Parole chiave: Società a responsabilità limitata – Denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione– Carenza di adeguati assetti – Sussistenza – Nomina e poteri dell’amministratore giudiziale – Crisi e insolvenza della società.
Massima: “La mancata adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, che ha condizionato la mancata rilevazione della crisi della società, integra grave irregolarità nella gestione, giustifica la revoca dell’amministratore da parte del Tribunale e la nomina di un amministratore giudiziario, incaricato anche di promuovere l’adozione di strumenti di regolazione della crisi”.
Riferimenti normativi: Art. 2409 c.c. [art. 2396 quater c.c.]; art. 2086 c.c.; art. 3 c.c.i.
CASO
Il Tribunale di Venezia ha accolto una denuncia ex art. 2409 c.c. proposta da parte di un socio di s.r.l. nei confronti dell’amministratore unico della società, sulla base di fondate contestazioni di grave irregolarità nella gestione e del riscontro di una condizione di crisi. In particolare, emergeva dall’ispezione disposta che: – la società era priva di un organo di controllo, che è stato nominato solo a seguito dell’intervento del Tribunale; – a prescindere dall’intervento correttivo del Tribunale, sussisteva ancora una carenza di “strumenti essenziali e sostenibili (i.e. report mensile, scadenzari, budget e cassa prospettica)” e in quanto tali ineludibili, ai fini dell’adozione di un approccio di tipo prospettico e del monitoraggio e controllo dei rischi aziendali e di una rilevazione tempestiva della crisi aziendale; – sussisteva altresì carenza del sistema informativo contabile, sotto il profilo della corretta rappresentazione dei fatti aziendali, stante il grave ritardo nella rilevazione degli stessi, la tardiva approvazione dei bilanci, la mancata regolare tenuta del libro cespiti e il mancato aggiornamento dei libri sociali; – sussisteva sia l’assenza di pianificazione dell’operatività aziendale, attesa la mancata elaborazione di un piano industriale, che nello specifico non risultava delineato neppure nelle linee strategiche, sia l’assenza di pianificazione finanziaria, che impedisce di poter rilevare il fabbisogno finanziario correlato allo sviluppo dell’attività sociale, nonostante l’attività esercitata, avendo ad oggetto attività edilizia volta alla costruzione di complessi immobiliari di rilevante cubatura e la riqualificazione di aree del territorio, richiedesse adeguata pianificazione ed approvvigionamento finanziario. Alla luce della relazione ispettiva, poi, si evinceva, al 31 dicembre 2025, la perdita del capitale sociale da parte della controllata e conseguentemente da parte della controllante, con situazione di sostanziale illiquidità di entrambe le società, le quali non apparivano pertanto in grado di far fronte alle obbligazioni contratte e ai costi correnti: quindi si concludeva nel senso di ritenere che la società versasse in stato di crisi.
SOLUZIONE
La denuncia è correttamente sfociata nella nomina di un amministratore giudiziario, al quale era attribuito “ogni potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione e il quale assumerà le opportune iniziative, se necessario anche di tipo liquidatorio ovvero dirette all’adozione di strumenti di risoluzione della crisi”.
QUESTIONI
La pronuncia si inserisce nell’ambito di un filone giurisprudenziale sempre più consistente[1], intorno all’impiego dello strumento della denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione della società di capitali in crisi o insolvenza; essa, poi, presenta ulteriore interesse perché nella fattispecie veniva in considerazione ed era stata dedotta la mancanza di adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili, nel contesto di una situazione di crisi.
La pronuncia è stata resa dando applicazione dell’art. 2409 c.c. pro tempore vigente; è seguita, ad opera del d. lgs. 27 marzo 2026, n. 47 la novellazione di talune disposizioni del Codice civile, tra le quali quella in discorso, che viene rinumerata come art. 2396 quater c.c. ed è oggetto di lievi riformulazioni, presentando tenore sostanzialmente sovrapponibile alla norma novellata, salvo che per la sostituzione della locuzione “organo di controllo” con quella di “sindaci”.
