Un’erboristeria che chiude per debiti, quasi sempre, non chiude per il calo delle vendite in sé: chiude per le scelte sbagliate fatte nei dodici o diciotto mesi in cui il calo è diventato crisi. Il fatturato che scende, la banca che riduce il fido, le cartelle che si accumulano sulla scrivania accanto alle fatture dei fornitori di tisane, oli essenziali e integratori: è una sequenza che molti titolari di piccole attività commerciali conoscono bene. La domanda del titolo, quindi, merita una risposta onesta. Nessuno studio legale può garantire che un’attività resti aperta, perché la sopravvivenza dipende anzitutto dai numeri dell’impresa e dalle decisioni dei creditori. Quello che un professionista può fare è impedire che errori evitabili chiudano strade che, se percorse in tempo, avrebbero dato all’impresa una possibilità concreta di riorganizzarsi.
L’esperienza insegna che gli errori sono quasi sempre gli stessi, e che si ripetono con una regolarità sorprendente:
- Pagare solo i fornitori e lasciare indietro fisco e banca, “perché senza merce non si vende”.
- Ignorare le cartelle esattoriali, o rateizzarle senza un piano sostenibile.
- Subire la revoca degli affidamenti e la segnalazione in Centrale Rischi senza verificarne la legittimità.
- Firmare nuove fideiussioni o garanzie personali per “comprare tempo” con la banca.
- Aspettare troppo prima di usare gli strumenti di crisi pensati per le imprese minori.
- Chiudere la partita IVA o spostare i beni pensando che i debiti spariscano.
Perché affrontiamo proprio questa materia? Perché la crisi di una piccola impresa commerciale sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il legislatore ha disegnato per accompagnare l’imprenditore nella composizione negoziata, anche nella versione riservata alle imprese sotto soglia. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi opera dall’interno sugli strumenti, come il concordato minore e la liquidazione controllata, che riguardano proprio l’impresa minore. E coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due aree da cui arrivano i debiti di cui parla il titolo: banca e cartelle.
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Errore n. 1 — Pagare solo i fornitori e lasciare indietro fisco e banca
L’errore
La titolare di un’erboristeria vede le vendite scendere da tre anni. Per non svuotare gli scaffali continua a pagare puntualmente i fornitori di erbe, cosmetici naturali e integratori, mentre rinvia i versamenti IVA, salta qualche rata del mutuo chirografario e lascia lo scoperto di conto sempre al limite. Il ragionamento è comprensibile: senza merce non si vende, senza vendite non si paga nessuno.
Perché è un errore
Il ragionamento è comprensibile, ma è giuridicamente pericoloso perché ignora che i creditori non sono tutti uguali. Il codice civile stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.) e che i creditori hanno pari diritto di soddisfarsi su quei beni, salve le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.). Il fisco gode, per molti tributi, di privilegi generali sui beni mobili del debitore; la banca, se ha garanzie, ha diritti preferenziali sui beni vincolati o sui garanti. I fornitori di merce, salvo casi particolari, sono creditori chirografari, cioè privi di prelazione.
Pagare per mesi i chirografari mentre crescono i debiti privilegiati significa spostare il peso della crisi proprio sui creditori che, nelle procedure, dovranno essere soddisfatti per primi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) richiede che le proposte ai creditori rispettino l’ordine delle cause di prelazione. La Cassazione lo ha ribadito con chiarezza per il concordato minore: con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la Prima Sezione civile ha affermato che anche nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione dei crediti privilegiati, in forza del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII alle regole del concordato preventivo, e che la violazione rende la proposta inammissibile, con un vizio che il giudice può rilevare d’ufficio.
Le conseguenze
Il primo effetto è aritmetico: ogni euro pagato a un fornitore chirografario mentre il debito IVA cresce è un euro che, in un futuro concordato minore, mancherà per soddisfare i privilegiati. Il risultato è che, quando l’impresa finalmente cerca un accordo con i creditori, scopre di non avere risorse sufficienti per proporre un piano ammissibile, perché la parte privilegiata del debito ha assorbito tutto lo spazio disponibile.
Il secondo effetto riguarda la valutazione del comportamento del debitore. Gli strumenti per le imprese minori tengono conto di come il debitore si è comportato nel periodo della crisi: in sede di esdebitazione, ad esempio, l’art. 280 CCII esclude il beneficio per chi ha distratto beni o favorito alcuni creditori a danno di altri con atti fraudolenti. Pagare un fornitore per continuare a lavorare non è, di per sé, un atto fraudolento; ma pagare in modo selettivo soggetti “vicini” (un parente fornitore, un socio, un finanziamento personale) quando l’impresa è già insolvente è un comportamento che può essere letto molto male.
C’è poi un terzo effetto, spesso sottovalutato: nella liquidazione controllata i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto possono essere esposti ad azioni revocatorie, secondo le regole richiamate dagli artt. 274 e seguenti CCII. Il fornitore che ha incassato può essere chiamato a restituire, e il rapporto commerciale ne esce compromesso comunque.
Cosa fare invece
Il punto non è smettere di pagare i fornitori, ma smettere di decidere “a sensazione”. Serve un piano di tesoreria che distingua i debiti per natura (privilegiati, chirografari, garantiti) e per urgenza (quelli che possono produrre un pignoramento o la revoca del fido nel breve periodo), costruito con un commercialista e verificato da un legale prima che l’impresa entri in uno strumento di crisi. In concreto:
- si ricostruisce la posizione debitoria completa: estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, situazione dei debiti fiscali non ancora a ruolo, Centrale Rischi, contratti bancari, scadenziario fornitori;
- si individuano i fornitori realmente strategici, senza i quali l’attività si ferma, e si tratta con loro una dilazione o il pagamento alla consegna;
- si valuta subito se il quadro richieda uno strumento di regolazione della crisi, così che i pagamenti successivi siano coerenti con quello strumento e non lo rendano impraticabile.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nella composizione negoziata della crisi l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma deve gestirla in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività (art. 21 CCII). I pagamenti ai fornitori strategici, se coerenti con le trattative e con la prosecuzione dell’attività, sono fisiologici: la differenza tra un pagamento difendibile e uno contestabile sta spesso nella traccia documentale che spiega perché è stato fatto. Un’erboristeria che paga il fornitore indispensabile per la stagione autunnale delle tisane, documentando che quella merce genera il margine con cui si pagheranno gli altri creditori, è in una posizione molto diversa da chi paga a caso.
Errore n. 2 — Ignorare le cartelle, o rateizzarle senza un piano sostenibile
L’errore
Le cartelle arrivano a ritmo regolare: IVA dichiarata e non versata, contributi previdenziali del titolare, qualche tributo locale. Il titolare le mette in un cassetto, convinto che “tanto ci vuole tempo prima che facciano qualcosa”. Oppure, all’opposto, chiede d’impulso una rateizzazione da qualche centinaio di euro al mese senza chiedersi se, con le vendite in calo, potrà davvero pagarla per sette anni.
