#Finsubito news – Incentivi tecnici: ANAC e Garante a confronto sulla pubblicazione nominativa


ANAC impone la pubblicazione dei nominativi, il Garante la esclude: perché l’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 non copre gli incentivi per funzioni tecniche


1. La questione

Con il parere reso nell’adunanza del 23 luglio 2025, fascicolo n. 2764/2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha affermato che i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche percepiti dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, nella sottosezione «Personale – Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti» della sezione «Amministrazione trasparente», e che tale pubblicazione «include anche il nominativo del dipendente (dirigente e non dirigente)», restando invece esclusa la pubblicazione delle determine di liquidazione, delle determine di ripartizione e delle schede di incentivi.

L’affermazione ha una portata che non si esaurisce nella compilazione di una casella. Dalla qualificazione di un dato come oggetto di obbligo di pubblicazione discendono, infatti, conseguenze che il decreto trasparenza collega automaticamente: l’indicizzazione tramite i motori di ricerca e il riutilizzo ai sensi degli artt. 7 e 7-bis, comma 1, e la permanenza online per cinque anni ai sensi dell’art. 8, comma 3.

Il parere si presenta in continuità con la delibera n. 1047 del 25 novembre 2020, con la quale la stessa Autorità aveva escluso l’obbligo di pubblicazione delle determine dirigenziali di liquidazione, giudicando problematica l’individuazione di una base normativa per la pubblicazione dei dati da esse desumibili. La continuità, però, è più apparente che reale: quel che nel 2020 era una facoltà diviene nel 2025 un obbligo, attraverso la distinzione fra il documento, che resta non pubblicabile, e i dati da esso estraibili, che diverrebbero oggetto di pubblicazione obbligatoria in forma nominativa.

Poche settimane dopo, con il parere n. 471 dell’8 agosto 2025, il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato sulla medesima materia in senso opposto. Il presente contributo intende dare conto del contrasto e sostenere, senza pretesa di esaustività, che l’art. 18 non offre la base normativa che l’Autorità Anticorruzione vi rinviene.

Giornale di Diritto Amministrativo, Direzione scientifica: Cassese Sabino, Ed. IPSOA, Periodico. Tratta tutta la complessa materia con autorevoli commenti a norme, giurisprudenza e documenti che offrono una panoramica completa delle novità nell’ambito del diritto pubblico sia a livello nazionale che comunitario.
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2. Diffusione e comunicazione: due fattispecie da tenere distinte

Ai fini della protezione dei dati personali occorre distinguere due operazioni che la prassi tende a confondere. La pubblicazione online di un dato personale costituisce diffusione, ossia il dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, secondo la definizione dell’art. 2-ter, comma 4, del d.lgs. n. 196/2003 («Codice privacy»); l’ostensione di un documento a seguito di una richiesta di accesso costituisce, invece, comunicazione del dato a soggetto determinato.

Quanto alla base giuridica, l’art. 2-ter, comma 1, del Codice privacy stabilisce che quella prevista dall’art. 6, paragrafo 3, lettera b), del Reg. UE 2016/679 («GDPR» o «Regolamento»), per il trattamento effettuato nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali. Il comma 3 aggiunge che la diffusione e la comunicazione di tali dati a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis, in quest’ultimo caso previa notizia al Garante almeno dieci giorni prima.

Per la pubblicazione di dati personali sul sito istituzionale opera poi, quale disciplina speciale, l’art. 7-bis del d.lgs. n. 33/2013, che distingue tre ipotesi: il comma 1, per i dati oggetto di un obbligo di pubblicazione, dei quali consente l’indicizzazione e il riutilizzo; il comma 3, per i dati che l’amministrazione non ha l’obbligo di pubblicare, che possono essere pubblicati soltanto in forma anonima; il comma 4, per gli atti e i documenti la cui pubblicazione è imposta da norme di legge o di regolamento, rispetto ai quali i dati personali non pertinenti vanno resi non intelligibili.

