e decreto di apertura; il tribunale lo emette dopo le verifiche di ammissibilità, che possono richiedere integrazioni. La distanza tra apertura e voto è poi determinata dal calendario del decreto, che deve lasciare al commissario il tempo per la sua istruttoria e per rispettare i quarantacinque giorni.


Tappa 5 — Quarantacinque giorni prima del voto: la relazione del commissario mette i numeri nero su bianco

Cosa succede

Il calendario ora corre. Mancano quarantacinque giorni alla data iniziale del voto e il commissario giudiziale deposita in cancelleria la relazione particolareggiata. È il documento che i creditori, e tra loro l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali, leggeranno per decidere. Contiene la ricostruzione delle cause del dissesto, la condotta del debitore, le proposte, le garanzie offerte, e soprattutto l’analisi di ciò che i creditori otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale.

La norma

L’art. 105 CCII impone al commissario di redigere l’inventario, verificare l’elenco dei creditori e dei debitori, e depositare la relazione almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Per i crediti pubblici, la relazione si nutre delle certificazioni e degli avvisi trasmessi in forza dell’art. 88, comma 5. Se il commissario accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne al tribunale (art. 106), con possibile revoca dell’apertura.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel legare la tenuta del concordato alla completezza delle informazioni fornite ai creditori: un’informazione lacunosa del debitore o dell’attestatore, se riscontrata dal commissario, può condurre alla revoca della procedura. Per i crediti pubblici questo significa che ogni scostamento tra piano e certificazioni deve essere spiegato, non taciuto.

I termini che si attivano

Il termine di quarantacinque giorni è posto a carico del commissario, ma interessa direttamente il debitore: da quel deposito comincia il conto alla rovescia verso l’illustrazione ai creditori (quindici giorni prima del voto) e verso il voto stesso. Non opera la sospensione feriale di agosto: se il voto è fissato a inizio settembre, la relazione andrà depositata a luglio.

Cosa può fare il debitore ora

Dopo il deposito della relazione il debitore può ancora modificare la proposta, ma solo entro i termini che il codice concede prima del voto e con una nuova attestazione se la modifica è sostanziale. Se la relazione del commissario evidenzia che il trattamento offerto al Fisco è troppo vicino, o addirittura inferiore, all’alternativa liquidatoria, il debitore può migliorare l’offerta (maggiore percentuale, tempi più brevi, garanzie) prima che l’amministrazione esprima il voto. Può depositare note tecniche per chiarire punti che la relazione ha frainteso.

Diventa invece preclusa, di fatto, la strada della contestazione frontale della relazione: il commissario è organo della procedura e le sue valutazioni si discutono con argomenti tecnici, non con toni polemici.

L’errore tipico di questa fase

Leggere la relazione solo nella parte “politica” (le cause della crisi, il giudizio sulla gestione) e trascurare le tabelle. È nelle tabelle di comparazione con la liquidazione che l’amministrazione trova la ragione per votare sì, no, o per non votare. Se lì il margine di convenienza è esiguo, il voto contrario è probabile e il debitore dovrà affidarsi al cram down: meglio saperlo ora che in udienza.

Quanto dura realmente

Il deposito è una data; la lettura e la reazione degli uffici richiedono tempo. Per l’Agenzia delle entrate, il voto espresso dalla Direzione provinciale richiede il parere conforme della Direzione regionale; per l’INPS, la decisione è del Direttore regionale. Sono passaggi interni che assorbono una parte significativa dei quarantacinque giorni.


Tappa 6 — Quindici giorni prima e finestra del voto: come vota lo Stato

Cosa succede

Siamo a quindici giorni dall’apertura delle votazioni. Il commissario illustra la propria relazione e le proposte definitive con una comunicazione depositata e trasmessa ai creditori, allegando l’elenco dei creditori ammessi al voto. I creditori possono formulare osservazioni, il commissario deposita la relazione definitiva, e si apre la finestra telematica stabilita nel decreto di apertura. Non esiste più l’adunanza in presenza della vecchia legge fallimentare: il contraddittorio avviene per iscritto e il voto è espresso con modalità telematiche (art. 107, comma 1).

Per il debitore con un passivo prevalentemente fiscale è il momento della verità: spesso il voto dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, da solo, decide se le maggioranze saranno raggiunte.

La norma

I commi 6 e 7 dell’art. 88 stabiliscono chi vota per lo Stato:

  • per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, vota la competente Direzione, su parere conforme della Direzione regionale quando la competenza è di una Direzione provinciale;
  • per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, votano le Direzioni territoriali competenti, la Direzione territoriale interprovinciale o ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi emessi direttamente;
  • per i contributi INPS e i premi INAIL, vota la competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale;
  • l’agente della riscossione vota soltanto per gli oneri di riscossione previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 112/1999.

Il concordato è approvato con le maggioranze dell’art. 109: in assenza di classi, dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; con classi, secondo le regole proprie del concordato liquidatorio o in continuità. Nel concordato in continuità, l’approvazione ordinaria richiede il voto favorevole di tutte le classi.

