Prima di cominciare: questo è un piano da eseguire, non un testo da leggere
Se sei arrivato fin qui, probabilmente hai davanti una bolletta che non torna con il conto economico della tua impresa. Il costo dell’energia è salito, i margini si sono assottigliati, i fornitori iniziano a sollecitare, la banca chiede aggiornamenti. E ti stai chiedendo se il concordato preventivo sia una strada percorribile, o se sia “troppo” per un problema che, in fondo, non dipende da te.
Ecco la risposta breve, che svilupperemo mossa per mossa: l’aumento dei costi energetici non è, di per sé, un requisito né un ostacolo per accedere al concordato preventivo. Quello che conta è lo stato in cui quell’aumento ha portato la tua impresa — crisi o insolvenza — e la capacità di dimostrare, con un piano credibile, che la tua impresa può tornare a reggersi in piedi, o che i creditori otterranno comunque più di quanto otterrebbero da una liquidazione giudiziale. Il caro energia diventa la “causa della crisi” che dovrai descrivere nel piano; non è un lasciapassare, ma nemmeno una colpa.
Questo articolo non ti spiega il concordato preventivo in astratto: ti accompagna in otto mosse concrete, nell’ordine in cui vanno fatte, con i termini da rispettare e le verifiche da completare prima di passare alla successiva. Ogni mossa ti dice cosa fare, quando, su quale norma ti appoggi e cosa fare se qualcosa va storto.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché una crisi da costi energetici si gioca quasi sempre su due tavoli: quello stragiudiziale della composizione negoziata, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quello giudiziale del concordato e delle sue impugnazioni, dove la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la strategia fino all’ultimo grado. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, indispensabile quando la crisi tocca anche affidamenti bancari e debiti fiscali, e — per le imprese sotto soglia — la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, che apre la strada al concordato minore.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Non tutte le imprese colpite dal caro energia devono partire dalla stessa casella, e chi salta la diagnosi rischia di scegliere lo strumento sbagliato — o di sceglierlo troppo tardi.
Rispondi con onestà a queste quattro domande.
Domanda 1 — Riesci a pagare quello che scade nei prossimi dodici mesi? Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) definisce la crisi, all’art. 2, come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi. Non si tratta di guardare il saldo del conto oggi: si tratta di proiettare incassi e uscite per un anno, includendo i nuovi costi energetici. Se la proiezione non regge, sei almeno in crisi. Se già oggi non riesci a pagare regolarmente debiti scaduti e non hai prospettive di rientro, sei probabilmente in insolvenza.
Domanda 2 — Il tuo modello di business regge con i nuovi prezzi dell’energia? Questa è la domanda decisiva. Se, rinegoziando i contratti, adeguando i listini o efficientando i consumi, l’attività torna a generare margini positivi, la strada naturale è quella della continuità aziendale. Se invece il nuovo livello dei costi rende strutturalmente antieconomica la produzione (pensa a un’impresa energivora che vende a prezzi bloccati da contratti pluriennali), dovrai valutare una continuità indiretta — l’azienda passa a un terzo che la gestisce diversamente — o una soluzione liquidatoria.
Domanda 3 — Hai già ricevuto atti esecutivi, istanze di liquidazione giudiziale o sospensioni della fornitura? Se un creditore ha già depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, o se il fornitore di energia ha già avviato la procedura di distacco, i tempi si comprimono drasticamente: alcune strade (come la proroga del termine nel concordato con riserva) si chiudono, e la priorità diventa ottenere protezione immediata.
Domanda 4 — Sei un’impresa “sopra soglia” o un’impresa minore? Il CCII riserva il concordato preventivo alle imprese che superano le soglie dell’impresa minore (art. 2, lett. d): attivo patrimoniale annuo superiore a 300.000 euro in uno dei tre esercizi precedenti, ricavi lordi superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti superiori a 500.000 euro (basta superare uno dei parametri). Se resti sotto tutte e tre le soglie, il tuo strumento non è il concordato preventivo ma il concordato minore (artt. 74 e ss. CCII), gestito con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi.
Usa ora questa tabella di orientamento.
| Se la tua situazione è… | …parti dalla mossa |
|---|---|
| I conti reggono ancora, ma la proiezione a 12 mesi con i nuovi costi energetici è negativa | Mossa 1, poi Mossa 3 (composizione negoziata) |
| Il fornitore di energia minaccia il distacco o ha già sospeso la fornitura | Mossa 2 subito, in parallelo alla Mossa 1 |
| Hai debiti scaduti verso fornitori, banche ed erario, ma l’attività è ancora sana nel suo nucleo | Mossa 3 (composizione negoziata) o direttamente Mossa 5 se i tempi sono stretti |
| Un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale | Mossa 5 immediatamente (domanda con riserva e misure protettive) |
| Hai già depositato la domanda con riserva e devi costruire il piano | Mossa 6 |
| Il piano è depositato e la procedura è aperta | Mossa 7 |
| Sei un’impresa sotto soglia | Mossa 1, poi valuta il concordato minore con l’OCC (vedi FAQ) |
Non passare oltre finché non hai collocato la tua impresa in una delle righe della tabella. Se non riesci a farlo, il motivo è quasi sempre lo stesso: mancano dati affidabili. E allora la Mossa 1 è il tuo punto di partenza obbligato.
Mossa 1 — Misura l’impatto reale dei costi energetici e dai un nome al tuo stato
OBIETTIVO DELLA MOSSA: trasformare la sensazione di “non ce la facciamo più” in numeri verificabili, che ti dicano se sei in crisi, in insolvenza o semplicemente in tensione, e quanto pesa esattamente l’energia sul tuo squilibrio.
Quando va fatta
Adesso. Non quando arriva il primo decreto ingiuntivo, non quando la banca revoca il fido. Il CCII impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 3 CCII e art. 2086 c.c.), e quell’obbligo è già operativo oggi, prima di qualunque procedura. Ritardare la diagnosi non è neutro: espone gli amministratori a responsabilità e riduce le opzioni disponibili.
Come si esegue
Il primo passo è isolare la componente energetica. Recupera le fatture di energia elettrica e gas degli ultimi 24-36 mesi e ricostruisci, mese per mese, tre grandezze: il consumo fisico (kWh, Smc), il prezzo unitario effettivamente pagato (comprensivo di oneri di sistema e spread), e il peso del costo energetico sul fatturato e sul primo margine.
Poi costruisci un budget di tesoreria a dodici mesi: entrate attese (incassi da clienti con i tempi reali di pagamento, non quelli contrattuali), uscite certe (stipendi, contributi, rate di mutuo, fornitori, energia con i prezzi attuali e con un’ipotesi prudenziale di andamento), scadenze fiscali. È esattamente la verifica che l’art. 2 CCII chiede per qualificare la crisi.
Verifica infine i segnali d’allarme previsti dall’art. 3, comma 4, CCII. Ti trovi in una zona di rischio se, ad esempio:
- hai debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte salari mensile;
- hai debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di importo superiore a quelli non scaduti;
- hai esposizioni verso banche scadute da oltre sessanta giorni o oltre il limite degli affidamenti da almeno sessanta giorni, pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- hai esposizioni verso enti previdenziali e fiscali oltre le soglie che fanno scattare le segnalazioni previste dalla legge.
Il caro energia produce tipicamente proprio il secondo segnale: per pagare le bollette (che non si possono rimandare senza rischiare il distacco) si rallentano i pagamenti ai fornitori di materie prime, e il debito scaduto cresce.
La base giuridica
Art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII (definizioni di crisi e insolvenza); art. 3 CCII (adeguatezza delle misure e degli assetti); art. 2086, comma 2, c.c. (dovere dell’imprenditore collettivo di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento).
Ricorda la distinzione chiave: la crisi è uno stato prospettico e reversibile; l’insolvenza è uno stato attuale in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il concordato preventivo è accessibile in entrambi i casi (art. 84 CCII), ma la composizione negoziata, come vedremo, è pensata per chi è ancora in tempo.
C’è poi un aspetto che riguarda direttamente chi amministra una società. Il dovere di attivarsi tempestivamente non è un consiglio, è un obbligo giuridico, e la sua violazione è uno dei principali argomenti delle azioni di responsabilità promosse dal curatore o dai creditori quando l’impresa finisce in liquidazione giudiziale. Il tempo che passa tra l’emersione della crisi e l’adozione di uno strumento di regolazione è il periodo in cui si valuta l’eventuale aggravamento del dissesto. Per questo, documenta per iscritto ogni passaggio della diagnosi: le verifiche fatte, le date, le conclusioni, le decisioni assunte dall’organo amministrativo. Un verbale del consiglio che prende atto del budget di tesoreria negativo e incarica i professionisti di valutare gli strumenti disponibili è la migliore prova che hai fatto quello che la legge ti chiedeva.