Giova precisare che la via del comma 1-bis dell’art. 2-ter presuppone comunque, come lo stesso comma prescrive richiamando il rispetto dell’art. 6 del Regolamento, il test di necessità e proporzionalità di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera c), e 6 del Regolamento medesimo, e non consente in ogni caso di derogare all’art. 7-bis, comma 3, che detta la disciplina speciale della pubblicazione facoltativa nel sito istituzionale e che, in quanto tale, non è travolto dalla successiva modifica dell’art. 2-ter, la quale opera sul diverso piano della base giuridica del trattamento.

3. Il perimetro dell’art. 18 e il rinvio all’Allegato B

L’art. 18 del decreto trasparenza dispone: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico».

L’incipit non è clausola di stile: è, a parere di chi scrive, il punto da cui tutto discende. L’art. 9-bis, comma 2, stabilisce infatti che i soggetti di cui all’art. 2-bis «adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la comunicazione dei dati […] all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale […] del collegamento ipertestuale» alla banca dati stessa.

L’Allegato B al d.lgs. n. 33/2013 associa all’art. 18 una sola banca dati, PerlaPA, detenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, per i «dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici». PerlaPA è l’Anagrafe delle prestazioni, e la documentazione del sistema individua come oggetto della comunicazione, per il personale dipendente, gli incarichi «autorizzati o conferiti» ai sensi dell’art. 18, in coerenza con il circuito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Ne discende una verifica di coerenza interna al sistema. Se gli incentivi per funzioni tecniche fossero incarichi ai sensi dell’art. 18, essi dovrebbero confluire nella banca dati che l’Allegato B individua quale sede di adempimento dell’obbligo, e la loro pubblicazione dovrebbe avvenire mediante comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e collegamento ipertestuale all’Anagrafe. Che l’obbligo sia invece pacificamente riferito ai soli incarichi extraistituzionali, e che né il Dipartimento né l’ANAC abbiano mai richiesto il conferimento degli incentivi tecnici in quella banca dati, vale come riscontro di fatto e non come fondamento della tesi: la prassi non è fonte del diritto e l’inadempimento diffuso non varrebbe a escludere un obbligo esistente. La deduzione riposa sul dato normativo: il legislatore, rinviando all’Allegato B, ha delimitato l’oggetto dell’obbligo.

4. La conferma sul versante del testo unico sul pubblico impiego

L’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che «le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati». Il comma 6 dello stesso articolo ne dà conferma testuale, definendo gli incarichi retribuiti come «tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso». La nozione di incarico alla quale l’art. 18 attinge è, dunque, quella dell’attività non compresa nei compiti e doveri d’ufficio.

Per contro, gli incentivi per funzioni tecniche remunerano attività che nei compiti e doveri d’ufficio sono pienamente sussumibili: quelle elencate nell’Allegato I.10 al d.lgs. n. 36/2023, e prima nell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, sono riconducibili al profilo professionale del dipendente e svolte nell’interesse esclusivo dell’amministrazione di appartenenza. La nomina a responsabile unico del progetto, a direttore dei lavori o a direttore dell’esecuzione è un atto di organizzazione interna, non il conferimento di un incarico ulteriore né un’autorizzazione a prestare attività per terzi. Si aggiunga che gli incentivi, esclusi per il personale dirigenziale dall’art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, sono oggi corrisposti anche ai dirigenti per effetto degli artt. 16 e 81 del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209; l’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, ne ha poi fissato la decorrenza alle funzioni tecniche svolte dal 31 dicembre 2024, anche nei procedimenti in corso a tale data.

Ancora più netta è la distinzione tracciata dal comma 14 dello stesso art. 53: le amministrazioni «sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica […] i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio», mentre soltanto nell’ultimo periodo compare un obbligo di pubblicazione, con oggetto circoscritto agli «elenchi dei propri consulenti». Per i compensi relativi a compiti e doveri d’ufficio il sistema prevede la comunicazione, non la pubblicazione: una distinzione che il legislatore ha mantenuto ferma e che non può essere superata in via interpretativa.