Classi, degradazione e peso del voto pubblico

Il voto dello Stato non si esaurisce in un “sì” o in un “no”: conta come quel credito è stato collocato nel piano. Il credito tributario privilegiato soddisfatto integralmente non vota; quello pagato solo in parte vota per la quota degradata al chirografo, che la proposta può collocare in una classe dedicata. Nel concordato preventivo la suddivisione in classi segue le regole dell’art. 85, e i crediti fiscali e previdenziali per i quali sia previsto un trattamento non integrale sono di regola collocati in classi apposite.

La scelta ha effetti diretti sul calendario successivo. Se i crediti pubblici formano una classe autonoma e votano contro, nel concordato in continuità la proposta non ottiene l’approvazione di tutte le classi e il debitore dovrà chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale e cram down fiscale. Se invece i crediti pubblici degradati sono pochi rispetto al totale chirografario, il loro voto contrario può non essere determinante e il concordato passa con le maggioranze ordinarie. Il comma 3 e il comma 4 si applicano solo quando l’adesione pubblica è determinante: è un calcolo da fare prima del voto, non dopo.

Nell’ipotesi di Alfa S.r.l., la classe dei crediti erariali degradati (792.582 €) pesa meno della somma di banche (903.775 €) e fornitori (441.208 €). Se banche e fornitori sono in due classi separate e votano favorevolmente, la classe erariale contraria resta minoritaria tra le classi: è lo scenario in cui l’art. 88, comma 4, consente al tribunale di omologare verificando la non deteriorità dell’offerta al Fisco, ferme le altre condizioni dell’art. 112, comma 2.

I termini che si attivano

I termini del voto sono perentori per chi vota e non sono soggetti a sospensione feriale (art. 107). Il voto espresso fuori dalla finestra non si computa. Per il debitore, i giorni che precedono il voto sono gli ultimi in cui la proposta può essere modificata nei limiti consentiti.

Cosa può fare il debitore ora

Durante la finestra di voto il debitore non può più cambiare le regole del gioco, ma può ancora fornire chiarimenti e monitorare le contestazioni sull’ammissione al voto. Se l’amministrazione chiede di essere ammessa per un importo diverso da quello indicato nell’elenco, la questione viene decisa dal giudice delegato, e il debitore può far valere le proprie ragioni. Se l’ammissione di un credito pubblico è contestata, le conseguenze sul calcolo delle maggioranze possono essere decisive.

Chiuso il voto, la mappa è chiara: l’amministrazione ha aderito, ha votato contro, oppure non ha votato. Con il correttivo del 2024 la distinzione tra “contro” e “silenzio” ha perso rilevanza ai fini del cram down: il testo vigente precisa che la mancata adesione comprende il voto contrario.

L’errore tipico di questa fase

Contare sull’adesione tacita. Con il codice della crisi il silenzio dell’amministrazione non equivale a consenso: se il voto dello Stato serve per raggiungere le maggioranze e non arriva, la proposta non è approvata e la partita si sposta tutta sul terreno dell’omologazione forzosa. Chi non ha costruito il fascicolo pensando al cram down, cioè con un’attestazione solida sul confronto con la liquidazione, arriva impreparato alla tappa successiva.

Quanto dura realmente

La finestra di voto è fissata dal tribunale e dura, di norma, pochi giorni o qualche settimana. Il tempo reale è quello dei passaggi interni all’amministrazione: parere della Direzione regionale per l’Agenzia delle entrate, decisione del Direttore regionale per l’INPS. Chi ha avviato il dialogo nella tappa 4 riduce il rischio che il fascicolo arrivi all’ultimo giorno senza istruttoria.


Tappa 7 — L’udienza di omologazione: il giorno in cui il tribunale può superare il “no” del Fisco

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella sua fase decisiva. Se il concordato è stato approvato, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per l’omologazione (art. 48, comma 1). Se non è stato approvato ma il debitore chiede l’omologazione forzosa, il tribunale deve verificare se ricorrono le condizioni per superare il dissenso. Per la transazione fiscale questo è il momento del cram down fiscale.

La norma

Il testo vigente dell’art. 88 distingue in modo netto i due tipi di concordato.

Nel concordato liquidatorio (comma 3) il tribunale omologa anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, voto contrario compreso, a due condizioni: che l’adesione sia determinante per raggiungere le percentuali dell’art. 109, comma 1, e che, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, la proposta rivolta ai creditori pubblici sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.

Nel concordato in continuità (comma 4), ferme le altre condizioni dell’art. 112, comma 2, il tribunale omologa se la proposta rivolta ai creditori pubblici non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, e se l’adesione pubblica è determinante per la maggioranza delle classi prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d), oppure se quella maggioranza è raggiunta anche escludendo le classi dei creditori pubblici. Con un limite: ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. d), numeri 1 e 2, l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. Il silenzio dello Stato non può essere “contato” come voto favorevole di una classe.

La Cassazione ha chiarito il perimetro del sindacato del giudice. Con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, la Prima sezione ha affermato che, nel cram down fiscale, il tribunale deve verificare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, anche alla luce della relazione dell’attestatore, e non può condizionare l’omologa a un autonomo giudizio di “meritevolezza” del debitore costruito sulle sue passate violazioni tributarie.

