#Finsubito news – Il Certificato Dei Debiti Fiscali Va Allegato All’istanza Di Composizione Negoziata?


Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che un imprenditore si pone quando prepara l’istanza di composizione negoziata e si trova davanti alla voce “certificato unico dei debiti tributari”. Le domande sono scritte come ce le fanno le persone, le risposte sono complete e pensate per essere lette anche una alla volta.

Il quadro, in tre frasi. La composizione negoziata è il percorso stragiudiziale e riservato in cui l’imprenditore in difficoltà chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che lo accompagni nelle trattative con i creditori (artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente a ottobre 2026 dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024). L’istanza si presenta solo attraverso la piattaforma telematica nazionale e, secondo l’art. 17, comma 3, lett. e) CCII, deve contenere tra gli altri documenti proprio il certificato unico dei debiti tributari previsto dall’art. 364, comma 1. Il correttivo ha però aggiunto un comma 3-bis che consente, a certe condizioni, di partire anche senza averlo ancora in mano.

Perché ne parliamo noi. L’istanza di composizione negoziata è il terreno di lavoro dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha questa abilitazione e conosce dall’interno come l’esperto legge i documenti fiscali allegati, che cosa cerca nel certificato e quali incoerenze lo mettono in allarme. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che significa avvocati e commercialisti che leggono insieme il certificato dell’Agenzia, la situazione dell’Agente della riscossione e l’estratto della Centrale dei rischi prima che arrivino sul tavolo dell’esperto.

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Blocco A — Le basi

“Ma il certificato dei debiti fiscali è proprio obbligatorio per l’istanza?”

Sì: è uno dei documenti che la legge elenca espressamente tra quelli da inserire nella piattaforma al momento della presentazione dell’istanza. Non è un allegato facoltativo che l’esperto “potrebbe chiedere” più avanti.

L’art. 17, comma 3, CCII elenca i documenti che l’imprenditore inserisce nella piattaforma quando presenta l’istanza. La lettera e) indica il “certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1”. Accanto a questo, nella stessa lista, ci sono altri due documenti di natura pubblica che viaggiano insieme: la lettera f), cioè la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione, e la lettera g), cioè il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi previsto dall’art. 363, comma 1 (INPS e INAIL). Chiude l’elenco la lettera h), l’estratto della Centrale dei rischi della Banca d’Italia non anteriore a tre mesi.

Il motivo è semplice. L’esperto deve capire in pochi giorni se c’è una “concreta prospettiva di risanamento” (art. 17, comma 5). Senza una fotografia ufficiale dei debiti verso il Fisco, che in moltissime imprese in crisi sono la voce più pesante, quella valutazione sarebbe fatta sulle sole dichiarazioni dell’imprenditore.

Due precisazioni che evitano equivoci:

  • il certificato riguarda i debiti tributari risultanti agli uffici, non è una dichiarazione che l’imprenditore compila da sé;
  • non sostituisce l’elenco dei creditori della lettera c): il Fisco va comunque indicato lì, con gli importi scaduti e a scadere.

Vale anche per l’impresa sotto soglia? Sì. L’art. 25-quater, comma 2, CCII stabilisce che l’impresa minore presenta l’istanza al segretario generale della Camera di commercio “unitamente ai documenti di cui all’articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h)”. La lettera e) è dentro. Ne parliamo più avanti in una domanda dedicata.

“Che cos’è esattamente questo ‘certificato unico’? È lo stesso che mi dà l’Agenzia Riscossione?”

No, sono due documenti diversi e la legge li chiede entrambi. Confonderli è l’errore più frequente.

Il certificato unico dei debiti tributari è disciplinato dall’art. 364 CCII. Il comma 1 stabilisce che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il comma 2 ha affidato all’Agenzia delle entrate l’adozione dei modelli per certificare i carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria e l’esistenza di contestazioni, con istruzioni agli uffici e un fac-simile di richiesta.

In pratica, quindi, il certificato dell’Agenzia delle entrate guarda alla fase “a monte”: atti emessi dall’ufficio, contestazioni ancora aperte (pensi a un avviso di accertamento impugnato), contestazioni chiuse con un debito che però non è stato pagato.

La situazione debitoria dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (lettera f) guarda invece alla fase “a valle”: i carichi già affidati all’agente della riscossione, cioè quello che di solito si traduce in cartelle, avvisi di addebito, rateazioni in corso o decadute, definizioni agevolate.

Documento Norma Chi lo rilascia Che cosa fotografa
Certificato unico dei debiti tributari art. 17 c.3 lett. e) e art. 364 c.1 CCII Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per domicilio fiscale Debiti da atti, contestazioni in corso, contestazioni definite non pagate
Situazione debitoria complessiva art. 17 c.3 lett. f) CCII Agenzia delle entrate-Riscossione Carichi affidati all’agente della riscossione
Certificato debiti contributivi e premi art. 17 c.3 lett. g) e art. 363 c.1 CCII INPS e INAIL Contributi e premi assicurativi non versati
Estratto Centrale dei rischi art. 17 c.3 lett. h) CCII Banca d’Italia Esposizione verso banche e intermediari, non anteriore a 3 mesi

Come detto, l’uno non vale per l’altro: un’istanza con la sola situazione AdER e senza il certificato dell’art. 364 è un’istanza incompleta, e viceversa.

