Quando un’impresa che raccoglie i rifiuti di uno o più Comuni entra in difficoltà finanziaria, la notizia corre veloce: nei consigli comunali, tra i dipendenti, nei gruppi dei cittadini, sulle pagine dei giornali locali. E con la notizia corrono le certezze sbagliate. “Se chiede il concordato il contratto salta”, “se fallisce domani i cassonetti restano pieni”, “il sindaco fa un’ordinanza e risolve tutto”, “i lavoratori restano a casa”. È comprensibile: il servizio di igiene urbana tocca la vita quotidiana di tutti, e la combinazione tra diritto della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, il Codice della crisi, con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024), codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) è tutt’altro che intuitiva.
Il problema è che le false credenze, qui, hanno un prezzo alto. Un amministratore che crede di dover risolvere il contratto può esporre l’ente a un contenzioso; un imprenditore convinto che “chiedere il concordato significhi perdere gli appalti” rinvia la decisione finché le alternative si chiudono; un dipendente che pensa di aver già perso il posto non fa valere tutele che invece esistono. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché si consumano tempo e opzioni che non tornano più.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:
- “Se l’impresa chiede il concordato, il Comune deve risolvere il contratto.”
- “Un’impresa in concordato non può più partecipare a nessuna gara.”
- “Se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, il servizio si ferma il giorno dopo.”
- “Con un’ordinanza il sindaco risolve tutto, per tutto il tempo che vuole e al prezzo che decide lui.”
- “Con l’affitto d’azienda passano automaticamente contratto, autorizzazioni e iscrizione all’Albo.”
- “Quando l’impresa va in crisi o cambia gestore, i lavoratori perdono il posto.”
- “Della crisi ci si occupa solo quando arriva in tribunale.”
Perché è lo Studio Monardo a scrivere di questo tema? Perché la crisi di un’impresa che gestisce un servizio pubblico essenziale si affronta anzitutto con gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura che accompagna proprio le trattative tra impresa, creditori e controparti contrattuali nella composizione negoziata. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire senza cambi di difensore anche il contenzioso che spesso accompagna queste crisi, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, essenziale quando il debito dell’impresa è fatto in larga parte di esposizioni verso banche ed Erario.
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Mito n. 1 — “Se l’impresa chiede il concordato, il Comune deve risolvere il contratto”
Il mito
“Appena l’appaltatore deposita la domanda di concordato preventivo, il contratto di servizio con il Comune si scioglie, o comunque l’ente è obbligato a risolverlo.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste, ed è duplice. Da un lato, la legislazione sui contratti pubblici ha sempre guardato con sospetto all’operatore in crisi: la sottoposizione a procedure concorsuali compare tra le cause di esclusione dalle gare, e chi ha seguito una gara negli anni passati ricorda bene la dichiarazione “di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo”. Dall’altro, molti contratti di servizio contengono clausole risolutive espresse legate all’insolvenza dell’appaltatore. Il passaparola ha unito queste due cose e ne ha ricavato una regola automatica: concordato uguale fine del contratto.
La realtà
In realtà la norma dice quasi l’opposto. L’art. 95 del Codice della crisi è dedicato proprio ai contratti con le pubbliche amministrazioni e stabilisce che i contratti in corso di esecuzione stipulati con pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato preventivo. La regola è pensata per l’ipotesi in cui il concordato serva a salvare l’attività: il legislatore considera i contratti pubblici un valore dell’azienda, spesso il principale, e vuole evitare che la sola domanda di accesso alla procedura distrugga ciò che la procedura dovrebbe preservare.
La protezione, però, non è incondizionata. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la prosecuzione del contratto è legata a un controllo tecnico: la legge richiede che un professionista indipendente attesti la conformità della prosecuzione al piano e la ragionevole capacità dell’impresa di adempiere. In altre parole, il contratto non cade per il solo fatto della domanda, ma l’impresa deve dimostrare, con un’attestazione seria, di essere in grado di continuare a raccogliere i rifiuti nel rispetto del capitolato.
A rafforzare questo quadro c’è l’art. 94-bis CCII, introdotto con il recepimento della direttiva europea sulla ristrutturazione preventiva: nel concordato in continuità i creditori, e quindi anche le controparti contrattuali, non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda o per il mancato pagamento di crediti anteriori. È una regola generale, che si aggiunge a quella specifica dell’art. 95 per i contratti pubblici.
Questo non significa che il Comune sia disarmato. Se l’impresa non esegue il servizio, se i mezzi restano fermi, se gli standard del capitolato non vengono rispettati, l’ente conserva gli strumenti ordinari previsti dal contratto e dal codice dei contratti pubblici per l’inadempimento: contestazioni, penali, fino alla risoluzione. Quello che non può fare è risolvere il contratto per il solo fatto che l’impresa ha chiesto il concordato.
La prova
Il testo dell’art. 95, comma 1, CCII è esplicito sul mancato scioglimento dei contratti pubblici per effetto della domanda; l’art. 94-bis CCII completa il quadro per i contratti essenziali nel concordato in continuità. Lo stesso art. 95 prevede inoltre che dei contratti possa beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche il soggetto cessionario, conferitario o affittuario dell’azienda o del ramo cui i contratti vengono trasferiti: segno evidente che il legislatore vuole che il contratto segua l’attività, non che si estingua con la crisi.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia anzitutto l’ente. Un Comune che, sull’onda della notizia del concordato, adotta un provvedimento di risoluzione motivato soltanto con la procedura concorsuale si espone a un’impugnazione e, in caso di esito sfavorevole, a pretese risarcitorie, oltre a dover gestire nel frattempo un servizio senza appaltatore. Rischia anche l’impresa: se crede che il contratto sia comunque perso, può decidere di non presentare la domanda, oppure di presentarla senza preparare l’attestazione del professionista indipendente, consegnando all’ente un argomento concreto per contestare la prosecuzione.
Mito n. 2 — “Un’impresa in concordato non può più partecipare a nessuna gara”
Il mito
“Chi è in concordato preventivo è fuori dal mercato degli appalti pubblici: nessuna nuova gara finché la procedura non è chiusa.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il mito ha una base testuale. L’art. 94, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, tra le cause di esclusione automatica, include l’operatore sottoposto a liquidazione giudiziale o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure. Chi legge solo questa parte della disposizione conclude, comprensibilmente, che il concordato sia sempre preclusivo.