Se nella società è presente un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), coinvolgilo subito. L’art. 25-octies CCII gli attribuisce il compito di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata: meglio che quella segnalazione trovi un amministratore già al lavoro, piuttosto che un amministratore colto di sorpresa.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la contabilità non aggiornata: bilanci approvati in ritardo, magazzino non inventariato, crediti verso clienti mai svalutati. In questo caso non tentare scorciatoie. Una diagnosi costruita su numeri gonfiati produce un piano che il tribunale boccerà e che l’attestatore non potrà firmare. Fai prima una ricognizione contabile straordinaria, anche se richiede tre o quattro settimane: è tempo investito, non perso.
Il secondo imprevisto è scoprire che il problema non è solo l’energia. Capita spesso: il rincaro ha fatto emergere debolezze preesistenti (clienti concentrati, indebitamento a breve eccessivo, listini non aggiornati da anni). Prendine atto subito, perché il piano dovrà affrontare tutte le cause della crisi, non solo quella più visibile.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- hai un budget di tesoreria a dodici mesi con un risultato chiaro (copertura sì/no, e di quanto);
- sai quanta parte del disavanzo deriva dall’aumento dei costi energetici e quanta da altre cause;
- hai qualificato la tua situazione come tensione, crisi o insolvenza, e sai se sei un’impresa sopra o sotto soglia.
Mossa 2 — Metti in sicurezza la fornitura di energia e i contratti che ti strozzano
OBIETTIVO DELLA MOSSA: evitare che l’impresa si fermi per un distacco prima ancora di aver scelto lo strumento di risanamento, e individuare i contratti energetici che sono parte del problema.
Quando va fatta
In parallelo alla Mossa 1, e con precedenza assoluta se hai già ricevuto un preavviso di sospensione. Un’impresa senza energia non produce, non incassa e non ha più nulla da proporre ai creditori: ogni strumento di risanamento presuppone che l’attività sia ancora in vita.
Come si esegue
Il primo passo è mappare i contratti di fornitura: durata, tipo di prezzo (fisso o indicizzato), clausole di recesso, penali, garanzie prestate (fideiussioni, depositi cauzionali), clausole risolutive espresse legate al mancato pagamento.
Poi distingui due situazioni molto diverse.
Situazione A — Il prezzo è indicizzato e il problema è il volume del debito scaduto. Qui la priorità è trattare un piano di rientro sulle fatture arretrate e, soprattutto, garantire il pagamento puntuale dei consumi correnti. Un fornitore che vede onorate le nuove fatture è molto meno incline al distacco. Valuta anche un cambio di fornitore, tenendo conto che il debito pregresso non si estingue cambiando contratto.
Situazione B — Hai firmato un contratto a prezzo fisso nel momento sbagliato, oppure hai venduto la tua produzione a prezzi bloccati mentre i tuoi costi esplodevano. Qui il contratto stesso è una causa della crisi. Sul piano civilistico puoi valutare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), che richiede un evento straordinario e imprevedibile che abbia alterato l’equilibrio tra le prestazioni, oppure la riconduzione a equità che la controparte può offrire per evitare la risoluzione. Ma attenzione: è una strada contenziosa, lunga e dall’esito incerto. Dentro il concordato preventivo, come vedremo nella Mossa 7, avrai uno strumento molto più efficace: la richiesta di autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti (art. 97 CCII).
Infine, verifica se il tuo fornitore di energia rientra tra i fornitori essenziali: quelli senza i quali l’attività si ferma. Quasi sempre è così. Questa qualifica, come vedremo, ti offrirà protezioni specifiche una volta avviato uno strumento di regolazione della crisi.
La base giuridica
Artt. 1467-1469 c.c. (eccessiva onerosità sopravvenuta); art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento, che il fornitore potrebbe opporti); artt. 94-bis e 97 CCII (che opereranno dopo l’accesso al concordato). Sappi anche che l’art. 10, comma 2, CCII, nell’ambito della composizione negoziata, prevede che l’esperto possa invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti divenuti eccessivamente onerosi; la norma, però, è testualmente legata agli effetti della pandemia, per cui fuori da quel perimetro la rinegoziazione resta affidata alla trattativa e alla moral suasion dell’esperto, non a un potere specifico.
Se qualcosa va storto
Se il distacco è già stato eseguito, non perdere tempo in contestazioni sulla regolarità del preavviso a meno che non vi siano vizi evidenti: la via più rapida per tornare operativi è di solito un accordo di ripristino con pagamento di una parte del debito e garanzie sui consumi futuri, oppure l’accesso immediato a uno strumento che offra misure protettive (Mosse 3 e 5). Una volta depositata una domanda di concordato in continuità e ottenute le misure protettive, i creditori interessati non possono rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali né provocarne la risoluzione per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (art. 94-bis, comma 2, CCII).
Se il fornitore chiede garanzie che non puoi dare (fideiussioni personali dei soci, depositi elevati), non firmare impegni che aggravino la posizione personale dei soci senza averne valutato le conseguenze: in una crisi, la garanzia personale firmata oggi è il debito personale di domani.
Un’ultima verifica, spesso trascurata, riguarda le garanzie già prestate al fornitore: depositi cauzionali, fideiussioni bancarie o assicurative, garanzie personali dei soci. In caso di inadempimento il fornitore può escuterle, e l’escussione di una fideiussione bancaria trasforma il debito verso il fornitore in un debito verso la banca, spesso con effetti immediati sugli affidamenti. Se sono presenti garanzie personali dei soci, tieni presente che i garanti restano esposti anche se l’impresa ottiene il concordato, salvo diversa previsione negoziata: è un elemento da valutare subito, perché incide sulla disponibilità dei soci a sostenere il piano con nuove risorse.
Infine, conserva tutta la corrispondenza con il fornitore: solleciti, piani di rientro proposti e rifiutati, preavvisi di distacco. Ti serviranno per documentare nel piano la genesi della crisi e, se necessario, per dimostrare al tribunale la natura essenziale della fornitura.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- sai esattamente quanto devi al fornitore di energia, distinguendo tra fatture scadute e consumi correnti;
- hai identificato i contratti (di acquisto o di vendita) che sono essi stessi causa della crisi;
- la fornitura è attiva e i consumi correnti sono coperti almeno per le prossime quattro-sei settimane.
Mossa 3 — Valuta la composizione negoziata come prima stazione
OBIETTIVO DELLA MOSSA: verificare se puoi risanare l’impresa con un percorso riservato e stragiudiziale, affiancato da un esperto indipendente, prima di entrare in una procedura concorsuale vera e propria.
Quando va fatta
Quando sei in crisi o in una situazione di squilibrio che rende probabile la crisi, ma il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile. La composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII) è lo strumento pensato proprio per chi interviene presto. Se sei già in insolvenza conclamata e irreversibile, questa mossa non fa per te: passa direttamente alla Mossa 4.
Come si esegue
Il primo passo è effettuare il test pratico disponibile sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio: è uno strumento di autodiagnosi che misura il rapporto tra il debito da ristrutturare e i flussi annui al servizio del debito. Ti dà una prima indicazione sulla percorribilità del risanamento.
Poi presenti l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma (art. 17 CCII), allegando la documentazione richiesta: bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori, un progetto di piano di risanamento con le iniziative che intendi adottare, il certificato dei debiti fiscali e contributivi, la centrale dei rischi. L’esperto viene nominato da una commissione presso la Camera di commercio del capoluogo di regione e, una volta accettato l’incarico, convoca l’imprenditore e valuta se esistono concrete prospettive di risanamento.
Con l’istanza (o successivamente) puoi chiedere l’applicazione delle misure protettive (art. 18 CCII): dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Ma attenzione al termine: devi chiedere al tribunale la conferma delle misure entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, altrimenti gli effetti cessano. Il tribunale fissa la durata delle misure tra 30 e 120 giorni, con possibilità di proroga fino a una durata complessiva massima di 240 giorni.
Durante le trattative, l’esperto agevola il dialogo con i creditori: il fornitore di energia, le banche, l’erario. È qui che puoi impostare la rinegoziazione dei contratti energetici, la moratoria con le banche, il riscadenzamento dei debiti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce questa procedura dall’interno: sa cosa l’esperto si aspetta di trovare nel progetto di risanamento e quali carenze portano all’archiviazione dell’istanza.
La base giuridica
Artt. 12-25-undecies CCII. In particolare: art. 12 (presupposti e finalità), art. 17 (accesso e nomina dell’esperto), artt. 18-19 (misure protettive e cautelari e loro conferma giudiziale), art. 23 (esiti delle trattative: contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, piano attestato, accordo di ristrutturazione), art. 25-sexies (concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio). Il correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) ha chiarito che l’accesso alla composizione negoziata non comporta di per sé un peggioramento del rating dell’impresa: un punto importante, perché il timore della reazione bancaria è spesso ciò che frena gli imprenditori.