“Chi lo deve chiedere e a quale ufficio?”

Lo chiede il debitore, cioè l’impresa, personalmente o tramite un delegato con delega formale, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale. Il certificato può essere chiesto anche dal tribunale, ma nella composizione negoziata, che è un percorso stragiudiziale, a muoversi è l’imprenditore.

Le istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle entrate per la richiesta indicano:

  • chi firma: il soggetto d’imposta (per una società, il legale rappresentante) oppure un delegato, che consegna la delega insieme alla richiesta;
  • dati da indicare: codice fiscale, partita IVA, cognome e nome o denominazione per esteso, senza abbreviazioni, e domicilio fiscale; se il richiedente è diverso, anche i suoi dati e la sua qualità (rappresentante, delegato);
  • come presentarla: consegna diretta all’ufficio, che rilascia ricevuta; raccomandata con avviso di ricevimento e copia del documento d’identità; oppure PEC all’ufficio competente;
  • oggetto della PEC: “Richiesta Certificato unico debiti tributari (Art. 364 D. lgs. n. 14/2019)”; se il modello è firmato digitalmente non servono altri allegati, se è firmato a mano va unita la copia del documento d’identità;
  • bollo: se a chiedere è il debitore, è dovuta l’imposta di bollo e anche il certificato è soggetto a bollo e tributi speciali.

Il modello si scarica gratuitamente dal sito dell’Agenzia o si ritira presso gli uffici territoriali.

Il consiglio pratico è uno solo: usi la PEC con firma digitale del legale rappresentante. Ottiene una data certa di ricevimento, che, come vedremo nella domanda sul comma 3-bis, è il dato da cui dipende la possibilità di presentare l’istanza prima di avere il certificato.

“Quanto tempo ci vuole per averlo?”

Le indicazioni divulgate sulla prassi dell’Agenzia parlano di rilascio entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. È un tempo che va messo in conto fin dal primo giorno, perché nella crisi d’impresa trenta giorni possono essere tanti.

Le istruzioni ufficiali che abbiamo esaminato non riportano il termine; il dato dei 30 giorni è riferito da fonti specializzate che descrivono il provvedimento attuativo. Per questo, nella pratica, si ragiona così: la richiesta si invia il prima possibile, idealmente nello stesso giorno in cui si decide di avviare la composizione negoziata, e si pianifica tutto il resto (bilanci, progetto di piano, elenco creditori) in parallelo.

È qui che entra in gioco la novità del correttivo, il comma 3-bis dell’art. 17: in attesa delle certificazioni delle lettere e), f) e g), l’imprenditore può inserire nella piattaforma una dichiarazione sostitutiva di averle richieste almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza. Quindi il tempo di attesa “obbligato” non è di trenta giorni ma di dieci: dopo dieci giorni dalla richiesta, se il certificato non è ancora arrivato, si può partire.


Blocco B — La procedura

“Quindi posso presentare l’istanza anche se il certificato non mi è ancora arrivato?”

Sì, ma solo se l’ha chiesto almeno dieci giorni prima e lo dichiara con una dichiarazione sostitutiva. Non basta “averci pensato” o aver telefonato all’ufficio.

Il comma 3-bis dell’art. 17 CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, risolve un problema reale delle prime applicazioni: le imprese erano pronte con piano e bilanci, ma restavano ferme per settimane in attesa dei certificati pubblici, mentre i creditori più aggressivi avviavano pignoramenti. Oggi la regola è questa:

  1. l’imprenditore invia le richieste all’Agenzia delle entrate (certificato art. 364), all’Agenzia delle entrate-Riscossione (situazione debitoria) e agli enti previdenziali (certificato art. 363);
  2. trascorsi almeno dieci giorni, se uno o più documenti non sono arrivati, inserisce nella piattaforma una dichiarazione sostitutiva che attesta di averli richiesti in quella data;
  3. quando i certificati arrivano, li carica e li mette a disposizione dell’esperto.

Tre cautele, che contano più della regola stessa:

  • la data della richiesta deve essere dimostrabile: ricevuta di consegna PEC, avviso di ricevimento della raccomandata, ricevuta dell’ufficio. Conservi tutto, perché l’esperto o, più avanti, il tribunale chiamato a confermare le misure protettive potrebbero volerlo vedere;
  • la dichiarazione sostitutiva è un atto con responsabilità anche penale in caso di falsità (D.P.R. 445/2000): non va mai firmata “per anticipare”, indicando una richiesta che non è stata fatta o una data diversa;
  • la dichiarazione copre l’attesa, non l’assenza di contenuto: nel frattempo l’elenco creditori della lettera c) deve già riportare i debiti fiscali che l’impresa conosce.

Il comma 3-bis riguarda solo le lettere e), f) e g). Non vale per l’estratto della Centrale dei rischi (lettera h), che si ottiene in tempi più rapidi e va allegato con data non anteriore a tre mesi, né per bilanci, progetto di piano ed elenco creditori.

“Come si fa, passo passo, dal giorno in cui decido di partire?”

L’ordine giusto è: prima le richieste dei certificati, poi tutto il resto in parallelo. Chi fa il contrario perde almeno dieci giorni.