La realtà
Vero, ma solo a metà. La stessa disposizione fa salvo quanto previsto dall’art. 95 del Codice della crisi, e l’art. 95 disciplina proprio la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa in concordato. Il meccanismo, nel testo vigente, è a due tempi:
- dopo il deposito della domanda (anche “con riserva”, cioè senza ancora il piano completo), la partecipazione a nuove gare deve essere autorizzata dal tribunale, e dopo l’apertura della procedura dal giudice delegato, sentito il commissario giudiziale se nominato;
- l’autorizzazione presuppone una relazione del professionista indipendente che attesti la conformità della partecipazione al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
La correzione essenziale, quindi, è questa: il concordato non è di per sé una causa di esclusione; lo diventa se l’impresa partecipa senza le autorizzazioni e le attestazioni che la legge richiede. Il che sposta il problema dal piano dei principi a quello della tempistica e della documentazione.
C’è poi un aspetto molto concreto per il settore dell’igiene urbana, dove le gare intercomunali richiedono spesso flotte, impianti e personale che una sola impresa fatica a mettere insieme: i raggruppamenti temporanei. Lo stesso art. 95 CCII ammette che l’impresa in concordato concorra anche in raggruppamento, ma con cautele precise, legate al ruolo che assume all’interno del raggruppamento e alla situazione delle altre imprese associate. È un punto che va verificato prima di firmare l’impegno a costituire il raggruppamento, perché un errore sulla composizione può travolgere l’offerta di tutti i partecipanti, non solo quella dell’impresa in crisi.
Va infine ricordato che le valutazioni della stazione appaltante non si esauriscono nelle cause di esclusione automatiche. Il codice dei contratti pubblici conosce anche cause di esclusione non automatiche, legate ad esempio a gravi illeciti professionali o a precedenti inadempimenti contrattuali significativi: un’impresa che, durante la crisi, ha accumulato contestazioni gravi nell’esecuzione di altri servizi deve sapere che quei fatti possono essere valutati dalla stazione appaltante indipendentemente dal concordato. Per questo la gestione corretta dei contratti in corso, durante la crisi, è anche un investimento sulle gare future.
La prova
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 8715 del 6 ottobre 2023, ha riformato una pronuncia del TAR Lazio (n. 5324/2023) che aveva confermato l’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese. I giudici d’appello hanno chiarito che la domanda di concordato “in bianco” o con riserva non determina un’esclusione automatica dalla gara, purché entro la data dell’aggiudicazione siano intervenuti i provvedimenti autorizzativi previsti dall’art. 186-bis della vecchia legge fallimentare e dall’art. 95, commi 3 e 4, CCII. Non è necessario che, a quella data, l’impresa sia già stata ammessa al concordato con continuità: conta che l’autorizzazione del giudice sia arrivata in tempo. La sentenza richiama come precedente l’Adunanza Plenaria n. 9 del 27 maggio 2021 e sottolinea che il principio è stato recepito nel nuovo codice dei contratti pubblici.
Cosa rischia chi ci crede
L’impresa che si autoesclude rinuncia alla fonte di ricavi che renderebbe sostenibile il piano: per un’azienda di igiene urbana, il portafoglio dei contratti comunali è spesso l’azienda stessa. Chi invece partecipa ignorando le condizioni dell’art. 95, convinto all’opposto che “tanto il concordato non conta”, rischia l’esclusione e, se ha reso dichiarazioni incomplete, anche le conseguenze legate alle informazioni fuorvianti. Sul punto la stessa sentenza del 2023 precisa che non basta la falsità o incompletezza dell’informazione: questa deve essere idonea a sviare la stazione appaltante nelle sue decisioni. Una precisazione importante, che però non autorizza leggerezze nella compilazione delle dichiarazioni di gara.
Mito n. 3 — “Se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, il servizio si ferma il giorno dopo”
Il mito
“Con la sentenza di liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) i camion si fermano, i dipendenti vanno a casa e il Comune resta senza raccolta dall’oggi al domani.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta nella funzione della liquidazione giudiziale: è una procedura pensata per liquidare il patrimonio e soddisfare i creditori, non per proseguire l’attività. L’imprenditore perde l’amministrazione dei beni, che passa al curatore, e i contratti pendenti restano sospesi finché il curatore non decide se subentrare o sciogliersi (art. 172 CCII). È naturale immaginare che, in questo scenario, il servizio si interrompa.
La realtà
La legge prevede più “ponti” per evitare che la liquidazione si traduca in un’interruzione del servizio pubblico.
Il primo è l’esercizio dell’impresa da parte del curatore (art. 211 CCII): con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, o successivamente, il tribunale può autorizzare la prosecuzione dell’attività quando l’interruzione possa causare un grave danno, a condizione che la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. Un servizio di raccolta rifiuti con contratti in corso, mezzi e personale organizzati è uno dei casi in cui l’esercizio può avere senso economico, anche in vista della vendita o dell’affitto del complesso aziendale.
Il secondo ponte è nel codice dei contratti pubblici: l’art. 124 del D.Lgs. 36/2023 prevede che il curatore della liquidazione giudiziale, autorizzato all’esercizio dell’impresa, possa eseguire i contratti già stipulati dall’impresa, su autorizzazione del giudice delegato. Lo stesso articolo disciplina, per il caso in cui il contratto venga meno per liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, risoluzione o recesso, l’interpello progressivo dei soggetti che avevano partecipato alla gara, secondo la graduatoria, per affidare il completamento delle prestazioni.
Il terzo ponte è il potere straordinario del sindaco: l’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 consente ordinanze contingibili e urgenti per la gestione dei rifiuti quando ricorrano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente (ne parliamo nel mito successivo). A tutto questo si aggiunge che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani rientrano tra i servizi pubblici essenziali ai sensi della L. 146/1990, una qualificazione che sottolinea come la continuità del servizio sia un interesse pubblico riconosciuto dall’ordinamento.
La liquidazione giudiziale apre una fase delicata, ma la legge offre strumenti per non lasciare il territorio senza raccolta: il punto è attivarli in tempo e con le autorizzazioni giuste.