Perché è un errore
La cartella di pagamento non è un semplice sollecito: è l’atto con cui l’agente della riscossione intima il pagamento di un debito iscritto a ruolo, con un termine di 60 giorni dalla notifica. Decorso quel termine, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare l’esecuzione forzata, che per le cartelle ha regole proprie e particolarmente rapide (D.P.R. 602/1973). Se dalla notifica della cartella è trascorso più di un anno senza azioni, l’agente deve prima notificare un’intimazione ad adempiere (art. 50 D.P.R. 602/1973), che concede appena cinque giorni. Per un’attività commerciale, la forma di esecuzione più temuta è il pignoramento presso terzi del conto corrente o dei crediti verso i circuiti POS: lo strumento dell’art. 72-bis consente all’agente di ordinare direttamente al terzo di pagare, senza passare preventivamente dal giudice.
Ignorare le cartelle significa anche perdere la possibilità di contestarle. I vizi di notifica, la prescrizione maturata, l’errata quantificazione di sanzioni e interessi si fanno valere entro termini precisi, che per le cartelle relative a tributi sono quelli del processo tributario (di regola 60 giorni). Nel calcolo dei termini processuali va considerata la sospensione feriale, che opera solo dal 1° al 31 agosto. Una volta che il termine è scaduto, molte contestazioni non si possono più sollevare.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è il blocco del conto corrente aziendale: con il pignoramento presso terzi l’incasso delle vendite viene intercettato e l’attività si trova senza liquidità per pagare proprio i fornitori e l’affitto del negozio. A questo si aggiungono il fermo amministrativo dei veicoli e, per debiti più consistenti, l’ipoteca sugli immobili.
Sul fronte opposto, la rateizzazione presa “d’impulso” ha un rischio specifico: la decadenza. Dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 110/2024, l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 prevede che il beneficio si perde in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. A quel punto il debito residuo torna esigibile in un’unica soluzione e le azioni esecutive possono riprendere.
Cosa fare invece
La regola è semplice: ogni cartella va letta, verificata e inserita nel quadro complessivo dei debiti entro i 60 giorni, non dopo. La verifica riguarda la notifica, la natura del credito, la prescrizione, il calcolo di sanzioni e interessi. Solo dopo si sceglie lo strumento.
Per le domande presentate nel 2025 e nel 2026, la rateizzazione ordinaria prevede:
| Importo del debito | Condizione | Numero massimo di rate mensili |
|---|---|---|
| Fino a 120.000 € | Semplice dichiarazione di temporanea difficoltà | 84 |
| Fino a 120.000 € | Temporanea difficoltà documentata | da 85 fino a 120 |
| Oltre 120.000 € | Temporanea difficoltà documentata | fino a 120 |
Per le domande presentate nel 2027-2028 il tetto “semplice” sale a 96 rate e dal 2029 a 108 rate. Chi ha aderito alla definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2026 (la cosiddetta rottamazione-quinquies, con domanda entro il 30 aprile 2026 e prima scadenza al 31 luglio 2026) deve invece rispettare il proprio piano di pagamento, che può arrivare fino a 54 rate bimestrali con rata minima di 100 euro: in questa definizione il mancato o insufficiente pagamento anche di poche rate fa perdere il beneficio, e chi decade non può più accedere alla rateizzazione ordinaria di quei carichi. Per un’impresa con fatturato in calo, aderire a un piano che non si riesce a sostenere è peggio che non aderire.
Il dettaglio che pochi conoscono
I debiti fiscali e contributivi non sono un ostacolo assoluto agli strumenti di crisi. Nel concordato minore l’art. 80, comma 3, CCII consente al tribunale di omologare anche quando manca l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, se quell’adesione è decisiva per raggiungere la maggioranza e se la proposta è più conveniente per quei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. È un meccanismo che cambia la prospettiva: le cartelle non si “subiscono” per forza, ma possono entrare in un piano negoziato con regole chiare, purché la proposta rispetti l’ordine dei privilegi.
Errore n. 3 — Subire la revoca degli affidamenti e la segnalazione in Centrale Rischi senza verificarle
L’errore
Arriva una raccomandata della banca: il fido di cassa sul conto aziendale viene revocato, con invito a rientrare dell’intero scoperto entro quindici giorni. Pochi giorni dopo, la titolare scopre che la posizione è stata segnalata “a sofferenza” in Centrale Rischi. Un’altra banca, interpellata per un finanziamento ponte, risponde con un rifiuto. La reazione tipica è la rassegnazione: “la banca ha sempre ragione”.
Perché è un errore
La banca ha diritti precisi, ma non illimitati. L’apertura di credito a tempo indeterminato può essere revocata con il preavviso previsto dal contratto o, in mancanza, di quindici giorni (art. 1845 c.c.); prima della scadenza, se il contratto è a tempo determinato, il recesso è ammesso solo per giusta causa. In ogni caso il potere di recesso va esercitato secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.): un recesso improvviso, che non tenga conto dell’affidamento creato nel cliente e delle condizioni concrete del rapporto, può essere contestato.
La segnalazione a sofferenza, poi, ha presupposti specifici fissati dalla disciplina di Banca d’Italia sulla Centrale dei Rischi (Circolare n. 139/1991): non basta un ritardo o un singolo inadempimento, occorre una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente che faccia ritenere lo stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o una situazione sostanzialmente equiparabile. Il cliente deve essere informato quando viene segnalato per la prima volta a sofferenza.
Infine, se l’impresa ha già avviato la composizione negoziata, opera una regola specifica: l’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. Sospensione o revoca possono essere disposte se lo richiede la disciplina di vigilanza prudenziale, ma con una comunicazione che dia conto delle ragioni della decisione.
Le conseguenze
La segnalazione a sofferenza è visibile a tutto il sistema bancario e, nella pratica, si traduce in una chiusura generalizzata del credito. La Cassazione, con l’ordinanza della Terza Sezione n. 29252 del 13 novembre 2024, ha ricordato che il danno da segnalazione illegittima non esiste “in re ipsa”: va allegato e provato, ma può essere provato anche per presunzioni. Per l’imprenditore il pregiudizio patrimoniale può consistere nel peggioramento dell’affidabilità commerciale; nel caso deciso, la Corte ha censurato la sentenza di merito che non aveva valorizzato la vicinanza temporale tra la segnalazione e la richiesta di rientro di un’altra banca. Nello stesso senso, sulla prova presuntiva del nesso tra segnalazione e revoca degli affidamenti, la Corte richiama la propria ordinanza n. 27262 del 25 settembre 2023.