La tabella che segue riassume la sequenza, con i termini previsti dal testo vigente dell’art. 17 CCII.

Fase Atto Termine Davanti a chi
1 Richiesta certificato unico debiti tributari (art. 364) Giorno 0, via PEC Ufficio Agenzia delle entrate del domicilio fiscale
2 Richiesta situazione debitoria complessiva Giorno 0 Agenzia delle entrate-Riscossione
3 Richiesta certificato debiti contributivi e premi (art. 363) Giorno 0 INPS e INAIL
4 Estratto Centrale dei rischi Non anteriore a 3 mesi dall’istanza Banca d’Italia
5 Bilanci, progetto di piano, piano finanziario a sei mesi, elenco creditori, dichiarazioni In parallelo Impresa e consulenti
6 Presentazione istanza con documenti o dichiarazione sostitutiva (c.3-bis) Non prima di 10 giorni dalle richieste, se i certificati mancano Piattaforma telematica nazionale (art. 17 c.1)
7 Accettazione dell’esperto e dichiarazioni di indipendenza Entro 2 giorni lavorativi dalla nomina (art. 17 c.4) Piattaforma
8 Convocazione e verifica della prospettiva di risanamento; archiviazione se manca Archiviazione entro 5 giorni lavorativi (art. 17 c.5) Esperto
9 Caricamento dei certificati arrivati dopo l’istanza Appena rilasciati Piattaforma, a disposizione dell’esperto
10 Durata dell’incarico 180 giorni dall’accettazione, prorogabili fino a ulteriori 180 nei casi previsti (art. 17 c.7) Esperto

Due note sui termini. Primo: nei procedimenti disciplinati dal Codice la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9, comma 1, CCII), quindi i termini dell’esperto e quelli per il deposito del ricorso sulle misure protettive corrono anche dal 1° al 31 agosto. Secondo: i dieci giorni del comma 3-bis sono un termine minimo a ritroso (“almeno dieci giorni prima”), non una scadenza; nulla vieta di attendere il certificato se si è vicini al rilascio.

“Il certificato lo carico io sulla piattaforma? E se arriva dopo?”

Sì, il caricamento è a cura dell’imprenditore, che lo inserisce nella piattaforma. L’esperto non va a chiederlo all’Agenzia al posto suo.

L’art. 17, comma 1, stabilisce che l’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica dell’art. 13, compilando un modello il cui contenuto è definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (comma 2). I documenti del comma 3 sono “inseriti” nella piattaforma al momento della presentazione. Se si è usata la dichiarazione sostitutiva del comma 3-bis, il certificato arrivato dopo va caricato appena disponibile: è nell’interesse dell’impresa, perché fino a quel momento l’esperto lavora su dati non certificati.

Che cosa fa l’esperto con il certificato? Lo confronta con tre cose:

  • con l’elenco dei creditori (lettera c): se il certificato mostra un debito che l’elenco non riporta, la prima domanda sarà “perché?”;
  • con il piano finanziario per i sei mesi successivi (lettera b): se ci sono contestazioni in corso che possono trasformarsi in debiti esigibili nel semestre, il piano deve tenerne conto;
  • con la situazione AdER: debiti che compaiono in un documento e non nell’altro possono indicare carichi non ancora affidati, oppure duplicazioni da chiarire.

Un’indicazione utile arriva dalla giurisprudenza sulle misure protettive: il Tribunale di Milano, già con decreto del 28 dicembre 2021, ha ritenuto che, se la documentazione allegata alla richiesta di conferma è carente, il giudice possa assegnare un termine per integrarla, invece di rigettare subito. È una regola di buon senso, ma non è una garanzia: l’integrazione presuppone che il documento esista o sia stato almeno chiesto.

“E le misure protettive? Il certificato serve anche lì?”

Le misure protettive si chiedono con l’istanza e poi vanno confermate dal tribunale: un quadro fiscale chiaro e documentato pesa molto anche in quella fase. Il certificato, insomma, non serve solo per “superare il controllo” della piattaforma.

Con l’istanza l’imprenditore può chiedere l’applicazione delle misure protettive (art. 18 CCII), che impediscono ai creditori indicati di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Poi deve rivolgersi al tribunale per la conferma, nei termini dell’art. 19. La giurisprudenza raccolta nei massimari camerali mostra che in quella fase il giudice guarda al quadro complessivo:

  • il Tribunale di Milano (24 febbraio 2022) ha ritenuto inammissibile la richiesta di conferma senza la notifica ai creditori interessati;
  • il Tribunale di Trani (21 marzo 2022) ha collegato al deposito tardivo del ricorso il rigetto, l’inefficacia della protezione e la cancellazione della pubblicazione dal Registro delle imprese;
  • il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (7 novembre 2024) ha chiarito che per la conferma serve un avvio effettivo dell’interlocuzione con i creditori, non basta un controllo dei documenti.

Sul Fisco c’è un punto in più, da conoscere bene. Secondo le pronunce riportate da EC News (30 luglio 2026), le misure protettive non bloccano l’attività con cui l’Amministrazione determina il proprio credito: il Tribunale di Trento (23 settembre 2022) ha ritenuto che non impediscano l’iscrizione a ruolo dei debiti tributari, e il Tribunale di Gela (4 aprile 2024) che sia ammessa la notifica di cartelle e di altri atti impositivi. Quindi, durante le trattative, il quadro fiscale può muoversi: nuovi ruoli, nuove cartelle. Il certificato iniziale è una fotografia, e l’esperto si aspetta che l’imprenditore la aggiorni.