Quanto ai margini per la praticabilità di una denuncia al tribunale che abbia ad oggetto gravi irregolarità nella gestione della crisi o dell’insolvenza della società di capitali, è evidente che la crisi permette che si materializzi quel danno attuale per la società che per legge è presupposto per la denuncia, attesa la vocazione di quest’ultima, per certi versi preventiva e ripristinatoria: viene in considerazione qui, in particolare, il rischio di aggravamento del dissesto[2], in prospettiva per certi versi preventiva delle peggiori conseguenze che le irregolarità dedotte dal denunciante ed emerse dall’ispezione del Tribunale potrebbero (ulteriormente) produrre, impregiudicati, peraltro, gli scenari di responsabilità risarcitorie da mala gestio.
Peraltro, simile rimedio di reazione assegnato a soci di minoranza e sindaci[3], al cospetto di gravi irregolarità nella gestione (in disparte, qui, il fronte della legittimazione del P.M., per le s.p.a. aperte), non risulta precluso o indebolito dalla previsione di altri strumenti di tutela a beneficio dei medesimi soggetti, che possono essere utilmente impiegati anche nella logica della reazione alle azioni od omissioni degli amministratori di società in crisi. In effetti, considerando i soci di minoranza, sussiste pure lo strumento della denuncia al collegio sindacale di fatti censurabili (già art. 2408 c.c., ora art. 2396 ter c.c.), oltre alla legittimazione, anche individuale, del socio di s.r.l. a promuovere la revoca cautelare degli amministratori, secondo l’art. 2476, comma 3, c.c. D’altronde, quanto ai sindaci, va considerato, nel frangente della crisi, il meccanismo dell’allerta interna, che prevede che il sindaco, oltre al revisore, si attivi per le segnalazioni di cui all’art. 25 octies c.c.i., in relazione alla sussistenza dei presupposti di accesso alla Composizione negoziata; inoltre, secondo l’art. 37 comma 2, c.c.i., sussiste la legittimazione dell’organo di controllo all’istanza di Liquidazione giudiziale della società; e in questa sede la logica di arginare il prodursi di un danno grave per la società potrebbe financo essere perseguita mediante domanda di misura cautelare, secondo l’art. 54 c.c.i., in forma di nomina di un custode in funzione di urgente presidio per la gestione.
In caso di inerzia colposa o dolosa degli amministratori al cospetto di una crisi, viene in considerazione la violazione dei doveri stabiliti dal diritto societario (artt. 2485, 2447, 2394 c.c.) e dal Codice della crisi (artt. 4, 12, 17, 21 c.c.i.): il riscontro ed il monitoraggio della crisi ha a che fare con il corretto funzionamento degli adeguati assetti d’impresa, per come regolati dall’art. 2086 c.c. e dagli artt. 3 e 4 c.c.i. In effetti è scontato affermare che un assetto sia adeguato (anche) in tanto in quanto permetta di garantire la sostenibilità nel tempo dell’impresa, mantenere la prospettiva medio-lungo termine e correttamente valutare e gestire la crisi d’impresa.
In particolare, sicuramente, non avere affatto approntato alcun presidio di assetto di organizzazione sul piano amministrativo, organizzativo e contabile è condotta gravemente inadempiente e come tale denunciabile come grave irregolarità gestoria.