La conseguenza più grave di chi non reagisce è perdere la prova: chi non conserva le comunicazioni, i rifiuti delle altre banche, l’andamento dei rapporti dopo la segnalazione, si trova poi a non poter dimostrare il danno, anche quando la segnalazione era davvero illegittima.
Cosa fare invece
Alla prima comunicazione di revoca o di segnalazione, occorre chiedere subito alla banca la documentazione del rapporto (contratti, estratti conto, comunicazioni) e scaricare la propria visura in Centrale Rischi dal sito di Banca d’Italia, per verificare data, classificazione e importo segnalato. Su questa base:
- si verifica se la revoca rispetta contratto, preavviso e buona fede, e se la banca ha motivato la decisione;
- si controlla se la segnalazione a sofferenza è stata preceduta da una reale valutazione della situazione complessiva dell’impresa e dal preavviso;
- si conserva ogni documento che mostri gli effetti della segnalazione (rifiuti di finanziamento, revoche di altre banche, richieste dei fornitori di pagamento anticipato);
- se la segnalazione è illegittima, si chiede formalmente la rettifica e, se necessario, si agisce davanti al giudice, anche in via d’urgenza, o all’Arbitro Bancario Finanziario.
Parallelamente si analizzano i rapporti bancari sotto il profilo degli addebiti: interessi, commissioni, eventuali anomalie nel calcolo. Non per “fare causa alla banca” a ogni costo, ma per sapere con esattezza quanto si deve davvero prima di negoziare.
Il dettaglio che pochi conoscono
La tempistica è tutto. Una revoca del fido che arriva dopo l’avvio della composizione negoziata deve fare i conti con l’art. 16, comma 5, CCII; la stessa revoca, arrivata una settimana prima dell’istanza, non gode di quella protezione. Per questo la decisione di accedere alla composizione negoziata non va presa “dopo” la crisi con la banca, ma possibilmente prima che la banca si muova. Inoltre le banche, in composizione negoziata, sono tenute a partecipare alle trattative in modo attivo e informato: è un dovere di collaborazione che modifica il modo in cui si negozia il rientro.
Errore n. 4 — Firmare nuove fideiussioni o garanzie per “comprare tempo”
L’errore
La banca propone una soluzione: non revocherà il fido se il titolare, il coniuge o un genitore firmano una fideiussione “omnibus”, o se l’impresa offre un’ipoteca sulla casa di famiglia. Il titolare firma, convinto di aver salvato l’attività. Sei mesi dopo le vendite continuano a scendere, il fido viene comunque ridotto, e ora il debito dell’erboristeria è anche il debito della famiglia.
Perché è un errore
La fideiussione è un’obbligazione personale con cui il garante risponde del debito altrui con tutto il proprio patrimonio (art. 1936 c.c.). Quella “omnibus” copre tutte le obbligazioni presenti e future del debitore verso la banca, entro un importo massimo. Firmare una garanzia quando l’impresa è già in difficoltà non risolve la crisi: la trasferisce su un patrimonio che fino a quel momento era al riparo.
C’è poi un aspetto tecnico. Molti moduli bancari riproducono clausole dello schema predisposto dall’ABI che la Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto contrarie alla normativa antitrust: la clausola di “reviviscenza”, quella di “sopravvivenza” e la rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che le fideiussioni che riproducono quelle clausole sono nulle solo parzialmente, cioè limitatamente alle clausole riprodotte, salvo che risulti una diversa volontà delle parti. La giurisprudenza successiva si è divisa su un punto decisivo: se e come il garante debba provare il collegamento con l’intesa anticoncorrenziale per le fideiussioni stipulate dopo il 2005. Secondo la Terza Sezione (sentenza n. 20648 del 24 luglio 2024, relativa a una fideiussione del 2011; e sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024), la riproduzione delle tre clausole è sufficiente a fondare la nullità parziale. Secondo altre pronunce (Cass. n. 30383 del 25 novembre 2024 e Cass., Sez. I, n. 1170 del 17 gennaio 2025), il provvedimento di Banca d’Italia vale come prova privilegiata solo per le garanzie stipulate nel periodo coperto dall’accertamento, mentre per quelle successive il garante deve fornire ulteriori elementi.
Le conseguenze
Chi firma una nuova garanzia nel pieno della crisi espone il proprio patrimonio personale (la casa, il conto, lo stipendio del coniuge garante) a un debito che, se la crisi non si risolve, verrà richiesto per intero al garante. La banca non è obbligata a escutere prima il debitore principale, salvo che sia stato pattuito il beneficio della preventiva escussione, e nei moduli bancari questo beneficio è normalmente escluso.
Un altro effetto, meno visibile: la nuova garanzia può rafforzare la posizione della banca proprio nel momento in cui si dovrebbe negoziare con lei. Un creditore ben garantito da terzi ha meno interesse a un accordo con l’impresa.
Quando la banca chiede l’ipoteca sulla casa di famiglia
Una variante dello stesso errore è la concessione di un’ipoteca su un immobile personale, o di un familiare, a garanzia dei debiti dell’impresa. L’esperienza insegna che, in piena crisi, l’ipoteca viene spesso presentata come una “formalità” necessaria per mantenere il fido. Non lo è. L’ipoteca attribuisce alla banca il diritto di espropriare l’immobile e di essere soddisfatta con preferenza sul ricavato (art. 2808 c.c.), e trasforma un credito chirografario, che in un concordato minore potrebbe essere soddisfatto in percentuale, in un credito privilegiato che dovrà essere pagato nei limiti del valore del bene.
Il punto è duplice. Da un lato, la casa di famiglia diventa l’oggetto principale della garanzia del creditore. Dall’altro, un’ipoteca concessa per debiti preesistenti, quando l’impresa è già in difficoltà, è un atto che, a seconda dei tempi e delle circostanze, può essere esposto ad azioni di inefficacia nelle procedure, con effetti che si riverberano su tutti i creditori e sullo stesso debitore. Prima di concedere un’ipoteca per debiti già esistenti, occorre una valutazione legale specifica: non è mai una semplice formalità.
