#Finsubito news – Cosa Succede Al Pignoramento Immobiliare Già Avviato Se Deposito Il Piano Del Consumatore?


Cosa succede al pignoramento immobiliare già avviato se deposito il piano del consumatore? È la domanda che si pone chi ha la casa pignorata, magari con una data d’asta già fissata, e scopre che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente al consumatore sovraindebitato di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa esecuzione può fermarsi e poi chiudersi, può proseguire perché è il piano stesso a volerlo, oppure può ripartire da dove si era interrotta se il piano non viene omologato. Sono tre esiti diversi, ciascuno con conseguenze proprie sulle spese già maturate, sui creditori intervenuti e sui rapporti con il giudice dell’esecuzione.

Il deposito della domanda, da solo, non produce alcun effetto automatico sul pignoramento. Tutto dipende da ciò che il piano prevede per l’immobile, da ciò che il debitore chiede al giudice della procedura e dal modo in cui le due sedi, quella esecutiva e quella concorsuale, vengono messe in comunicazione. È un terreno in cui la valutazione va fatta prima di depositare, non dopo.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo punto di contatto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo che assiste il consumatore e attesta il piano, ed è anche avvocato cassazionista, abituato a seguire le procedure esecutive e i relativi incidenti fino all’ultimo grado. Questa doppia prospettiva, concorsuale ed esecutiva, è quella che serve quando un piano del consumatore si innesta su un pignoramento immobiliare già in corso.

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Il quadro di partenza: due procedimenti che corrono in parallelo

Prima di soppesare i tre esiti, occorre fissare i pochi concetti che li accomunano. Il pignoramento immobiliare è il primo atto dell’espropriazione forzata: il creditore munito di titolo esecutivo vincola l’immobile, il pignoramento viene trascritto, il giudice dell’esecuzione nomina l’esperto stimatore e il custode, poi delega le operazioni di vendita a un professionista. Altri creditori possono intervenire nella procedura per partecipare alla distribuzione del ricavato. Ogni passaggio genera spese, che il creditore procedente anticipa e che, di regola, vengono recuperate in sede di distribuzione con precedenza rispetto ai crediti dei singoli.

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è un procedimento distinto, disciplinato dagli artt. 67 e seguenti del Codice della crisi, nel testo risultante anche dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Secondo l’art. 67, il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, propone ai creditori un piano che indica tempi e modalità per superare la crisi; il piano ha contenuto libero e può prevedere il pagamento anche parziale e differenziato dei crediti. I crediti assistiti da ipoteca possono essere pagati non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC, e il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione, con interessi legali. Per il mutuo sulla casa di abitazione principale, l’art. 67, comma 5, consente in determinate condizioni di continuare a pagare le rate a scadere alla scadenza convenuta.

Il punto di raccordo tra i due procedimenti è l’art. 70, comma 4. Con il decreto con cui dichiara ammissibile la domanda e ne dispone la pubblicazione, il giudice, su istanza del debitore, può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, vietare nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e disporre altre misure idonee a conservarne l’integrità fino alla conclusione del procedimento. Si tratta di una facoltà del giudice, non di un effetto legale automatico, e presuppone una richiesta specifica. Le misure sono revocabili su istanza dei creditori o d’ufficio in caso di atti in frode (art. 70, comma 5).

Il procedimento segue poi una cadenza precisa: l’OCC comunica proposta e piano ai creditori entro trenta giorni dal decreto; i creditori hanno venti giorni dalla comunicazione per inviare osservazioni via PEC; entro dieci giorni dalla scadenza di quel termine l’OCC riferisce al giudice e propone le eventuali modifiche. A quel punto il giudice, verificate ammissibilità e fattibilità e risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e, ove necessario, dispone la trascrizione a cura dell’OCC (art. 70, comma 7). Se invece nega l’omologazione, dichiara l’inefficacia delle misure protettive (art. 70, comma 10).

Da queste regole discendono tre elementi che valgono per tutti gli scenari:

  • il giudice della procedura di sovraindebitamento e il giudice dell’esecuzione sono due giudici diversi, che possono appartenere allo stesso tribunale o a tribunali diversi e che dialogano solo attraverso gli atti che le parti depositano;
  • fino al decreto di ammissibilità l’esecuzione prosegue regolarmente, con tutte le sue scadenze, anche se la domanda è stata depositata;
  • ciò che il piano prevede per l’immobile pignorato determina quale dei tre esiti è realistico: conservare la casa pagando i creditori con il reddito, oppure venderla e usare il ricavato per soddisfarli.

È su quest’ultimo elemento che si gioca la scelta. Un piano che vuole salvare l’abitazione ha bisogno che l’esecuzione si fermi; un piano che prevede la vendita può avere interesse, al contrario, a sfruttare un’esecuzione già matura; un piano che non supera il vaglio del giudice riporta il debitore esattamente al punto di partenza, con qualche mese di spese e interessi in più. Nessuno dei tre esiti è di per sé migliore o peggiore: il rovescio della medaglia esiste per ciascuno.

C’è infine un aspetto che il lettore tende a trascurare: la sospensione non cancella ciò che è già stato fatto nel processo esecutivo. Il pignoramento resta trascritto, la stima resta agli atti, il custode resta in carica, gli interventi restano depositati. La sospensione congela la procedura nello stato in cui si trova; saranno poi l’omologa, la vendita prevista dal piano o il diniego a decidere che cosa ne sarà di quel materiale.

Primo esito: l’esecuzione viene sospesa e poi si chiude dopo l’omologa

In cosa consiste

È lo scenario che la maggior parte dei debitori immagina quando sente parlare di piano del consumatore. Il piano prevede che l’immobile pignorato, tipicamente la casa di abitazione, resti al debitore, e che i creditori vengano pagati con i redditi futuri secondo un calendario sostenibile. Il creditore ipotecario procedente riceve una somma almeno pari a quella che otterrebbe dalla vendita forzata, eventualmente dopo una moratoria fino a due anni (art. 67, comma 4), oppure, se ricorrono le condizioni dell’art. 67, comma 5, continua a ricevere le rate del mutuo alle scadenze originarie. I chirografari ricevono una percentuale.