L’argomento non è nuovo per la dottrina, che ha ricondotto l’art. 18 agli incarichi extra officio, osservando che la norma presuppone la predeterminazione della durata e del compenso, dati tipici degli incarichi extraistituzionali e inconferenti rispetto alle funzioni tecniche, e che l’ufficio di responsabile unico del progetto «è obbligatorio e non può essere rifiutato» ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 (L. Oliveri, Siamo proprio sicuri che gli incarichi per funzioni tecniche vadano pubblicati?, in Leautonomie.it, 11 settembre 2025), il che esclude in radice la logica del conferimento.

Due obiezioni sono prevedibili. La prima è che l’art. 18 non richiama testualmente l’art. 53 e che il collegamento fra le due disposizioni è di ordine sistematico. Il rilievo è esatto nella premessa ma non nella conclusione: l’art. 18 non definisce la nozione di incarico conferito o autorizzato, e tale nozione non può che essere desunta dall’ordinamento del pubblico impiego, che è la sede in cui il conferimento e l’autorizzazione di incarichi ai dipendenti sono disciplinati; chi sostenesse che l’art. 18 accoglie una nozione autonoma e più ampia dovrebbe indicare quale essa sia e su quale base normativa si fondi.

La seconda obiezione è che l’Allegato B risale al 2016 ed è anteriore al Codice dei contratti pubblici del 2023: obiezione che non coglie nel segno, sia perché l’Allegato individua le banche dati presso le quali gli obblighi si assolvono e non le fattispecie sostanziali che vi confluiscono, sia perché l’istituto era già disciplinato dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, vigente al momento della redazione dell’Allegato, senza che se ne sia previsto il conferimento all’Anagrafe.

5. Le posizioni dell’Autorità Anticorruzione, dal 2020 al 2025

Giova ricordare che nelle FAQ in materia di trasparenza dedicate all’art. 18, aggiornate al 30 luglio 2020, la stessa ANAC aveva chiarito che «nel novero degli incarichi ex art. 18 rientrano solamente quelli per i quali è necessaria una previa autorizzazione dell’ente», aggiungendo che i dati degli incarichi per i quali basta la comunicazione possono essere pubblicati come «dati ulteriori» soltanto «previa anonimizzazione o oscuramento dei dati personali eventualmente presenti». A una seconda domanda, relativa agli incarichi finanziati con i fondi della contrattazione integrativa, l’Autorità aveva risposto: «No, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro».

Il criterio della prima risposta è quello della previa autorizzazione, che gli incentivi per funzioni tecniche non richiedono; quello della seconda è la riconducibilità dell’attività al rapporto di lavoro. Senonché, per correttezza, va detto che la seconda risposta si riferisce testualmente agli incarichi finanziati con i fondi della contrattazione integrativa. Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato, Sezione prima, con il parere n. 1208/2026 reso nell’adunanza del 14 maggio 2026 sull’affare n. 409/2026, secondo il quale le risorse destinate agli incentivi confluiscono nel fondo risorse decentrate come risorse variabili, ma «tale confluenza ha natura essenzialmente contabile e di rappresentazione in bilancio», sicché «il transito nel FRD non comporta invece l’assoggettamento di tali risorse all’ordinaria disciplina della contrattazione decentrata integrativa, in quanto si tratta di risorse legislativamente vincolate». La sovrapposizione, dunque, non è perfetta: gli incentivi transitano dal fondo, ma non ne seguono la disciplina. Ciò che rileva resta la ratio del criterio, e cioè che l’attività istituzionale non genera un incarico da pubblicare.

Orbene, vi sono più ragioni per dubitare che la riqualificazione operata nel 2025 possa valere quale regola generale. Anzitutto perché si tratta di un atto consultivo reso su un caso singolo, non di una delibera a contenuto regolatorio né di linee guida adottate d’intesa con il Garante: il parere non innova il quadro normativo e non costituisce, di per sé, base giuridica per la diffusione.

In secondo luogo, l’ANAC governa gli obblighi di pubblicazione attraverso gli schemi di pubblicazione adottati con delibera, e a oltre un anno dal parere, pur avendone emanati diversi, non ne ha adottato alcuno per l’art. 18. Se l’Autorità ritenesse davvero che gli incentivi tecnici vi rientrano con obbligo di nominativo, lo strumento proprio sarebbe quello schema, adottato con delibera e preceduto, come per i precedenti, dal parere del Garante. L’argomento vale come indizio convergente e non come dimostrazione, poiché gli schemi adottati non coprono la totalità degli obblighi.