Cosa fare invece
Prima di firmare qualunque garanzia, occorre far leggere il modulo a un legale e valutare se esista un’alternativa: una moratoria, una rimodulazione del piano di rientro, l’accesso alla composizione negoziata, dove la banca deve trattare in modo attivo e informato. Se le garanzie esistono già, vanno analizzate:
- data di sottoscrizione e testo delle clausole, per verificare se riproducono lo schema ABI;
- presenza della rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., che impone al creditore di proporre le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, pena la liberazione del garante;
- presenza della deroga all’art. 1956 c.c., la norma che libera il fideiussore per obbligazioni future se la banca ha fatto credito al debitore pur conoscendone le difficoltà, senza autorizzazione del garante.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il tema della decadenza dell’art. 1957 c.c. è oggi uno dei più dibattuti. Alcune pronunce ritengono che, in presenza della clausola “a semplice richiesta scritta”, basti un’istanza stragiudiziale per impedire la decadenza (tra queste Cass., Sez. III, n. 5179 del 27 febbraio 2025); altre richiedono un’istanza giudiziale (Cass., Sez. III, n. 20648/2024 e n. 34678 del 27 dicembre 2024). Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 1° agosto 2025, ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e il Primo Presidente lo ha dichiarato ammissibile assegnandolo alle Sezioni Unite nel novembre 2025. Per il garante, questo significa che la data e la forma delle richieste della banca vanno controllate con estrema precisione: in alcuni casi possono fare la differenza tra un garante obbligato e uno liberato. Va inoltre ricordato che il garante persona fisica sovraindebitato può accedere, a sua volta, agli strumenti di regolazione della crisi previsti per i soggetti non fallibili, anche insieme ai familiari (art. 66 CCII).
Errore n. 5 — Aspettare troppo prima di usare gli strumenti di crisi per le imprese minori
L’errore
“Ci penseremo quando sarà inevitabile.” È la frase che più spesso precede la chiusura. Il titolare aspetta che la stagione natalizia sistemi i conti, poi che il nuovo prodotto rilanci le vendite, poi che la banca accetti un altro rinvio. Intanto i debiti crescono e le opzioni si riducono, fino a quando resta solo la liquidazione.
Perché è un errore
Il Codice della crisi è costruito sull’idea opposta: intervenire prima, quando la crisi è ancora reversibile. L’imprenditore ha il dovere di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie (art. 3 CCII). Per l’imprenditore individuale la norma chiede misure “idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi”; per le società, assetti organizzativi adeguati.
Un’erboristeria è quasi sempre un’impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Per queste imprese il Codice prevede strumenti specifici:
- la composizione negoziata per le imprese sotto soglia (art. 25-quater CCII): l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente che lo aiuti a negoziare con i creditori. L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale e l’esperto viene nominato secondo le regole dell’articolo. Le trattative possono sfociare in un contratto con uno o più creditori, in un accordo o, se la soluzione negoziale non è sufficiente, nell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi previsti per le imprese minori;
- il concordato minore (artt. 74-83 CCII): una proposta ai creditori, presentata tramite un Organismo di Composizione della Crisi, che consente di proseguire l’attività e di soddisfare i creditori anche in misura parziale, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni; se non c’è continuità aziendale, la proposta è ammissibile solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII), che porta alla liquidazione del patrimonio ma apre la strada all’esdebitazione.
Le conseguenze
Il tempo erode le alternative. Ogni mese di attesa aumenta il debito privilegiato (IVA, contributi, sanzioni e interessi), riduce la liquidità e rende più difficile costruire un piano di continuità credibile: quando arriva il momento di proporre un concordato minore, il piano non sta in piedi e resta solo la via liquidatoria. La sentenza della Cassazione n. 28574 del 28 ottobre 2025 mostra quanto sia stretta la cruna dell’ago: una proposta che non rispetta la graduazione dei privilegi è inammissibile, e il giudice lo rileva d’ufficio anche prima dell’omologazione. Più debito privilegiato si accumula, più difficile diventa rispettare quell’ordine con risorse limitate.
Cosa fare invece
La soluzione è anticipare: appena gli indicatori segnalano che i flussi dei prossimi mesi non basteranno a pagare i debiti in scadenza, è il momento di valutare la composizione negoziata o il concordato minore, non quando arrivano i pignoramenti. Il percorso concreto prevede il test di risanamento disponibile sulla piattaforma nazionale, la redazione di un piano finanziario realistico (con previsioni prudenti sulle vendite, non speranze), la scelta dello strumento coerente con la situazione.
In questa fase lo Studio Monardo mette in campo le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento: conosciamo dall’interno sia il percorso negoziale sia quello davanti all’OCC, e possiamo valutare con l’imprenditore quale dei due ha senso per la sua impresa.
Nella composizione negoziata l’imprenditore può chiedere misure protettive del patrimonio, nei limiti e con le procedure previste dal Codice, per impedire ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive durante le trattative. Accanto a queste, l’art. 25-bis CCII prevede misure premiali di natura fiscale (come la riduzione di sanzioni e interessi e possibilità di rateizzazione) per l’imprenditore che accede alla composizione negoziata, alle condizioni stabilite dalla norma.
Composizione negoziata o concordato minore: come si orienta la scelta
È qui che molti compromettono la propria posizione: scelgono lo strumento “per sentito dire”, senza confrontarlo con la situazione reale dell’impresa. I due percorsi non sono alternativi in astratto, ma rispondono a esigenze diverse.
| Aspetto | Composizione negoziata sotto soglia (art. 25-quater CCII) | Concordato minore (artt. 74-83 CCII) |
|---|---|---|
| Natura | Percorso stragiudiziale e riservato, con un esperto indipendente | Procedura davanti al tribunale, con l’ausilio dell’OCC |
| Chi guida l’impresa | L’imprenditore, che resta alla gestione | L’imprenditore, sotto il controllo degli organi della procedura |
| Esito tipico | Accordi con uno o più creditori; se non bastano, accesso agli strumenti per l’impresa minore | Omologazione di una proposta votata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto |
| Vincolo per i creditori dissenzienti | Gli accordi vincolano chi li sottoscrive | La proposta omologata vincola tutti i creditori anteriori |
| Quando è adatto | Crisi ancora reversibile, creditori disponibili a trattare | Serve una soluzione che vincoli anche chi non è d’accordo |
La composizione negoziata è lo strumento della crisi “in tempo”: funziona quando l’impresa ha ancora margini e quando banche e fornitori hanno interesse a una soluzione condivisa, ad esempio una moratoria sul mutuo, il consolidamento dello scoperto in un finanziamento a medio termine, il pagamento dilazionato dei fornitori a fronte della continuità degli ordini. Il concordato minore è lo strumento della crisi più avanzata, in cui occorre che una maggioranza decida anche per chi non vuole aderire: ha regole più formali, richiede un piano verificato dall’OCC e passa per il voto e l’omologazione.
Il punto che sfugge quasi sempre è che i due percorsi possono essere collegati: se le trattative della composizione negoziata non portano a un accordo sufficiente, l’impresa minore può accedere agli strumenti di regolazione della crisi a essa riservati, utilizzando il lavoro già fatto (dati, piano, rapporti con i creditori). Iniziare dalla composizione negoziata, quando i presupposti ci sono, non significa quindi “perdere tempo” rispetto al concordato minore. Significa, piuttosto, non arrivare al tribunale con un piano costruito in fretta.
