#Finsubito news – Compenso dell’attestatore nel concordato: pagarlo dopo l’omologa è lecito?


Chi attesta il piano di un concordato preventivo deve restare indipendente rispetto all’impresa e ai suoi interessi. Con una sentenza del 26 agosto 2026, la Corte d’appello di Napoli ha stabilito che tale indipendenza non si perde per il solo fatto che l’onorario sia dovuto dopo l’omologazione del concordato da parte del tribunale. I giudici hanno rilevato che la clausola si limita a indicare quando si paga, senza far dipendere il diritto al compenso dall’esito positivo della procedura. Per questo il professionista non acquisisce alcun interesse alla riuscita del piano. Chi svolge questo incarico può trarne sollievo, ma la pronuncia va messa accanto a due ulteriori fonti: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e i principi di attestazione predisposti dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che escludono qualunque collegamento tra compenso ed esito. A ciò si aggiunge l’orientamento molto rigoroso della Cassazione in tema di indipendenza. Ne deriva una indicazione operativa: nella lettera d’incarico il compenso va ancorato all’attività svolta e non al risultato, e la clausola deve essere formulata in modo da non lasciare margini di incertezza.

– TERZIETÀ RISPETTO AL DEBITORERuolo Dell’Attestatore: Il motivo per cui l’indipendenza è decisiva

All’attestatore spetta controllare che i dati aziendali alla base del piano siano veritieri e che il piano stesso sia realizzabile. Creditori e tribunale si affidano al suo giudizio per stabilire se credere a un piano presentato dal debitore medesimo. Per tale ragione la legge richiede che il professionista sia estraneo all’impresa. I requisiti di indipendenza sono fissati dall’art. 2, comma 1, lettera o), del CCII (D.Lgs. n. 14/2019): non devono esistere rapporti personali o professionali con il debitore tali da pregiudicare l’obiettività del giudizio. Senza indipendenza la relazione non vale più nulla e la domanda di concordato può essere dichiarata inammissibile.

Tra gli elementi esaminati per capire se la terzietà sia effettiva figura il compenso. Un onorario molto alto, versato in maniera insolita o collegato all’esito della procedura può far sospettare che il professionista abbia un interesse personale alla riuscita del piano. La controversia decisa a Napoli ruotava proprio attorno a questo aspetto.

– INTERPRETAZIONE DEL MANDATO A NAPOLIClausola Contestata: La vicenda decisa a Napoli

Un creditore aveva impugnato con reclamo l’omologazione di un concordato. Contestava l’art. 4 del mandato conferito all’attestatore, che fissava un onorario predeterminato “da corrispondersi nell’ipotesi di omologazione del concordato”, entro il termine del riparto. Nulla era previsto, nel contratto, per il caso di mancata omologazione. Il reclamante ne ricavava che il professionista sarebbe stato pagato solo con il buon esito della procedura. A suo giudizio non erano sufficienti nemmeno i chiarimenti che l’attestatore aveva fornito a prestazione ormai eseguita.

La Corte non ha condiviso questa interpretazione. Ha letto la clausola alla luce dell’art. 1362 del codice civile, il quale impone di ricercare la comune intenzione delle parti e di tenere conto anche della loro condotta successiva alla sottoscrizione. Dalle dichiarazioni dell’attestatore è risultato che solo l’omologa, tra le varie ipotesi, richiedeva una disciplina espressa a causa della sua incertezza. Tale evento non determinava se il compenso esistesse: ne stabiliva soltanto la scadenza, coerentemente con il piano e nel rispetto dei limiti dell’art. 6 del CCII.

– SCADENZA DISTINTA DALLA CONDIZIONEQuando E Se: La differenza che decide il caso

Il cuore della sentenza sta nella distinzione tra il “quando” e il “se”. Nel primo caso le parti si limitano a indicare l’istante in cui il pagamento diventa esigibile, richiamando un evento che si prevede accadrà. Nel secondo il diritto al compenso sorge unicamente se l’evento si realizza, ed è allora che si configura una vera condizione. I giudici napoletani hanno collocato la clausola esaminata nella prima categoria. Hanno sostenuto questa conclusione con la Cassazione n. 22904/2013, secondo la quale le parti che richiamano un evento futuro per determinare il periodo di esecuzione della prestazione fissano un termine di adempimento, e non una condizione di efficacia del contratto.

La Corte ha quindi descritto che cosa sarebbe successo negli altri scenari. Se il concordato non fosse stato omologato, il professionista avrebbe potuto chiedere il pagamento della parcella dopo l’apertura della procedura, sempre entro i limiti dell’art. 6 del CCII. Nell’ipotesi di liquidazione giudiziale, il pagamento sarebbe stato possibile solo se la procedura disponeva di liquidità e, in caso di contestazione, dopo l’ammissione al passivo. Una regola differente avrebbe invece esposto il pagamento al rischio di revocatoria, per difetto di inerenza e proporzionalità rispetto alla procedura nella quale la prestazione era stata resa.

La conclusione resta cauta: la sola clausola, in assenza di altri elementi sintomatici, non consente di inferire che l’attestatore non fosse neutrale. L’assetto del compenso va valutato di volta in volta come indizio, senza trasformarlo in una presunzione di parzialità.

– PRIORITÀ DEL CREDITO E SUOI LIMITIPrededuzione: La funzione dell’art. 6 del CCII

L’art. 6 del CCII individua i crediti prededucibili, ossia quelli che nella procedura vengono soddisfatti prima degli altri. Rientrano, a certe condizioni, anche i compensi dei professionisti che il debitore incarica di assisterlo nella domanda di accesso, attestazione compresa. La prededuzione, però, funziona soltanto se la procedura si apre. Si spiega così perché il pagamento dell’attestatore finisca per essere legato a un momento successivo al deposito del piano: il professionista deve mettere in conto il rischio dell’attesa.