Vi è, infine, un profilo di coerenza sistematica. Lo schema che l’ANAC ha adottato per l’obbligo di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 33/2013, aggiornato al 10 giugno 2026, prescrive per il trattamento accessorio, tanto del personale dirigenziale quanto di quello non dirigenziale, «dati da pubblicare in forma aggregata e da replicare annualmente», e prevede unicamente campi aggregati: premio complessivo stanziato ed erogato, premio mediamente percepito, grado di differenziazione espresso in percentuale. Se si accogliesse la lettura del luglio 2025 si giungerebbe al risultato paradossale che l’incentivo tecnico di un dipendente non dirigente andrebbe pubblicato in forma nominativa e analitica per ciascuna procedura, mentre il premio di produttività del medesimo dipendente, che il legislatore ha espressamente inteso rendere visibile per dare conto della selettività, resterebbe pubblicabile in forma soltanto aggregata. E non si vede come la trasparenza possa risultare più invasiva sulla componente retributiva che il legislatore non ha tipizzato che su quella espressamente disciplinata.

Non si può tacere, per completezza, che un’amministrazione centrale ha nel frattempo recepito la lettura dell’ANAC: la circolare del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2025, che dirama l’atto di indirizzo a valenza generale approvato con decreto ministeriale del 12 settembre 2025 e registrato dalla Corte dei conti, rammenta alle stazioni appaltanti che «i dati contenuti nei provvedimenti di liquidazione sono estratti e pubblicati ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.». Il dato, però, va letto per intero: la circolare invoca l’art. 18 e tace sull’art. 9-bis, sull’Allegato B e sulla comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni, che di quell’obbligo costituiscono la modalità di adempimento. Si applica, cioè, la prima metà della norma e si ignora la seconda: l’incoerenza segnalata più sopra trova qui il suo riscontro sul campo.

6. L’orientamento del Garante per la protezione dei dati personali

Sul versante della protezione dei dati la posizione è consolidata e, ciò che più conta, presidiata da enforcement sanzionatorio.

Con il provvedimento del 6 luglio 2023, doc. web n. 9920145, il Garante ha affermato che la finalità di trasparenza in materia di premialità «trova effettività, per espressa scelta del legislatore, attraverso la pubblicazione dei menzionati valori in forma aggregata»; con quello del 14 settembre 2023, doc. web n. 9940457, ha rilevato l’illiceità del trattamento effettuato da un Comune che aveva diffuso sull’albo pretorio online determine di liquidazione del fondo incentivante recanti gli elenchi nominativi dei dipendenti e l’ammontare del compenso individualmente percepito.

Il parere n. 129 del 10 marzo 2025, doc. web n. 10120246, reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 e citato dallo stesso parere ANAC, si è occupato proprio degli incentivi per funzioni tecniche, ritenendo legittimo il diniego di accesso civico alle schede di dettaglio per singolo appalto. Vi si legge che «la disciplina statale in materia di trasparenza non prevede obblighi di pubblicazione in generale delle attività e ruoli svolti dai dipendenti pubblici o delle relative retribuzioni», salve le ipotesi tipizzate dagli artt. 14 e 15 del decreto, e che l’ostensione di dati relativi ad attività lavorative e retribuzione, indicativa anche della situazione economico-patrimoniale, determina «un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dipendenti controinteressati».

È del 10 aprile 2025 il provvedimento n. 204, doc. web n. 10140369, con il quale l’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice, irrogando a un Comune una sanzione amministrativa pecuniaria di quattromila euro per la pubblicazione nominativa di dati di premialità.