C’è poi un aspetto pratico che riguarda specificamente il commercio al dettaglio: la stagionalità. Un’erboristeria ha mesi di vendita forte (autunno-inverno per tisane e rimedi stagionali, periodi di festa per cosmetica e confezioni regalo) e mesi deboli. Il piano, qualunque strumento si scelga, deve rispecchiare questa curva: rate costanti calcolate sulla media annua rischiano di diventare insostenibili proprio nei mesi in cui la cassa è più bassa.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nel concordato minore i creditori votano, ma non sempre servono tutti: l’omologazione richiede l’adesione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 CCII), e il tribunale può superare il mancato voto favorevole del fisco o degli enti previdenziali alle condizioni dell’art. 80, comma 3, CCII. Inoltre, nella composizione negoziata, l’esperto non è un giudice né un liquidatore: è un facilitatore indipendente, e l’imprenditore resta alla guida dell’impresa. Molti titolari rinunciano perché temono di “perdere il negozio”: è una paura che nasce dal confondere strumenti molto diversi.
Errore n. 6 — Chiudere la partita IVA o spostare i beni pensando che i debiti spariscano
L’errore
Esausto, il titolare decide di “chiudere tutto”: cessa la partita IVA, cede l’avviamento a un parente per una cifra simbolica, intesta l’auto al figlio, trasferisce i risparmi su un conto del coniuge. Pensa che, senza impresa, i debiti dell’impresa non esistano più.
Perché è un errore
Per l’imprenditore individuale non esiste separazione tra patrimonio dell’impresa e patrimonio personale: la ditta individuale è il titolare stesso. Cessare la partita IVA non estingue alcun debito, e il creditore può aggredire i beni personali secondo l’art. 2740 c.c. Per la società a responsabilità limitata il discorso cambia solo in parte: la società risponde con il suo patrimonio, ma i soci che hanno firmato fideiussioni rispondono come garanti, e la cancellazione della società non cancella le pretese tributarie, che in alcuni casi possono essere rivolte a liquidatori e soci nei limiti previsti dalla legge.
Gli atti di disposizione compiuti per sottrarre beni ai creditori sono esposti all’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) e, nelle procedure, alle azioni di inefficacia previste dal Codice. Nei casi più gravi, e in presenza di debiti tributari, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è prevista come reato dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è perdere la via d’uscita più efficace che il Codice offre al debitore onesto: l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. L’art. 280 CCII esclude dall’esdebitazione chi ha, tra l’altro, distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, o ostacolato la procedura. La liquidazione controllata consente l’esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura, se ne sussistono le condizioni (art. 282 CCII): ma chi ha svuotato il patrimonio prima della procedura rischia di vedersela negare, e di restare con i debiti e con una revocatoria in corso.
Anche i beni “spostati” spesso tornano indietro: il creditore che ottiene la revocatoria può aggredirli come se il trasferimento non fosse mai avvenuto, e nel frattempo il familiare che li ha ricevuti viene coinvolto in un contenzioso.
Cosa fare invece
Se l’attività non è più sostenibile, la chiusura va gestita, non improvvisata: inventario dei beni, valutazione dell’avviamento e del magazzino a valori reali, scelta tra liquidazione controllata e altri strumenti, con l’obiettivo dichiarato dell’esdebitazione. In pratica:
- nessun atto di disposizione di beni (vendita, donazione, intestazione a terzi) senza averne prima verificato gli effetti con un legale;
- nessuna cessione dell’azienda “a valore simbolico” a parenti;
- documentazione ordinata di contabilità, inventari e movimenti degli ultimi anni, perché la collaborazione e la trasparenza sono condizioni per l’esdebitazione;
- valutazione della posizione dei garanti, che va affrontata insieme a quella dell’impresa.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’esdebitazione non riguarda solo chi ha beni da liquidare. Il Codice prevede anche l’esdebitazione del debitore persona fisica incapiente (art. 283 CCII), che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura: è concessa una sola volta, al debitore meritevole, con l’obbligo di pagare i creditori se entro quattro anni sopravvengono utilità rilevanti. Per un ex titolare di ditta individuale senza beni, che ha chiuso l’erboristeria e vive di un reddito da lavoro dipendente modesto, è uno strumento da valutare con attenzione. Ma anche qui la meritevolezza dipende da come ci si è comportati prima: chi ha spostato beni o pagato solo i creditori “amici” rischia di perdere anche questa possibilità.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi verosimili per una piccola erboristeria con vendite in calo; non descrivono casi reali. Servono a rendere visibile quanto può costare un errore rispetto alla scelta corretta.
Quadro di partenza comune. Impresa individuale, ricavi scesi in tre anni da 186.400 € a 131.900 €. Debiti: scoperto di conto corrente su fido di cassa 38.700 €; mutuo chirografario residuo 46.250 €; cartelle per IVA e contributi 27.930 €; fornitori 14.860 €. Totale 127.740 €. La madre della titolare ha firmato una fideiussione omnibus fino a 90.000 €.
Simulazione 1 — La rateizzazione presa senza piano
Ipotesi: la titolare chiede a gennaio 2026 la rateizzazione delle cartelle per 27.930 € con semplice dichiarazione di difficoltà. Ottiene 84 rate: la quota capitale è di circa 332,50 € al mese, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione. Paga regolarmente 19 rate, poi in estate le vendite crollano e salta otto rate, anche non consecutive, tra luglio 2027 e aprile 2028.
- Con l’errore: al mancato pagamento dell’ottava rata scatta la decadenza. Il residuo, circa 21.612,50 € di sola quota capitale (27.930 − 19 × 332,50), oltre interessi, torna esigibile in un’unica soluzione. L’agente della riscossione può procedere con il pignoramento del conto aziendale: gli incassi delle vendite vengono intercettati e l’attività resta senza liquidità.
- Con la scelta corretta: prima di chiedere la rateizzazione, il debito fiscale viene inserito in un piano complessivo. Se il piano mostra che l’impresa non può sostenere 332,50 € al mese più gli altri impegni, si valuta subito la composizione negoziata o il concordato minore, dove le cartelle possono essere regolate nel rispetto dei privilegi e con il meccanismo dell’art. 80, comma 3, CCII per l’adesione del fisco. Il risultato non è garantito, ma l’impresa non brucia 19 rate per poi trovarsi al punto di partenza con meno liquidità.
Simulazione 2 — La revoca del fido arrivata prima o dopo l’istanza
Ipotesi: la banca comunica il 3 marzo la revoca del fido di cassa con richiesta di rientro di 38.700 € entro quindici giorni, quindi entro il 18 marzo. Il 25 marzo la posizione viene segnalata a sofferenza.
- Con l’errore: la titolare non reagisce. La segnalazione resta in Centrale Rischi; il 14 aprile una seconda banca rifiuta un finanziamento di 20.000 € per ricostituire il magazzino; il 9 maggio la prima banca deposita un ricorso per decreto ingiuntivo. Nessun documento viene conservato, e la titolare, che pure aveva dubbi sulla legittimità della segnalazione, non ha più elementi per provare il pregiudizio.