Sul regime transitorio la linea è altrettanto chiara: per le procedure governate dal testo anteriore al correttivo, diversi giudici di merito hanno escluso il cram down fiscale nel concordato in continuità (Trib. Vicenza, 29 ottobre 2024; Trib. Ferrara, 11 dicembre 2024; App. Bari, 4 dicembre 2024), mentre altri lo hanno ammesso (Trib. Pavia, 13 febbraio 2025). Il testo vigente ha chiuso la questione per le domande successive.

Come si prova la convenienza davanti al tribunale

Il cuore del cram down fiscale è un confronto tra due cifre: quanto il Fisco riceve con il concordato e quanto riceverebbe con la liquidazione giudiziale. Ma ciascuna delle due cifre è, a sua volta, il risultato di scelte tecniche che l’amministrazione opponente può contestare e che il tribunale deve vagliare.

Sul versante liquidatorio, il valore di realizzo dei beni non coincide con il valore di bilancio: immobili, magazzino, crediti commerciali e partecipazioni si stimano a valori di pronto realizzo, al netto dei costi di vendita e della procedura. A questo si aggiungono le risorse che solo il curatore potrebbe acquisire: azioni revocatorie, azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci, recupero di crediti contestati. Un attestatore che le trascura sottostima la liquidazione e rende fragile la convenienza; uno che le sopravvaluta mette a rischio il piano in senso opposto.

Sul versante concordatario, conta la credibilità dei flussi: un’offerta al Fisco del 42% pagata in quattro anni non vale quanto il 42% pagato subito. I tempi dei pagamenti, le garanzie offerte, la tenuta del piano industriale entrano nel confronto. Per questo la relazione dell’attestatore prevista dal comma 2 è l’atto più importante del fascicolo: il comma 3 e il comma 4 ne fanno espressamente la base della valutazione del tribunale.

L’amministrazione che si oppone porta, di solito, tre argomenti: che la liquidazione renderebbe di più; che i privilegi fiscali sono stati collocati male; che la parte degradata è trattata peggio di altri chirografari o della classe più favorita. Il debitore deve avere pronta una risposta documentata per ciascuno. Dopo la sentenza della Cassazione n. 10723 del 2026, un quarto argomento, fondato sulla condotta fiscale pregressa dell’impresa, non basta da solo a negare l’omologa: il vaglio resta economico.

I termini che si attivano

Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato vanno proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza; il commissario deposita il parere motivato almeno cinque giorni prima; il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima (art. 48, comma 2). Nessuna sospensione di agosto: un’udienza fissata il 22 settembre impone opposizioni entro il 12 settembre, anche se la memoria va preparata in piena estate.

Il codice prevede inoltre che il tribunale omologhi entro dodici mesi dalla presentazione della domanda: un orizzonte temporale che scandisce l’intera procedura.

Cosa può fare il debitore ora

In vista dell’udienza il debitore ha una finestra stretta per replicare alle opposizioni del Fisco: le memorie vanno depositate entro due giorni prima. L’amministrazione che si oppone contesta di norma la stima liquidatoria (sostenendo che la liquidazione renderebbe di più) o la correttezza del trattamento (violazione delle regole sui privilegi o sulla parità con i chirografari). La difesa si costruisce sui numeri: valore di realizzo dei beni, costi e tempi della liquidazione, azioni revocatorie e di responsabilità che il curatore potrebbe esercitare, attualizzazione dei flussi.

È preclusa, a questo stadio, la modifica della proposta. Se il tribunale non omologa, su ricorso di uno dei soggetti legittimati può dichiarare con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.

L’errore tipico di questa fase

Affidarsi all’idea che il cram down sia un automatismo. Il tribunale verifica nel merito la convenienza o la non deteriorità, e lo fa sul confronto concreto con la liquidazione. Una stima liquidatoria “addomesticata” (per esempio che ignora le azioni recuperatorie esperibili dal curatore) viene smontata in udienza. Un secondo errore: trascurare la regola secondo cui, nel concordato in continuità, l’adesione pubblica rilevante per le lettere d), numeri 1 e 2, deve essere espressa.

Quanto dura realmente

Tra la chiusura del voto e l’udienza di omologazione passano di norma alcune settimane o qualche mese, secondo il carico del tribunale. La sentenza può arrivare all’esito dell’udienza o poco dopo. Il limite dei dodici mesi dal deposito funziona da tetto, e nei tribunali più carichi il calendario tende ad avvicinarsi a quel limite.


Tappa 8 — Trenta giorni dalla notifica: reclamo in appello e ricorso in Cassazione

Cosa succede

Il tribunale ha deciso. Se ha omologato, l’amministrazione che si era opposta può reclamare. Se ha negato l’omologazione, è il debitore a doverlo fare. Da questo momento in poi la transazione fiscale diventa un contenzioso impugnatorio, che può arrivare fino in Cassazione.

La norma

L’art. 51 CCII disciplina le impugnazioni: la sentenza che omologa o rigetta si impugna con reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni, che per le parti decorrono dalla notificazione e per gli altri interessati dall’iscrizione nel registro delle imprese. Contro la sentenza della corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.

La legittimazione al reclamo non è illimitata. Con la sentenza n. 19810 del 17 luglio 2025, la Cassazione ha affermato che il creditore dissenziente, per reclamare contro l’omologazione, deve aver assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado, costituendosi nei termini e depositando una memoria. Per l’amministrazione finanziaria significa che, se non si è opposta nei dieci giorni prima dell’udienza, il suo spazio di impugnazione si restringe.