“Devo allegare anche le dichiarazioni dei redditi o basta il certificato?”

Dipende da che tipo di impresa è: le dichiarazioni fiscali non sostituiscono il certificato, ma in certi casi si aggiungono.

La lettera a) dell’art. 17, comma 3, chiede i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, salvo che siano già depositati al registro delle imprese. Per chi non è obbligato al deposito del bilancio (pensi a una ditta individuale o a una società di persone in contabilità semplificata) chiede invece le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta, insieme a una situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’istanza. La lettera a-bis), introdotta dal correttivo, aggiunge che, se i bilanci non sono stati approvati, vanno inseriti i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni.

Quindi, per una ditta individuale, nella piattaforma finiscono sia le dichiarazioni dei redditi e IVA sia il certificato unico dei debiti tributari: le prime raccontano i redditi e l’imposta dovuta, il secondo dice che cosa risulta non pagato o contestato agli uffici. Sono due piani diversi.

Un esempio di incoerenza che l’esperto nota subito: dichiarazioni IVA presentate con imposta a debito, nessun versamento risultante, e certificato che non mostra ancora nulla perché il controllo automatizzato non è partito. In quel caso il debito c’è anche se il certificato tace, e va inserito nell’elenco creditori e nel piano. Come detto sopra, il certificato fotografa ciò che risulta agli uffici, non ciò che l’impresa sa di dovere.


Blocco C — I casi particolari

“Sono un’impresa sotto soglia, un piccolo artigiano: vale anche per me?”

Sì: l’impresa minore deve allegare il certificato unico dei debiti tributari esattamente come l’impresa sopra soglia. Cambiano l’ufficio a cui si presenta l’istanza e alcuni documenti, non questo.

L’art. 25-quater CCII riguarda l’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d) (l’impresa minore) e si trova in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza. Il comma 2 dispone che l’istanza è presentata al segretario generale della Camera di commercio della sede legale “unitamente ai documenti di cui all’articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h)”.

Nella lista manca la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento con il piano finanziario semestrale. Ci sono invece la lettera e) (certificato unico dei debiti tributari), la f) (situazione AdER) e la g) (certificato contributivo). Per il piccolo imprenditore, quindi, il peso dei certificati pubblici è ancora maggiore: senza progetto di piano, i certificati fiscali e contributivi diventano la base documentale principale su cui l’esperto ragiona.

E il comma 3-bis, la dichiarazione sostitutiva? L’art. 25-quater, comma 5, richiama dell’art. 17 i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, “in quanto compatibili”, e non nomina espressamente il comma 3-bis. È una lacuna di testo che va segnalata con onestà: la lettura più ragionevole è che la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva valga anche per l’impresa minore, perché il comma 3-bis è una regola sui documenti delle lettere e), f) e g), che l’art. 25-quater richiama. Ma è una lettura, non un dato scritto. Per prudenza, quando possibile, l’impresa minore fa bene ad attendere il certificato o a verificare prima con la Camera di commercio come vengono trattate le istanze con dichiarazione sostitutiva.

Il piccolo imprenditore ha poi un altro vantaggio legato al Fisco: l’art. 25-quater, comma 5, richiama anche l’art. 23, comma 2-bis, cioè l’accordo transattivo con l’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione nella composizione negoziata. Di nuovo, “in quanto compatibili”.

“Ho tributi locali, IMU e TARI non pagate: sono nel certificato?”

Non contarci: il certificato dell’Agenzia delle entrate riguarda i debiti risultanti a quell’Agenzia, e i tributi locali vanno comunque censiti a parte. È una delle sorprese più frequenti.

L’art. 364, comma 1, parla in generale degli “uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza”, e ciascun ufficio certifica ciò che risulta dai “rispettivi atti”. Le istruzioni operative che abbiamo esaminato riguardano però l’Agenzia delle entrate e la richiesta all’ufficio del domicilio fiscale. Ne deriva, come lettura pratica, che IMU, TARI e altri tributi comunali o regionali accertati e riscossi direttamente dagli enti o da loro concessionari possono non comparire né nel certificato dell’Agenzia né nella situazione AdER (se l’ente non si avvale dell’Agente della riscossione nazionale).

Che cosa si fa, allora?

  • si inseriscono comunque tutti i debiti verso Comuni e Regioni nell’elenco creditori della lettera c), con l’indicazione dei crediti scaduti e a scadere;
  • se l’impresa ha ricevuto avvisi di accertamento esecutivi da enti locali, li si allega o li si mette a disposizione dell’esperto;
  • si valuta, per gli enti locali, la strada dell’accordo transattivo: secondo la sintesi pubblicata da FiscoeTasse il 24 agosto 2026, il D.Lgs. 147/2026 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026) ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni, modificando tra gli altri l’art. 23, comma 2-bis, CCII. Il testo pubblicato in Gazzetta va comunque controllato sul singolo caso.