Ove invece una società risulti dotata di assetti amministrativi, organizzativi e contabili di cui si contesta l’adeguatezza, la questione è ben complessa: in questa sede, ci si limita ad affermare (apoditticamente) che in via di massima non si scorge spazio per una violazione di legge tale da fondare la denuncia al Tribunale, poiché si fa questione di un apprezzamento che riguarda il grado di diligenza impiegato per adempiere al dovere di istituzione degli assetti e di una valutazione sulla discrezionalità seguita. La scelta in materia resta di regola insindacabile, se legittimamente compiuta, a meno che essa non risulti in prospettiva ex ante irrazionale ed irragionevole, secondo la logica della business judgment rule e secondo il principio che il controllo sull’operato degli amministratori resta circoscritto a un controllo di legalità, giammai di merito, escluso che la responsabilità degli amministratori discenda dall’insuccesso economico. Quindi evidenzia grave irregolarità gestoria, denunciabile al Tribunale, presentare assetti palesemente e gravemente inadeguati, che non rispondono a criteri di ragionevolezza e proporzionalità secondo una valutazione ex ante[4]. Questa la situazione che era all’esame del Tribunale nel caso in commento: la società (s.r.l.) non era dotata dell’organo di controllo interno – necessario per legge – mentre l’amministrazione anche delle società controllate risultava affidata alla medesima persona fisica, amministratore unico, il quale si era reso responsabile delle gravi omissioni informative e delle scorrettezze, gestionali e contabili, che si sono ricapitolate poco sopra.
È pur vero, d’altronde, che il risultare, nel senso appena detto, inadempienti rispetto all’obbligo di dotare la società di adeguati assetti, difficilmente può venire in considerazione come condotta in sé e autonomamente dannosa, tanto da integrare il presupposto legale per la denuncia al Tribunale. Si tratta, piuttosto, di un comportamento scorretto e negligente degli amministratori che può avere propiziato e favorito il contesto perché poi si attuino ulteriori e più specifiche condotte scorrette e queste, sì, dannose[5]. In effetti, anche nel caso in discorso, acquisito il dato della carenza di assetti adeguati, all’esito dell’ispezione, si è anche rilevata la presenza di segnali di crisi che hanno, questi sì, imposto l’intervento di un amministratore giudiziario.
Un secondo ordine di contestazioni che potrebbe essere mossa agli amministratori di società in crisi in sede di denuncia al Tribunale potrebbe avere a che fare non già con l’essere rimasti inerti al cospetto della crisi, ma con l’avere reagito, sì, ma in modo censurabile, in violazione dei propri doveri, secondo gli artt. 3, 4, comma 2, c.c.i. e 2086 c.c., che prevedono, seppure con una lieve difformità nella formulazione letterale, il dovere di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità. Va chiarito se il dovere di “adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 2086 c.c.), ovvero di “assunzione di idonee iniziative” (art. 3 c.c.i.) e di “assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12 comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori” (art. 4, comma 2, lett. b, c.c.i.) imponga di far ricorso necessariamente ad uno dei percorsi regolati dal Codice della crisi, rendendo censurabile in punto di legalità ogni tentativo di superare o disciplinare la crisi perseguito mediante soluzioni extraconcorsuali ( quali un aumento del capitale, un finanziamento soci ecc.). Ancora più complesso è lo scenario nel quale ciò che si denuncia al Tribunale sia l’avere utilizzato un percorso, una procedura o uno strumento previsto dal Codice della crisi, ma del quale si contesta agli amministratori la correttezza nell’impiego; come sarebbe nel caso che l’amministratore avesse avviato una CNC che i soci assumono impercorribile, oppure avesse domandato uno strumento liquidatorio quando era praticabile, al parere dei denuncianti, una soluzione in continuità e così via[6].
In sintesi, si può affermare che la competenza esclusiva degli amministratori nella gestione, e nella gestione della crisi della società, non tolleri sindacati sulle valutazioni relative alla scelta di quale sia, nel caso concreto, la modalità tra quelle previste dal Codice civile e dal Codice della crisi, più conveniente, più opportuna, più praticabile, ai fini appunto del superamento della crisi stessa.
Quanto ai possibili esiti della denuncia in discorso, come noto, nei casi più gravi che restano irrisolti si perviene alla nomina di un amministratore giudiziario, al quale possono essere attribuiti sia poteri di straordinaria – oltre che di ordinaria – amministrazione, sia “per determinati atti, i poteri dell’assemblea”[7]. All’esito della gestione commissariata, poi, secondo la disciplina codicistica “Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale”.