Se qualcosa va storto
Il tribunale potrebbe non confermare le misure protettive se ritiene che l’impresa sia già in insolvenza irreversibile, o che le misure richieste siano sproporzionate rispetto al pregiudizio per i creditori. La giurisprudenza di merito è attenta a questo bilanciamento: il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato le misure protettive per una PMI ritenendo sufficiente un progetto di risanamento ragionevole, sostenuto da elementi oggettivi e dal parere dell’esperto, ma ha escluso le misure ritenute sproporzionate, come l’inibitoria delle azioni monitorie e delle segnalazioni in Centrale Rischi. Morale: non chiedere tutto, chiedi ciò che serve davvero e motivalo.
Se le trattative falliscono, l’esperto redige una relazione finale. A quel punto hai ancora due strade: presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies), se l’esperto ha dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all’art. 23 non sono praticabili; oppure accedere al concordato preventivo ordinario (Mossa 4 e seguenti).
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- hai deciso, motivatamente, se la composizione negoziata è percorribile per te oppure no;
- se l’hai avviata, le misure protettive sono state confermate o hai una strategia alternativa;
- hai chiaro quale esito stai perseguendo (accordo con i creditori principali, accordo di ristrutturazione, oppure passaggio al concordato).
Mossa 4 — Scegli lo strumento giusto: continuità, liquidazione o accordo
OBIETTIVO DELLA MOSSA: scegliere, tra gli strumenti di regolazione della crisi, quello che corrisponde alla tua situazione reale, evitando di forzare l’impresa dentro una procedura che non le si adatta.
Quando va fatta
Dopo la diagnosi (Mossa 1) e, se l’hai tentata, dopo la composizione negoziata (Mossa 3). Se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale, questa scelta va fatta in pochi giorni, e potrai rinviarne il dettaglio al periodo concesso dalla domanda con riserva (Mossa 5) — ma l’orientamento di fondo devi averlo già.
Come si esegue
Metti a confronto le opzioni principali.
Concordato preventivo in continuità aziendale (art. 84, commi 2 e 3, CCII). È lo strumento per chi ha un’impresa che, liberata dal peso del debito pregresso e con un nuovo assetto dei costi energetici, torna a generare valore. I creditori sono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato della continuità, diretta (prosegue il debitore) o indiretta (prosegue un terzo, ad esempio tramite affitto o cessione d’azienda). La continuità tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. Le regole di distribuzione sono più flessibili: il valore di liquidazione va distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione, mentre per il valore eccedente basta che ciascuna classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore (regola della priorità relativa, art. 84, comma 6). Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria (art. 85).
Concordato preventivo liquidatorio (art. 84, comma 4). È per chi deve cessare l’attività ma vuole farlo in modo ordinato. Ha requisiti più severi: le risorse esterne devono incrementare di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda, e devono assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli privilegiati degradati in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. La Cassazione, con ordinanza 30 luglio 2024, n. 21336, ha confermato che la soglia minima di soddisfacimento dei chirografari è un requisito di accesso e non una mera indicazione.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss. CCII). Richiedono l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (30% negli accordi agevolati, 60% con effetti estesi ai non aderenti della stessa categoria negli accordi a efficacia estesa). Sono adatti quando il debito è concentrato su pochi creditori — tipicamente banche e un grande fornitore — con cui è realistico trattare.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). Consente di distribuire il valore anche in deroga alle regole di graduazione, ma richiede l’approvazione di tutte le classi.
Per un’impresa colpita dal caro energia con un nucleo produttivo sano, la scelta più frequente è il concordato in continuità diretta. Se invece l’impresa ha senso solo in mano a un gestore diverso (con contratti energetici più vantaggiosi, impianti più efficienti, una scala maggiore), va valutata la continuità indiretta.
La base giuridica
Art. 84 CCII (finalità e tipologie di piano), art. 85 (classi), artt. 57-64-bis (accordi e piano di ristrutturazione). La riforma ha superato il criterio della “prevalenza” quantitativa dei ricavi da continuità che caratterizzava l’art. 186-bis della legge fallimentare: oggi basta che i creditori siano soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato della continuità.
Attenzione però a un punto chiarito dalla Cassazione: la continuità non è una formula magica. Con l’ordinanza 8 agosto 2024, n. 22474 (Sez. I), la Suprema Corte ha affermato, per i concordati regolati dalla legge fallimentare, che il surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività non è liberamente distribuibile dal debitore ma resta soggetto al divieto di alterare l’ordine delle cause di prelazione, precisando che la regola della priorità relativa introdotta dall’art. 84, comma 6, CCII è una novità che non può essere usata per interpretare la disciplina previgente. Per i concordati regolati dal CCII, invece, quella regola si applica: un motivo in più per verificare quale disciplina governa la tua procedura.
Se qualcosa va storto
Se scopri che nessuno strumento “regge” — la continuità non è sostenibile e mancano le risorse esterne per un concordato liquidatorio — la verità va guardata in faccia: la strada potrebbe essere la liquidazione giudiziale, eventualmente su istanza dello stesso debitore. Non è una sconfitta morale: per l’imprenditore individuale apre la via all’esdebitazione, e per gli amministratori di società un accesso tempestivo è la migliore difesa contro le azioni di responsabilità per aggravamento del dissesto.
Se invece ti trovi a metà strada — continuità possibile solo per un ramo d’azienda — il CCII consente piani misti: continuità per il ramo sano, liquidazione per quello energivoro e non più redditizio. In questo caso il piano andrà costruito con particolare attenzione alle regole di distribuzione e alla qualificazione complessiva della procedura.
Un’ultima considerazione sulla scelta tra continuità diretta e indiretta, che nelle crisi da costi energetici emerge spesso. Se esiste un soggetto interessato a rilevare l’azienda — un concorrente con una struttura energetica più efficiente, un gruppo con contratti di fornitura di scala, un investitore disposto a finanziare gli impianti — la continuità indiretta può assicurare ai creditori un risultato migliore e ai lavoratori una prospettiva più solida. In questo caso il piano dovrà indicare le modalità di individuazione dell’acquirente o dell’affittuario e garantire la competitività della scelta, e il correttivo ter ha esteso a queste ipotesi l’informativa propria della continuità quando le risorse per i creditori derivano dalla prosecuzione dell’attività da parte del cessionario. Se invece l’impresa ha un valore legato in modo inscindibile alle competenze dell’imprenditore, la continuità diretta resta di solito la soluzione più efficiente.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- hai scelto lo strumento (o almeno la famiglia di strumenti) e sai spiegare perché gli altri sono stati scartati;
- per il concordato in continuità, hai un’ipotesi realistica di nuovi flussi con i costi energetici rinegoziati;
- per il concordato liquidatorio, hai individuato le risorse esterne e verificato le soglie del 10% e del 20%.
Mossa 5 — Deposita la domanda con riserva e ottieni la protezione
OBIETTIVO DELLA MOSSA: “congelare” la situazione — bloccare azioni esecutive, istanze di liquidazione giudiziale e nuove prelazioni — e guadagnare il tempo necessario per costruire un piano serio.
Quando va fatta
Quando hai scelto la strada del concordato ma il piano non è ancora pronto, e la pressione dei creditori non ti consente di aspettare. È la mossa obbligata se un creditore ha già depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, oppure se sono in corso pignoramenti che rischiano di sottrarre all’impresa beni o liquidità indispensabili.
Come si esegue
Il primo passo è predisporre il ricorso con riserva (la cosiddetta domanda prenotativa, art. 44 CCII), da depositare presso il tribunale competente, individuato in base al centro degli interessi principali dell’impresa. Alla domanda devi allegare, come minimo, i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (art. 39, comma 3, CCII).
Il tribunale, con decreto, concede un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione completa. Il termine è prorogabile, su istanza del debitore, fino a ulteriori sessanta giorni, ma solo in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale. Se un creditore ha già chiesto la liquidazione, mettiti in testa che hai al massimo sessanta giorni: il piano va costruito in quel tempo.
Con lo stesso decreto il tribunale nomina un commissario giudiziale e fissa gli obblighi informativi periodici: dovrai depositare con cadenza almeno mensile una situazione finanziaria aggiornata e relazionare sull’attività compiuta per la predisposizione del piano. Questi adempimenti non sono formalità: il loro mancato rispetto è una delle cause più frequenti di dichiarazione di improcedibilità.
Con la domanda puoi chiedere le misure protettive (art. 54, comma 2, CCII): dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, né acquisire diritti di prelazione non concordati. Il tribunale ne verifica i presupposti e le conferma o le revoca. La durata complessiva delle misure protettive, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi, non può superare i dodici mesi (art. 8 CCII).