I termini che si attivano

Trenta giorni per il reclamo, trenta giorni per il ricorso in Cassazione: entrambi perentori e non sospesi ad agosto. Chi riceve la notifica della sentenza il 20 luglio ha tempo fino al 19 agosto, non fino a fine settembre.

Cosa può fare il debitore ora

Se l’omologa è stata negata, il debitore ha trenta giorni per reclamare, e in pendenza del reclamo deve monitorare l’eventuale apertura della liquidazione giudiziale. Se l’omologa è stata concessa e il Fisco reclama, il debitore deve costituirsi e difendere la sentenza; nel frattempo, salvo diversa decisione, il piano va eseguito. In Cassazione la discussione si concentra sulle questioni di diritto: il perimetro del sindacato sulla convenienza, la corretta applicazione delle regole di trattamento, il regime temporale applicabile.

La giurisprudenza della Prima sezione del 2026 mostra quanto queste questioni siano vive: Cass. n. 7663 del 30 marzo 2026, sul regime anteriore al correttivo, ha interpretato l’omologazione trasversale del concordato in continuità nel senso che basta l’adesione di una sola classe di creditori votanti; Cass. n. 14555 del 16 maggio 2026 ha escluso che il procedimento di transazione fiscale dell’art. 88 si applichi al concordato minore.

L’errore tipico di questa fase

Cambiare difensore e linea tra primo grado e impugnazione. Il reclamo e il ricorso in Cassazione si costruiscono sugli atti già depositati: un argomento non sollevato in tempo, o sollevato in modo diverso, difficilmente si recupera dopo. La continuità della strategia, dall’attestazione fino all’ultimo grado, non è una questione di comodità: è una questione di coerenza processuale.

Quanto dura realmente

Il reclamo in corte d’appello richiede in genere alcuni mesi; il giudizio di Cassazione tempi più lunghi. Nel frattempo, l’impresa lavora e paga secondo il piano: la vita dell’azienda non si ferma in attesa del giudicato.


Tappa 9 — Dal primo anno all’ultima rata: il piano si esegue, o si risolve

Cosa succede

Da questo momento in poi il concordato vive nei pagamenti. Il debitore deve compiere ogni atto necessario a eseguire la proposta; il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento e riferisce al tribunale; l’Erario e gli enti incassano secondo le percentuali e le scadenze promesse. In un piano in continuità di quattro o cinque anni, questa è la fase più lunga di tutta la timeline.

La norma

L’art. 118 CCII disciplina l’esecuzione e la sorveglianza del commissario. L’art. 119 regola la risoluzione per inadempimento: il ricorso per la risoluzione va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato, e il concordato non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza.

Sul piano penale, il concordato omologato non è uno scudo automatico. La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 1237/2025 ha escluso che l’omologazione, da sola, renda non punibile l’omesso versamento di ritenute o imponga la revoca del sequestro preventivo: occorre dimostrare l’effettivo e regolare adempimento dei pagamenti previsti.

I termini che si attivano

Le scadenze del piano diventano termini sostanziali: ogni rata non pagata all’Erario è un inadempimento che può essere valutato ai fini della risoluzione. Il termine annuale per chiedere la risoluzione decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento: fino a quel momento, e per un anno ancora, il concordato resta esposto.

Cosa può fare il debitore ora

Durante l’esecuzione il debitore deve documentare ogni pagamento e intervenire subito se i flussi si discostano dal piano: una difficoltà segnalata per tempo si gestisce, un inadempimento scoperto dal commissario si subisce. Se il piano diventa ineseguibile per circostanze sopravvenute, il codice consente in alcuni casi modifiche sostanziali, con le garanzie previste; in altri, occorre valutare la conversione verso un diverso strumento. Resta fermo che l’Erario non può pretendere più di quanto omologato per i debiti anteriori: l’effetto esdebitatorio del concordato riguarda anche i crediti pubblici falcidiati.

Allo stesso tempo, i debiti fiscali correnti, sorti dopo il deposito, vanno pagati regolarmente. Un’impresa che esegue il concordato ma accumula nuovo debito IVA ricrea le condizioni della crisi.

L’errore tipico di questa fase

Trattare il piano come un documento chiuso e dimenticarlo. Il piano è un impegno con scadenze, e il suo mancato rispetto riapre i rischi civili e penali. L’altro errore è non tenere un archivio ordinato delle quietanze: quando il commissario chiede conto dei pagamenti o quando serve dimostrare l’adempimento in sede penale, la prova deve essere immediata.

Quanto dura realmente

Quanto dura il piano. Nei concordati in continuità i pagamenti al Fisco sono spesso distribuiti su più anni; nei liquidatori, dipendono dai tempi delle vendite. A questi si aggiunge l’anno successivo all’ultimo adempimento, durante il quale la risoluzione resta possibile.