- Con la scelta corretta, scenario A: l’istanza di composizione negoziata (o, per l’impresa sotto soglia, la richiesta di nomina dell’esperto ex art. 25-quater CCII) era stata presentata a febbraio, quando gli indicatori mostravano già la crisi. In questo caso la revoca del 3 marzo non può fondarsi sul solo accesso alla composizione negoziata (art. 16, comma 5, CCII) e, se disposta per esigenze di vigilanza, deve essere motivata. La banca è al tavolo delle trattative.
- Con la scelta corretta, scenario B: l’istanza non era stata presentata, ma la titolare chiede subito la documentazione del rapporto e la visura in Centrale Rischi, contesta la segnalazione se ne mancano i presupposti e conserva il rifiuto del 14 aprile. Sulla base del principio ricordato da Cass. n. 29252/2024, la vicinanza temporale tra segnalazione e rifiuto di credito è un indizio utile per la prova presuntiva del danno.
Simulazione 3 — La garanzia della madre e il concordato minore
Ipotesi: l’impresa accede al concordato minore con continuità. Dopo aver soddisfatto integralmente i crediti privilegiati (o nella misura consentita dalla legge), il piano offre ai chirografari il 22%. La banca è chirografaria per 84.950 € (38.700 € di scoperto + 46.250 € di mutuo).
- La banca riceve dal concordato circa 18.689 € (84.950 × 22%).
- Restano 66.261 € che, di regola, la banca può chiedere alla madre in forza della fideiussione omnibus fino a 90.000 €, perché gli effetti dell’accordo con i creditori non si estendono automaticamente ai garanti.
- Con l’errore, cioè se la garanzia era stata firmata pochi mesi prima per “comprare tempo”, la madre risponde per l’intero residuo con il proprio patrimonio.
- Con la scelta corretta, la garanzia viene analizzata prima: data di firma, clausole riprodotte dallo schema ABI, rinuncia all’art. 1957 c.c., tempi e forma delle richieste della banca. Se emergono vizi, si possono far valere; se la posizione della garante è comunque pesante, si valuta per lei una procedura di sovraindebitamento, eventualmente familiare ai sensi dell’art. 66 CCII. Nessuna di queste verifiche garantisce un esito, ma ciascuna può cambiare il perimetro dell’esposizione.
La mappa degli errori
La tabella riassume i sei errori, il momento in cui di solito si commettono, l’effetto principale e se esiste un rimedio successivo. “Parziale” significa che il rimedio esiste ma non riporta la situazione al punto di partenza.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Pagare solo i fornitori | Primi 12-18 mesi del calo | Debito privilegiato che rende difficile un piano ammissibile; pagamenti esposti a contestazioni | Parziale |
| Ignorare le cartelle / rateizzare senza piano | Alla notifica e nei 60 giorni successivi | Pignoramento del conto; decadenza dalla dilazione dopo 8 rate non pagate | Parziale |
| Subire revoca del fido e segnalazione in Centrale Rischi | Alla prima comunicazione della banca | Chiusura del credito su tutto il sistema; perdita della prova del danno | Sì, se si agisce e si documenta |
| Firmare nuove garanzie | Durante le trattative informali con la banca | Patrimonio familiare esposto per l’intero residuo | Parziale (verifica dei vizi della garanzia; procedure per il garante) |
| Aspettare per gli strumenti di crisi | Quando gli indicatori segnalano già la crisi | Riduzione delle alternative alla sola liquidazione | Parziale |
| Chiudere la partita IVA o spostare i beni | Nella fase finale, per stanchezza | Revocatorie, possibile perdita dell’esdebitazione, rischi penali in materia tributaria | No, o solo in parte |
Il punto che sfugge quasi sempre è che questi errori non sono indipendenti: uno prepara il successivo. Chi paga solo i fornitori accumula cartelle; chi accumula cartelle subisce la revoca del fido; chi subisce la revoca firma nuove garanzie; chi ha garanzie e debiti crescenti aspetta, e alla fine chiude male.
La checklist preventiva
Prima di prendere qualunque decisione sui debiti della tua erboristeria, verifica che:
- [ ] hai scaricato l’estratto di ruolo aggiornato dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e conosci l’importo e la data di notifica di ogni cartella;
- [ ] hai richiesto la visura della tua posizione in Centrale Rischi a Banca d’Italia e sai come ogni banca ti classifica;
- [ ] hai raccolto tutti i contratti bancari: conto corrente, fido, mutuo, eventuali anticipi su fatture o POS;
- [ ] hai recuperato copia di ogni fideiussione o garanzia firmata da te o da familiari, con la data di sottoscrizione;
- [ ] hai un prospetto dei debiti diviso per creditore e per natura (privilegiato, chirografario, garantito);
- [ ] hai un piano di cassa a 6-12 mesi costruito su vendite prudenti, non su vendite sperate;
- [ ] hai verificato con il commercialista se l’impresa rientra nei parametri di impresa minore (attivo, ricavi, debiti);
- [ ] hai eseguito il test di risanamento sulla piattaforma nazionale della composizione negoziata;
- [ ] non hai firmato, né stai per firmare, nuove garanzie personali senza averle fatte esaminare;
- [ ] non hai compiuto atti di disposizione di beni (vendite, donazioni, intestazioni a familiari) negli ultimi mesi senza verificarne gli effetti;
- [ ] stai conservando ogni comunicazione della banca e dell’agente della riscossione, compresi i rifiuti di credito;
- [ ] conosci la scadenza delle prossime rate (rateizzazione ordinaria o definizione agevolata) e sai se puoi sostenerle.
Se più di tre caselle restano vuote, non è il momento di decidere da soli.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi legge questo elenco riconoscendosi in uno o più errori non deve concludere che sia tutto perduto. Distinguiamo, con onestà, cosa si recupera e cosa no.
Se hai pagato solo i fornitori, quel denaro non torna indietro, ma il quadro si può ancora ricostruire. Il primo passo è fermare i pagamenti selettivi e impostare un piano coerente con lo strumento di crisi più adatto. Un concordato minore resta possibile se, con le risorse residue e con i flussi futuri della continuità, si riesce a costruire una proposta che rispetti l’ordine dei privilegi. Se i pagamenti fatti in passato riguardano soggetti vicini all’impresa, vanno esaminati con attenzione prima di presentare qualunque domanda.
Se hai ignorato le cartelle, le vie d’uscita dipendono dallo stato dell’esecuzione. Se il termine per impugnare la cartella è scaduto, restano comunque contestabili i vizi successivi (ad esempio la prescrizione maturata dopo la notifica) e gli atti esecutivi viziati. Se il conto è già pignorato, si verifica la regolarità del pignoramento e la possibilità di chiedere una rateizzazione, che, secondo la disciplina dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, produce effetti sulle azioni esecutive in corso a determinate condizioni. Se la situazione complessiva è grave, le cartelle si inseriscono in uno strumento di regolazione della crisi.