Dal deposito della domanda, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII); quelli compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori. Attenzione: la gestione ordinaria prosegue, e i consumi energetici correnti si pagano regolarmente.
La base giuridica
Artt. 39, 40, 44, 46, 54, 55 e 8 CCII. Il correttivo ter (D.Lgs. 136/2024) è intervenuto sulla domanda prenotativa con un duplice intento dichiarato: incentivare l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, allo stesso tempo, prevenirne l’uso abusivo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più grave è la dichiarazione di inammissibilità per abuso. La Cassazione è netta: con la sentenza 31 marzo 2021, n. 8982, ha affermato che la domanda di concordato, ordinaria o con riserva, presentata non per regolare la crisi ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento integra un abuso del processo ed è inammissibile. Il principio è stato ribadito dall’ordinanza 19 aprile 2024, n. 10652, secondo cui la condotta abusiva del proponente giustifica la declaratoria di inammissibilità. La domanda con riserva serve a costruire un piano, non a comprare tempo senza progetto. Per questo, anche se la legge non lo esige, presenta la domanda solo quando hai già un’ipotesi di piano credibile e un attestatore individuato.
Sul piano processuale tieni presente un principio a tuo favore: la pendenza di una domanda di concordato impedisce temporaneamente l’apertura della liquidazione giudiziale finché il tribunale non l’abbia esaminata. Secondo la Cassazione (ordinanza n. 922/2024), se il tribunale dichiara inammissibile la domanda per ragioni di rito e la Corte d’appello ritiene invece la domanda ammissibile, la causa deve tornare al tribunale per l’esame nel merito, senza che il giudice del reclamo possa decidere direttamente.
Un’avvertenza sui termini. Nei procedimenti disciplinati dal CCII la sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto) non si applica, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Se depositi la domanda a luglio e ottieni sessanta giorni, quei sessanta giorni corrono anche ad agosto.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- la domanda è stata depositata e pubblicata nel registro delle imprese;
- le misure protettive sono state confermate (o sai perché non lo sono state);
- conosci la data esatta di scadenza del termine per il deposito del piano e hai un calendario degli obblighi informativi mensili.
Mossa 6 — Costruisci il piano: dal caro energia al nuovo modello di costo
OBIETTIVO DELLA MOSSA: redigere una proposta e un piano che spieghino in modo trasparente come i costi energetici hanno prodotto la crisi, come l’impresa ne uscirà, e quanto otterranno i creditori — con un’attestazione indipendente che ne garantisca la tenuta.
Quando va fatta
Entro il termine concesso dal tribunale con il decreto sulla domanda con riserva (Mossa 5), oppure contestualmente alla domanda se scegli di depositare subito una domanda completa. In concreto, il lavoro sul piano va iniziato il giorno stesso del deposito della domanda prenotativa, se non prima.
Come si esegue
Il primo passo è scrivere il capitolo sulle cause della crisi. L’art. 87 CCII impone di descrivere le cause e l’entità dello stato di crisi o di insolvenza e di indicare le strategie di intervento. È qui che il caro energia entra formalmente nella procedura. Non limitarti a dire “sono aumentati i costi”: ricostruisci con i dati della Mossa 1 l’andamento del prezzo unitario, l’incidenza sul margine, il momento in cui il margine è diventato negativo, le misure tentate (rinegoziazioni, efficientamento, aumenti di listino) e perché non sono bastate. Se il caro energia ha fatto emergere altre debolezze, dichiaralo: un piano che attribuisce tutta la crisi a un fattore esterno, quando i numeri mostrano anche problemi interni, perde credibilità davanti al commissario e ai creditori.
Il secondo passo è il piano industriale: come l’impresa tornerà a produrre margini. Qui il tema energetico diventa la leva del risanamento. Le opzioni concrete sono diverse:
- nuovi contratti di fornitura a condizioni sostenibili, eventualmente a prezzo indicizzato con meccanismi di copertura;
- investimenti di efficientamento (sostituzione di impianti energivori, recupero di calore, autoproduzione con fotovoltaico o cogenerazione), da finanziare con risorse che il piano deve indicare;
- revisione dei listini e dei contratti di vendita, con clausole di adeguamento al costo dell’energia;
- riduzione o riorganizzazione delle linee produttive più energivore.
Ogni ipotesi deve tradursi in numeri: un conto economico e un piano di tesoreria prospettici per tutta la durata del piano, con un’analisi di sensibilità sull’andamento dei prezzi energetici. Un piano che regge solo se il prezzo dell’energia torna ai livelli pre-crisi non è un piano, è una scommessa.
Il terzo passo è la proposta ai creditori: suddivisione in classi (obbligatoria in continuità), trattamento di ciascuna classe, tempi di pagamento, eventuali garanzie e apporti esterni. Il piano deve indicare anche il valore di liquidazione — cioè quanto otterrebbero i creditori in caso di liquidazione giudiziale — perché il confronto con quel valore è il parametro di convenienza della proposta. Il correttivo ter ha precisato che tale valore corrisponde al risultato netto dell’attività liquidatoria, dedotte le spese.
Prima di passare all’attestazione, fermati su un punto che nella crisi da costi energetici fa la differenza tra un piano credibile e uno fragile: come modellare il prezzo dell’energia per tutta la durata del piano. Il primo errore da evitare è l’ottimismo di comodo, cioè ipotizzare un ritorno rapido ai prezzi pre-crisi senza alcun supporto. Il secondo errore, speculare, è proiettare per cinque anni il picco massimo registrato: un piano costruito così risulta spesso insostenibile già sulla carta e ti spinge verso soluzioni più penalizzanti del necessario.
La strada corretta è costruire almeno tre scenari. Uno scenario base, ancorato ai prezzi dei contratti effettivamente stipulati o in corso di stipula e, per gli anni successivi, alle curve dei prezzi a termine disponibili sui mercati all’ingrosso al momento della redazione del piano. Uno scenario avverso, con un aumento significativo rispetto al base (ad esempio del 20-30%), per verificare se il piano regge comunque o quali misure correttive scatterebbero. Uno scenario favorevole, utile soprattutto per mostrare ai creditori che l’eventuale extra-margine sarà destinato a loro secondo le regole del piano.
Per ciascuno scenario devi indicare l’effetto sul margine operativo, sui flussi di cassa e sulla capacità di rispettare i pagamenti promessi. Se lo scenario avverso porta il piano in default, prevedi riserve prudenziali (un accantonamento di liquidità, una linea di credito dedicata, un impegno dei soci a nuovi apporti in caso di scostamento) o meccanismi di adeguamento dei listini verso i clienti. Questo è esattamente il tipo di analisi che il commissario giudiziale e l’attestatore si aspettano di trovare, e che i creditori leggono per decidere come votare.
Un’ultima indicazione pratica: documenta ogni ipotesi. Allega i contratti di fornitura, le offerte ricevute dai fornitori alternativi, i preventivi degli interventi di efficientamento con i risparmi stimati da un tecnico, le lettere dei clienti che accettano le clausole di adeguamento del prezzo. Un’ipotesi documentata è un fatto; un’ipotesi non documentata è un’opinione, e in sede di ammissione il tribunale può legittimamente ritenere manifestamente inidoneo un piano fondato su opinioni.
Il quarto passo è l’attestazione. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; nel concordato in continuità deve anche attestare che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 87, comma 3, CCII).
La base giuridica
Artt. 84, 85, 87 CCII. Il correttivo ter ha ampliato l’informativa minima obbligatoria del piano, estendendo l’informativa tipica della continuità diretta anche ai casi in cui le risorse per i creditori derivino, in tutto o in parte, dalla prosecuzione dell’attività in capo al cessionario dell’azienda.
Sulla fattibilità del piano la giurisprudenza ha tracciato confini precisi. Le Sezioni Unite, con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, hanno stabilito che il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di fattibilità, e che questo controllo non è escluso dalla presenza dell’attestazione; ai creditori resta la valutazione del merito, cioè della probabilità di successo economico e dei rischi. La giurisprudenza successiva ha precisato che il tribunale verifica anche la fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti, nei limiti di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi (Cass. 6 novembre 2013, n. 24970), e che la mancanza di fattibilità può essere rilevata d’ufficio in ogni fase, indipendentemente dalle preclusioni maturate in capo alle parti (Cass. 29 gennaio 2015, n. 1726). Nel CCII questo orientamento si riflette nell’art. 47: nel concordato in continuità la domanda è inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.