Ci si vuole allora interrogare su quali sbocchi, appunto, “concorsuali”, possa trovare la denuncia al Tribunale, tanto in linea di principio quanto in relazione al caso concreto che si sta ora commentando, posto che, come già ricordato sopra, l’amministratore designato nel decreto in esame “assumerà le opportune iniziative, se necessario anche di tipo liquidatorio ovvero dirette all’adozione di strumenti di risoluzione della crisi”.
Va detto che taluni degli esiti della denuncia al tribunale secondo l’art. 2409 c.c. pongono problemi di coordinamento con la disciplina concorsuale, in particolare con la competenza esclusiva degli amministratori e la loro irrevocabilità, secondo il disposto degli artt. 120bis ss. c.c.i.
Va poi considerata la fase di conclusione dell’incarico, che sfocia nel rendiconto e nell’atto finale di convocare e presiedere l’assemblea “per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale”. La formulazione della norma in parte qua risale al 1942 e non ha subito modifiche né ad opera della riforma societaria del 2003 né ad opera dell’ultimo intervento normativo che ha condotto alla sostituzione della disposizione in discorso con quella, lievemente novellata, dell’art. 2396 quater c.c. Nelle more ad essere stato profondamente innovata è invece la disciplina sia di quelle “procedure concorsuali” che la disposizione tuttora menziona, benchè espunta dal c.c.i., sia delle relative competenze decisionali dell’assemblea dei soci. Bisognerà prendere atto di una formulazione non accurata in parte qua dell’art 2409 c.c. (e dell’art. 2396 quater c.c.), senza insistere a soffermarsi sulla relativa lettera.
In caso di vera e propria insolvenza della società giudiziariamente amministrata, si ritiene che l’amministratore giudiziario nominato possa fare istanza per quella “procedura concorsuale” che per certo è la Liquidazione giudiziale (o controllata), stante l’ineluttabilità della liquidazione concorsuale dell’insolvente. Peraltro l’orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità ed anche successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi è consolidato sul punto, anche sulla scorta del rilievo che solo l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi è regolata dagli artt. 120 bis ss. c.c.i., con previsione di competenza esclusiva ed inderogabile degli amministratori; ed è testualmente escluso che la nozione di strumento – art. 2, m bis) c.c.i. – comprenda anche la Liquidazione giudiziale (e controllata)[8]. Sicché il nuovo legale rappresentante della società ben può detenere il potere di portare la società in questa “procedura concorsuale”.
Più complesso è ricostruire una legittimazione dell’amministratore giudiziario a dare avvio a uno strumento di regolazione della crisi dell’insolvenza: osta a riconoscere tale legittimazione l’elemento formale rappresentato dal già più volte menzionato articolo 120bis c.c.i., che assegna sul punto alla competenza esclusiva ed inderogabile agli amministratori e liquidatori della società; e d’altronde il dettato del Codice Civile, che fa riferimento ad una convocazione dell’assemblea alla quale “proporre” la decisione in parola risale al tempo nel quale la legge fallimentare, all’art. 161, assegnava ai soci la competenza a decidere della proposta di concordato preventivo (che era la sola procedura alternativa al fallimento all’epoca prevista), oltre che di concordato fallimentare. In giurisprudenza l’ostacolo rappresentato dalla sequenza proposta dell’amministratore/delibera dei soci viene superato, ma con specifico riferimento alla Liquidazione Giudiziale, ritenendo che “La normativa deve essere interpretata compatibilmente con le nuove disposizioni del Codice della Crisi d’Impresa, riconoscendo al verbo “proporre” all’assemblea come funzione informativa, senza subordinare la legittimazione dell’amministratore alla necessità di una delibera assembleare specifica”[9].
Ma un’identica lettura faticosamente si attaglia alle procedure diverse dalla Liquidazione giudiziale (e controllata): quanto agli strumenti di regolazione della crisi, non può essere tralasciato il carattere esclusivamente spontaneo e mai coattivo degli stessi, carattere che, se riesce a conciliarsi con un’iniziativa che, seppur sgradita ai soci, sia comunque intrapresa dall’interno della società e da parte dei suoi amministratori, stride con l’eterogestione giudiziariamente praticata per effetto della denuncia al Tribunale delle gravi irregolarità.