La stessa procedura, due calendari

Due imprese identiche, lo stesso debito di Alfa S.r.l. descritto nella tappa 1: Erario per 1.284.617 €, INPS per 312.480 €, TFR per 188.450 €, banche per 903.775 €, fornitori per 441.208 €. Lo stesso tribunale, la stessa normativa vigente. Cambia solo il momento in cui l’imprenditore decide di muoversi. Le due timeline sono ipotesi dimostrative, non casi reali.

Calendario A — l’impresa che agisce alle finestre giuste

  • 2 novembre 2026. Estrazione del cassetto fiscale e degli estratti di ruolo; richiesta dell’estratto contributivo INPS. Si incarica l’attestatore e si avvia la stima liquidatoria.
  • 16 novembre 2026 (giorno 0). Deposito del ricorso con riserva ex art. 44 e richiesta di misure protettive. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese, l’agente della riscossione non può avviare nuovi pignoramenti.
  • 20 novembre 2026. Il tribunale concede sessanta giorni: la scadenza per il piano è il 19 gennaio 2027.
  • 15 gennaio 2027. Deposito di proposta, piano in continuità e attestazione. Lo stesso giorno, la proposta con la documentazione e le dichiarazioni non ancora liquidate viene presentata alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, alla Direzione provinciale INPS e all’agente della riscossione.
  • Entro il 14 febbraio 2027. Scade il termine di trenta giorni per le certificazioni. Emergono 38.214 € di liquidazioni automatiche non previste: il piano viene aggiornato e l’attestatore conferma la non deteriorità.
  • 3 marzo 2027. Decreto di apertura: voto dal 14 al 24 giugno 2027. Seguono incontri tecnici con gli uffici.
  • 30 aprile 2027. Il commissario deposita la relazione (quarantacinque giorni prima del 14 giugno).
  • 30 maggio 2027. Illustrazione della relazione e delle proposte definitive (quindici giorni prima).
  • 14-24 giugno 2027. Voto: banche e fornitori favorevoli, Agenzia delle entrate contraria sulla classe dei crediti fiscali degradati.
  • 22 settembre 2027. Udienza di omologazione. Opposizione dell’Agenzia depositata il 12 settembre, parere del commissario il 17, memoria del debitore il 20. Nessuna sospensione di agosto ha rallentato i termini.
  • 6 ottobre 2027. Sentenza di omologazione con cram down fiscale ex art. 88, comma 4: il tribunale ritiene non deteriore l’offerta all’Erario (circa 42,0% contro circa 33,1% in liquidazione). Siamo entro i dodici mesi dal 16 novembre 2026.
  • 8 ottobre 2027. Notifica della sentenza: il termine per l’eventuale reclamo scade il 7 novembre 2027.

Calendario B — l’impresa che lascia correre

  • 16 novembre 2026. Nessuna iniziativa. Si continua a pagare “chi preme di più”.
  • 11 gennaio 2027. L’agente della riscossione notifica un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti: la liquidità si blocca.
  • 8 marzo 2027. Un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
  • 22 marzo 2027. L’impresa deposita in urgenza una domanda con riserva. Il tribunale, anche per la pendenza del ricorso, concede un termine più breve.
  • Fine aprile 2027. Il piano viene depositato con una ricognizione fiscale incompleta; le certificazioni che arrivano nei trenta giorni successivi rivelano accertamenti non considerati per 146.905 €. L’attestazione va rifatta, la proposta modificata.
  • Estate 2027. Il margine tra offerta all’Erario e scenario liquidatorio si è ridotto, perché nel frattempo la liquidità è stata erosa dal pignoramento e alcuni pagamenti preferenziali effettuati tra gennaio e marzo entrano nella valutazione del commissario come potenziali atti revocabili.

Da qui in poi l’esito del calendario B non è predeterminato: la procedura può ancora arrivare all’omologa. Ma il confronto giorno per giorno mostra dove si è perso terreno. Nel calendario A la tappa 1 ha preceduto le azioni esecutive; nel calendario B le ha inseguite. Nel calendario A il piano è nato sui numeri certificati; nel B li ha scoperti dopo. La stessa norma, applicata con quattro mesi di differenza, produce due procedure diverse.


I binari paralleli: quando la timeline dell’art. 88 cambia strada

La transazione fiscale del concordato preventivo non è l’unico binario. Il debitore, o la procedura stessa, può deviare verso strumenti diversi, ciascuno con un proprio calendario.

Primo binario: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale (art. 63 CCII). È uno strumento più snello, fondato sull’accordo con creditori che rappresentano una determinata percentuale dei crediti. Anche qui è previsto l’intervento del tribunale in caso di mancata adesione dell’amministrazione, ma la Cassazione ha tracciato confini precisi. Con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024 ha chiarito che un accordo con transazione fiscale rivolto al solo creditore erariale non sfugge al controllo di merito del giudice; con la sentenza n. 34842 del 29 dicembre 2024 ha affermato che anche nella transazione fiscale degli accordi va rispettata la regola della priorità relativa; con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha ritenuto configurabile un uso distorto dello strumento quando il piano, sostanzialmente liquidatorio, serve solo ad abbattere il debito fiscale senza una reale ristrutturazione che coinvolga altri creditori; con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, per il regime anteriore al correttivo, ha ribadito che l’omologazione forzosa presupponeva comunque accordi con creditori diversi da quelli pubblici. E con la sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026 ha confermato l’applicazione della soglia minima di soddisfacimento dei crediti pubblici introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023 alle proposte depositate dopo la sua entrata in vigore.