Con il parere n. 471 dell’8 agosto 2025, doc. web n. 10169170, infine, il Garante si è pronunciato su un’istanza di accesso civico avente a oggetto l’elenco dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche destinatari dell’indennità incentivante disposta dal Codice dei contratti pubblici, con richiamo espresso all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, oggi art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, ritenendo che l’ente avesse correttamente respinto l’accesso, conformemente al proprio precedente n. 129/2025. Conta soprattutto la data: il parere interviene poche settimane dopo quello dell’ANAC, sulla stessa materia. Il Garante, avendo davanti la nuova posizione dell’Autorità Anticorruzione, ha confermato la propria: il contrasto non si è ricomposto e costituisce, oggi, lo stato dell’arte.

7. Che cosa può pubblicare l’amministrazione

Escluso che l’art. 18 imponga la pubblicazione nominativa, non ne consegue che l’amministrazione sia libera di pubblicare in forma nominativa a titolo di trasparenza ulteriore. L’art. 7-bis, comma 3, dispone infatti che le amministrazioni «possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti». È la stessa indicazione che si legge nella FAQ del 2020, con la differenza, non da poco, che qui si tratta di una norma. L’alternativa, quindi, non è fra pubblicazione obbligatoria e pubblicazione facoltativa nominativa, ma fra pubblicazione obbligatoria nominativa, se una legge la prevede, e pubblicazione facoltativa necessariamente anonima, se la legge non la prevede. La discrezionalità dell’amministrazione riguarda il se pubblicare, non il come.

Perché quella facoltà resti legittima, tuttavia, l’anonimato deve reggere alla prova dei fatti, e non basta che il prospetto non rechi il nominativo. È opportuna, anzitutto, una regola di soglia: nessuna voce andrebbe pubblicata se i percettori che vi confluiscono sono meno di un numero predeterminato, ragionevolmente tre o cinque, accorpandola in tal caso a un’altra ovvero escludendola, poiché in una struttura tecnica di dimensioni contenute una voce riferita a un solo percettore è un dato individuale e non un dato aggregato. Andrà poi escluso ogni dettaglio per singola procedura, opera o ruolo, dal momento che i nominativi dei responsabili unici di progetto sono pubblicamente disponibili nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici e l’incrocio con un prospetto disaggregato consentirebbe la reidentificazione. Occorrerà predeterminare un termine di permanenza online, non applicandosi quello quinquennale dell’art. 8, comma 3, riferito ai soli dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, e commisurando la conservazione alla finalità ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento; per la stessa ragione, poiché l’art. 7-bis, comma 1, riferisce l’indicizzazione alle sole pubblicazioni obbligatorie, è opportuna una misura tecnica che la escluda. Resta da individuare, infine, la struttura cui compete il controllo preventivo su ogni pubblicazione riferita alla materia.

Resta il canale della pubblicità legale. Per i Comuni, che dell’albo pretorio dispongono, la questione si pone in termini concreti, ed è anzi il terreno sul quale il Garante ha effettivamente sanzionato. Senonché l’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 impone la pubblicazione all’albo, per quindici giorni consecutivi, delle sole «deliberazioni del comune e della provincia», mentre la determinazione dirigenziale di liquidazione degli incentivi vi è soggetta soltanto ove lo prevedano lo statuto o il regolamento sull’ordinamento degli uffici. In difetto di una simile previsione la pubblicazione costituisce dato ulteriore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, e deve avvenire in forma anonima; ove invece sia imposta, opera il comma 4 dello stesso articolo, e nominativi, qualifiche e importi individuali andranno collocati sin dalla redazione dell’atto in un allegato non destinato alla pubblicazione, soluzione preferibile all’oscuramento successivo, che è la fonte più frequente di errore.

Per le Regioni, la pubblicazione con effetti di pubblicità legale avviene nel Bollettino ufficiale secondo la disciplina dettata dalla normativa regionale, ed è dovuta soltanto per gli atti che tale disciplina individua: ove i decreti di liquidazione degli incentivi non vi siano compresi, non vi è alcun atto da pubblicare e non si pone neppure la questione dell’oscuramento. Ove invece la pubblicazione sia imposta, opera l’art. 7-bis, comma 4, con l’accorgimento che l’oscuramento deve avvenire a monte, prima della trasmissione, poiché il Bollettino è pubblicazione ufficiale e il singolo numero, una volta edito, non è emendabile; si consideri, poi, che il suo archivio è permanente e di norma ricercabile a testo pieno, sicché l’esposizione che ne deriverebbe è, per durata e reperibilità, più intensa di quella propria dell’albo pretorio. Attenzione va posta, infine, alle sezioni del sito istituzionale nelle quali per prassi vengono pubblicati i decreti dirigenziali: non essendo tali pubblicazioni imposte da alcuna norma, esse costituiscono dati ulteriori ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, e devono avvenire in forma anonima.