Le norme sulla prededuzione ricordano anche un confine: l’onorario dev’essere proporzionato all’attività prestata. Un compenso eccessivo o corrisposto con modalità inconsuete, pur se formalmente regolare, può essere impugnato e, in certi casi, recuperato con l’azione revocatoria.

– ONORARIO DOVUTO SENZA ESITO POSITIVOPrincipi Cndcec: Un orientamento più rigido

I Principi di attestazione dei piani di risanamento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (edizione 2024) vanno oltre la legge in termini di nettezza. All’attestatore chiedono di dichiarare il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal CCII e di accertarlo con una autovalutazione, tanto all’accettazione quanto al rilascio della relazione. Tali requisiti devono sussistere fino al termine dell’incarico (punti 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.4).

Quanto al compenso, i Principi vietano che il pagamento dipenda, anche solo in parte, dal successo del piano, e dunque dall’omologa o da un giudizio positivo (punto 2.6.4). L’onorario spetta pure quando il giudizio sulla fattibilità del piano è negativo (punto 2.6.7). Se non viene saldato per intero in via anticipata, va versato in base all’avanzamento dei lavori, così che l’attestatore non sia vincolato al completamento dell’incarico e possa farsi carico dei relativi costi. In caso contrario deve ponderare se accettare il rischio di un pagamento differito, considerando la prededuzione (punto 2.6.3). Di conseguenza la lettera d’incarico dovrebbe riportare compenso e modalità di pagamento commisurati all’avanzamento dei lavori (punto 2.2.4).

Per i Principi è incompatibile con l’indipendenza perfino la condizione dell’apertura della procedura, richiamata dall’art. 6, comma 1, lettera c), del CCII, anche se precisano che il corrispettivo rimane dovuto, dato che l’attestatore rende una prestazione di mezzi e non di risultato. Va notata la diversità di visuale rispetto al tribunale: quello che aveva omologato il concordato aveva visto nel pagamento integrale anticipato un possibile motivo di dubbio sulla neutralità, mentre i Principi lo presentano come una soluzione protettiva per il professionista. La sentenza non è in contrasto con tali regole, perché esclude proprio che nel caso concreto vi fosse una condizione. Dimostra tuttavia con quanta facilità una clausola ambigua possa alimentare il contenzioso.

– RAPPORTI PREGRESSI E AUTONOMIAGiurisprudenza: Un controllo sempre calato nel caso concreto

I precedenti disponibili confermano che l’indipendenza si accerta nel caso concreto e con grande severità. Con l’ordinanza n. 20059/2024, relativa a una vicenda ancora retta dalla legge fallimentare, la Cassazione ha negato l’indipendenza dell’attestatore che nei cinque anni anteriori aveva svolto per il debitore anche un solo diverso incarico professionale. Sono state giudicate irrilevanti sia l’occasionalità del rapporto sia la modestia del compenso. Già con la pronuncia n. 12171/2020, anch’essa riferita alla legge fallimentare, la Corte aveva esaminato la posizione di un professionista che alcuni mesi prima aveva lavorato per la stessa impresa, ritenendo non decisivo se avesse concorso o meno alla redazione del piano. In tale sede ha definito imperativa la norma sull’indipendenza, o comunque di ordine pubblico economico, in quanto posta a presidio della trasparenza e dell’obiettività delle informazioni rivolte ai creditori. La violazione determina la nullità dell’atto di nomina e la perdita del diritto al compenso.

La giurisprudenza di merito più recente ha considerato inammissibili alcune domande di concordato attestate da professionisti privi di iscrizione all’elenco dei gestori della crisi (Tribunale di Milano, sentenza n. 597/2025, e Tribunale di Lanusei, sentenza n. 2/2026). Al di fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore occorre tuttavia accertare in concreto i rapporti personali o professionali, che non ricadono automaticamente nel divieto. L’ordinanza n. 6922/2019 ha censurato un giudice che aveva attribuito rilievo a un legame di parentela con una dipendente creditrice senza chiarire in che modo ciò incidesse sull’autonomia di giudizio. Il Tribunale di Mantova (sentenza n. 103/2025) ha invece escluso l’indipendenza di un attestatore che non aveva verificato se il requisito fosse rimasto integro dopo precedenti attestazioni e che non aveva reso conto né dei compensi percepiti né delle modalità anomale di pagamento, rendendo impossibile valutarne la congruità.

– PAGAMENTI PER FASI DI LAVOROLettera D’Incarico: Come redigere la clausola

La sentenza e i Principi offrono indicazioni utili a chi prepara il mandato. Per prima cosa è opportuno determinare l’importo del compenso con certezza, senza formule che lo colleghino all’esito della procedura. Il pagamento va agganciato a fasi di lavoro o a stati di avanzamento, e non all’omologa né all’apertura della procedura. La lettera dovrebbe inoltre chiarire che l’onorario spetta anche se il giudizio sulla fattibilità del piano è negativo, e regolare espressamente che cosa avvenga nel caso in cui il concordato non sia omologato o si apra la liquidazione giudiziale.

Risultano poi opportuni la dichiarazione di indipendenza al momento dell’accettazione, il nuovo controllo al rilascio della relazione e la trasparenza sui compensi ricevuti, anche per attestazioni precedenti. Così si previene il problema affiorato a Napoli, dove una clausola lacunosa ha reso necessari chiarimenti giunti solo a prestazione compiuta e un giudizio di reclamo per dissipare il dubbio.


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