Tradotto in pratica: il tribunale non boccerà il tuo piano perché ritiene che i prezzi dell’energia scenderanno meno di quanto tu preveda; lo boccerà se le tue previsioni sono manifestamente irrealistiche o non supportate da dati.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più insidioso è la mancanza di indipendenza dell’attestatore. La Cassazione, con l’ordinanza 22 luglio 2024, n. 20059, ha escluso l’indipendenza del professionista che aveva svolto in precedenza attività professionale per il debitore. Non affidare l’attestazione al consulente di fiducia dell’impresa né a chi ha lavorato per essa negli anni precedenti: rischi di vedere travolto l’intero concordato.
C’è anche un risvolto per i professionisti: la Cassazione (ordinanza 20 giugno 2024, n. 17002) ha affermato che il professionista che non esegue l’incarico con la diligenza richiesta, compromettendo l’ammissione alla procedura, può perdere il diritto al compenso. Un piano scritto male non è solo inutile: è un danno.
Se il termine sta per scadere e il piano non è pronto, valuta la proroga (solo se non ci sono istanze di liquidazione pendenti e ricorrono giustificati motivi) oppure, in alternativa, il deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, se nel frattempo hai raccolto le adesioni necessarie.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- il capitolo sulle cause della crisi descrive con dati l’impatto dei costi energetici e le altre cause emerse;
- il piano industriale contiene un’analisi di sensibilità sui prezzi dell’energia;
- l’attestazione di un professionista indipendente è firmata e copre tutti i contenuti richiesti dall’art. 87, comma 3.
Mossa 7 — Gestisci la procedura: contratti, fornitori essenziali, fisco
OBIETTIVO DELLA MOSSA: durante la procedura, liberare l’impresa dai contratti energetici insostenibili, garantire la continuità delle forniture essenziali e impostare correttamente il trattamento dei debiti tributari e contributivi.
Quando va fatta
Dal deposito della domanda completa (o anche della domanda con riserva, per alcune iniziative) fino all’omologazione. Alcune richieste vanno presentate contestualmente al piano; altre possono essere avanzate anche successivamente.
Come si esegue
Il primo strumento è la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti (art. 97 CCII). Se hai un contratto di fornitura energetica a prezzo fisso fuori mercato, oppure un contratto di vendita a prezzo bloccato che ti fa produrre in perdita, puoi chiedere al tribunale di essere autorizzato a sospenderlo o a scioglierlo, se la sua prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione. Alla controparte spetta un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, soddisfatto come credito anteriore al concordato (quindi falcidiabile secondo il piano). È lo strumento più potente che il concordato offre contro i contratti che strozzano l’impresa. La richiesta va motivata e la controparte ha diritto di essere sentita.
Il secondo strumento riguarda i contratti essenziali (art. 94-bis CCII). Nel concordato in continuità, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda o della concessione delle misure protettive. Inoltre, i creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali né provocarne la risoluzione per il mancato pagamento di crediti anteriori. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente, compresi quelli di fornitura la cui interruzione impedirebbe la prosecuzione dell’attività. Il contratto di fornitura di energia elettrica o gas di un’impresa produttiva è il caso di scuola del contratto essenziale. Sulla portata della norma nella fase prenotativa, dopo il correttivo ter, il dibattito è aperto: verifica caso per caso il perimetro di applicazione.
Il terzo strumento è il pagamento dei fornitori strategici (art. 100 CCII). Nel concordato in continuità puoi chiedere l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per beni o servizi — ad esempio le bollette energetiche arretrate — se un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. È la soluzione quando il fornitore di energia è l’unico in grado di servirti (ad esempio per una connessione specifica) e subordina la prosecuzione al pagamento del pregresso.
Il quarto strumento sono i finanziamenti prededucibili (artt. 99 e 101 CCII): puoi essere autorizzato a contrarre finanziamenti funzionali all’esercizio dell’attività, ad esempio per investimenti di efficientamento energetico, i cui crediti saranno soddisfatti in prededuzione.
Un consiglio operativo sulle istanze di autorizzazione: presentale con un fascicolo già completo. Per lo scioglimento di un contratto energetico allega il contratto, il confronto documentato tra prezzo contrattuale e prezzo di mercato, la quantificazione dell’extra-costo per la durata residua e la stima dell’indennizzo che spetterà alla controparte. Per il pagamento di un fornitore essenziale allega l’attestazione di essenzialità, la prova dell’impossibilità o dell’eccessiva onerosità di rivolgersi ad altri fornitori e l’impatto del pagamento sulla soddisfazione degli altri creditori. Il tribunale decide su istanze motivate e documentate, e una richiesta generica rischia di essere respinta o di richiedere integrazioni che consumano settimane preziose, durante le quali il contratto fuori mercato continua a produrre perdite e il fornitore continua a premere sul pregresso.
Infine, il trattamento dei debiti tributari e contributivi (art. 88 CCII). Con il piano puoi proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi (la cosiddetta transazione fiscale), purché il trattamento non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e, se privilegiati, rispetto a quello dei crediti di grado inferiore. Se l’amministrazione non aderisce, il tribunale può comunque omologare in presenza dei presupposti di legge (cram down fiscale, art. 88, comma 3).
La base giuridica
Artt. 88, 94-bis, 97, 99, 100, 101 CCII; art. 6 CCII (prededuzione).
Sulla transazione fiscale due pronunce recenti sono decisive. La Cassazione, con la sentenza n. 5866/2026 (Sez. I, marzo 2026), ha chiarito la funzione del cram down fiscale: non è un terzo tipo di omologazione, ma una regola che opera nella fase di approvazione, superata la quale l’omologazione segue le regole ordinarie. E con la sentenza n. 10723/2026 (Sez. I, aprile 2026) ha affermato che, nel concordato in continuità con transazione fiscale, il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore, neppure in presenza di condotte distrattive o violazioni fiscali, che rilevano solo se non adeguatamente rappresentate ai creditori.
Quest’ultimo principio ha un risvolto importante per chi ha subìto il caro energia: la crisi non deve essere “incolpevole” per accedere al concordato e ottenere l’omologazione. Ciò che conta è la trasparenza dell’informazione e la convenienza per i creditori. Il caro energia come causa esterna rafforza la narrazione del piano, ma non è un requisito.
Se qualcosa va storto
Se il tribunale nega l’autorizzazione allo scioglimento del contratto energetico, puoi ancora rinegoziare con la controparte, che a quel punto sa che il piano prevede una sua soddisfazione falcidiata per il pregresso e ha interesse a non perdere il cliente. Valuta anche l’azione ordinaria per eccessiva onerosità, tenendo conto dei tempi.
Se il fornitore di energia minaccia comunque il distacco nonostante l’art. 94-bis, documenta la situazione e chiedi al tribunale i provvedimenti necessari: la tutela dei contratti essenziali è prevista dalla legge proprio per evitare che un singolo creditore faccia saltare la continuità.
Se emergono condotte pregresse non rappresentate (pagamenti preferenziali, operazioni con parti correlate), il rischio è la revoca dell’ammissione. La Cassazione, con l’ordinanza 2 agosto 2024, n. 21769, ha confermato la revoca del concordato in un caso di rischio di reimpiego di profitti illeciti, e più in generale la dissimulazione dell’attivo o la dolosa sottostima del passivo sono cause ostative insuperabili. Dichiarare tutto, subito, è la regola d’oro.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
- hai presentato (o deciso motivatamente di non presentare) le istanze ex art. 97 sui contratti energetici fuori mercato;
- la fornitura essenziale è garantita, eventualmente con autorizzazione ex art. 100;
- il trattamento dei debiti tributari e contributivi è impostato e comunicato agli uffici competenti.
Mossa 8 — Porta il piano al voto, ottieni l’omologazione e difendila
OBIETTIVO DELLA MOSSA: ottenere l’approvazione dei creditori e l’omologazione del tribunale, e difendere il risultato in caso di opposizioni o impugnazioni fino all’ultimo grado.
Quando va fatta
Dopo l’apertura della procedura, nei tempi fissati dal tribunale per il voto e per l’udienza di omologazione. Le impugnazioni hanno termini brevi e perentori, che non beneficiano della sospensione feriale.
Come si esegue
Il primo passo è la fase di voto. Il commissario giudiziale redige la propria relazione e i creditori votano. Nel concordato in continuità il piano è approvato se è approvato da tutte le classi; in ciascuna classe la proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, oppure, in mancanza, dei due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato almeno la metà del totale dei crediti della classe (art. 109, comma 5, CCII). Nel concordato liquidatorio vale la regola della maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Prepara la fase di voto come una campagna di informazione: incontra i creditori principali, spiega il piano, mostra il confronto con lo scenario liquidatorio. Il fornitore di energia, in particolare, è un interlocutore chiave: è insieme creditore per il pregresso e controparte per il futuro, e ha interesse alla sopravvivenza di un cliente che continuerà a consumare.