Perché il piano sia fattibile, l’asta non deve celebrarsi: per questo, contestualmente alla domanda, il debitore chiede la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 70, comma 4. Se il giudice la concede con il decreto di ammissibilità, l’esecuzione resta ferma per tutta la durata del procedimento. Con la sentenza di omologa il piano diventa vincolante per i creditori anteriori, e l’esecuzione individuale perde la sua ragion d’essere: il creditore procedente non può più pretendere di soddisfarsi sul bene in modo diverso da quanto stabilito nel piano.

La forma con cui il giudice dell’esecuzione prende atto di questa situazione non è descritta in modo dettagliato dal Codice della crisi, e nella prassi dei tribunali si incontrano formule diverse: declaratoria di estinzione o di improcedibilità, chiusura del procedimento, ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. L’elemento dirimente non è l’etichetta, ma che il provvedimento del giudice dell’esecuzione arrivi, e arrivi coordinato con il contenuto del piano omologato, specie quanto alle spese di procedura e alla cancellazione delle formalità.

Quando ha senso

Tre scenari tipici rendono questo esito plausibile:

  1. Reddito stabile e sufficiente: il consumatore ha uno stipendio o una pensione che, dedotto quanto serve al mantenimento della famiglia, lascia una quota mensile capace di pagare il creditore ipotecario almeno quanto otterrebbe dall’asta, oltre a una percentuale ai chirografari.
  2. Valore di realizzo basso dell’immobile: quando la stima è modesta o l’immobile ha già avuto aste deserte, la soglia minima da garantire al creditore ipotecario, cioè il valore di liquidazione, si abbassa, e diventa più facile costruire un piano che lo rispetti.
  3. Mutuo sull’abitazione principale regolarmente pagato o regolarizzabile: se alla data della domanda le rate sono in regola, o il giudice autorizza il pagamento di quanto scaduto, l’art. 67, comma 5, consente di mantenere il mutuo, isolandolo dalla ristrutturazione degli altri debiti.

Come si esegue, in sintesi

Il debitore, con l’OCC, prepara la domanda corredata dai documenti dell’art. 67, comma 2, e nella stessa domanda inserisce un’istanza motivata di sospensione dell’esecuzione immobiliare, indicando numero di ruolo, stato della procedura ed eventuale data d’asta. Ottenuto il decreto, il provvedimento va depositato nel fascicolo dell’esecuzione e comunicato al professionista delegato e al custode, perché le operazioni di vendita si fermino. Dopo l’omologa, la sentenza viene portata all’attenzione del giudice dell’esecuzione con un’istanza che chiede la chiusura della procedura e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in coerenza con quanto previsto dal piano.

Vantaggi

Il vantaggio più evidente è la conservazione dell’immobile. Ve ne sono altri, meno visibili: si interrompe la crescita delle spese esecutive, perché non maturano ulteriori costi di pubblicità e di delega; la stima già depositata nell’esecuzione diventa un parametro oggettivo su cui l’OCC può fondare l’attestazione del valore di liquidazione; il creditore ipotecario, pur subendo una falcidia o una dilazione, non può bloccare l’omologa con un voto contrario, perché nel piano del consumatore il voto non è previsto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9549/2025, ha confermato che l’omologa non dipende dal consenso dei creditori, neppure di quelli privilegiati, e che il giudice può omologare un piano che preveda la falcidia del credito ipotecario, rispettata la soglia della liquidazione.

Rischi e svantaggi

A fronte di questi vantaggi, va soppesato un rovescio della medaglia consistente. Primo: la sospensione non è automatica e non è immediata. Fra il deposito della domanda e il decreto può passare un tempo che, se l’asta è vicina, rischia di essere decisivo. Secondo: la sospensione è revocabile, e un creditore che dimostri atti in frode può farla cadere. Terzo: il piano omologato vincola il debitore a un calendario lungo, spesso pluriennale; l’inadempimento apre la strada alla revoca dell’omologazione e, di fatto, alla ripresa delle azioni dei creditori. Quarto: le spese già maturate nell’esecuzione non spariscono; vanno collocate nel piano e pagate. Quinto: se l’omologa viene negata, si entra nel terzo esito, con gli interessi e le spese di custodia nel frattempo maturati.

Pronunce a supporto

Il Tribunale di Roma, sezione XIV civile, con decreto del 1° giugno 2023 (R.G. 212-1/2022), ha sospeso un’esecuzione immobiliare avente ad oggetto l’abitazione della ricorrente, disponendo nel contempo il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari: un esempio della misura nella sua forma tipica. Il Tribunale di Pesaro, con decreto del 30 ottobre 2024 (R.G. 99/2024), ha sospeso un’esecuzione immobiliare con un’asta fissata a pochi giorni di distanza, ritenendo la misura funzionale alla fattibilità del piano. La Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026, si è occupata della moratoria biennale prevista dall’art. 67, comma 4, uno degli strumenti con cui si rende sostenibile il pagamento del creditore ipotecario senza vendere.

Spese, interventi e coordinamento con il giudice dell’esecuzione

Nel primo esito, la sorte delle spese esecutive è il punto che più spesso viene sottovalutato. Il creditore procedente ha anticipato i compensi dell’esperto stimatore, gli acconti al custode e al delegato, le spese di pubblicità sul portale delle vendite. Nella distribuzione esecutiva queste somme sarebbero state recuperate con precedenza sul ricavato; con la chiusura dell’esecuzione dopo l’omologa, quel ricavato non ci sarà. Il piano deve quindi indicarle espressamente, quantificarle sulla base dei provvedimenti di liquidazione del giudice dell’esecuzione e stabilire come e quando verranno pagate. Il codice civile riconosce alle spese di giustizia sostenute per l’espropriazione nell’interesse comune dei creditori un privilegio proprio, ed è prudente che il piano ne tenga conto collocandole in posizione coerente con quel rango, anziché confonderle con il capitale del mutuo.