Secondo binario: la composizione negoziata. Non è una procedura concorsuale in senso stretto, ma un percorso stragiudiziale assistito dall’esperto. Il correttivo del 2024 ha previsto la possibilità di definire un accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria anche in questo contesto, sottoposto alla verifica del tribunale. Il calendario è diverso: niente voto telematico, niente relazione ex art. 105, ma trattative condotte con l’ausilio dell’esperto e un controllo giudiziale sull’accordo raggiunto. È il binario su cui l’Esperto Negoziatore opera per definizione.

Terzo binario: il concordato minore. Per le imprese sotto soglia e per i professionisti, il trattamento dei debiti fiscali segue una disciplina propria. La Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha escluso che la falcidia dei crediti tributari e previdenziali nel concordato minore richieda la proposta di transazione fiscale dell’art. 88, perché l’art. 80, comma 3, CCII prevede un meccanismo autonomo e semplificato, incentrato sulla relazione dell’OCC. La timeline è più breve e i passaggi interni all’amministrazione (come il parere conforme della Direzione regionale) non si applicano.

Quarto binario: la conversione o l’esito liquidatorio. Se il concordato non viene omologato, la timeline si interrompe e, su ricorso dei legittimati, si apre la liquidazione giudiziale. È lo scenario che il cram down cerca di evitare, ed è anche il termine di paragone di tutto l’art. 88: ogni tappa si misura su ciò che accadrebbe se si arrivasse qui.

Il binario della modifica in corsa. La timeline può cambiare direzione anche all’interno dello stesso concordato. Se le certificazioni della tappa 3 o la relazione del commissario della tappa 5 mostrano che l’offerta al Fisco non regge il confronto con la liquidazione, il debitore può modificare la proposta prima del voto, entro i limiti temporali previsti, con una nuova attestazione se la modifica è sostanziale. Ogni modifica riapre in parte il dialogo con le Direzioni e deve essere nuovamente comunicata agli uffici. Nella pratica, è il binario più frequente: raramente la proposta depositata al giorno 0 è identica a quella votata.

Il binario del concordato liquidatorio. Se l’impresa non ha prospettive di continuità, il test cambia natura. Nell’ipotesi di Alfa S.r.l., un concordato liquidatorio che mettesse a disposizione, grazie all’apporto di finanza esterna di 118.460 €, un netto di 1.044.960 € (926.500 € più l’apporto) consentirebbe, pagati lavoratori e INPS privilegiato (500.930 €), di destinare all’Erario privilegiato 544.030 €, pari a circa il 53,6% del capitale privilegiato, contro il 41,9% della liquidazione giudiziale. Qui il tribunale non si chiede se il trattamento sia “non deteriore”, ma se sia conveniente rispetto alla liquidazione (comma 3): il margine deve esserci ed essere dimostrato. Anche questa è un’ipotesi dimostrativa semplificata, che ignora i vincoli di destinazione della finanza esterna e le soglie minime del concordato liquidatorio previste dall’art. 84.

Il binario del tempo, infine: il regime transitorio. Il correttivo in vigore dal 28 settembre 2024 ha riscritto l’art. 88. Una proposta depositata prima può seguire la disciplina precedente, con conseguenze rilevanti soprattutto sul cram down nel concordato in continuità. Stabilire la data di deposito è quindi il primo passo di qualsiasi analisi.


Le 5 finestre critiche

Tra tutte le date della timeline, cinque sono quelle in cui agire o non agire cambia l’esito.

  1. Prima delle azioni esecutive del Fisco: il deposito con richiesta di misure protettive. È l’unico modo per impedire che pignoramenti presso terzi e ipoteche erodano l’attivo su cui si calcolerà la convenienza. Dopo, il confronto con la liquidazione parte da una base già impoverita.
  2. Il giorno 0: la presentazione contestuale della proposta agli uffici. Dalla presentazione decorrono i trenta giorni per le certificazioni. Sbagliare destinatario o ritardare l’invio significa arrivare al voto con numeri incompleti.
  3. Entro il giorno 30 e subito dopo: il confronto tra certificazioni e piano. È la finestra per correggere il piano, rinnovare l’attestazione e, se necessario, impugnare nei termini tributari gli avvisi infondati.
  4. Tra l’apertura e il voto: il dialogo tecnico con le Direzioni. È il tempo in cui l’amministrazione forma la propria decisione, con i passaggi interni previsti dai commi 6 e 7. Un fascicolo chiaro qui può trasformare un “no” in un “sì”, o almeno preparare il terreno per il cram down.
  5. Dieci giorni prima dell’udienza e trenta giorni dopo la sentenza: le opposizioni e le impugnazioni. Sono termini perentori e non sospesi ad agosto. Mancarli significa perdere la possibilità di difendere, o di contestare, l’omologazione.

Le domande sul tempo

Ho già ricevuto un pignoramento presso terzi dall’agente della riscossione: posso ancora chiedere il concordato con transazione fiscale? Sì. Il deposito della domanda con richiesta di misure protettive impedisce la prosecuzione delle azioni esecutive dalla pubblicazione nel registro delle imprese, se il tribunale le conferma. Ma le somme già assegnate prima non tornano indietro: ogni giorno di ritardo riduce l’attivo.