In prospettiva sostanziale è vero che lasciare preclusa in questa fase una soluzione salvifica dell’impresa significa ostacolare la ricerca di quelle soluzioni negoziate che il moderno diritto della crisi incentiva. Tuttavia non pare che ad uno strumento di regolazione della crisi – con le relative implicazioni anche assai invasive sul soggetto, oltre che sul suo patrimonio e sul suo debito – si possa pervenire senza una manifestazione di volontà della società commissariata che, tramite la propria assemblea, abbia prima o dopo dato luogo alla sostituzione degli amministratori denunciati. Questo estremo intervento salvifico, peraltro, potrebbe intervenire financo pendente la fase prenotativa di un concordato o di uno strumento, ove la carenza di adeguato assetto possa pregiudicare la possibilità di addivenire alla soluzione in pieno: una tempestiva denuncia al tribunale potrebbe consentire, così, la rimozione degli amministratori gravemente inadempienti e la sostituzione (ad opera della società o con l’intervento dell’amministratore giudiziario) con soggetti di adeguata professionalità, nella logica di condurre la società al buon esito della fase prenotativa avviata secondo l’art. 44 c.c.i.[10].
Quindi, sulla scorta dei dati normativi riportati e col conforto di un riscontro giurisprudenziale in via di consolidamento, può condividersi l’esito al quale è pervenuto nel caso di specie il Tribunale di Venezia, che, nel quadro della generale legittimazione dell’amministratore giudiziario ad avviare una “procedura concorsuale” lo ha in concreto incaricato di elaborare, eventualmente, soluzioni liquidatorie; ovvero, di proporre ai nuovi amministratori designandi da parte della società la “adozione di strumenti di risoluzione della crisi”, comprensivi quindi dell’accesso agli “strumenti” in senso stretto, per come regolati dal Codice della Crisi.
[1] Si veda Trib. Milano, 18 ottobre 2019, in Giur. it., 2020, p. 363 ss. con nota di O. Cagnasso, Denuncia di gravi irregolarità: una primissima pronuncia sul nuovo art. 2086 c.c. e in Società, 2020, p. 988. con nota di I. Capelli, Assetti adeguati, controllo dei sindaci e denunzia al tribunale ex art. 2409; Trib. Roma,15 settembre 2020, in Giur. Comm., 2021, 2, p. 1358, con nota di S. Fortunato, Atti di organizzazione, principi di correttezza amministrativa e business judgment rule; Trib. Catania, 8 febbraio 2023, in Fallimento, 2023, p. 817, con nota di P. Benazzo, La denunzia al Tribunale di gravi irregolarità e l’adozione di assetti organizzativi adeguati: da prevenzione della crisi a «condizione di esercizio dell’attività d’impresa».
[2] Cfr. da ultimo Cass. 30 dicembre 2024, n. 35068, in Mass. Foro it.
[3] Per brevità, sarà impiegato il termine “sindaci” ed il termine “amministratori” per fare riferimento all’organo di controllo e all’organo amministrativo, per come variamente costituito a seconda del sistema di corporate governance adottato e a seconda del tipo societario.
[4] Nel senso della insindacabilità delle scelte relative agli assetti Trib. Roma, 8 aprile 2020, in giurisprudenzadelleimprese.it.
[5] Cfr. Trib. Bologna, 30 luglio 2021, in OneLegaleLeggid’Italia.
[6] Cfr, Trib. Napoli, 15 maggio 2025, in Società, 2025, p. 1112.
[7] Si veda l’art. 92 disp. att. c.c.
[8] Da ultimo Cass., 25 novembre 2025, n. 30903, in OnelegaleLeggid’Italia .
[9] Cfr. Cass., 30 dicembre 2025, n 34881, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2026, p. 161.
[10] In tal senso v. Trib. Milano, 16 maggio 2025, in Giur. It., 2025, p. 2081.
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