Vi sono poi i compensi che maturano durante la sospensione: il custode resta in carica, e i suoi compensi per la custodia dell’immobile, quando dovuti, vanno anch’essi considerati. Un piano che li ignora rischia di trovarsi, al momento della chiusura, con una posta non coperta che il giudice dell’esecuzione dovrà comunque liquidare.

Quanto ai creditori intervenuti, il loro intervento nell’esecuzione non dà loro una posizione diversa da quella degli altri creditori anteriori nel piano: partecipano alla procedura di sovraindebitamento con il rango che la legge assegna ai rispettivi crediti, e con la chiusura dell’esecuzione il loro intervento perde l’oggetto. È però utile che il piano li elenchi singolarmente, con il riferimento all’atto di intervento, perché il giudice dell’esecuzione possa verificare che nessuno resti fuori dal quadro.

Il coordinamento con il giudice dell’esecuzione passa da tre momenti precisi: il deposito del decreto di sospensione nel fascicolo esecutivo, la comunicazione al delegato e al custode, l’istanza di chiusura con allegata la sentenza di omologa. Saltare uno di questi passaggi può tradursi in un’asta che si celebra nonostante il decreto, o in un pignoramento che resta trascritto per anni dopo l’omologa.

Il profilo ideale di questo esito è quello del consumatore con reddito regolare, un immobile il cui valore di realizzo è contenuto e un creditore ipotecario che dall’asta otterrebbe meno, o non molto di più, di quanto il piano gli può garantire nel tempo.

Secondo esito: l’esecuzione prosegue perché il piano prevede la vendita

In cosa consiste

Il secondo esito appare controintuitivo, ma è perfettamente coerente con il contenuto libero del piano previsto dall’art. 67, comma 1. Il consumatore può riconoscere che la casa non è sostenibile e costruire un piano in cui l’immobile viene venduto e il ricavato soddisfa il creditore ipotecario, mentre i redditi futuri pagano una percentuale ai chirografari. In questa prospettiva, l’esecuzione già avviata non è un ostacolo: è un percorso già in parte compiuto, con la stima depositata, il custode nominato, magari la prima asta già fissata.

Il piano può quindi prevedere che la vendita avvenga proprio nell’esecuzione pendente, senza chiederne la sospensione, oppure chiedendo una sospensione limitata a fasi successive, ad esempio quella della distribuzione, per coordinarla con le regole del piano. In alternativa, il piano può prevedere una vendita del bene al di fuori dell’esecuzione, in fase di attuazione del piano omologato e sotto la vigilanza dell’OCC, chiedendo allora la sospensione per evitare che due vendite corrano in parallelo. Le due varianti hanno logiche diverse, e la scelta fra esse va soppesata caso per caso.

Quando ha senso

  1. Reddito insufficiente a sostenere il debito ipotecario: quando la quota disponibile non basta a pagare il creditore garantito neppure nella misura del valore di liquidazione, conservare la casa non è realistico, ma il piano resta utile per ristrutturare il resto dell’esposizione.
  2. Esecuzione in fase avanzata: se la stima è depositata, l’ordinanza di vendita è emessa e l’asta è imminente, interrompere tutto per ricominciare una vendita privata può far perdere tempo e valore; sfruttare l’esecuzione può essere la soluzione più efficiente.
  3. Pluralità di creditori chirografari: quando oltre alla banca ipotecaria vi sono finanziarie, carte revolving, debiti verso fornitori o condominio, il piano consente di regolare tutte queste posizioni in modo unitario, cosa che l’esecuzione individuale non fa.

Come si esegue, in sintesi

Il piano descrive con precisione il ruolo dell’esecuzione: indica che la vendita avverrà nella procedura pendente, prevede come verrà utilizzato il ricavato e stabilisce come saranno trattati gli eventuali residui di credito non coperti, che degradano a chirografo per la parte non soddisfatta dal valore del bene. Nell’istanza al giudice della procedura il debitore può non chiedere la sospensione, oppure chiederla solo per la fase distributiva. Il giudice dell’esecuzione va informato del deposito e, poi, dell’omologa, perché il progetto di distribuzione tenga conto del piano. Il coordinamento con il professionista delegato è essenziale: tempi d’asta, deposito del prezzo, decreto di trasferimento.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la certezza del percorso: la vendita è già organizzata, la stima è agli atti, il mercato degli offerenti conosce la procedura. Il piano non deve inventare un meccanismo di vendita, ma si appoggia su quello del giudice dell’esecuzione, che garantisce pubblicità e trasparenza. A ciò si aggiunge che il debitore ottiene comunque l’effetto di ristrutturare i debiti chirografari, che altrimenti continuerebbero a pesare dopo la vendita, e che, al termine del piano, l’esdebitazione può liberarlo dalle residue esposizioni secondo le regole del Codice della crisi. Infine, la convenienza per il creditore ipotecario è più facile da dimostrare: riceve esattamente ciò che otterrebbe dalla liquidazione, perché la liquidazione è proprio quella che si sta svolgendo.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è che il debitore perde l’immobile: per chi vede nel piano del consumatore uno strumento per salvare la casa, questo esito può apparire una rinuncia. Vi sono poi rischi tecnici. Il prezzo di aggiudicazione può essere inferiore alle attese, specie dopo ribassi successivi; in tal caso la parte di credito ipotecario non coperta diventa chirografaria e il piano deve essere stato costruito per assorbirla. Il coordinamento fra distribuzione esecutiva e regole del piano non è disciplinato in modo puntuale dal Codice della crisi e richiede una gestione attenta degli atti: il progetto di distribuzione segue l’ordine delle prelazioni, mentre il piano può trattare in modo differenziato i chirografari. Se il piano non viene omologato, la vendita potrebbe comunque essersi già compiuta, ma senza i benefici della ristrutturazione degli altri debiti.

A ciò si aggiunge un profilo di valutazione che va soppesato con onestà: nel piano del consumatore il giudice verifica anche la meritevolezza della condotta del debitore e i creditori possono contestare la convenienza; in un piano che prevede la vendita, la convenienza per l’ipotecario è di regola agevole da dimostrare, mentre quella per i chirografari dipende dalla percentuale offerta rispetto all’alternativa liquidatoria.