Se hai subito la revoca del fido e la segnalazione, sei ancora in tempo per chiedere la documentazione, verificare i presupposti e, se la segnalazione è illegittima, chiederne la cancellazione e il risarcimento del danno. Il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione: non è una partita che si chiude in pochi giorni, ma le prove si perdono con il tempo.
Se hai firmato garanzie, la firma non si cancella, ma la garanzia va analizzata. Le vie d’uscita sono la verifica della nullità parziale delle clausole riprodotte dallo schema ABI, il controllo della decadenza dell’art. 1957 c.c., la verifica della liberazione ex art. 1956 c.c. quando non derogata, e, per il garante persona fisica sovraindebitato, l’accesso a una propria procedura di regolazione della crisi.
Se hai aspettato troppo, la composizione negoziata o il concordato minore possono non essere più praticabili. Resta la liquidazione controllata, che non è una sconfitta se consente al titolare onesto di ottenere l’esdebitazione e ripartire. Per la persona fisica che non ha alcun bene né reddito utile per i creditori, c’è l’esdebitazione del debitore incapiente.
Se hai già chiuso la partita IVA o spostato beni, la situazione è la più delicata. La cessazione in sé non impedisce l’accesso alle procedure: un imprenditore cessato può accedere agli strumenti di sovraindebitamento per i debiti residui dell’impresa. Gli atti di disposizione, invece, vanno valutati uno per uno: in alcuni casi la loro neutralizzazione volontaria (ad esempio il ritrasferimento del bene) prima di avviare una procedura può migliorare la posizione del debitore sotto il profilo della meritevolezza; in altri casi il danno è già fatto. È una valutazione che non si può generalizzare.
Il dato comune a tutti questi scenari è che il rimedio, quando esiste, ha una finestra temporale. Ogni settimana in più restringe le opzioni.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho già una rateizzazione e sto saltando qualche rata: è finita?”
Non necessariamente. Con la disciplina vigente per l’art. 19 D.P.R. 602/1973, la decadenza scatta al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Finché non si arriva a quella soglia il piano resta in piedi. Il problema è capire se il piano è ancora sostenibile: se non lo è, conviene affrontare subito il debito fiscale dentro un quadro più ampio invece di arrivare alla decadenza. Se invece si tratta di rate della rottamazione-quinquies, le regole sulla decadenza sono più severe e vanno verificate subito.
“La banca mi ha segnalato a sofferenza: posso fare qualcosa?”
Sì. Si verifica se la segnalazione è stata preceduta da una valutazione della tua situazione finanziaria complessiva e se sei stato informato. Se mancano i presupposti, si chiede la cancellazione e si valuta l’azione per il danno, che, come ricorda la Cassazione, va provato ma può esserlo anche con presunzioni. Conserva ogni rifiuto di credito ricevuto dopo la segnalazione.
“Mia madre ha firmato una fideiussione: rischia la casa?”
Il rischio esiste: il garante risponde con il proprio patrimonio. Ma prima di darlo per scontato si verifica il testo della garanzia (clausole ABI, rinuncia all’art. 1957 c.c., deroga all’art. 1956 c.c.), la data di firma e il comportamento della banca. Inoltre, se tua madre non è in grado di far fronte al debito, può valutare una propria procedura di sovraindebitamento.
“La mia erboristeria è troppo piccola per la composizione negoziata?”
No. L’art. 25-quater CCII è stato pensato proprio per le imprese sotto soglia: l’imprenditore commerciale o agricolo che possiede i requisiti dell’impresa minore può chiedere la nomina di un esperto. La dimensione ridotta non è un ostacolo; lo è, piuttosto, l’assenza di prospettive concrete di risanamento.
“Se chiudo e liquido tutto, i debiti mi restano a vita?”
Non se accedi agli strumenti corretti e ne hai i requisiti. La liquidazione controllata consente l’esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura, alle condizioni dell’art. 280 e dell’art. 282 CCII. Ciò che compromette l’esdebitazione sono i comportamenti scorretti: distrazioni, preferenze fraudolente, mancata collaborazione.
“Ho venduto il furgone a mio cognato per poco: ho rovinato tutto?”
Dipende dal momento, dal prezzo e dalle circostanze. Un atto di disposizione a prezzo vile in piena insolvenza è esposto alla revocatoria e incide sulla valutazione della tua meritevolezza. Va esaminato prima di qualunque domanda, perché talvolta esistono modi per neutralizzarne gli effetti.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono mostrano cosa accade, davanti ai giudici, quando si commettono gli errori descritti, o quando si sa evitarli. Per ciascuna indichiamo estremi, principio riformulato e rilevanza per l’imprenditore in crisi.
Sull’ordine dei privilegi nel concordato minore
1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. La Corte ha affermato che la proposta di concordato minore, pur con ampia libertà di contenuto, deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione, applicando per rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII le regole del concordato preventivo; la violazione rende la proposta inammissibile ed è rilevabile d’ufficio. Rilevanza: chi ha lasciato crescere il debito privilegiato pagando solo i chirografari rischia di non riuscire a costruire una proposta ammissibile.
Sulle fideiussioni ABI e sulla posizione del garante
2. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021. Le fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI ritenute anticoncorrenziali sono nulle solo nelle clausole riprodotte, salvo diversa volontà delle parti. Rilevanza: è la base di ogni verifica sulle garanzie firmate da titolari e familiari; la nullità colpisce le clausole, non l’intera garanzia.
3. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 20648 del 24 luglio 2024. Per una fideiussione stipulata nel 2011, la Corte ha ritenuto sufficiente la riproduzione delle tre clausole censurate a fondare la nullità parziale; sulla decadenza dell’art. 1957 c.c. ha richiesto, in presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, un’istanza giudiziale. Rilevanza: anche le garanzie successive al 2005 possono essere esaminate, e i tempi delle azioni della banca contano.
4. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024. Per una fideiussione del 2006, la Corte ha ritenuto che la riproduzione delle clausole basti per la nullità parziale, sia per le fideiussioni omnibus sia per quelle specifiche. Rilevanza: la distinzione tra omnibus e specifica non chiude, da sola, la verifica.
5. Cass. civ., sentenza n. 30383 del 25 novembre 2024. Secondo questa pronuncia, il provvedimento di Banca d’Italia vale come prova privilegiata per le fideiussioni stipulate nel periodo dell’accertamento; per quelle successive il garante deve dimostrare con altri elementi la persistenza dell’intesa. Rilevanza: è l’orientamento più rigoroso per il garante, che deve preparare la prova con cura.
6. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1170 del 17 gennaio 2025. Ha ribadito in termini sostanzialmente identici il principio della pronuncia precedente. Rilevanza: conferma che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è divisa e che la strategia va calibrata sulla data della garanzia.
7. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 8669 del 1° aprile 2025. Si colloca nell’orientamento secondo cui il provvedimento di Banca d’Italia, riferito ai moduli per fideiussioni omnibus, non costituisce prova privilegiata per le fideiussioni specifiche. Rilevanza: il garante di una fideiussione specifica deve aspettarsi un onere probatorio più pesante.
8. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 5179 del 27 febbraio 2025. In presenza della clausola “a semplice richiesta scritta”, ha ritenuto sufficiente un’istanza stragiudiziale per impedire la decadenza dell’art. 1957 c.c. Rilevanza: mostra il contrasto con l’orientamento della pronuncia n. 20648/2024; per il garante, la forma della richiesta della banca può essere decisiva.
9. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 34678 del 27 dicembre 2024. Si colloca nell’orientamento che, per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., richiede un’istanza giudiziale. Rilevanza: completa il quadro del contrasto.
10. Tribunale di Siracusa, ordinanza del 1° agosto 2025, e decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione del novembre 2025. Il Tribunale ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sulla questione dell’istanza idonea a impedire la decadenza dell’art. 1957 c.c.; il Primo Presidente lo ha ritenuto ammissibile e assegnato alle Sezioni Unite. Rilevanza: chi ha una garanzia in contestazione deve seguire l’evoluzione della questione, che può incidere sulla propria posizione.
11. Corte d’Appello di Milano, sentenza del 26 febbraio 2025. Nel merito, ha considerato la riproduzione delle clausole in una fideiussione successiva al 2005 come presunzione relativa della persistenza del collegamento con l’intesa, con onere della prova contraria a carico della banca. Rilevanza: indica come una parte della giurisprudenza di merito distribuisce l’onere della prova in modo più favorevole al garante.
Sulla segnalazione in Centrale Rischi
12. Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024. Il danno da illegittima segnalazione non è in re ipsa e va allegato e provato, ma può essere dimostrato anche per presunzioni; per l’imprenditore rileva il peggioramento dell’affidabilità commerciale, e il giudice deve valutare complessivamente gli indizi, compresa la vicinanza temporale tra segnalazione e revoche o rifiuti di credito. Rilevanza: chi conserva le prove degli effetti della segnalazione ha concrete possibilità di farle valere; chi non le conserva, no.
13. Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 27262 del 25 settembre 2023. Richiamata dalla pronuncia precedente in materia di prova presuntiva del nesso tra segnalazione e revoca degli affidamenti. Rilevanza: conferma che la sequenza temporale degli eventi bancari è un elemento di prova da documentare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro ha due tempi: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare che cosa si può ancora recuperare. Ecco, in concreto, cosa facciamo.
- Ricostruiamo la mappa completa dei debiti dell’impresa e dei garanti, incrociando estratto di ruolo, Centrale Rischi, contratti bancari e scadenziario fornitori, e classificando ogni posizione per natura e grado di privilegio.
- Verifichiamo ogni cartella: notifica, prescrizione, calcolo di sanzioni e interessi, e predisponiamo le impugnazioni nei termini quando ne ricorrono i presupposti.
- Valutiamo la sostenibilità di una rateizzazione o della definizione agevolata prima che venga chiesta o proseguita, confrontandola con i flussi reali dell’impresa, per evitare piani destinati alla decadenza.
- Esaminiamo revoca degli affidamenti e segnalazione in Centrale Rischi: preavviso, motivazione, buona fede, presupposti della sofferenza; chiediamo la documentazione, la rettifica e, se necessario, agiamo per la cancellazione e il risarcimento.
- Analizziamo le fideiussioni e le garanzie di titolare e familiari: clausole riprodotte dallo schema ABI, art. 1957 c.c., art. 1956 c.c., data di firma; e diciamo con chiarezza quando una garanzia proposta dalla banca va rifiutata o rinegoziata.
- Accompagniamo l’impresa sotto soglia nella composizione negoziata ex art. 25-quater CCII: preparazione della documentazione, piano finanziario, trattative con banche, fornitori e amministrazione finanziaria, valutazione delle misure protettive.
- Costruiamo la proposta di concordato minore nel rispetto dell’ordine dei privilegi, con il supporto dell’OCC, e valutiamo l’applicabilità dell’art. 80, comma 3, CCII per l’adesione di fisco ed enti previdenziali.
- Gestiamo la chiusura ordinata quando la continuità non è sostenibile: liquidazione controllata, tutela della meritevolezza, percorso verso l’esdebitazione; per il debitore senza beni, valutazione dell’esdebitazione dell’incapiente.
- Verifichiamo gli atti già compiuti (pagamenti selettivi, cessioni, intestazioni a familiari) per misurarne l’impatto e, quando possibile, ridurne gli effetti prima di avviare una procedura.
- Difendiamo l’impresa e i garanti nei giudizi che nascono dalla crisi: opposizioni a decreti ingiuntivi, opposizioni all’esecuzione, contenziosi con la banca, fino all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un’erboristeria in crisi la competenza che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore: significa conoscere dall’interno il meccanismo della composizione negoziata, i doveri di banche e creditori nelle trattative e il modo in cui un piano diventa credibile agli occhi di chi deve accettarlo. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono di valutare con cognizione di causa se, fallita o non praticabile la via negoziale, il concordato minore o la liquidazione controllata siano la strada giusta.
Quando l’errore è già stato commesso e va riparato nei gradi successivi del giudizio, la qualifica di cassazionista garantisce continuità: la stessa strategia, impostata nella prima analisi, viene seguita dallo stesso difensore fino alla Corte di Cassazione, senza dover ricominciare da capo con un nuovo professionista.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: il commercialista costruisce i numeri del piano, l’avvocato ne verifica la tenuta giuridica, e le due letture si correggono a vicenda. Non promettiamo che l’attività resterà aperta; ci impegniamo ad analizzare ogni strada disponibile, a dirti con chiarezza quali sono percorribili e a costruire con te la strategia più solida.
Chiusura
Uno studio legale non può evitare da solo la chiusura di un’erboristeria: può evitare che sia la sequenza degli errori a decidere al posto dei numeri. Pagamenti selettivi, cartelle ignorate, revoche subite in silenzio, garanzie firmate per paura, attese troppo lunghe e chiusure improvvisate sono scelte che si possono prevenire, e in parte correggere.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché le sue competenze certificate coincidono con i punti in cui la crisi della piccola impresa si gioca davvero. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo opera nella composizione negoziata, compresa quella per le imprese sotto soglia. Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, conosce dall’interno concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione. E il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di affrontare insieme i due fronti del titolo: la banca e le cartelle.
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