Chi garantisce allora, in concreto, il servizio ai Comuni? La risposta non è un unico soggetto, ma una sequenza di responsabilità. Nell’immediato, la responsabilità dell’esecuzione resta in capo a chi gestisce l’impresa: il curatore, se il tribunale ha autorizzato l’esercizio, che risponde agli organi della procedura. Sul piano pubblicistico, la titolarità del servizio resta all’ente locale o all’ente di governo dell’ambito territoriale, a seconda dell’organizzazione regionale: sono loro a dover programmare il subentro, verificare la graduatoria, avviare un nuovo affidamento se necessario. Il sindaco, infine, interviene come autorità sanitaria locale solo quando la situazione diventa un pericolo per la salute e l’ambiente. Ognuno di questi soggetti ha strumenti diversi, e la continuità del servizio dipende dal fatto che si parlino per tempo: il curatore ha interesse a conoscere la posizione dell’ente sui contratti, l’ente ha interesse a sapere se il curatore intende proseguire, e l’impresa (o chi ne valuta l’acquisto o l’affitto) ha interesse a sapere quali contratti seguiranno l’azienda.
Un ulteriore elemento spesso dimenticato riguarda i mezzi e gli impianti: compattatori, spazzatrici, centri di raccolta sono beni dell’impresa, a volte in leasing o in noleggio. La loro sorte nella procedura (prosecuzione dei contratti di leasing, eventuale scioglimento, vendita) incide direttamente sulla possibilità materiale di continuare il servizio, e va considerata fin dalle prime settimane.
La prova
Il testo dell’art. 211 CCII sull’esercizio dell’impresa del debitore, l’art. 172 CCII sui contratti pendenti e l’art. 124 D.Lgs. 36/2023 sull’esecuzione dei contratti da parte del curatore e sull’interpello dei concorrenti in graduatoria compongono un quadro coerente: la sentenza di liquidazione non equivale a un’interruzione automatica del servizio.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede all’interruzione automatica tende a non preparare nulla. L’ente non verifica per tempo la graduatoria della gara originaria, non predispone un piano di emergenza, non dialoga con il curatore; il curatore, a sua volta, se non riceve informazioni tempestive sul valore dei contratti, può non chiedere l’esercizio dell’impresa. Il risultato è che l’interruzione, che la legge non impone, si verifica davvero per mancanza di coordinamento. I lavoratori, infine, rischiano di non vedere valorizzata la possibilità che l’azienda venga ceduta o affittata come complesso funzionante, con il loro rapporto di lavoro all’interno.
Mito n. 4 — “Con un’ordinanza il sindaco risolve tutto, per tutto il tempo che vuole e al prezzo che decide lui”
Il mito
“Se l’appaltatore non garantisce più il servizio, il sindaco firma un’ordinanza e obbliga qualcuno a raccogliere i rifiuti, a tempo indeterminato e fissando lui il compenso.”
Perché ci credono in tanti
Perché le ordinanze in materia di rifiuti si vedono spesso, e funzionano davvero nell’immediato. L’art. 191 TUA attribuisce al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Provincia e al sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti. Accanto a questa norma ci sono gli artt. 50 e 54 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), che consentono al sindaco di intervenire nelle emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale. Da qui l’idea di un potere senza confini.
La realtà
L’ordinanza contingibile e urgente è un potere eccezionale, e come tale ha limiti precisi:
- presuppone una situazione di urgenza effettiva e di pericolo per la salute pubblica o l’ambiente, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari;
- deve essere temporanea: l’art. 191 TUA prevede un’efficacia limitata nel tempo (non superiore a sei mesi) e consente la reiterazione solo entro limiti ristretti;
- non può servire a gestire situazioni prevedibili e permanenti, che vanno affrontate con gli strumenti ordinari, a partire da una nuova procedura di affidamento;
- non può diventare il mezzo per imporre unilateralmente al privato le condizioni economiche del servizio.
L’ordinanza serve a superare l’emergenza, non a sostituire la gara né il contratto. Il fondo di verità è che l’ente può, in presenza dei presupposti, imporre la prosecuzione del servizio anche oltre la scadenza del contratto per ragioni di sanità pubblica; quello che il mito ha cancellato è che il compenso non può essere stabilito d’imperio.
La prova
Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 2395 del 12 marzo 2024, ha ribadito i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente: pericolo concreto e attuale, impossibilità di farvi fronte con i mezzi ordinari, temporaneità della misura. Sul versante economico, il TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 437 del 2 luglio 2019, in un caso di servizio di raccolta rifiuti, ha ritenuto illegittima un’ordinanza sindacale che fissava unilateralmente il corrispettivo dovuto all’impresa. È un orientamento che la giurisprudenza amministrativa continua a richiamare: l’ente può imporre la prosecuzione del servizio scaduto per motivi di sanità pubblica, ma non determinare da solo il prezzo.
Cosa rischia chi ci crede
L’ente che regge il servizio per anni a colpi di ordinanze si espone all’annullamento dei provvedimenti, a contestazioni sul corrispettivo e alle censure degli organi di controllo, oltre a rinviare indefinitamente la soluzione strutturale. L’impresa destinataria dell’ordinanza, se crede di essere obbligata ad accettare qualunque compenso, rinuncia a far valere un diritto che la giurisprudenza riconosce; se, all’opposto, crede di potersi sottrarre all’ordine, rischia conseguenze anche penali, perché l’inottemperanza a provvedimenti dell’autorità e l’interruzione di un servizio pubblico sono condotte che l’ordinamento sanziona.
Mito n. 5 — “Con l’affitto d’azienda passano automaticamente contratto, autorizzazioni e iscrizione all’Albo”
Il mito
“Basta affittare l’azienda a una società sana: il contratto con il Comune, le autorizzazioni e l’iscrizione all’Albo gestori ambientali passano con l’azienda, senza altri passaggi.”
Perché ci credono in tanti
L’affitto d’azienda è davvero uno degli strumenti più usati nelle crisi d’impresa, e il Codice della crisi lo valorizza espressamente. L’art. 84 CCII riconosce la continuità indiretta, cioè l’ipotesi in cui l’attività venga proseguita da un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, conferimento o affitto dell’azienda, anche stipulato prima della domanda purché in funzione della presentazione del ricorso. E l’art. 95 CCII, come visto, ammette che dei contratti pubblici possa beneficiare anche l’affittuario cui siano trasferiti. Da qui la convinzione che l’affitto sia una sorta di “trasloco” automatico di tutto.