Pronunce a supporto

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9549/2025, ha ricordato che la parte di credito ipotecario non coperta dal valore del bene perde la prelazione e va trattata come chirografaria: un principio che, nel piano con vendita, determina il destino del residuo dopo l’aggiudicazione. La Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024, pronunciata nel regime della L. 3/2012, ha esaminato il rapporto tra merito creditizio e valutazione di convenienza, profilo che pesa quando la banca contesta un piano che la soddisfa solo con il ricavato. Per contrasto, Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha affermato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni: la regola di riferimento per il piano del consumatore resta invece la soglia del valore di liquidazione, che nel piano con vendita coincide con il risultato dell’asta.

Spese, interventi e coordinamento con il giudice dell’esecuzione

Nel secondo esito le spese esecutive seguono il percorso naturale della distribuzione: vengono prelevate dal ricavato con precedenza rispetto ai crediti dei singoli, secondo la liquidazione disposta dal giudice dell’esecuzione. Questo rende il piano più semplice sotto il profilo contabile, ma impone di stimare con prudenza le spese ancora da maturare: compenso del delegato per le operazioni di vendita e di trasferimento, spese di cancellazione delle formalità, eventuali ulteriori esperimenti d’asta. Ogni euro in più di spese è un euro in meno per il creditore ipotecario, e quindi un euro in più di residuo che degrada a chirografo e che il piano dovrà assorbire.

I creditori intervenuti si trovano in una posizione doppia. Partecipano alla distribuzione esecutiva secondo l’ordine delle prelazioni; per la parte del loro credito che il ricavato non copre, partecipano al piano nella classe o nella posizione loro riservata. Il piano deve essere scritto in modo che queste due partecipazioni non si sovrappongano: un chirografario intervenuto che ricevesse qualcosa in distribuzione e, in più, l’intera percentuale del piano sul credito originario otterrebbe un trattamento più favorevole degli altri chirografari, con possibili contestazioni sulla parità di trattamento.

Il coordinamento con il giudice dell’esecuzione è qui più intenso che negli altri esiti, perché le due procedure non si limitano a convivere: si integrano. Il giudice dell’esecuzione deve sapere che pende un piano, conoscerne il contenuto quanto all’immobile e, dopo l’omologa, ricevere la sentenza prima di approvare il progetto di distribuzione. Se l’omologa arriva dopo la distribuzione, occorre verificare che le somme attribuite siano compatibili con quanto previsto dal piano. Una scelta possibile, da soppesare caso per caso, è chiedere al giudice della procedura una sospensione limitata alla sola fase distributiva, lasciando che la vendita si compia.

Il profilo ideale di questo esito è quello del consumatore il cui reddito non regge il debito ipotecario, con un’esecuzione già matura e una pluralità di altri creditori da regolare in un unico disegno.

Terzo esito: l’esecuzione riprende dopo il diniego dell’omologa

In cosa consiste

Il terzo esito non è una scelta che il debitore compie consapevolmente all’inizio, ma un’eventualità che va messa sul tavolo con la stessa serietà delle altre, perché incide sulla decisione di partenza. Se il giudice nega l’omologazione, l’art. 70, comma 10, gli impone di dichiarare l’inefficacia delle misure protettive. La sospensione dell’esecuzione cade, e il creditore procedente, o un creditore intervenuto munito di titolo, può chiedere al giudice dell’esecuzione di riprendere le operazioni dallo stato in cui si erano fermate. Lo stesso accade, in sostanza, quando la domanda viene dichiarata inammissibile o quando le misure vengono revocate prima della decisione.

Gli atti compiuti prima della sospensione restano validi: la stima, la nomina del custode, l’ordinanza di vendita. Il professionista delegato fisserà un nuovo esperimento d’asta; la pubblicità andrà rinnovata. Nel frattempo, però, interessi e compensi di custodia hanno continuato a maturare.

Quando ha senso metterlo in conto

  1. Piano costruito su redditi incerti: contratti a termine, redditi variabili, entrate da lavoro autonomo discontinuo rendono più probabile un giudizio negativo sulla fattibilità.
  2. Profili di meritevolezza discutibili: indebitamento contratto in modo poco prudente, atti dispositivi recenti del patrimonio, omissioni documentali; secondo l’art. 69 il consumatore che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode non può accedere alla procedura.
  3. Creditore ipotecario combattivo con argomenti solidi: quando la banca può dimostrare che dalla liquidazione otterrebbe più di quanto il piano le offre, il giudice non può omologare superando la sua contestazione (art. 70, comma 7).

Come si gestisce, in sintesi

Dopo il diniego, il debitore ha davanti a sé alcune strade. Può impugnare la decisione nelle forme richiamate dall’art. 70, comma 8, che rinvia all’art. 51 del Codice della crisi; può riproporre una domanda con un piano modificato, possibilità che la giurisprudenza di merito non considera di per sé causa di inammissibilità; può valutare la liquidazione controllata, che ha effetti propri sulle esecuzioni individuali; può infine concentrarsi sulla difesa all’interno dell’esecuzione, ad esempio con istanze di conversione del pignoramento ove ancora praticabili o con un accordo con il creditore. Sul piano esecutivo, occorre seguire l’istanza di ripresa del creditore e verificare che il nuovo calendario di vendita sia corretto.

Vantaggi e svantaggi

Parlare di vantaggi per un diniego sembra un paradosso, eppure il periodo di sospensione non è necessariamente tempo perso: il debitore ha potuto riorganizzare la propria situazione, raccogliere documenti, comprendere le obiezioni dei creditori e del giudice, e talvolta impostare una seconda proposta più solida. Lo svantaggio è però concreto: si riparte da dove ci si era fermati, con un debito più alto per interessi e spese, e con creditori che hanno visto respinta la proposta e sono meno disponibili a trattare.