8. Il regime dell’accesso civico generalizzato

A fronte di un’istanza avente a oggetto schede, prospetti o determine recanti nominativi e importi individuali, l’amministrazione valuterà il diniego ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33/2013, secondo il criterio del pregiudizio concreto, privilegiando l’accesso parziale ai sensi del comma 4 mediante ostensione di un prospetto anonimizzato. La valutazione della reidentificabilità va compiuta in concreto, tenendo conto dei dati di contesto. Resta impregiudicata la diversa via dell’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, per il richiedente che dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, senza l’effetto di rendere il dato conoscibile da chiunque.

Sul piano procedimentale vanno rispettati la comunicazione ai controinteressati di cui all’art. 5, comma 5, con opposizione entro dieci giorni e sospensione del termine, adempimento che può non rendersi necessario ove si opti sin dall’origine per un prospetto anonimizzato, e il termine di trenta giorni del comma 6. Merita particolare attenzione il comma 7, secondo periodo, a norma del quale, se l’accesso è stato negato a tutela degli interessi di cui all’art. 5-bis, comma 2, lettera a), il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza «provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta». Non si tratta di una facoltà ma di un adempimento istruttorio obbligatorio, ed è per questa via che sono stati resi i pareri n. 129 e n. 471 del 2025: l’eventuale riesame offre, dunque, all’amministrazione l’occasione di acquisire una pronuncia dell’Autorità sul caso concreto.

9. Conclusioni

Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 non rientrano nella nozione di incarichi conferiti o autorizzati presupposta dall’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013: non sussiste, dunque, per essi un obbligo di pubblicazione nominativa. In assenza di obbligo, la pubblicazione in «Amministrazione trasparente» è possibile soltanto in forma anonima o aggregata, con gli accorgimenti sopra indicati; per i dirigenti eventualmente destinatari di incentivi, il dato rileva unicamente ai fini dell’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica di cui all’art. 14, comma 1-ter, senza dettaglio per singola procedura.

Sarebbe ingeneroso negare che la tesi dell’Autorità Anticorruzione abbia un nucleo argomentativo difendibile: l’incentivo remunera un’attività ulteriore e specificamente individuata, retribuita in deroga al principio di onnicomprensività, e in questa prospettiva l’assimilazione all’incarico non è arbitraria. Il punto è che tale assimilazione, per fondare una diffusione di dati personali, dovrebbe essere compiuta dal legislatore e non in via interpretativa.

L’amministrazione che si conformi al parere del luglio 2025 pubblicando nominativi e importi individuali si espone al rischio che la propria condotta sia valutata alla stregua dei precedenti richiamati, l’ultimo dei quali si è concluso con una sanzione pecuniaria; quella che non vi si conformi non incorre in alcuna sanzione, poiché l’art. 47 del decreto trasparenza tipizza le ipotesi sanzionabili e non contempla l’art. 18. Resta ferma l’opportunità che la scelta sia formalizzata in un atto che dia conto del contrasto, delle fonti considerate e delle ragioni della determinazione assunta, quale presidio di accountability ai sensi degli artt. 5, paragrafo 2, e 24 del Regolamento.

Sarebbe, in ogni caso, auspicabile che il contrasto trovasse composizione nella sede propria, che non è un parere reso su un caso singolo ma lo schema di pubblicazione relativo all’art. 18, adottato con delibera e preceduto dal parere del Garante, secondo il modello di leale collaborazione che ha già dato buona prova con le linee guida in materia di accesso civico. Fino ad allora, le amministrazioni si troveranno a scegliere fra due orientamenti egualmente autorevoli, sapendo però che soltanto uno dei due è presidiato da un potere sanzionatorio.

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