La realtà
L’affitto è uno strumento potente, ma ogni elemento ha regole proprie:
- il contratto pubblico può proseguire in capo all’affittuario “in presenza dei requisiti di legge”: l’affittuario deve possedere i requisiti generali e speciali richiesti dalla gara e la stazione appaltante deve poterli verificare. Il subentro non è un atto privato tra affittante e affittuario: coinvolge l’ente;
- l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 TUA e regolamento di cui al D.M. 120/2014) è legata ai requisiti soggettivi dell’impresa che esercita l’attività: idoneità tecnica, capacità finanziaria, requisiti morali dei responsabili. L’affittuario che svolge la raccolta e il trasporto deve essere iscritto nelle categorie e classi adeguate al servizio; l’iscrizione dell’affittante non lo copre automaticamente;
- le autorizzazioni agli impianti (centri di raccolta, stoccaggi, impianti di trattamento) seguono le regole di volturazione proprie di ciascun titolo;
- la natura dell’affitto nel concordato: perché si parli davvero di continuità, l’attività deve proseguire in modo riconoscibile.
Affittare l’azienda serve a far proseguire il servizio, ma il subentro va costruito: requisiti, iscrizioni e autorizzazioni dell’affittuario devono essere pronti prima, non dopo. Per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta l’affitto come tassello di una strategia di risanamento verificabile, non come un espediente per spostare i contratti.
La prova
La Corte di Cassazione, Sezione I civile, con la sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025, ha precisato che la continuità aziendale presuppone la prosecuzione dell’attività d’impresa pregressa; se la prosecuzione è solo parziale, deve riguardare almeno una porzione significativa del nucleo aziendale, che conservi la propria identità. L’attività può ridimensionarsi, ma non essere completamente smontata e sostituita da un’impresa diversa. Applicato al settore dei rifiuti, il principio significa che l’affitto deve trasferire un complesso realmente idoneo a svolgere il servizio (mezzi, personale, organizzazione, contratti), non un guscio vuoto.
Cosa rischia chi ci crede
Se l’affittuario non è iscritto all’Albo nelle categorie corrette, il servizio svolto è irregolare sotto il profilo ambientale, con conseguenze sanzionatorie anche gravi per chi trasporta rifiuti senza titolo. Se la stazione appaltante non è stata coinvolta e non ha verificato i requisiti, il subentro nel contratto è contestabile. E se l’affitto è stato strutturato in modo da trasferire solo una parte marginale dell’attività, il piano di concordato rischia di non essere qualificato come in continuità, con effetti sulle regole applicabili e sulla stessa protezione dei contratti pubblici.
Mito n. 6 — “Quando l’impresa va in crisi o cambia gestore, i lavoratori perdono il posto”
Il mito
“Se l’azienda dei rifiuti va in concordato o in liquidazione, o se il Comune affida il servizio a un altro operatore, autisti e operatori ecologici restano senza lavoro.”
Perché ci credono in tanti
Perché la paura ha basi reali. Nella liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro subordinato restano sospesi dalla sentenza di apertura finché il curatore non decide se subentrare o recedere (art. 189 CCII), e in quel periodo il lavoratore non presta attività e non matura retribuzione. Chi ha vissuto un fallimento aziendale ricorda mesi di incertezza. E quando il servizio passa a un nuovo gestore, nessuna norma impone in termini assoluti al subentrante di replicare esattamente l’organico del precedente.
La realtà
Il quadro normativo è più protettivo di quanto il mito lasci credere, e si regge su più livelli:
- la clausola sociale negli appalti: l’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 impone di inserire nei bandi, per i servizi ad alta intensità di manodopera come l’igiene urbana, clausole sociali che richiedono misure orientate a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato. La clausola va applicata in modo compatibile con l’organizzazione dell’impresa subentrante, ed è per questo che la giurisprudenza amministrativa non la legge come un obbligo meccanico di riassorbire tutti alle stesse condizioni; ma il principio di tutela è chiaro;
- la norma di settore: l’art. 202, comma 6, del TUA prevede, per l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti, il passaggio del personale addetto al nuovo gestore secondo le regole dell’art. 2112 c.c., nei termini e alle condizioni indicati dalla disposizione;
- la contrattazione collettiva del settore dei servizi ambientali disciplina da tempo il passaggio del personale in caso di cambio di gestione dell’appalto;
- il trasferimento d’azienda nella crisi: in caso di affitto o cessione dell’azienda, si applica l’art. 2112 c.c., con il passaggio dei rapporti di lavoro al cessionario o affittuario; nelle procedure concorsuali la legge consente, con accordo sindacale, alcune deroghe alle condizioni di lavoro (art. 191 CCII e art. 47 della L. 428/1990), ma lo scopo è proprio favorire la conservazione dell’occupazione all’interno di un complesso aziendale che continua a operare.
La crisi dell’impresa non cancella le tutele: il lavoratore del servizio di igiene urbana è protetto dalla clausola sociale, dalla norma di settore e dalle regole sul trasferimento d’azienda, che vanno però attivate e fatte valere. In concreto, conviene che il lavoratore conservi buste paga, contratto individuale e comunicazioni ricevute, perché saranno la base per far valere sia la continuità del rapporto sia gli eventuali crediti arretrati.
La prova
Il testo dell’art. 57 D.Lgs. 36/2023 (clausole sociali), dell’art. 202, comma 6, D.Lgs. 152/2006 (passaggio del personale al nuovo gestore), dell’art. 2112 c.c. (trasferimento d’azienda) e degli artt. 189 e 191 CCII (rapporti di lavoro e trasferimento nella liquidazione giudiziale) chiude la questione sul piano normativo. Per i crediti di lavoro non pagati resta inoltre l’intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS per il TFR e le ultime mensilità, nei limiti di legge.