Pronunce a supporto

La Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 10095 del 10 aprile 2019, nel regime della L. 3/2012, ha ritenuto ricorribile il provvedimento che decide sull’omologa all’esito del contraddittorio con i creditori e ha confermato l’esclusione dalla procedura del debitore che aveva tenuto una condotta contraria all’ordinaria diligenza. Cass. n. 4786 del 1° marzo 2018 ha escluso la ricorribilità del provvedimento di inammissibilità della prima domanda, osservando che non produce effetti preclusivi perché la domanda può essere ripresentata. Il già citato decreto del Tribunale di Pesaro del 30 ottobre 2024 riguardava proprio una proposta reiterata con piano modificato.

Spese, interventi e coordinamento con il giudice dell’esecuzione

Nel terzo esito le spese seguono una logica semplice e severa: tutto ciò che è maturato prima della sospensione resta, e a questo si somma ciò che è maturato durante. Gli interessi sul credito ipotecario hanno continuato a correre al tasso contrattuale; il custode ha continuato a custodire; la pubblicità dovrà essere rinnovata per il nuovo esperimento d’asta. Il debitore ritrova la stessa esecuzione, ma con un fardello maggiore, che in sede di distribuzione verrà sottratto a lui e, se il ricavato non basta, ai creditori di grado inferiore.

Gli interventi depositati prima della sospensione restano efficaci e i creditori intervenuti tornano a partecipare all’esecuzione come se nulla fosse accaduto. Non è escluso che, nel frattempo, altri creditori abbiano deciso di intervenire, proprio perché il procedimento di sovraindebitamento ha reso pubblica la situazione debitoria: il quadro degli interventi va quindi ricontrollato al momento della ripresa.

Sul piano del coordinamento, il passaggio delicato è la comunicazione del diniego al giudice dell’esecuzione. Di regola è il creditore procedente a portarla agli atti con l’istanza di ripresa; il debitore ha però interesse a verificare il contenuto dell’istanza, la data del nuovo esperimento e la correttezza degli avvisi. Se nel frattempo è stata proposta impugnazione contro il diniego o è stata depositata una nuova domanda con richiesta di sospensione, è essenziale che anche questi atti siano portati tempestivamente a conoscenza del giudice dell’esecuzione e del delegato.

Il profilo in cui questo esito va considerato con maggiore attenzione è quello del consumatore con reddito instabile, una storia debitoria non lineare o un creditore ipotecario in grado di dimostrare che l’asta gli renderebbe di più.

I tre esiti alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati ipotetici, e non descrivono casi reali. Utilizzano gli stessi dati di partenza per tutti e tre gli esiti, così che le differenze emergano con chiarezza.

Dati comuni. Consumatore con debito residuo di mutuo ipotecario pari a 118.640 €; la banca è creditore procedente in un’esecuzione immobiliare sull’abitazione. Sono intervenuti una finanziaria chirografaria munita di titolo per 14.270 € e il condominio per 3.915 € di oneri arretrati. Le spese esecutive già anticipate dal procedente (stima, custodia, pubblicità, acconti al delegato) ammontano a 6.380 €. L’immobile è stimato 152.300 €; al primo esperimento l’offerta minima ammessa, pari al 75% del prezzo base, è di 114.225 €. L’asta è fissata per giovedì 19 novembre 2026. Il debitore deposita la domanda di ristrutturazione dei debiti, con istanza di sospensione, mercoledì 21 ottobre 2026.

Simulazione 1: sospensione e chiusura dopo l’omologa

Ipotesi: la quota mensile disponibile, dedotto il mantenimento della famiglia, è di 905 €. L’OCC attesta che dalla vendita forzata, considerate le probabili aste al ribasso e le ulteriori spese, la banca ricaverebbe circa 103.700 € netti.

  • Il giudice emette il decreto di ammissibilità con sospensione dell’esecuzione giovedì 5 novembre 2026, due settimane prima dell’asta. Il decreto viene depositato subito nel fascicolo esecutivo e comunicato al delegato: l’asta del 19 novembre non si tiene.
  • L’OCC comunica proposta e piano ai creditori venerdì 27 novembre 2026, entro i trenta giorni (il termine ultimo cadrebbe sabato 5 dicembre e slitterebbe a lunedì 7 dicembre).
  • Le osservazioni dei creditori vanno inviate entro giovedì 17 dicembre 2026; la relazione dell’OCC entro dieci giorni, cioè domenica 27 dicembre, termine che slitta a lunedì 28 dicembre 2026.
  • Il piano prevede: rimborso integrale delle spese esecutive anticipate (6.380 €) nei primi 12 mesi, con rate da 531,67 €; moratoria di 12 mesi per la banca, alla quale vengono offerti 105.400 € in 144 rate da 731,94 € a partire dal tredicesimo mese, oltre agli interessi legali sul periodo di moratoria; chirografari (14.270 + 3.915 = 18.185 €) pagati al 30%, cioè 5.455,50 €, in 36 rate da 151,54 €. A queste voci si aggiunge il compenso dell’OCC in prededuzione, da quantificare secondo i criteri di legge.
  • Esborso mensile: 683,21 € nei mesi 1-12; 883,48 € nei mesi 13-36; 731,94 € dal mese 37 al mese 156. La quota disponibile di 905 € copre ogni fase.
  • Omologa con sentenza giovedì 11 febbraio 2027. La sentenza viene depositata nell’esecuzione con istanza di chiusura della procedura e di cancellazione della trascrizione del pignoramento.

La banca riceve 105.400 € contro i circa 103.700 € stimati per la liquidazione: la soglia dell’art. 67, comma 4, è rispettata, anche se con un margine stretto che rende decisiva la qualità dell’attestazione dell’OCC.

Simulazione 2: prosecuzione con vendita prevista dal piano

Ipotesi: stessi dati, ma la quota mensile disponibile è di soli 410 €. Il piano prevede che l’immobile sia venduto nell’esecuzione pendente, senza chiederne la sospensione.