Un aspetto spesso sottovalutato è il rapporto con il commissario giudiziale. Il commissario non è un tuo avversario, ma nemmeno un tuo consulente: è un organo della procedura che deve informare i creditori in modo indipendente. La sua relazione pesa molto sul voto, perché i creditori — soprattutto quelli istituzionali come banche ed enti — tendono a leggerla prima ancora della proposta. Collabora con lui in modo pieno e tempestivo: fornisci subito i dati richiesti, spiega le ipotesi sui costi energetici, segnala tu per primo eventuali criticità emerse dopo il deposito del piano. Se la relazione evidenzia rilievi, valuta se integrare o modificare la proposta prima del voto, anziché sperare che i creditori non li notino.
Per i creditori più rilevanti prepara una nota di sintesi che illustri in due pagine il confronto tra quanto riceverebbero dal concordato e quanto riceverebbero dalla liquidazione giudiziale, con i tempi di pagamento nei due scenari. Per una banca, ad esempio, il dato decisivo è spesso il valore attuale del flusso promesso confrontato con il valore di realizzo delle garanzie; per il fornitore di energia, la prospettiva di mantenere un cliente con consumi rilevanti per gli anni successivi. Ogni creditore vota sulla base del proprio interesse: mostrargli dove sta il suo interesse è parte del lavoro.
Il secondo passo è il giudizio di omologazione (art. 48 CCII). Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe e, nel concordato in continuità, gli ulteriori requisiti dell’art. 112. Se una o più classi hanno votato contro, il tribunale può comunque omologare con la ristrutturazione trasversale (cross-class cram down, art. 112, comma 2), se il valore di liquidazione è distribuito rispettando la graduazione, se il valore eccedente rispetta la regola della priorità relativa, se nessun creditore riceve più del proprio credito e se la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione anche sul valore eccedente. Se un creditore dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa se il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
I creditori che intendono opporsi devono costituirsi nei termini fissati prima dell’udienza. Prepara le tue difese sulle questioni più probabili: congruità del valore di liquidazione, corretta formazione delle classi, sostenibilità delle previsioni sui costi energetici.
Il terzo passo è difendere l’omologazione. La sentenza che omologa il concordato (o che lo respinge) è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII), e la sentenza sul reclamo è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. Non c’è sospensione feriale: un reclamo notificato il 20 luglio scade comunque il 19 agosto.
La base giuridica
Artt. 48, 51, 107, 109, 112 CCII. Sull’applicazione del cram down nel concordato in continuità con transazione fiscale la giurisprudenza di merito si sta consolidando: il Tribunale di Torino (17 luglio 2025) ha ritenuto possibile l’omologazione forzosa anche con il dissenso di classi sottoposte a transazione fiscale, se il trattamento loro riservato non è deteriore rispetto a quello dei crediti di grado inferiore, mentre il Tribunale di Brescia (12 novembre 2025) ha ammesso il cram down fiscale nel concordato liquidatorio anche in presenza di una classe aderente di peso molto ridotto, ritenendo che l’art. 88 non richieda una composizione quantitativa minima della massa dei creditori.
Se qualcosa va storto
Se il piano non ottiene le maggioranze e non ricorrono i presupposti per il cram down, il tribunale dichiara chiusa la procedura e, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, può aprire la liquidazione giudiziale. Prima che accada, valuta se modificare la proposta: il CCII consente modifiche fino a un termine anteriore al voto, e il correttivo ter ha anche disciplinato l’ipotesi di più proposte approvate fondate su piani differenti (art. 109, comma 5-bis).
Se il concordato è omologato ma l’esecuzione del piano non va come previsto — ad esempio perché i prezzi dell’energia salgono ancora — i creditori possono chiedere la risoluzione per inadempimento non di scarsa importanza. Un piano con un’analisi di sensibilità robusta e con riserve prudenziali è la migliore assicurazione contro questo rischio.
Se la Corte d’appello ribalta l’esito, il ricorso in Cassazione richiede una difesa tecnica specifica: i motivi ammessi sono tassativi, e la Suprema Corte non rivaluta i fatti. Avere lo stesso difensore dalla domanda iniziale fino alla Cassazione evita che la linea difensiva si frammenti.
Check di completamento
Hai completato il piano quando:
- il concordato è stato omologato e la sentenza è definitiva (o hai impugnato tempestivamente);
- il piano di esecuzione è monitorato con un calendario dei pagamenti e un controllo periodico dei costi energetici;
- hai un piano di riserva nel caso in cui i costi energetici tornino a crescere durante l’esecuzione.
Il piano alla prova dei numeri: quattro simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti per mostrarti come cambia l’esito a seconda della tempestività e delle scelte. Non sono casi reali.
Simulazione 1 — Stessa impresa, due velocità diverse
Situazione di partenza comune. Impresa di lavorazione metalli, fatturato 4.870.000 €, costo energetico passato in due anni da 312.400 € a 791.600 € annui. Debito complessivo 3.214.700 €, di cui 1.186.300 € verso banche, 943.800 € verso fornitori (di cui 287.450 € verso il fornitore di energia), 612.900 € verso erario ed enti previdenziali, 471.700 € altri debiti. Il margine operativo lordo, prima del rincaro positivo per circa 410.000 €, è sceso a −68.200 €.
Chi agisce alla Mossa 3 entro il mese in cui emergono i segnali d’allarme. L’impresa presenta istanza di composizione negoziata il 9 marzo, quando i debiti scaduti verso fornitori iniziano a superare quelli non scaduti. Ottiene conferma delle misure protettive per 120 giorni. Con l’esperto rinegozia la fornitura energetica passando a un contratto indicizzato con copertura parziale, che riduce il costo atteso a 598.300 € annui, e ottiene dalle banche una moratoria di 18 mesi sulle quote capitale. Contestualmente investe 187.600 € in recupero di calore, finanziati con un nuovo prestito garantito. Il margine operativo lordo prospettico torna a +231.400 €. Esito: accordo con le banche e il fornitore principale ai sensi dell’art. 23, senza procedura concorsuale.
Chi arriva alla Mossa 5 con un’istanza di liquidazione già pendente. La stessa impresa attende fino a ottobre. Nel frattempo il fornitore di energia ottiene un decreto ingiuntivo per 287.450 € e un creditore deposita ricorso per la liquidazione giudiziale. L’impresa deposita domanda con riserva il 4 novembre: ottiene 60 giorni, senza possibilità di proroga per via dell’istanza pendente. Il piano va costruito in due mesi, con un fornitore di energia ostile e una banca che ha già revocato gli affidamenti. Il concordato in continuità resta possibile, ma la proposta ai chirografari scende dal 100% dilazionato ipotizzabile a marzo a un 34,7% in quattro anni.
Simulazione 2 — Lo scioglimento del contratto fuori mercato
Ipotesi. Cartiera con contratto di fornitura gas a prezzo fisso di 1,18 €/Smc firmato al picco dei prezzi, durata residua 26 mesi, consumo annuo 2.430.000 Smc. Prezzo di mercato al momento della domanda: 0,47 €/Smc. Extra-costo annuo rispetto al mercato: (1,18 − 0,47) × 2.430.000 = 1.725.300 €.
Sviluppo. Con la domanda di concordato in continuità l’impresa chiede l’autorizzazione allo scioglimento ex art. 97 CCII. Il fornitore lamenta un danno pari al margine perso, che quantifica in 412.900 €. Il tribunale autorizza lo scioglimento: l’indennizzo di 412.900 € entra nel passivo come credito chirografario e, con una proposta al 28,4%, sarà pagato in 117.264 €.
Esito. Rispetto alla prosecuzione del contratto per i 26 mesi residui (extra-costo ≈ 3.738.150 €), l’impresa sostiene un costo di 117.264 €. È la differenza tra un piano sostenibile e uno impossibile.
Simulazione 3 — Il fornitore essenziale che minaccia il distacco
Ipotesi. Impresa alimentare con celle frigorifere, debito scaduto verso il fornitore di energia di 96.340 €, consumi correnti mensili di 23.780 €. Il 14 febbraio arriva il preavviso di distacco con termine di 15 giorni.
Variante A — nessuna procedura. Il distacco viene eseguito il 1° marzo; il magazzino refrigerato (valore 341.200 €) è a rischio. L’impresa paga in emergenza 60.000 € per ottenere il ripristino, prosciugando la liquidità destinata agli stipendi.
Variante B — domanda in continuità con misure protettive depositata il 20 febbraio. Dalla pubblicazione della domanda e con le misure protettive, il fornitore non può risolvere il contratto essenziale per il mancato pagamento dei 96.340 € anteriori (art. 94-bis, comma 2). L’impresa continua a pagare regolarmente i 23.780 € mensili correnti. Il debito anteriore entra nel piano: se il fornitore è insostituibile, l’impresa può chiedere l’autorizzazione al pagamento ex art. 100, previa attestazione di essenzialità.