Il messaggio è questo: il certificato non esaurisce il “Fisco” dell’impresa. È il punto di partenza per l’Erario, non per tutti gli enti impositori.

“La mia società ha un accertamento impugnato in Corte di giustizia tributaria: compare nel certificato?”

Sì, ed è proprio uno dei contenuti tipici del certificato: le contestazioni in corso. Ed è anche il dato che più spesso viene sottovalutato nel piano.

L’art. 364, comma 1, include espressamente i debiti risultanti dalle “contestazioni in corso” e da quelle “già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti”. Un avviso di accertamento impugnato, quindi, non scompare dal quadro solo perché c’è un processo tributario pendente. E qui c’è un dettaglio che spesso si confonde: il processo tributario segue le sue regole, compresa la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969), mentre i termini della composizione negoziata, come detto, corrono anche in agosto per l’art. 9, comma 1, CCII. Sono due calendari diversi che vanno gestiti insieme.

Come si tratta la contestazione nella composizione negoziata?

  • nell’elenco creditori l’Erario va indicato, con la precisazione che il credito è contestato e con lo stato del giudizio;
  • nel progetto di piano (per le imprese sopra soglia) si costruisce di solito uno scenario prudente, accantonando una parte del rischio, perché un piano che regge solo se la causa tributaria va bene è un piano fragile;
  • nell’eventuale accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, la contestazione può diventare uno degli elementi della trattativa con l’Agenzia.

Sulla trattativa con l’Agenzia, il quadro di prassi si è definito nel 2026. Secondo EC News (30 luglio 2026), la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E/2026, pubblicata il 16 luglio 2026, precisa che l’accordo transattivo può riguardare il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e accessori, IVA compresa, ma solo per i debiti sorti fino alla presentazione dell’istanza, in analogia con l’art. 63, comma 1, CCII. Va sottoscritto dal Direttore dell’ufficio con il parere conforme della Direzione regionale. Ecco perché la data dell’istanza e il certificato che la accompagna non sono dettagli formali: delimitano il perimetro dei debiti fiscali su cui si potrà trattare.

Come ripete spesso l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: “Il certificato fiscale non è un adempimento da sbrigare, è la prima pagina che l’esperto legge per capire se l’imprenditore gli sta dicendo tutto.”

“Ho una rateazione con l’Agenzia Riscossione che sto pagando: devo dirlo?”

Sì, e anzi conviene evidenziarla: una rateazione in regola è un segnale positivo per l’esperto, purché il piano dimostri che si riesce a continuare a pagarla.

La rateazione in corso compare nella situazione debitoria AdER (lettera f), non necessariamente nel certificato dell’art. 364, ma i due documenti vanno letti insieme. L’esperto si chiederà due cose: se le rate sono effettivamente pagate e se il piano finanziario dei sei mesi successivi le sostiene.

Sul piano dei pagamenti, l’art. 18, comma 3, CCII dice che con le misure protettive “non sono inibiti i pagamenti”: l’imprenditore può continuare a pagare le rate. Al contrario, sospendere unilateralmente le rate “perché tanto c’è la composizione negoziata” espone alla decadenza secondo le regole della riscossione, che restano quelle del D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024 (il testo unico versamenti e riscossione, D.Lgs. 33/2025, sarà applicabile dal 1° gennaio 2027).

La giurisprudenza di merito ha mostrato una certa apertura a misure più incisive, ma come strumenti eccezionali: il Tribunale di Catania (25 luglio 2022), secondo EC News, ha disposto come misura cautelare la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di avviso bonario verso Agenzia delle entrate, Agente della riscossione e INPS, comprese le rateazioni in corso; lo stesso Tribunale (14 giugno 2022, nel massimario CCIAA Prato-Pistoia) aveva precisato che la sospensione dei pagamenti verso Agenzia ed INPS non è una misura protettiva tipica, ma al più una misura cautelare. Tradotto: non è un effetto automatico, va chiesto e motivato al giudice.

Diverso è il discorso per l’art. 25-bis CCII (misure premiali): la rateazione fino a 72 rate, o 120 in caso di grave difficoltà, riguarda solo le somme non ancora iscritte a ruolo. Le cartelle già emesse restano fuori da quel beneficio.


Blocco D — Le paure finali

“Se nel certificato escono debiti che non avevo messo nell’elenco, mi archiviano l’istanza?”

Non automaticamente: l’archiviazione dipende dalla mancanza di una concreta prospettiva di risanamento, non da una singola discrepanza. Ma la discrepanza va spiegata subito, e bene.

L’art. 17, comma 5, CCII prevede che l’esperto convochi l’imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento e che, se la ritiene assente, l’istanza sia archiviata entro cinque giorni lavorativi. Un debito fiscale dimenticato non è di per sé un motivo di archiviazione. Lo diventa se cambia i numeri al punto da rendere il piano non sostenibile, oppure se fa nascere il dubbio che l’imprenditore non stia collaborando con trasparenza.

Su questo secondo profilo la legge è netta: l’art. 4 CCII impone alle parti doveri di correttezza e buona fede, e il Tribunale di Milano (10 febbraio 2025, nel massimario CCIAA Prato-Pistoia) li ha estesi anche a soci e garanti, chiedendo che il loro impegno sia coerente con il risanamento. Un imprenditore che corregge da sé l’elenco, appena arriva il certificato, dà un segnale di affidabilità; uno che aspetta che sia l’esperto ad accorgersene dà il segnale opposto.