  • L’asta di giovedì 19 novembre 2026 si tiene: l’immobile è aggiudicato a 127.800 €.
  • Dal prezzo si detraggono le spese esecutive anticipate (6.380 €) e le ulteriori spese di procedura liquidate dal giudice dell’esecuzione, ipotizzate in 3.140 €: totale 9.520 €. Restano 118.280 €.
  • La banca riceve 118.280 € a fronte di un credito di 118.640 €: la differenza di 360 € degrada a chirografo.
  • Chirografari complessivi: 14.270 + 3.915 + 360 = 18.545 €. Il piano offre il 35%, pari a 6.490,75 €, in 16 rate mensili da circa 405,67 €, compatibili con la quota disponibile.
  • Omologa giovedì 11 febbraio 2027; il giudice dell’esecuzione, informato del piano, approva il progetto di distribuzione che attribuisce il ricavato alla banca e alle spese di procedura, mentre i chirografari intervenuti vengono soddisfatti secondo il calendario del piano.

Se la stessa vendita fosse avvenuta senza piano, i chirografari intervenuti non avrebbero ricevuto nulla dal ricavato e il debitore sarebbe rimasto esposto per 18.545 € senza alcuna ristrutturazione.

Simulazione 3: diniego e ripresa dell’esecuzione

Ipotesi: stessi dati della simulazione 1, ma il giudice, con sentenza dell’11 febbraio 2027, nega l’omologa ritenendo non provata la stabilità del reddito.

  • Le misure protettive diventano inefficaci (art. 70, comma 10). La banca deposita istanza di ripresa dell’esecuzione lunedì 15 marzo 2027.
  • Dal decreto di sospensione (5 novembre 2026) all’istanza di ripresa sono trascorsi 130 giorni. Con un tasso di mora contrattuale ipotetico del 4,9% annuo sul capitale di 118.640 €, gli interessi maturati nel periodo sono pari a circa 2.070,51 €.
  • Il custode è rimasto in carica: ipotizzando compensi di 140 € al mese, il periodo di sospensione aggiunge circa 560 € di spese.
  • Il delegato fissa un nuovo esperimento di vendita, con nuova pubblicità a carico della procedura.

Rispetto alla situazione di ottobre 2026, il debito complessivo è cresciuto di oltre 2.600 € tra interessi e custodia, e il debitore si ritrova davanti alla stessa asta. Il dato va letto senza drammatizzare, ma va letto: è il prezzo del tentativo non riuscito, che deve essere confrontato con il beneficio atteso in caso di omologa.

Il confronto in tabella

La tabella riassume le differenze tra i tre esiti sui profili che di solito orientano la decisione. I costi indicati sono solo quelli della procedura e della giustizia: le spese esecutive, il compenso dell’OCC, il contributo unificato e le spese di pubblicità. Non si tratta di valori fissi: dipendono dallo stato dell’esecuzione e dai provvedimenti di liquidazione dei giudici.

Va sottolineato che le righe sui tempi descrivono la sequenza tipica prevista dall’art. 70 e non garantiscono durate effettive, che variano da tribunale a tribunale. La colonna del terzo esito descrive ciò che accade dopo un diniego, ma l’esito stesso non è una strada che si sceglie: è il rischio da mettere in conto quando si sceglie una delle prime due.

Profilo Sospensione e chiusura dopo l’omologa Prosecuzione con vendita prevista dal piano Ripresa dopo il diniego
Tempi Sospensione dal decreto di ammissibilità; omologa dopo comunicazione OCC (30 giorni), osservazioni (20 giorni), relazione OCC (10 giorni) Tempi dell’esecuzione (asta, aggiudicazione, distribuzione) coordinati con quelli del piano Ripresa dopo l’inefficacia delle misure; nuova vendita da fissare
Complessità Alta: istanza di sospensione, attestazione del valore di liquidazione, istanza di chiusura al giudice dell’esecuzione Alta: coordinamento tra distribuzione e piano, trattamento dei residui Media: gestione della ripresa e scelta della strada successiva
Rischi in caso di esito negativo Ripresa dell’esecuzione con interessi e spese maggiorati Vendita comunque avvenuta senza ristrutturazione dei chirografari Perdita dell’immobile se non si attivano alternative
Effetti sull’esecuzione Congelata, poi chiusa con cancellazione del pignoramento Prosegue fino alla vendita e alla distribuzione Riparte dallo stato in cui si trovava
Sorte delle spese esecutive Collocate nel piano e pagate secondo il calendario Prelevate dal ricavato in sede di distribuzione Restano a carico del debitore e continuano a crescere
Sorte degli interventi I crediti degli intervenuti sono regolati dal piano Gli intervenuti partecipano alla distribuzione e, per il residuo, al piano Gli interventi restano efficaci nell’esecuzione
Costi di giustizia e procedura Contributo unificato, compenso OCC, spese esecutive già maturate Contributo unificato, compenso OCC, spese di vendita e delega Spese esecutive aggiuntive di custodia e pubblicità
Reversibilità Revoca dell’omologa in caso di inadempimento Bassa dopo l’aggiudicazione Possibile riproposizione del piano o altra procedura

I criteri per scegliere

Non esiste una formula che dica quale esito perseguire, ma esistono alcuni criteri ricorrenti che aiutano a impostare il ragionamento. Ciascuno va letto in modo condizionale, perché nessuno basta da solo a decidere. Va soppesato anche un dato di metodo: i criteri non operano in sequenza, uno dopo l’altro, ma si influenzano a vicenda. Un reddito appena sufficiente può diventare adeguato se il valore di liquidazione è basso; una meritevolezza non impeccabile può pesare meno se il piano offre ai creditori più di quanto otterrebbero dall’asta; un’asta imminente può rendere preferibile un piano con vendita anche quando, in astratto, la conservazione della casa sarebbe sostenibile. È l’insieme dei fattori, non il singolo, a indicare la direzione.

Primo criterio: il rapporto tra quota mensile disponibile e valore di liquidazione dell’immobile. Se la tua situazione presenta un reddito che, dedotto il mantenimento, consente di pagare al creditore ipotecario almeno quanto otterrebbe dall’asta, generalmente il primo esito è percorribile. Se il divario è ampio, insistere per conservare la casa rischia di condurre al diniego, e il secondo esito merita una valutazione seria. L’elemento dirimente è l’attestazione dell’OCC: una stima prudente del valore di liquidazione rende il piano più solido, una stima ottimistica lo espone alla contestazione della banca.