Simulazione 4 — Concordato liquidatorio: le soglie
Ipotesi. Fonderia che chiude per insostenibilità strutturale dei costi energetici. Attivo disponibile alla domanda: 1.873.500 €. Debiti privilegiati: 726.400 €. Debiti chirografari: 2.611.900 €. Costi della procedura stimati: 143.600 €.
Calcolo. La soglia dell’apporto esterno è il 10% dell’attivo: almeno 187.350 €. Il soddisfacimento minimo dei chirografari è il 20%: almeno 522.380 €. Attivo + apporto minimo = 2.060.850 €; meno costi della procedura (143.600 €) e privilegiati (726.400 €) restano 1.190.850 € per i chirografari, pari al 45,6%. Le soglie sono rispettate. Se però l’attivo fosse stimato con un valore di realizzo di soli 1.192.700 € (ad esempio per impianti obsoleti dal punto di vista energetico), il residuo per i chirografari scenderebbe a 509.400 € (19,5%): sotto la soglia, e servirebbe un apporto esterno aggiuntivo di almeno 12.980 €.
Il piano in una pagina
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Il caro energia non apre e non chiude da solo le porte del concordato preventivo: è la causa della crisi che dovrai raccontare e documentare. Le porte le apre lo stato dell’impresa (crisi o insolvenza), la scelta corretta dello strumento e un piano credibile, attestato da un professionista davvero indipendente.
L’ordine delle mosse conta. Diagnosi e messa in sicurezza della fornitura vanno fatte subito e in parallelo. La composizione negoziata è la prima stazione per chi è ancora in tempo. La domanda con riserva serve quando la pressione dei creditori non lascia margini, ma va usata per costruire un piano, non per guadagnare tempo senza progetto. Il piano deve trasformare il problema energetico nella leva del risanamento. Durante la procedura, gli artt. 94-bis, 97 e 100 CCII sono gli strumenti che ti permettono di liberarti dei contratti che strozzano e di conservare quelli che servono. Al voto e all’omologazione si arriva preparati, e la difesa dell’omologazione si gioca su termini brevi, senza sospensione feriale.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Diagnosi | Qualificare crisi/insolvenza e misurare il peso dell’energia | Subito; orizzonte 12 mesi (art. 2 CCII) | Strumento sbagliato, responsabilità degli amministratori |
| 2. Fornitura | Evitare il distacco, mappare i contratti tossici | Immediato se c’è preavviso | Blocco dell’attività prima di ogni procedura |
| 3. Composizione negoziata | Risanamento riservato con esperto | Conferma misure: giorno successivo alla pubblicazione; misure 30-120 gg, max 240 | Perdita dell’opzione stragiudiziale più flessibile |
| 4. Scelta dello strumento | Continuità, liquidazione o accordo | Prima della domanda | Piano incoerente, inammissibilità |
| 5. Domanda con riserva | Protezione e tempo | 30-60 gg + max 60 (no proroga se c’è istanza di liquidazione) | Esecuzioni e liquidazione giudiziale |
| 6. Piano e attestazione | Proposta credibile e attestata | Entro il termine del decreto | Inammissibilità, revoca |
| 7. Gestione procedura | Contratti, fornitori essenziali, fisco | Con il piano o in corso di procedura | Costi fuori mercato, distacchi, dissenso dell’erario |
| 8. Voto e omologazione | Approvazione e definitività | Reclamo 30 gg; Cassazione 30 gg; niente sospensione feriale | Liquidazione giudiziale, perdita dell’omologazione |
Gli scenari di deviazione: quando il piano non va come previsto
Scenario A — Il creditore accelera
Hai appena iniziato la Mossa 1 e un fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il piano B è saltare direttamente alla Mossa 5: deposita la domanda con riserva con le misure protettive nel minor tempo possibile, idealmente prima dell’udienza prefallimentare. La pendenza della domanda di concordato impone al tribunale di esaminarla prima di decidere sulla liquidazione. Ricorda però due cose: il termine per il piano non sarà prorogabile, e il tribunale valuterà con attenzione se la tua domanda è sincera o dilatoria. Arrivare con un’ipotesi di piano già abbozzata, un attestatore individuato e i bilanci in ordine è ciò che separa una domanda credibile da un abuso del processo.
In alternativa, se hai già avviato la composizione negoziata e ottenuto le misure protettive, ricorda che dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo revoca delle misure.
Scenario B — Il termine è scaduto
Il termine per il deposito del piano scade e il piano non è pronto, oppure il reclamo contro una decisione sfavorevole non è stato depositato in tempo. Nel primo caso, se il tribunale dichiara improcedibile la domanda, la protezione cessa. Il piano B dipende dal punto in cui sei: se nel frattempo hai raccolto adesioni significative, valuta subito una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione; se i creditori principali sono disponibili, una nuova domanda con un piano completo, consapevole però che la reiterazione di domande è guardata con sospetto e può essere qualificata come abusiva se non sorretta da elementi nuovi.
Nel secondo caso, purtroppo, il termine di trenta giorni per il reclamo è perentorio: un termine scaduto non si recupera. È per questo che ogni scadenza va calendarizzata dal primo giorno, ricordando che agosto non sospende nulla in questa materia.
Scenario C — Un documento è irreperibile
L’attestatore chiede le fatture energetiche di un anno che non si trovano, o il contratto di fornitura originale con le clausole di indicizzazione. Il piano B è ricostruire i dati da fonti alternative: il fornitore di energia è tenuto a conservare la documentazione e a fornirla al cliente; i dati di consumo sono reperibili presso il distributore locale; i pagamenti risultano dagli estratti conto. Se un documento resta irreperibile, dichiaralo nel piano e indica come hai ricostruito il dato: la trasparenza su una lacuna è sempre meglio di una ricostruzione non dichiarata, che l’attestatore e il commissario scopriranno.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la Mossa 5 prima della Mossa 3? Sì. La composizione negoziata non è un passaggio obbligatorio prima del concordato. Se sei già in insolvenza conclamata o se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale, la domanda con riserva può essere la prima mossa formale. La composizione negoziata conviene quando hai tempo e il risanamento è ragionevolmente perseguibile.
Il caro energia è una “giusta causa” che il tribunale valuta a mio favore? Non nel senso di un requisito di ammissione. Il tribunale non valuta se la crisi sia colpevole o incolpevole: valuta l’ammissibilità della proposta, la fattibilità del piano e, in sede di omologazione, la convenienza per i creditori. La Cassazione ha escluso che la meritevolezza del debitore sia, in generale, un presupposto dell’omologazione. Una causa esterna ben documentata rende però il piano più credibile, perché mostra che il nucleo produttivo era sano prima dello shock.
Durante il concordato devo pagare le bollette correnti? Sì. I consumi successivi al deposito della domanda sono obbligazioni della gestione corrente e vanno pagati regolarmente; i relativi crediti, se legalmente sorti durante la procedura, godono della prededuzione. È proprio il pagamento puntuale delle bollette correnti che rende effettiva la tutela del contratto essenziale.
Il fornitore di energia può votare contro e bloccare il concordato? Vota come gli altri creditori, nella classe in cui il piano lo colloca. Nel concordato in continuità, se la sua classe vota contro, il tribunale può comunque omologare con la ristrutturazione trasversale, se ne ricorrono i presupposti, e il creditore dissenziente che contesta la convenienza viene tutelato dal confronto con lo scenario liquidatorio.
La mia impresa è sotto soglia: cosa cambia? Non puoi accedere al concordato preventivo, ma puoi proporre il concordato minore (artt. 74 e ss. CCII), con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi. Il concordato minore è ammesso se consente di proseguire l’attività imprenditoriale; quello liquidatorio è ammesso solo con l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Le Mosse 1, 2, 6 e 7 restano valide nella sostanza.
Quanto dura tutto il percorso? Dipende dallo strumento e dal tribunale. Una composizione negoziata dura di regola alcuni mesi; un concordato preventivo dalla domanda con riserva all’omologazione richiede tipicamente da sei mesi a oltre un anno, a cui si aggiunge la durata dell’esecuzione del piano, che nei concordati in continuità è spesso di quattro-cinque anni.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Di seguito i riferimenti richiamati, organizzati in base alla mossa che sostengono. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per un’impresa colpita dal caro energia.
A sostegno delle Mosse 4 e 6 (scelta dello strumento e costruzione del piano)
1. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521. Il giudice esercita un controllo di legittimità sulla fattibilità della proposta, che non viene meno per la presenza dell’attestazione; ai creditori spetta il giudizio di merito sulla probabilità di successo e sui rischi. Rilevanza: il tribunale non sostituisce la propria previsione sui prezzi dell’energia a quella del piano, ma verifica che il piano sia idoneo a realizzare la causa concreta del concordato.