Cosa rischia chi ci crede
Il lavoratore convinto di aver già perso tutto può dimettersi per accettare altre offerte, perdendo la continuità del rapporto e talvolta l’accesso a tutele legate al trasferimento; oppure può non presentare per tempo la domanda di ammissione al passivo per i crediti retributivi. L’impresa subentrante, se crede che non ci sia alcun obbligo, rischia di presentare un’offerta non conforme alla clausola sociale. E l’ente, se trascura il tema nel bando o nell’ordinanza, si espone a una forte conflittualità proprio nel momento in cui servirebbe stabilità.
Mito n. 7 — “Della crisi ci si occupa solo quando arriva in tribunale”
Il mito
“Finché non ci sono istanze di fallimento o pignoramenti, non c’è niente da fare: la crisi è una questione da tribunale, e il Comune non c’entra.”
Perché ci credono in tanti
Perché per decenni il diritto concorsuale italiano è stato soprattutto un diritto della fine dell’impresa. La procedura arrivava quando il dissesto era conclamato, e l’imprenditore la viveva come una resa. Inoltre, le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione spesso conoscono crisi “da ritardo”: i corrispettivi arrivano tardi, il conto corrente si irrigidisce, si accumulano debiti verso fornitori di carburante, officine, enti previdenziali ed Erario. Ci si dice che, appena i Comuni pagano, tutto tornerà a posto.
La realtà
Il Codice della crisi ha cambiato radicalmente prospettiva. L’art. 2086 c.c. e l’art. 3 CCII impongono all’imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e a reagire. E gli artt. 12 e seguenti CCII disciplinano la composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021 e poi trasferita nel Codice: un percorso stragiudiziale e riservato, nel quale un esperto indipendente agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e le altre parti interessate.
Per un’azienda di igiene urbana questo strumento ha caratteristiche preziose:
- l’imprenditore può chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio;
- durante le trattative, l’art. 18, comma 5, CCII impedisce ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori;
- le trattative possono coinvolgere anche le controparti pubbliche, ad esempio per definire il pagamento dei corrispettivi arretrati o la revisione dei prezzi, e i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agente della riscossione) sono tenuti a segnalare le esposizioni rilevanti, in un sistema di allerta che mira proprio all’emersione anticipata.
La crisi si affronta meglio quando è ancora reversibile: la composizione negoziata esiste per questo, e funziona solo se attivata prima che i contratti siano compromessi.
Un chiarimento importante riguarda il ruolo dell’esperto. L’esperto nominato nella composizione negoziata non è un difensore dell’imprenditore né un liquidatore: è un professionista terzo e indipendente, che agevola le trattative, valuta se esistono prospettive concrete di risanamento e, se le trattative non hanno esito, redige una relazione finale. Proprio questa terzietà rende il percorso credibile agli occhi delle banche e delle controparti pubbliche. Accanto all’esperto, l’imprenditore resta assistito dai propri consulenti, che preparano il piano, la documentazione e le proposte ai creditori.
Anche il Comune, in questo scenario, non è uno spettatore. L’ente creditore di prestazioni (il servizio da eseguire) e debitore di corrispettivi può partecipare alle trattative per la parte che lo riguarda: chiarire i tempi di pagamento degli arretrati, valutare le richieste di revisione dei prezzi previste dal contratto e dal codice dei contratti pubblici, ricevere informazioni sull’andamento del piano. Un dialogo trasparente in questa fase riduce drasticamente la probabilità di dover ricorrere, mesi dopo, a ordinanze d’urgenza.
Infine, la composizione negoziata non chiude le altre porte. Se le trattative non bastano, l’imprenditore può accedere agli strumenti successivi previsti dal Codice della crisi, tra cui il concordato in continuità, e il lavoro già fatto (dati, piano, rapporti con i creditori) diventa la base del nuovo percorso. In alcuni casi, l’esito della composizione negoziata consente anche soluzioni specifiche, come il concordato semplificato, la cui disciplina richiede però una valutazione attenta caso per caso.
La prova
La Cassazione, nella già citata sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025 (Sez. I civ.), nel ricostruire la nozione di continuità aziendale, richiama l’art. 2086 c.c. e l’art. 3 CCII sugli assetti organizzativi: il risanamento presuppone un’attività che si conserva nella sua identità, e ciò è possibile solo se la crisi viene intercettata prima che l’organizzazione si sfaldi. Sul piano normativo, gli artt. 12-25-undecies CCII disciplinano il percorso negoziale, le misure protettive e la tutela dei contratti pendenti.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che aspetta il tribunale arriva alla procedura con i mezzi pignorati, i fornitori di carburante che hanno sospeso le consegne, il personale demotivato e i Comuni già pronti a contestare inadempimenti: a quel punto anche il miglior concordato in continuità parte in salita. Il Comune che “non c’entra” scopre la crisi quando il servizio è già degradato, e deve ricorrere a ordinanze d’urgenza che, come visto, hanno limiti stretti. Tutti perdono la finestra temporale in cui le soluzioni negoziate costano meno e salvano di più.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati di fantasia ma coerenti con le regole di legge; non riproducono casi reali.
Simulazione A — Il Comune che risolve “per concordato”
- Dati di partenza: Comune di 23.870 abitanti; contratto quinquennale di raccolta e trasporto, valore annuo 2.418.300 €; l’impresa ha debiti per 6.742.500 € e deposita il 3 febbraio 2026 domanda di concordato con riserva; il tribunale concede 60 giorni per il piano, quindi fino al 4 aprile 2026.
- Cosa fa chi crede al mito: il 10 febbraio la giunta delibera la risoluzione del contratto motivandola solo con la domanda di concordato, e affida il servizio in via d’urgenza.
- Cosa succede davvero: l’art. 95 CCII esclude lo scioglimento per effetto della domanda; l’impresa impugna il provvedimento e il commissario giudiziale segnala che il contratto è l’asset principale del piano. Il Comune si ritrova con due operatori, un contenzioso aperto e il rischio di dover risarcire il mancato utile su una parte residua del contratto.
- Percorso corretto: l’ente chiede all’impresa l’attestazione del professionista indipendente, monitora l’esecuzione e, se emergono inadempimenti reali (ad esempio tre giornate di raccolta saltate in un mese), procede con contestazioni e penali previste dal capitolato.