Quanto tempo ha il Fisco per dirmi a quanto ammonta il mio debito? Trenta giorni dalla presentazione della proposta agli uffici: entro quel termine l’agente della riscossione deve certificare il debito a ruolo, e gli altri uffici devono liquidare, notificare gli avvisi e certificare il debito non ancora iscritto a ruolo (art. 88, comma 5).

L’Agenzia delle entrate non ha votato: il silenzio vale come sì? No. Il testo vigente parla di “mancata adesione” e vi include il voto contrario. Il silenzio non è consenso; il tribunale può però omologare ugualmente, se ricorrono i presupposti del cram down fiscale (commi 3 e 4). Nel concordato in continuità, per alcune ipotesi dell’art. 112, comma 2, lett. d), l’adesione pubblica deve essere espressa.

Se l’udienza è a settembre, ad agosto i termini si fermano? No. Nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale (1-31 agosto) non opera, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Le opposizioni dieci giorni prima, il reclamo entro trenta giorni, i termini del voto corrono anche ad agosto.

Quanto dura in tutto la procedura? Il codice prevede che l’omologazione intervenga entro dodici mesi dalla presentazione della domanda. A questo si sommano l’eventuale fase di impugnazione e, soprattutto, la durata del piano, che nei concordati in continuità può estendersi per più anni, più l’anno successivo all’ultimo adempimento durante il quale è possibile chiedere la risoluzione.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline a cui si collegano. I principi sono riformulati in sintesi, non riportati testualmente.

Tappa 1 — Costruzione della proposta e regole di trattamento

  • Trib. Ferrara, 11 dicembre 2024. Sul testo anteriore al correttivo, ha escluso l’applicazione del cram down fiscale e previdenziale in sede di omologa di un concordato in continuità. Rilevanza: mostra perché la scelta tra liquidatorio e continuità, e la data della domanda, vanno decise già nella fase preparatoria.
  • Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. In un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola della priorità relativa, e il tribunale verifica in sede di omologa questo profilo. Rilevanza: la costruzione dei trattamenti non è libera; l’art. 88, comma 1, richiama espressamente l’art. 84, commi 6 e 7, per la continuità.

Tappa 5 — Informazione e completezza

  • Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Il ricorso al cram down in un accordo di ristrutturazione sostanzialmente liquidatorio, finalizzato solo a ridurre il debito erariale senza un effettivo coinvolgimento di altri creditori, può configurare un uso distorto dello strumento; la valutazione spetta al giudice di merito. Rilevanza: ciò che il commissario e l’attestatore riferiscono sulla causa concreta del piano incide sull’esito.

Tappa 6 — Voto e maggioranze

  • Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Nel regime anteriore al correttivo, l’omologazione trasversale del concordato in continuità richiedeva l’adesione di almeno una classe di creditori votanti, e non la maggioranza delle classi. Rilevanza: il calcolo delle classi, e il peso dei voti pubblici, dipende dal regime temporale applicabile.
  • Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Negli accordi di ristrutturazione, secondo la disciplina anteriore al correttivo, il superamento del dissenso pubblico presupponeva comunque accordi con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficienti per le percentuali. Rilevanza: chiarisce che l’adesione pubblica “determinante” si misura rispetto a un consenso di altri creditori.

Tappa 7 — Omologazione e cram down fiscale

  • Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Nel cram down fiscale disciplinato dal testo novellato, il tribunale verifica la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione dell’attestatore, senza poter introdurre un requisito autonomo di meritevolezza del debitore legato alle pregresse violazioni fiscali. Rilevanza: è il principio guida dell’udienza di omologazione: contano i numeri, non il giudizio morale.
  • Trib. Brescia, 12 novembre 2025. In un concordato liquidatorio con i crediti privilegiati ex art. 2752 c.c. degradati in una classe apposita, il mancato raggiungimento delle maggioranze può essere superato con il cram down fiscale del comma 3, se la proposta è conveniente. Rilevanza: applicazione concreta del testo vigente nel liquidatorio.
  • Trib. Pavia, 13 febbraio 2025. Ha ritenuto compatibile il cram down fiscale e previdenziale anche con il concordato in continuità, alla luce del combinato disposto degli artt. 88, 109 e 112. Rilevanza: testimonia il contrasto di merito sorto prima che il correttivo chiarisse la materia.
  • Trib. Vicenza, 29 ottobre 2024. Sul testo anteriore al correttivo, ha escluso il cram down fiscale nel concordato in continuità. Rilevanza: orientamento opposto a Pavia, utile per capire perché il regime transitorio va sempre verificato.
  • App. Bari, Sez. I, 4 dicembre 2024. In linea con l’orientamento restrittivo sul testo previgente, ha escluso l’omologazione forzosa per il dissenso pubblico nel concordato in continuità. Rilevanza: conferma che per le domande anteriori al correttivo il cram down in continuità era, per una parte della giurisprudenza, precluso.