2. Cass., Sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970. La fattibilità economica è rimessa ai creditori, a meno che il piano appaia manifestamente inadatto a raggiungere gli obiettivi. Rilevanza: un piano che ignora l’andamento dei costi energetici o che si fonda su ipotesi palesemente irrealistiche rientra nella manifesta inidoneità.
3. Cass., Sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1726. La mancanza di fattibilità va rilevata dal giudice anche d’ufficio, in ogni fase del procedimento, indipendentemente dalle preclusioni maturate. Rilevanza: un difetto del piano non “si sana” perché nessuno lo ha contestato; va prevenuto in fase di costruzione.
4. Cass., Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21336. La soglia minima di soddisfacimento dei chirografari pari al 20% è condizione di accesso al concordato liquidatorio. Rilevanza: per l’impresa che chiude perché l’attività è diventata strutturalmente antieconomica, la soglia va verificata prima di depositare la domanda.
5. Cass., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474. Nel concordato in continuità regolato dalla legge fallimentare il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività non è liberamente distribuibile e resta soggetto all’ordine delle prelazioni; la regola dell’art. 84, comma 6, CCII è una novità non utilizzabile per interpretare il regime previgente. Rilevanza: va verificato con precisione quale disciplina si applica alla procedura prima di impostare la distribuzione del valore.
6. Cass., Sez. I, 22 luglio 2024, n. 20059. Non è indipendente l’attestatore che abbia svolto in precedenza attività professionale per il debitore. Rilevanza: la scelta dell’attestatore è una decisione strategica, non una formalità.
7. Cass., Sez. I, 20 giugno 2024, n. 17002. Il professionista che esegue l’incarico senza la diligenza necessaria, compromettendo l’ammissione alla procedura, può perdere il diritto al compenso. Rilevanza: conferma che la qualità del piano incide direttamente sull’esito della procedura.
A sostegno della Mossa 5 (domanda con riserva)
8. Cass., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8982. È inammissibile, perché costituisce abuso del processo, la domanda di concordato (anche con riserva) presentata non per regolare la crisi ma per differire la dichiarazione di fallimento. Rilevanza: la domanda prenotativa va depositata con un progetto reale, non come strumento dilatorio.
9. Cass., Sez. I, 19 aprile 2024, n. 10652. La condotta abusiva del proponente giustifica la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato. Rilevanza: conferma, sotto il CCII, la linea di rigore verso l’uso strumentale della procedura.
10. Cass., ordinanza n. 922/2024. Se il tribunale dichiara inammissibile la domanda per ragioni di rito e il giudice del reclamo la ritiene invece ammissibile, la causa torna al tribunale per l’esame nel merito. Rilevanza: la pendenza della domanda di concordato costituisce un ostacolo temporaneo all’apertura della procedura liquidatoria, e il debitore ha diritto a un esame nel merito.
A sostegno della Mossa 7 (gestione della procedura e fisco)
11. Cass., Sez. I, 2 agosto 2024, n. 21769. Va revocato il concordato in presenza del rischio di reimpiego di profitti illeciti. Rilevanza: la trasparenza sulle operazioni pregresse è condizione di sopravvivenza della procedura.
12. Cass., Sez. I, n. 5866/2026 (marzo 2026). Il cram down fiscale non è un autonomo tipo di omologazione ma una regola che opera nella fase di approvazione; superata questa, l’omologazione segue le regole ordinarie. Rilevanza: per l’impresa con debiti tributari cresciuti a causa della crisi di liquidità, la transazione fiscale può essere imposta anche senza l’adesione dell’amministrazione, se ricorrono i presupposti.
13. Cass., Sez. I, n. 10723/2026 (aprile 2026). Nel concordato in continuità con transazione fiscale il tribunale valuta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore; le condotte pregresse rilevano solo se non adeguatamente rappresentate ai creditori. Rilevanza: la crisi non deve essere “incolpevole” per essere regolata col concordato; conta la completezza dell’informazione.
14. Cass., Sez. I, 10 ottobre 2019, n. 25471. In tema di prededuzione dei crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato con riserva, il giudice verifica che il debitore non abbia abusato della procedura ampliando indebitamente l’area della prededuzione. Rilevanza: anche i costi della procedura vanno pianificati con attenzione alla par condicio.
A sostegno della Mossa 3 e della Mossa 8 (merito)
15. Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025. Nella composizione negoziata la conferma delle misure protettive non richiede un piano “blindato”, ma un progetto ragionevole sostenuto da elementi oggettivi e dal parere dell’esperto; vanno escluse le misure sproporzionate. Rilevanza: nella richiesta di misure protettive conviene chiedere ciò che serve davvero, motivandolo.
16. Trib. Torino, 17 luglio 2025. Nel concordato in continuità è possibile la ristrutturazione trasversale anche con il dissenso di classi sottoposte a transazione fiscale, se il loro trattamento non è deteriore rispetto ai crediti di grado inferiore. Rilevanza: il dissenso dell’erario non è di per sé un ostacolo insormontabile all’omologazione.
17. Trib. Brescia, 12 novembre 2025. Il cram down fiscale è applicabile nel concordato liquidatorio anche se la classe aderente ha un peso molto ridotto, non richiedendo l’art. 88 una composizione quantitativa minima della massa creditoria. Rilevanza: utile per l’impresa che liquida e ha un’esposizione tributaria prevalente.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua impresa
Quando la crisi nasce dai costi energetici, servono competenze che coprono insieme il tavolo stragiudiziale, quello giudiziale, i rapporti con le banche e quelli con il fisco. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo l’incidenza dei costi energetici sul conto economico degli ultimi esercizi e costruiamo, con i commercialisti dello staff, il budget di tesoreria a dodici mesi che qualifica la tua situazione come crisi o insolvenza ai sensi dell’art. 2 CCII.
- Analizziamo i contratti di fornitura energetica e di vendita, individuando quelli fuori mercato e valutando la strada più efficace: rinegoziazione, azione per eccessiva onerosità o richiesta di scioglimento ex art. 97 CCII.
- Gestiamo i rapporti con il fornitore di energia in caso di preavviso di distacco, predisponendo le difese e le istanze necessarie a tutelare la fornitura come contratto essenziale.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica, il progetto di risanamento e l’istanza di conferma delle misure protettive nei termini di legge.
- Depositiamo la domanda di concordato con riserva con le misure protettive, calendarizzando il termine per il piano e tutti gli obblighi informativi mensili.
- Costruiamo la proposta e il piano con il capitolo sulle cause della crisi, il piano industriale con analisi di sensibilità sui prezzi energetici, la suddivisione in classi e il confronto con il valore di liquidazione.
- Impostiamo la transazione fiscale e contributiva ai sensi dell’art. 88 CCII, coordinando il lavoro tra avvocati e commercialisti dello staff.
- Trattiamo con le banche moratorie, riscadenzamenti e nuova finanza, avvalendoci dello staff specializzato in diritto bancario.
- Seguiamo la fase di voto e il giudizio di omologazione, predisponendo le difese contro le opposizioni dei creditori dissenzienti e, se necessario, la richiesta di ristrutturazione trasversale.
- Difendiamo l’omologazione nei gradi di impugnazione, dal reclamo in Corte d’appello fino al ricorso per cassazione, senza cambi di difensore e di linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un’impresa colpita dal caro energia, la qualifica di Esperto Negoziatore è il punto di partenza: significa conoscere dall’interno la composizione negoziata, ciò che l’esperto valuta, come si conducono trattative efficaci con fornitori e banche e come si passa, se serve, al concordato semplificato o al concordato preventivo. Se invece la tua impresa è sotto soglia, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC aprono la strada al concordato minore.
La continuità della strategia è il nostro metodo: lo stesso difensore segue l’analisi iniziale, la trattativa, la procedura e, se necessario, le impugnazioni fino alla Corte di Cassazione. E lo fa con uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché in una crisi d’impresa il numero sbagliato e l’atto sbagliato fanno lo stesso danno.
In chiusura: il principio che guida tutto il piano
Ripartiamo dalla domanda del titolo. L’aumento dei costi energetici può giustificare l’accesso al concordato preventivo? Sì, nel senso che è una causa della crisi pienamente legittima da porre a fondamento di un piano. No, nel senso che non basta da solo: servono uno stato di crisi o di insolvenza documentato, uno strumento scelto con criterio e un piano attestato che regga anche se i prezzi non torneranno quelli di prima.
Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude. Chi interviene ai primi segnali può scegliere tra composizione negoziata, accordi e concordato; chi aspetta l’istanza di liquidazione ha sessanta giorni e nessuna proroga.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce le competenze che una crisi energetica richiede: l’esperienza di Esperto Negoziatore per il percorso stragiudiziale, la qualifica di cassazionista per difendere la procedura fino all’ultimo grado, il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per le banche e il fisco e, per le imprese minori, le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC.
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