Il limite reale c’è: se l’archiviazione arriva, l’art. 17, comma 9, impedisce di ripresentare l’istanza prima di un anno, salvo che l’archiviazione sia stata chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, nel qual caso il termine scende a quattro mesi. Un errore di partenza, quindi, può costare caro in termini di tempo.

“E se il Fisco, durante le trattative, mi pignora il conto?”

Se le misure protettive sono state chieste, pubblicate e poi confermate, l’Agente della riscossione non può avviare o proseguire azioni esecutive sui beni coperti; se non lo sono, sì. È qui che il certificato diventa uno strumento di difesa e non un peso.

Le misure protettive dell’art. 18 operano verso i creditori indicati e, per non perderle, vanno confermate dal tribunale nei termini dell’art. 19. Come abbiamo visto, non fermano l’attività di accertamento e iscrizione a ruolo (Trib. Trento 23 settembre 2022; Trib. Gela 4 aprile 2024), ma bloccano le azioni esecutive e cautelari. Inoltre, secondo il massimario camerale, il Tribunale di La Spezia (23 febbraio 2023) ha ritenuto che durante le misure protettive non operi il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 48-bis: le PA devono continuare a pagare l’impresa. Per chi lavora con enti pubblici è un punto decisivo.

Rassicurazione fondata: la tutela esiste ed è concreta. Limite reale: va chiesta, va confermata nei termini e non copre ciò che non è stato indicato. Ecco perché un quadro fiscale completo, certificato e coerente con l’elenco creditori aiuta anche la fase davanti al giudice.

“Quanto tempo ho davvero prima di dover presentare tutto?”

Dal giorno in cui invia le richieste dei certificati, il tempo minimo per poter partire con la dichiarazione sostitutiva è di dieci giorni. Il tempo massimo, invece, lo decide la crisi, non la legge.

Non esiste un termine di legge entro cui l’imprenditore “deve” presentare l’istanza. Esistono però i tempi della crisi: un pignoramento imminente, un’istanza di liquidazione giudiziale già depositata da un creditore, una rata che non si riesce a pagare. In quei casi i dieci giorni del comma 3-bis diventano il vero orizzonte, e conviene usarli tutti per preparare bilanci, elenco creditori e progetto di piano.

Il consiglio onesto: non aspetti di avere “tutto pronto” per chiedere i certificati. Chiederli non impegna a nulla e non è pubblico; presentarli tardi, invece, può far perdere il momento utile. Ricordi anche che, una volta presentata l’istanza, l’esperto deve accettare entro due giorni lavorativi (art. 17, comma 4) e l’incarico dura 180 giorni dall’accettazione, prorogabili nei casi previsti fino a ulteriori 180 (comma 7): sono tempi che corrono anche in agosto (art. 9, comma 1).


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati di fantasia per mostrare come si combinano le regole. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1 — S.r.l. commerciale sopra soglia, istanza con dichiarazione sostitutiva.
Dati: debiti complessivi 1.284.700 €; di cui IVA e ritenute non versate 213.460 € (in parte già a ruolo per 148.920 €), un avviso di accertamento impugnato per 61.300 €, contributi INPS non versati 47.810 €, esposizione bancaria 512.000 €.

  • Lunedì 5 ottobre 2026: il legale rappresentante invia via PEC, con firma digitale, la richiesta del certificato unico dei debiti tributari all’ufficio del domicilio fiscale, la richiesta della situazione debitoria all’Agente della riscossione e quella del certificato contributivo a INPS e INAIL. Scarica l’estratto della Centrale dei rischi.
  • Giovedì 15 ottobre 2026: sono trascorsi dieci giorni. Il certificato non è arrivato. Da questa data è possibile presentare l’istanza con la dichiarazione sostitutiva del comma 3-bis.
  • Lunedì 19 ottobre 2026: istanza presentata sulla piattaforma, con bilanci, progetto di piano, piano finanziario semestrale, elenco creditori (che riporta già i 213.460 € e il contenzioso da 61.300 €) e dichiarazione sostitutiva; contestualmente chiede le misure protettive.
  • Entro mercoledì 21 ottobre 2026: l’esperto nominato accetta (due giorni lavorativi).
  • Mercoledì 4 novembre 2026: scadono i 30 giorni indicati dalla prassi; arriva il certificato, che mostra anche un atto di recupero di 9.740 € non presente nell’elenco. L’impresa lo carica e aggiorna l’elenco e il piano lo stesso giorno.
  • Esito: il debito tributario certificato sale a 284.500 € (213.460 + 61.300 + 9.740). Poiché la circolare 5/E/2026 limita l’accordo transattivo ai debiti sorti fino all’istanza, tutti e tre gli importi rientrano nel perimetro trattabile; l’incarico, salvo proroga, scade il 19 aprile 2027 (180 giorni dal 21 ottobre 2026, lunedì).

Ipotesi 2 — Impresa artigiana sotto soglia, richiesta a fine luglio.
Dati: attivo, ricavi e debiti entro i limiti dell’impresa minore; debiti complessivi 186.350 €, di cui IRPEF e IVA a ruolo 54.270 €, TARI comunale non pagata 3.910 € riscossa direttamente dal Comune.