Simulazione B — La gara e l’autorizzazione arrivata in tempo (o in ritardo)
- Dati di partenza: gara per un servizio intercomunale; scadenza delle offerte il 15 maggio 2026; aggiudicazione prevista il 30 giugno 2026. L’impresa ha depositato domanda di concordato il 20 aprile 2026.
- Scenario 1: l’impresa chiede subito l’autorizzazione a partecipare, allega la relazione del professionista indipendente e ottiene il provvedimento il 12 giugno. L’autorizzazione precede l’aggiudicazione: secondo il principio affermato dal Consiglio di Stato nel 2023, la domanda di concordato non comporta esclusione automatica.
- Scenario 2: convinta che “tanto il concordato blocca le gare”, l’impresa partecipa senza chiedere nulla, poi si attiva solo dopo una richiesta di chiarimenti della stazione appaltante; l’autorizzazione arriva il 9 luglio, dopo l’aggiudicazione. In questo scenario l’esclusione diventa un rischio concreto.
- Esito: la differenza tra i due scenari non dipende dalla crisi, ma dalla tempistica delle autorizzazioni.
Simulazione C — L’ordinanza con il prezzo deciso dal sindaco
- Dati di partenza: contratto scaduto il 28 febbraio 2026, gara non ancora aggiudicata; il 2 marzo il sindaco emette un’ordinanza ex art. 191 TUA che impone all’impresa uscente di proseguire per sei mesi (fino al 2 settembre 2026), fissando il corrispettivo a 162.400 € al mese. Il costo effettivo documentato del servizio è di 187.950 € al mese.
- Calcolo: differenza mensile 25.550 €; su sei mesi, 153.300 € di costi non coperti per un’impresa già in tensione finanziaria.
- Cosa succede davvero: la prosecuzione imposta per ragioni di salute pubblica può essere legittima; la determinazione unilaterale del corrispettivo, secondo l’orientamento del giudice amministrativo, non lo è. L’impresa esegue il servizio (evitando di interromperlo) e impugna l’ordinanza nella parte sul compenso, documentando i costi.
Simulazione D — La composizione negoziata avviata in tempo
- Dati di partenza: impresa che serve 7 Comuni con un fatturato annuo di 9.364.200 €; corrispettivi arretrati da incassare dagli enti per 1.187.430 €; debiti scaduti verso fornitori di carburante e officine per 846.910 €, verso banche per 2.205.300 € e verso Erario ed enti previdenziali per 1.512.760 €. Un fornitore di carburante annuncia il 14 settembre 2026 la sospensione delle forniture e una banca revoca un fido.
- Cosa fa chi crede al mito: l’amministratore attende che i Comuni paghino gli arretrati; a novembre arriva il primo pignoramento presso terzi sui corrispettivi dovuti da uno dei Comuni, e due mezzi vengono sottoposti a pignoramento. Il servizio rallenta, gli enti contestano i ritardi e la crisi diventa visibile all’esterno.
- Percorso alternativo: il 21 settembre l’impresa presenta istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive; nominato l’esperto, si apre il tavolo con banche, fornitori ed enti. Le misure protettive impediscono nuove azioni esecutive per la durata stabilita; il fornitore di carburante, in base all’art. 18, comma 5, CCII, non può rifiutare unilateralmente l’adempimento del contratto per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori; con i Comuni si definisce un calendario di pagamento degli arretrati che alimenta il piano.
- Esito: l’esito delle trattative non è garantito, ma l’impresa negozia con i mezzi ancora in strada e i contratti in esecuzione, cioè con il massimo valore aziendale possibile. Se le trattative non portano a un accordo, la strada verso un concordato in continuità parte da una base molto più solida.
Il fondo di verità
Ogni mito di questa guida nasce da un frammento corretto. Ricomposti nel quadro giusto, quei frammenti raccontano una storia coerente.
È vero che la crisi dell’appaltatore preoccupa legittimamente la pubblica amministrazione: il codice dei contratti pubblici continua a includere le procedure concorsuali tra le cause di esclusione, perché l’ente deve poter contare su un operatore affidabile. Ma il Codice della crisi ha costruito un sistema di eccezioni controllate: l’impresa che punta alla continuità può proseguire i contratti e partecipare alle gare, purché un professionista indipendente attesti la sua capacità di adempiere e il giudice, dove previsto, autorizzi.
È vero che la liquidazione giudiziale è una procedura liquidatoria e che i contratti e i rapporti di lavoro, all’apertura, restano sospesi. Ma la legge consente l’esercizio dell’impresa da parte del curatore quando conviene ai creditori e serve a evitare un grave danno, e il codice dei contratti pubblici prevede sia l’esecuzione dei contratti da parte del curatore autorizzato, sia l’interpello dei concorrenti in graduatoria.
È vero che il sindaco ha poteri straordinari in materia di rifiuti. Ma sono poteri d’emergenza: temporanei, motivati da un pericolo concreto per la salute e l’ambiente, e non idonei a sostituire la gara né a fissare d’autorità il prezzo del servizio.
È vero che l’affitto d’azienda è uno strumento di continuità riconosciuto dal Codice della crisi, e che anche l’affittuario può beneficiare dei contratti pubblici. Ma l’affittuario deve avere in proprio i requisiti richiesti, l’iscrizione all’Albo gestori ambientali nelle categorie corrette e i titoli autorizzativi necessari; e l’affitto deve trasferire un complesso aziendale che conservi la propria identità.
È vero che nessuna norma garantisce in termini assoluti che ogni lavoratore conservi esattamente il proprio posto alle stesse condizioni. Ma tra clausola sociale, norma di settore sul passaggio del personale e disciplina del trasferimento d’azienda, il sistema è orientato con decisione alla conservazione dell’occupazione.
Ed è vero, infine, che per molto tempo la crisi è stata affare dei tribunali. Oggi non più: l’obbligo di assetti adeguati e la composizione negoziata spostano il baricentro verso la prevenzione. Il filo che unisce tutti questi frammenti è uno solo: la continuità del servizio pubblico e la sopravvivenza dell’impresa non sono obiettivi in conflitto, se la crisi viene gestita con gli strumenti giusti e nei tempi giusti.
