Chi intende entrare nel concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026-2027 deve farlo entro il 2 novembre 2026: la scadenza originaria del 31 ottobre cade di sabato e slitta quindi al lunedì successivo. Le strade percorribili sono due, e si escludono a vicenda. La prima consiste nel trasmettere in via telematica il modello CPB 2026/2027 assieme al modello ISA 2026, come allegato a Redditi 2026; la seconda nell’inviare per conto proprio soltanto il frontespizio di Redditi 2026, barrando il codice 1 nella casella “Comunicazione CPB”. Hanno accesso i contribuenti soggetti agli ISA che rispettano i requisiti di regolarità fiscale e contributiva e che non abbiano già un concordato attivo per il biennio 2025-2026. Prima dell’invio bisogna controllare le cause di esclusione, completare il quadro P con le attestazioni sui righi P01, P02 e P03 e ponderare la proposta di reddito e di valore della produzione netta calcolata dall’applicativo dell’Agenzia delle Entrate. Il 2 novembre è anche il termine per la revoca.
– REDDITO PROPOSTO PER DUE ANNICos’è il CPB: Il patto biennale con il Fisco
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 disciplina il concordato preventivo biennale, uno strumento pensato per incentivare l’adempimento spontaneo da parte di imprese, artisti e professionisti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA, previsti dall’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017). Per due anni l’Agenzia delle Entrate propone, tramite un applicativo informatico, un reddito da assoggettare a IRPEF o IRES e un valore della produzione netta ai fini IRAP. Alla base della proposta stanno l’affidabilità storica del contribuente, i dati dichiarati nel periodo d’imposta precedente e gli eventuali eventi straordinari dichiarati nell’anno di concordato.
Aderire è una scelta volontaria. Possono farlo sia i contribuenti alla prima adesione, sia coloro che avevano aderito al biennio 2024-2025 e desiderano rinnovare. Non può invece presentare il modello per il 2026-2027 chi ha un concordato ancora in corso per il 2025-2026.
– TERMINE ORDINARIO E PERIODI DIVERSIScadenza: Il 2 novembre 2026 e i soggetti non solari
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2 novembre 2026 è il limite sia per aderire sia per revocare un’adesione già trasmessa. Se invece il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, l’adesione va effettuata entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo. Stando alla fonte consultata, lo spostamento rispetto alla vecchia scadenza del 30 settembre (o del nono mese successivo) discende dal D.L. n. 38/2026, convertito nella legge n. 88/2026. Dall’esame di altri commenti emerge che la disciplina trova riscontro nell’art. 7-bis, comma 3, dello stesso decreto, ma tale indicazione puntuale non è stata verificata sul testo normativo. Secondo le fonti, una guida unitaria alle regole del biennio si trova nella circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, il cui contenuto non è stato approfondito in questa sede.
– DEBITI DEFINITIVI SOTTO SOGLIARequisiti di Accesso: Regolarità fiscale e contributiva
Per poter aderire, il contribuente non deve avere debiti tributari o contributivi relativi al periodo d’imposta antecedente a quello cui la proposta si riferisce, accertati in via definitiva con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili. Esiste però una soglia di tolleranza di 5.000 euro: l’accesso resta possibile, entro i termini dell’adesione, se i debiti sono stati estinti fino a lasciare un residuo, comprensivo di interessi e sanzioni, inferiore a 5.000 euro. In questa verifica non contano i debiti sospesi o rateizzati, finché non si verifica la decadenza dai relativi benefici.
– PRECLUSIONI E ADESIONI COORDINATECause di Esclusione: Quando non si può aderire
Una qualsiasi delle cause che seguono è sufficiente a impedire l’accesso al CPB:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, quando era obbligatoria;
- condanna per reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621 c.c. e dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli del concordato, con equiparazione della sentenza di patteggiamento;
- redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, nel periodo d’imposta precedente, superiori al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
- adesione al regime forfetario nel primo anno del biennio;
- fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda o modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci o associati nel primo anno del biennio, per le società e associazioni dell’art. 5 TUIR, salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso;
- partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, se non aderiscono al concordato sia l’associazione o la società, sia, quando questa aderisce, tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo.
Quest’ultima causa è la fonte più frequente di difficoltà per gli studi associati: lo studio e i singoli professionisti devono coordinare le rispettive adesioni.
– FRONTESPIZIO O FLUSSO DICHIARATIVOCome Aderire: Le due modalità di invio
Si aderisce trasmettendo in via telematica il modello CPB 2026/2027, personalmente o attraverso un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. Le due vie non possono essere cumulate.
Invio autonomo con il frontespizio di Redditi
Si invia unicamente il frontespizio del modello Redditi 2026, riportando il codice 1 (Adesione) nella casella “Comunicazione CPB”. I campi da compilare sono soltanto quelli dei dati anagrafici, del soggetto che firma la comunicazione e della presentazione telematica a cura dell’incaricato. Gli altri campi risultano inibiti o non producono effetti. Questa modalità non ha natura dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.
Invio congiunto con ISA e Redditi
Come alternativa, il modello CPB viaggia insieme al modello ISA riferito al 2025, allegato alla dichiarazione dei redditi. Qui nella casella del frontespizio non va riportato alcun codice.
– ATTESTAZIONI E PROPOSTA NEL QUADRO PIl Modello: Dati, righi e attestazioni
Nel modello vanno indicati il codice fiscale, il codice ISA, il codice dell’attività prevalente e la categoria di reddito, con il codice 1 per l’impresa e il codice 2 per il lavoro autonomo. Le condizioni di accesso vengono poi attestate apponendo il flag sui righi:
- P01, per dichiarare l’assenza di debiti tributari o contributivi, oppure la loro estinzione entro il termine per aderire sotto la soglia di 5.000 euro;
- P02, per attestare che non ricorre alcuna causa di esclusione.
Il rigo P03 accoglie il codice degli eventuali eventi straordinari avvenuti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026: 1 per una sospensione dell’attività tra 30 e 60 giorni, 2 per una sospensione oltre 60 e fino a 120 giorni, 3 per una sospensione oltre 120 giorni. Chi rende dichiarazioni mendaci sui righi P02 e P03 incorre nelle sanzioni penali dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Nei righi P04 e P05 compaiono il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta IRAP del 2025, determinati con le regole specifiche del concordato, che lasciano fuori alcune componenti come plusvalenze, sopravvenienze, minusvalenze e perdite su crediti. Nei righi da P06 a P09 è riportata la proposta ottenuta con l’applicativo gratuito dell’Agenzia “Il tuo ISA 2026 CPB”. Firmando il rigo P10 e trasmettendo il modello, il contribuente accoglie la proposta per il 2026 e il 2027 e fa proprie le dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.
– CODICI PER RITIRARE L’ADESIONERevoca: Come tornare sui propri passi
Chi ha già aderito nei termini può ritirare l’opzione fino al medesimo termine del 2 novembre 2026. Le vie percorribili sono due:
- in modo autonomo, indicando nella casella “Comunicazione CPB” il codice 2 (Revoca), con compilazione dei soli dati anagrafici, del firmatario e dell’incaricato;
- con l’invio della dichiarazione dei redditi, indicando il codice 3 (Revoca con flusso dichiarativo): in questo caso sono revocate tutte le comunicazioni di adesione inviate in precedenza e, volendo, si può inviare una nuova adesione insieme alla dichiarazione.
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