  • Lunedì 27 luglio 2026: richiesta via PEC del certificato e delle altre attestazioni.
  • Giovedì 6 agosto 2026: decorsi i dieci giorni; i termini della composizione negoziata non si sospendono in agosto (art. 9, comma 1).
  • Venerdì 7 agosto 2026: istanza al segretario generale della Camera di commercio con i documenti delle lettere a), c), d), e), f), g) e h) dell’art. 17 (art. 25-quater, comma 2), senza progetto di piano; dichiarazione sostitutiva per i certificati mancanti, con la cautela già vista sul richiamo al comma 3-bis.
  • Mercoledì 26 agosto 2026: arriva il certificato; i 3.910 € di TARI non vi compaiono, ma erano già nell’elenco creditori: nessuna incoerenza.
  • Esito: il quadro fiscale presentato all’esperto è completo (54.270 € erariali + 3.910 € locali = 58.180 €), e per la TARI si valuta la transazione con l’ente locale aperta dal D.Lgs. 147/2026.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Il certificato che allego dice la verità su tutto il mio debito fiscale, o solo su una parte?”

Quasi tutti si chiedono se il certificato sia obbligatorio. Quasi nessuno si chiede che cosa NON contiene. Eppure è questa la domanda che decide la credibilità dell’istanza.

Il certificato dell’art. 364 riporta ciò che risulta agli uffici alla data in cui viene elaborato: atti emessi, contestazioni in corso, contestazioni definite non pagate. Restano fuori, per definizione:

  • le imposte dichiarate e non versate per le quali non è ancora partito alcun controllo;
  • i periodi d’imposta per i quali le dichiarazioni non sono ancora state presentate;
  • i tributi di enti che non risultano agli uffici dell’Agenzia, come visto per IMU e TARI;
  • i debiti che matureranno dopo la data del certificato e durante le trattative.

L’esperto lo sa benissimo. Per questo legge il certificato accanto alle dichiarazioni fiscali, alla situazione AdER e alla contabilità. Un’istanza solida non è quella con il certificato “pulito”, ma quella in cui l’elenco creditori spiega ogni differenza tra ciò che il certificato mostra e ciò che l’impresa sa di dovere.

C’è anche un riflesso giuridico concreto. Se il perimetro dell’accordo transattivo con l’Agenzia, come chiarito dalla circolare 5/E/2026, comprende i debiti sorti fino all’istanza, un debito “dimenticato” non è un debito che sparisce: è un debito che resta fuori dalla trattativa ordinata e può riaffiorare più tardi, quando le misure protettive saranno finite. Il lavoro vero, quindi, è una riconciliazione fra quattro fonti (certificato, AdER, dichiarazioni, contabilità), fatta prima di caricare i documenti.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Una premessa onesta: non risultano, nelle fonti consultate, pronunce di Cassazione dedicate specificamente al certificato unico dei debiti tributari nella composizione negoziata. La giurisprudenza utile è soprattutto di merito, spesso pubblicata nei massimari delle Camere di commercio con la sola data e senza numero. La riportiamo così, con principio riformulato e rilevanza per il nostro tema.

  1. Trib. Milano, 28 dicembre 2021 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: se la documentazione allegata alla richiesta di conferma delle misure è carente, il giudice può dare un termine per integrarla. Rilevanza: un certificato richiesto ma non ancora arrivato può essere integrato, purché la richiesta sia stata fatta.

  2. Trib. Milano, 24 febbraio 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Principio: senza notifica ai creditori interessati la richiesta di conferma è inammissibile. Rilevanza: anche il Fisco, se destinatario delle misure, deve essere individuato con precisione; il certificato serve a farlo.

  3. Trib. Trani, 21 marzo 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Principio: il deposito tardivo del ricorso porta al rigetto, all’inefficacia della protezione e alla cancellazione della pubblicazione. Rilevanza: aspettare i certificati non giustifica il ritardo nei termini del tribunale.

  4. Trib. Ivrea, 10 febbraio 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Principio: le misure cautelari specifiche verso singoli creditori vanno chieste nel ricorso, non in una memoria successiva, per ragioni di trasparenza. Rilevanza: la posizione verso Agenzia e AdER va impostata fin dall’inizio.

  5. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Principio: per la conferma serve un avvio effettivo del confronto con i creditori, non basta il controllo documentale. Rilevanza: allegare il certificato è necessario ma non sufficiente; serve aprire il dialogo con l’Erario.

  6. Trib. Milano, 10 febbraio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Principio: i doveri di correttezza e buona fede valgono anche per soci e garanti. Rilevanza: la trasparenza sul debito fiscale è parte di quei doveri.

  7. Trib. Trento, 23 settembre 2022 (EC News, 30 luglio 2026). Principio: le misure protettive non impediscono l’iscrizione a ruolo dei debiti tributari. Rilevanza: il quadro certificato può cambiare durante le trattative e va aggiornato.

  8. Trib. Gela, 4 aprile 2024 (EC News, 30 luglio 2026). Principio: resta ammessa la notifica di cartelle e di altri atti con pretese erariali. Rilevanza: nuove cartelle durante le trattative non sono una violazione delle misure; vanno gestite.