Mito e realtà, riga per riga
Per chi deve decidere in fretta, la tabella riassume il confronto. Va letta tenendo presente che ogni riga semplifica una disciplina con molte condizioni: è una mappa, non un sostituto dell’analisi del caso concreto, che dipende dal contenuto del contratto, dal tipo di procedura scelta e dai provvedimenti già adottati.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Con la domanda di concordato il contratto con il Comune si scioglie | I contratti pubblici in corso non si risolvono per effetto della domanda (art. 95 CCII); serve l’attestazione del professionista indipendente; restano i rimedi per inadempimento |
| Chi è in concordato non può partecipare a gare | Può partecipare con autorizzazione del tribunale o del giudice delegato e relazione del professionista; l’autorizzazione deve arrivare entro l’aggiudicazione (Cons. Stato, V, n. 8715/2023) |
| Con la liquidazione giudiziale il servizio si ferma subito | Possibili esercizio dell’impresa da parte del curatore (art. 211 CCII), esecuzione dei contratti autorizzata (art. 124 D.Lgs. 36/2023), interpello dei concorrenti in graduatoria |
| Il sindaco con un’ordinanza risolve tutto e fissa il prezzo | L’ordinanza ex art. 191 TUA è temporanea ed eccezionale (Cons. Stato, IV, n. 2395/2024); il corrispettivo non può essere fissato unilateralmente (TAR Reggio Calabria n. 437/2019) |
| Con l’affitto passano automaticamente contratto, titoli e iscrizione all’Albo | L’affittuario può beneficiare dei contratti se ha i requisiti; iscrizione all’Albo e autorizzazioni vanno verificate in capo a lui; la continuità richiede un nucleo aziendale identificabile (Cass. n. 348/2025) |
| I lavoratori perdono il posto | Clausola sociale (art. 57 D.Lgs. 36/2023), passaggio del personale (art. 202 TUA), art. 2112 c.c., regole speciali nelle procedure (artt. 189 e 191 CCII) |
| Della crisi ci si occupa solo in tribunale | Assetti adeguati (art. 2086 c.c., art. 3 CCII) e composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) con tutela dei contratti pendenti (art. 18 CCII) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che il Comune non può mai risolvere il contratto con un’impresa in concordato?
No. Non può risolverlo per il solo fatto della domanda di concordato, ma conserva tutti i rimedi per l’inadempimento: se il servizio non viene svolto secondo il capitolato, l’ente può contestare, applicare penali e, nei casi gravi e nel rispetto delle procedure, risolvere. La procedura concorsuale non è uno scudo contro l’inadempimento; è una protezione contro la risoluzione automatica.
Quindi è vero che basta depositare il concordato “in bianco” per continuare a partecipare alle gare?
Dipende. Il deposito della domanda non esclude automaticamente, ma la partecipazione richiede l’autorizzazione del giudice e la relazione del professionista indipendente, e l’autorizzazione deve intervenire entro l’aggiudicazione. Senza questi passaggi, il rischio di esclusione è concreto.
Quindi è vero che, se il curatore non chiede l’esercizio dell’impresa, il Comune resta scoperto?
No, ma deve muoversi in fretta. L’ente può attivare l’interpello dei soggetti in graduatoria previsto dall’art. 124 D.Lgs. 36/2023 e, se ricorrono i presupposti di urgenza sanitaria e ambientale, adottare un’ordinanza ex art. 191 TUA per il tempo strettamente necessario, avviando nel frattempo il nuovo affidamento.
Quindi è vero che l’impresa destinataria di un’ordinanza può rifiutarsi di eseguirla se il compenso è troppo basso?
No. L’ordinanza va eseguita finché non viene sospesa o annullata: interrompere un servizio pubblico essenziale espone a conseguenze gravi, anche penali. La strada corretta è eseguire, documentare i costi e impugnare il provvedimento nella parte relativa al corrispettivo, come la giurisprudenza amministrativa ha ammesso.
Quindi è vero che la composizione negoziata è inutile per chi lavora quasi solo con enti pubblici?
No. È anzi particolarmente adatta: permette di proteggere il patrimonio dalle azioni esecutive, di mantenere i contratti pendenti e di negoziare con fornitori, banche ed enti, inclusi quelli che devono corrispettivi arretrati, in un contesto riservato e con l’ausilio di un esperto indipendente.
Le sentenze che smontano i miti
Le pronunce raccolte qui sono quelle verificate per questa guida, con estremi controllati sulle fonti. Abbiamo preferito un elenco più breve ma affidabile a un elenco lungo e non verificabile; accanto alle pronunce indichiamo le disposizioni di legge che, su questo tema, sono la “prova” più solida.
Giurisprudenza
1. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 6 ottobre 2023, n. 8715 — Smonta il mito n. 2. La domanda di concordato con riserva non comporta l’esclusione automatica dalla gara se, entro l’aggiudicazione, il giudice ha rilasciato l’autorizzazione prevista dalla legge concorsuale; non serve che a quella data l’impresa sia già ammessa al concordato con continuità. Precisa inoltre che le informazioni false o fuorvianti rilevano solo se idonee a sviare la stazione appaltante. Rilevanza: è il riferimento più diretto per le imprese di igiene urbana in crisi che intendono continuare a concorrere.
2. TAR Lazio, sentenza n. 5324/2023 — Mito n. 2, in negativo. È la decisione di primo grado, riformata dalla pronuncia precedente, che aveva confermato l’esclusione del raggruppamento con un’impresa in concordato. Rilevanza: mostra come la lettura “automatica” dell’esclusione abbia avuto spazio anche nella giurisprudenza, prima della correzione in appello.
3. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 maggio 2021, n. 9 — Mito n. 2. Richiamata dalla V Sezione nel 2023 come precedente sul rapporto tra procedura di concordato e requisiti di partecipazione alle gare. Rilevanza: colloca il tema nel solco dell’organo di nomofilachia della giustizia amministrativa.
4. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12 marzo 2024, n. 2395 — Smonta il mito n. 4. Ribadisce che l’ordinanza contingibile e urgente richiede un pericolo concreto e attuale non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, e ha natura temporanea. Rilevanza: delimita lo spazio delle ordinanze sindacali quando l’appaltatore dei rifiuti va in crisi.
5. TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, sentenza 2 luglio 2019, n. 437 — Smonta il mito n. 4. In un caso di raccolta rifiuti, ha ritenuto illegittima l’ordinanza sindacale che determinava unilateralmente il compenso dovuto all’impresa. Rilevanza: tutela l’impresa obbligata a proseguire il servizio contro un prezzo imposto e non remunerativo.
6. Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 8 gennaio 2025, n. 348 — Smonta i miti n. 5 e n. 7. La continuità aziendale presuppone la prosecuzione dell’attività pregressa, anche ridimensionata, purché resti un nucleo significativo e riconoscibile dell’azienda; la pronuncia richiama gli obblighi di assetti adeguati (art. 2086 c.c., art. 3 CCII). Rilevanza: orienta la costruzione di affitti e cessioni nel settore dei rifiuti, che devono trasferire un complesso realmente operativo.
Le disposizioni che chiudono la questione
| Disposizione | Cosa stabilisce | Mito |
|---|---|---|
| Art. 95 CCII | Contratti pubblici non risolti per effetto della domanda di concordato; partecipazione a gare con autorizzazione e attestazione; estensione all’affittuario o cessionario | 1, 2, 5 |
| Art. 94-bis CCII | Nel concordato in continuità, divieto di risolvere o modificare unilateralmente i contratti essenziali per la sola domanda o per crediti anteriori | 1 |
| Art. 94, comma 5, D.Lgs. 36/2023 | Procedure concorsuali tra le cause di esclusione, fatto salvo l’art. 95 CCII | 2 |
| Art. 211 CCII e art. 124 D.Lgs. 36/2023 | Esercizio dell’impresa da parte del curatore; esecuzione dei contratti autorizzata; interpello dei concorrenti in graduatoria | 3 |
| Art. 191 D.Lgs. 152/2006 | Ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti, temporanee e motivate | 4 |
| Art. 84 CCII; art. 212 TUA | Continuità indiretta tramite affitto; iscrizione all’Albo gestori ambientali | 5 |
| Art. 57 D.Lgs. 36/2023; art. 202 TUA; art. 2112 c.c. | Clausola sociale; passaggio del personale; trasferimento d’azienda | 6 |
| Artt. 12 ss. e 18 CCII; art. 2086 c.c. | Composizione negoziata, misure protettive, tutela dei contratti pendenti, assetti adeguati | 7 |
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e trasformiamo la distinzione in azioni concrete. Ecco gli strumenti che mettiamo in campo per l’impresa del settore ambientale in crisi e, per quanto di competenza, per chi deve tutelare i propri crediti nei suoi confronti.
- Diagnosi della crisi e scelta del percorso. Analizziamo bilanci, scadenziari, esposizioni bancarie, previdenziali e fiscali e il portafoglio dei contratti comunali, per stabilire se la strada è la composizione negoziata, un concordato in continuità o un altro strumento del Codice della crisi.
- Accesso alla composizione negoziata. Predisponiamo l’istanza, il piano di risanamento e la documentazione richiesta, e valutiamo con l’imprenditore la richiesta di misure protettive per mettere al riparo mezzi e conti.
- Tutela dei contratti pendenti. Verifichiamo le clausole risolutive dei contratti di servizio e contestiamo, con atti motivati, i tentativi di risoluzione o sospensione fondati sulla sola crisi o su crediti anteriori, richiamando gli artt. 18, 94-bis e 95 CCII.
- Coordinamento con il professionista attestatore. Organizziamo i dati necessari all’attestazione sulla capacità di adempimento dei contratti pubblici, perché arrivi completa e nei tempi utili.
- Calendario delle autorizzazioni per le gare. Costruiamo un cronoprogramma che allinei scadenze di gara, istanze al tribunale o al giudice delegato e data prevista di aggiudicazione.
- Progettazione dell’affitto o della cessione d’azienda. Strutturiamo i contratti di affitto in funzione della continuità indiretta, verificando con lo staff i requisiti dell’affittuario, la sua iscrizione all’Albo e la volturazione dei titoli.
- Gestione delle ordinanze sindacali. Esaminiamo le ordinanze ex art. 191 TUA ricevute dall’impresa, ricostruiamo i costi effettivi del servizio e predisponiamo, quando ne ricorrono i presupposti, le contestazioni sul corrispettivo.
- Negoziazione del debito bancario e fiscale. Con il coordinamento dello staff multidisciplinare valutiamo le esposizioni verso banche ed Erario e le possibilità di ristrutturazione o transazione previste dal Codice della crisi.
- Contenzioso fino all’ultimo grado. Impostiamo le difese nei giudizi civili collegati alla crisi (opposizioni, reclami, impugnazioni dell’omologazione) con una linea coerente che può arrivare fino alla Corte di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che il D.L. 118/2021 ha introdotto per agevolare le trattative tra impresa e creditori nella composizione negoziata, e conoscerne dall’interno logiche, tempi e criteri di valutazione permette di preparare l’impresa a un percorso credibile, in cui la prosecuzione dei contratti comunali sia sostenuta da numeri verificabili.
Lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza passaggi di consegne che disperdono informazioni e coerenza. E avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso caso: la parte giuridica (contratti, procedure, contenzioso) e quella economico-contabile (piano, flussi di cassa, esposizioni) vengono costruite in parallelo, perché in una crisi d’impresa l’una non regge senza l’altra.
Chiusura
Intorno alla crisi di un’impresa che raccoglie i rifiuti di un territorio si addensano paure comprensibili e convinzioni sbagliate. La legge, in realtà, offre molti strumenti per tenere insieme la continuità del servizio, la tutela dei lavoratori e il risanamento dell’impresa: protezione dei contratti pubblici, partecipazione autorizzata alle gare, esercizio dell’impresa, affitto d’azienda, clausola sociale, composizione negoziata. Ciascuno funziona a condizione di conoscerne i requisiti e rispettarne i tempi. L’informazione corretta è la prima difesa, e la differenza tra un’impresa che si salva e una che si spegne passa spesso da poche settimane.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché è materia di crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura chiamata a gestire proprio le trattative della composizione negoziata, ed è avvocato cassazionista, il che consente di accompagnare l’impresa anche nel contenzioso, fino all’ultimo grado, con la stessa linea difensiva. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario completa l’analisi dei debiti che, in questo settore, pesano di più.
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