Secondo criterio: lo stato dell’esecuzione. Se l’asta è lontana, c’è il tempo per ottenere il decreto di ammissibilità prima che la vendita si celebri. Se l’asta è a pochi giorni, il rischio che la domanda arrivi tardi va soppesato, e può essere opportuno chiedere al giudice della procedura una decisione rapida o, in alternativa, costruire un piano che non dipenda dalla sospensione. Se l’immobile è già stato aggiudicato, i margini si restringono molto e la posizione dell’aggiudicatario va considerata con attenzione.

Terzo criterio: la composizione della massa debitoria. Se il debito è quasi tutto ipotecario, il piano del consumatore aggiunge un valore relativo rispetto a una trattativa diretta con la banca o a strumenti propri dell’esecuzione. Se invece accanto all’ipotecario vi sono numerosi chirografari, il piano offre un quadro unitario che nessun’altra strada garantisce, sia che la casa venga conservata, sia che venga venduta.

Quarto criterio: la solidità della meritevolezza. Se la storia dell’indebitamento è lineare, con debiti contratti per esigenze familiari e un deterioramento legato a eventi oggettivi come la perdita del lavoro o una malattia, il rischio di diniego per ragioni soggettive si riduce. Se invece emergono finanziamenti sovrapposti in poco tempo, atti dispositivi recenti o omissioni nella documentazione, il terzo esito diventa più probabile e la scelta deve tenerne conto.

Quinto criterio: il costo del tentativo. Ogni mese di sospensione genera interessi e spese di custodia. Se il beneficio atteso in caso di omologa è ampio, quel costo è proporzionato; se il beneficio è marginale, va soppesato se valga la pena esporsi al rischio di riprendere da capo con un debito più alto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e avvocato cassazionista, valuta questi criteri insieme, perché nel piano del consumatore innestato su un pignoramento la scelta concorsuale e quella esecutiva non si possono separare.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Un piano che prevede la conservazione della casa può essere modificato nel corso del procedimento, anche su proposta dell’OCC dopo le osservazioni dei creditori, e trasformato in un piano con vendita. Il percorso inverso è più difficile: una volta che l’immobile è aggiudicato, tornare indietro non è di regola possibile. Per questo la scelta iniziale pesa più di quanto sembri.

E se scelgo l’esito sbagliato? Le conseguenze dipendono dall’errore. Se si punta a conservare l’immobile senza il reddito necessario, il rischio è il diniego, con la ripresa dell’esecuzione e un debito aumentato. Se si sceglie la vendita quando la casa sarebbe stata sostenibile, si perde un bene che si sarebbe potuto mantenere. Nessuno dei due errori è irreparabile in senso assoluto, ma entrambi costano tempo e diritti.

Il deposito della domanda ferma subito l’asta? No. La sospensione richiede un’istanza e un provvedimento del giudice della procedura, che di regola arriva con il decreto di ammissibilità. Fino ad allora l’esecuzione prosegue. Il decreto, una volta emesso, va portato a conoscenza del giudice dell’esecuzione e del delegato.

Cosa succede alle spese che la banca ha già pagato per l’esecuzione? Non scompaiono. Nel primo esito vanno indicate e pagate secondo il piano; nel secondo vengono prelevate dal ricavato della vendita con precedenza; nel terzo restano a carico del debitore e si sommano a quelle maturate durante la sospensione.

E i creditori che sono intervenuti nell’esecuzione? Partecipano al piano come tutti gli altri creditori anteriori. Nel primo esito il loro intervento perde rilievo con la chiusura dell’esecuzione e il loro credito viene pagato secondo il piano; nel secondo partecipano alla distribuzione secondo le prelazioni e, per la parte non soddisfatta, al piano; nel terzo il loro intervento resta pienamente efficace nell’esecuzione che riprende.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate in base all’esito che ciascuna aiuta a illuminare. Alcune sono state rese nel regime della L. 3/2012, ma i principi affermati restano utili per leggere la disciplina attuale del Codice della crisi; per due provvedimenti di merito si fa riferimento al numero di ruolo e alla data riportati nei documenti pubblicati dai tribunali.

Per il primo esito: sospensione e chiusura dopo l’omologa

  • Tribunale di Roma, sez. XIV civile, decreto del 1° giugno 2023, R.G. 212-1/2022. Con il decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti, il tribunale ha sospeso l’esecuzione immobiliare sull’abitazione della ricorrente e ha vietato nuove azioni esecutive e cautelari. Rilevanza: mostra la misura dell’art. 70, comma 4, nella sua forma tipica, a tutela della casa di abitazione.
  • Tribunale di Pesaro, decreto del 30 ottobre 2024, R.G. 99/2024. Il tribunale ha sospeso un’esecuzione immobiliare con un’asta fissata per l’8 novembre 2024, ritenendo la sospensione funzionale alla fattibilità del piano. Rilevanza: conferma che la sospensione può essere ottenuta anche a ridosso dell’asta, purché il decreto arrivi in tempo.
  • Cass. ord. n. 9549/2025. L’omologa del piano del consumatore non dipende dal voto dei creditori, neppure dei privilegiati, e il giudice può omologare un piano che preveda la falcidia dei crediti. Rilevanza: la banca procedente non può bloccare la chiusura dell’esecuzione esprimendo un dissenso, ma solo con contestazioni sulla convenienza.
  • Cass. Sez. I ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. La Corte si è occupata della moratoria biennale dell’art. 67, comma 4. Rilevanza: la moratoria è uno degli strumenti con cui si rende sostenibile il pagamento dell’ipotecario senza vendere l’immobile pignorato.
  • Cass. n. 27544/2019, richiamata dal Tribunale di Pesaro nel decreto del 30 ottobre 2024. Il piano può avere una durata superiore a cinque anni, a determinate condizioni. Rilevanza: rende possibile un calendario lungo, spesso indispensabile per pagare il credito ipotecario con il reddito.