  9. Trib. Catania, 25 luglio 2022 (EC News, 30 luglio 2026). Principio: come misura cautelare è stata sospesa la corresponsione dei debiti pregressi a ruolo o da avviso bonario verso Agenzia, AdER e INPS, rateazioni comprese. Rilevanza: interventi incisivi sul debito fiscale sono possibili solo se chiesti e motivati.

  10. Trib. Catania, 14 giugno 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Principio: la sospensione dei pagamenti verso Agenzia e INPS non è una misura protettiva tipica, ma al più cautelare. Rilevanza: nessun effetto automatico sulle rate in corso.

  11. Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Principio: durante le misure protettive non si applica il blocco dei pagamenti delle PA previsto dall’art. 48-bis. Rilevanza: per le imprese creditrici di enti pubblici, l’esposizione fiscale non deve paralizzare gli incassi.

  12. Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia). Principio: non si può ordinare all’ente previdenziale di rilasciare il DURC, ma è ammissibile un accertamento interinale dei presupposti funzionale alla continuità. Rilevanza: mostra quanto pesa, accanto al certificato fiscale, quello contributivo della lettera g).

  13. Trib. Milano, decreto 21 maggio 2025 (iusletter). Principio: sull’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza. Rilevanza: la completezza dei documenti fiscali è il terreno su cui si gioca il controllo giudiziale.

  14. Cass. Sez. I, n. 31856/2025 (EC News, 27 gennaio 2026). Principio: è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre un concordato preventivo è ancora pendente, anche se rinunciato (caso nel regime del D.L. 118/2021). Rilevanza: le dichiarazioni della lettera d) sulla pendenza di altre procedure vanno rese con la stessa cura dei certificati fiscali.


E voi, concretamente, cosa fate?

  1. Inviamo le richieste dei certificati il primo giorno: certificato unico dei debiti tributari all’ufficio del domicilio fiscale via PEC con firma digitale, situazione debitoria all’Agente della riscossione, certificato contributivo a INPS e INAIL, e conserviamo le ricevute che datano la richiesta.
  2. Calcoliamo il decimo giorno utile per il comma 3-bis e pianifichiamo su quella data bilanci, elenco creditori e progetto di piano.
  3. Redigiamo la dichiarazione sostitutiva solo sulla base di richieste effettivamente inviate e documentate.
  4. Riconciliamo quattro fonti: certificato, situazione AdER, dichiarazioni fiscali, contabilità, segnalando per iscritto ogni differenza.
  5. Censiamo i tributi locali che il certificato non mostra e li inseriamo nell’elenco creditori, valutando la transazione con gli enti territoriali dopo il D.Lgs. 147/2026.
  6. Mappiamo le contestazioni tributarie in corso, coordinando i termini del processo tributario con quelli della composizione negoziata, che corrono anche in agosto.
  7. Costruiamo il perimetro dell’accordo transattivo con Agenzia e AdER secondo l’art. 23, comma 2-bis e la circolare 5/E/2026, con i commercialisti dello staff.
  8. Prepariamo il ricorso per la conferma delle misure protettive nei termini dell’art. 19, indicando con precisione i creditori pubblici coinvolti.
  9. Aggiorniamo il quadro fiscale durante le trattative quando arrivano nuovi ruoli o cartelle, e li mettiamo subito a disposizione dell’esperto.
  10. Verifichiamo, per l’impresa minore, con la Camera di commercio il trattamento della dichiarazione sostitutiva e l’applicabilità delle norme richiamate dall’art. 25-quater.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore: conoscere il ruolo dell’esperto significa sapere quali documenti fiscali legge per primi e quali incoerenze lo portano a dubitare della prospettiva di risanamento. Il coordinamento dello staff in diritto tributario consente di leggere certificati e ruoli con il commercialista accanto all’avvocato, sullo stesso fascicolo.

La strategia resta la stessa dall’istanza fino all’eventuale Cassazione: se dalla composizione negoziata nascono contenziosi, con l’Erario o davanti al tribunale, è lo stesso difensore a seguirli con la stessa linea. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sul caso, senza passaggi di consegne.


In chiusura

Tre messaggi da portare via.

Primo: il certificato unico dei debiti tributari è un documento obbligatorio dell’istanza (art. 17, comma 3, lett. e) CCII), anche per l’impresa minore (art. 25-quater, comma 2), ed è diverso dalla situazione dell’Agente della riscossione.

Secondo: se non è ancora arrivato si può partire, con la dichiarazione sostitutiva di averlo chiesto almeno dieci giorni prima (comma 3-bis), purché la richiesta sia reale e documentata.

Terzo: il certificato non racconta tutto: va riconciliato con dichiarazioni, contabilità e tributi locali, perché la completezza del quadro fiscale delimita anche i debiti su cui si potrà trattare con l’Agenzia.

Lo Studio Monardo segue questi passaggi perché uniscono due competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda proprio il percorso in cui il certificato si allega, e il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario, che legge i debiti fiscali e bancari dell’impresa con metodo.

📩 Prima di caricare il certificato sulla piattaforma, faccia controllare il suo quadro fiscale: i riferimenti per contattare lo Studio sono riportati qui sotto, in fondo alla pagina.


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