Tappa 8 — Impugnazioni

  • Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19810. Il creditore dissenziente può reclamare contro l’omologazione solo se ha assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado, costituendosi nei termini con memoria. Rilevanza: il termine dei dieci giorni prima dell’udienza condiziona anche le impugnazioni dell’amministrazione.
  • Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la falcidia dei crediti fiscali e previdenziali non passa dalla proposta ex art. 88, ma dalla disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, con la relazione dell’OCC; non si applicano le modalità di voto dell’art. 88, comma 6. Rilevanza: delimita il campo di applicazione della norma e individua un binario alternativo.

Binari paralleli — Accordi di ristrutturazione

  • Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto al solo creditore erariale resta soggetto al controllo di merito del giudice concorsuale. Rilevanza: la transazione fiscale non è mai un automatismo, in nessuno strumento.
  • Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. La soglia minima di soddisfacimento dei crediti pubblici introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023 si applica alle proposte presentate dopo l’entrata in vigore di quella norma. Rilevanza: nella scelta dello strumento, la soglia condiziona la misura della falcidia proponibile.

Tappa 9 — Esecuzione e profili penali

  • Cass. pen., Sez. III, n. 1237/2025. L’omologazione del concordato non rende di per sé non punibile l’omesso versamento di ritenute né impone la revoca del sequestro: serve la prova del concreto e regolare adempimento del piano. Rilevanza: la fase esecutiva è decisiva anche fuori dal processo civile.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Lo studio interviene nel punto della timeline in cui l’impresa si trova. Se sei ancora prima del deposito, costruiamo il dossier; se hai già depositato, lavoriamo sulle scadenze che corrono; se c’è una sentenza, prepariamo l’impugnazione o la difesa.

  1. Ricostruiamo il debito fiscale e contributivo reale incrociando cassetto fiscale, estratti di ruolo, posizioni INPS e INAIL, accertamenti non definitivi e dichiarazioni non ancora liquidate, prima che lo facciano le certificazioni dell’amministrazione.
  2. Analizziamo, con i commercialisti dello staff, la stima liquidatoria su cui l’attestatore fonderà il giudizio di convenienza o di non deteriorità, verificando valori di realizzo, costi, tempi e azioni recuperatorie.
  3. Valutiamo lo strumento più adatto: concordato liquidatorio o in continuità, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata, concordato minore, e il regime temporale applicabile.
  4. Redigiamo la proposta ex art. 88 controllando il rispetto delle regole di trattamento dei crediti privilegiati e degradati e, nella continuità, della priorità relativa.
  5. Curiamo il deposito del giorno 0 e la presentazione contestuale agli uffici competenti, con la richiesta delle misure protettive quando le azioni esecutive sono in corso o imminenti.
  6. Confrontiamo le certificazioni ricevute entro il giorno 30 con il piano, aggiorniamo i numeri e, se gli avvisi sono contestabili, coordiniamo la difesa davanti alla giustizia tributaria.
  7. Conduciamo il dialogo tecnico con le Direzioni dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’INPS tra l’apertura e il voto.
  8. Prepariamo l’udienza di omologazione: memorie di replica alle opposizioni del Fisco, argomenti per il cram down fiscale, rispetto dei termini perentori dell’art. 48.
  9. Proponiamo o resistiamo al reclamo e al ricorso per cassazione nei trenta giorni previsti, mantenendo la stessa linea costruita in primo grado.
  10. Affianchiamo l’impresa nell’esecuzione del piano, verificando la tenuta dei pagamenti all’Erario e organizzando la documentazione utile anche sul versante penale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un tema come l’art. 88, due abilitazioni pesano più delle altre. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato conosce dall’interno gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, compresa la composizione negoziata in cui oggi può trovare spazio un accordo transattivo con il Fisco. Come coordinatore dello staff in diritto tributario, porta nella procedura concorsuale la lettura tecnica del debito fiscale, che è il cuore di ogni transazione. Le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC entrano in gioco quando il binario corretto è il concordato minore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi costruisce il piano è lo stesso difensore che, se necessario, lo difende in reclamo e in sede di legittimità, senza cambi di linea. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in una transazione fiscale diritto e numeri non si possono separare.


Chiusura

L’art. 88 CCII dice, in sostanza, tre cose: che il debito verso il Fisco e gli enti previdenziali si può ristrutturare nel concordato solo attraverso una proposta specifica; che quella proposta deve dare allo Stato almeno quanto otterrebbe da una liquidazione, e non trattarlo peggio degli altri creditori; che, se lo Stato dice no, il tribunale può omologare lo stesso quando i numeri lo giustificano. Ma ciascuna di queste tre regole vive dentro un calendario preciso, fatto di trenta, quarantacinque, quindici e dieci giorni, che agosto non ferma. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.

Lo Studio Monardo si occupa di transazione fiscale perché questa norma chiede, insieme, la conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi che l’Avv. Monardo presidia come Esperto Negoziatore D.L. 118/2021, la lettura tecnica del debito tributario che coordina con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, e la capacità di difendere l’omologazione fino all’ultimo grado che gli deriva dall’essere avvocato cassazionista. In qualunque tappa tu sia, analizzeremo la tua posizione e costruiremo la strategia partendo dalla data di oggi.

📩 Ogni giorno che passa è una finestra che si chiude: contatta subito lo Studio Monardo, i recapiti sono qui sotto, in fondo alla pagina.


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