Per il secondo esito: prosecuzione con vendita

  • Cass. ord. n. 9549/2025, sotto altro profilo. La parte del credito ipotecario non coperta dal valore del bene perde la prelazione e diventa chirografaria. Rilevanza: nel piano con vendita, determina la sorte del residuo dopo l’aggiudicazione.
  • Cass. Sez. I ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024. Pronunciata nel regime della L. 3/2012, ha esaminato il rapporto tra merito creditizio e valutazione di convenienza. Rilevanza: aiuta a prevedere come verranno pesate le contestazioni della banca su un piano che la soddisfa con il ricavato dell’asta.
  • Cass. Sez. VI-I ord. n. 17391 del 20 agosto 2020 e Cass. Sez. I n. 17834 del 3 luglio 2019, richiamate dal Tribunale di Roma nel decreto del 1° giugno 2023. Valorizzano la possibilità per i creditori di esprimersi sulla convenienza del piano, anche quando subiscono un pregiudizio per la dilazione. Rilevanza: nel coordinamento tra piano e distribuzione, le osservazioni dei creditori intervenuti vanno anticipate.
  • Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025. Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Rilevanza: per contrasto, chiarisce che nel piano del consumatore il limite per l’ipotecario è il valore di liquidazione, che nel piano con vendita coincide con il risultato dell’asta.

Per il terzo esito: ripresa dopo il diniego

  • Cass. Sez. I sent. n. 10095 del 10 aprile 2019. Nel regime della L. 3/2012, la Corte ha ritenuto ricorribile la decisione sull’omologa resa nel contraddittorio con i creditori e ha confermato l’esclusione del debitore con condotta contraria all’ordinaria diligenza. Rilevanza: la meritevolezza resta una delle cause più frequenti di diniego, con conseguente ripresa dell’esecuzione.
  • Cass. n. 4786 del 1° marzo 2018. Il provvedimento di inammissibilità della prima domanda non è ricorribile per cassazione perché non produce effetti preclusivi e la domanda può essere ripresentata. Rilevanza: dopo un esito negativo, la riproposizione resta una strada aperta.
  • Tribunale di Pesaro, decreto del 30 ottobre 2024, R.G. 99/2024, sotto altro profilo. La riproposizione di un piano modificato non integra di per sé una causa di inammissibilità. Rilevanza: chi vede riprendere l’esecuzione dopo un primo insuccesso può tentare una nuova proposta, chiedendo nuovamente la sospensione.
  • Cass. Sez. I n. 29746 dell’11 novembre 2025. Si è occupata della nozione di consumatore in relazione al fideiussore. Rilevanza: il presupposto soggettivo è il primo filtro, e un errore di qualificazione porta all’inammissibilità e alla ripresa dell’esecuzione.
  • Cass. Sez. I sent. n. 30412 del 18 novembre 2025. Ha esaminato la posizione dell’erede che ha accettato con beneficio d’inventario. Rilevanza: interessa chi subisce un pignoramento su beni ereditari e valuta l’accesso al piano.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un pignoramento immobiliare già avviato, lo Studio lavora sui due fronti contemporaneamente, quello della procedura di sovraindebitamento e quello dell’esecuzione. Questi sono gli strumenti concreti:

  1. Esaminiamo il fascicolo dell’esecuzione: verifichiamo stato della procedura, date d’asta, stima, interventi e spese già liquidate, per capire quanto tempo c’è davvero.
  2. Valutiamo quale dei tre esiti regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando la quota mensile disponibile con il valore di liquidazione dell’immobile.
  3. Ricostruiamo la massa debitoria completa, distinguendo crediti ipotecari, privilegiati e chirografari, comprese le spese esecutive anticipate dal procedente.
  4. Lavoriamo con l’OCC nella costruzione del piano, curando che l’attestazione del valore di liquidazione sia fondata su dati verificabili.
  5. Redigiamo l’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 70, comma 4, motivandola sulla fattibilità del piano e segnalando l’urgenza quando l’asta è vicina.
  6. Depositiamo il decreto nel fascicolo esecutivo e lo comunichiamo al professionista delegato e al custode, perché la sospensione produca effetto.
  7. Coordiniamo distribuzione e piano quando il piano prevede la vendita, verificando il progetto di distribuzione e il trattamento dei residui.
  8. Chiediamo al giudice dell’esecuzione la chiusura della procedura e la cancellazione del pignoramento dopo l’omologa.
  9. Gestiamo le osservazioni e le contestazioni dei creditori, rispondendo nel merito sulla convenienza e sulla meritevolezza.
  10. Impostiamo la strada successiva in caso di diniego: impugnazione, riproposizione del piano o altra procedura, seguendo nel frattempo la ripresa dell’esecuzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista assicura la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi, tra sospendere, vendere o riproporre, va difesa domani nei reclami e nelle impugnazioni senza cambiare mani. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di leggere il piano con gli occhi di chi lo deve attestare e del giudice che lo deve omologare. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi seguono l’esecuzione e il procedimento, i secondi ricostruiscono redditi, flussi e valore di liquidazione.

Chiusura

Il pignoramento immobiliare già avviato non viene travolto automaticamente dal deposito del piano del consumatore, ma neppure resta indifferente. Può fermarsi e chiudersi dopo l’omologa, può proseguire fino alla vendita perché il piano lo prevede, può riprendere dopo un diniego. Ciascun esito porta con sé conseguenze diverse per le spese esecutive, per i creditori intervenuti e per il rapporto con il giudice dell’esecuzione. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: interessi che crescono, aste che si celebrano, opportunità che si chiudono.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo punto di incontro tra esecuzione e sovraindebitamento perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo unisce la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC all’esperienza di avvocato cassazionista nelle procedure esecutive. È questa combinazione a consentire di valutare il piano e l’esecuzione come un’unica partita.

📩 Prima che il delegato fissi la prossima asta, mettiti in contatto con lo Studio: tutti i riferimenti per raggiungerci si trovano al termine di questo articolo.


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