Sostenere gli studi di un figlio, aiutarlo con l’anticipo del mutuo o dargli una mano nei momenti difficili: i bonifici dai genitori ai figli sono un gesto quotidiano per milioni di famiglie italiane. Negli ultimi giorni, però, una pronuncia della Suprema Corte ha riacceso il dibattito e fatto circolare un timore diffuso: ogni trasferimento di denaro in famiglia rischia di essere colpito dalla tassa dell’8%?
La risposta è no. Ma la decisione dei giudici contiene principi che chi muove somme importanti all’interno della famiglia farebbe bene a conoscere. Vediamo cosa ha stabilito la Cassazione, quando l’imposta può scattare davvero e come tutelarsi.
Cosa ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 15315 del 2026
La pronuncia è l’ordinanza n. 15315 del 20 maggio 2026, emessa dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione. Il caso riguardava un trasferimento patrimoniale dall’estero superiore agli 8 milioni di euro (secondo le ricostruzioni, circa 8,2 milioni) da una madre alla figlia.
L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che quel passaggio di denaro non fosse né un prestito né una somma con una destinazione precisa e documentata. Lo aveva quindi qualificato come liberalità, cioè un arricchimento a titolo gratuito, e aveva richiesto l’imposta sulle donazioni con aliquota dell’8% sulla parte eccedente la franchigia. I giudici di legittimità hanno confermato questa impostazione.
I principi affermati dalla Corte sono sostanzialmente tre:
- Conta la sostanza dell’operazione, non l’etichetta. Un trasferimento gratuito può essere tassato come liberalità anche se chi lo riceve non lo definisce “donazione” e non gli attribuisce alcuna qualificazione giuridica.
- Cambiare la causale non basta a trasformare la natura dell’operazione. Scrivere una dicitura diversa sul bonifico non cancella gli effetti fiscali se la realtà economica è quella di un trasferimento gratuito.
- Il piano civilistico e quello tributario restano separati. Un eventuale problema sulla forma richiesta per la donazione non impedisce, di per sé, che scattino le conseguenze fiscali. Anche una liberalità realizzata attraverso un meccanismo diverso dalla donazione formale può essere rilevante ai fini dell’imposta.
È importante fugare ogni equivoco: la sentenza non introduce una nuova imposta sui bonifici tra genitori e figli e non stabilisce che ogni bonifico debba essere tassato all’8%. Si tratta di una decisione su un caso specifico, per importi molto elevati e in assenza di documenti chiari che giustificassero il passaggio di denaro.
Un normale bonifico da 10.000, 30.000 o 50.000 euro da un genitore a un figlio non comporta, in automatico, il pagamento di alcuna imposta. Il principio affermato dalla Corte è un altro: davanti a somme rilevanti, se mancano documenti idonei o una valida giustificazione, il Fisco può considerare quel trasferimento una liberalità tassabile.
Franchigia di 1 milione di euro: come funziona
Il punto di partenza è la franchigia. Per le donazioni tra genitori e figli, cioè tra parenti in linea retta, la legge prevede una soglia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario e per ciascun donante, sotto la quale non è dovuta alcuna imposta.
Questo significa, per esempio, che due genitori possono donare fino a 1 milione di euro ciascuno allo stesso figlio, per un totale di 2 milioni, senza versare imposte. Allo stesso modo, un genitore con due figli può donare fino a 1 milione a ciascuno di loro.
Attenzione però al coacervo: nel calcolo della franchigia si tiene conto anche delle donazioni precedenti fatte dallo stesso donante allo stesso beneficiario. Se in passato un padre ha già donato 400.000 euro alla figlia, per le nuove somme la franchigia residua sarà di 600.000 euro.
Aliquota del 4% o dell’8%: qual è la differenza
Qui si concentra il cuore della questione, perché le aliquote cambiano a seconda di come emerge il trasferimento:
- Donazione formale: aliquota del 4%. Se la donazione è dichiarata e regolarmente formalizzata, sulla parte che supera il milione di euro si applica il 4%.
- Liberalità indiretta accertata dal Fisco: aliquota dell’8%. Se il passaggio di denaro emerge nel corso di un accertamento e viene qualificato come liberalità indiretta, ai sensi dell’articolo 56 bis del Testo unico sulle successioni e donazioni, sulla quota eccedente la franchigia l’aliquota applicata dall’Amministrazione finanziaria sale all’8%.
Anche in questo secondo scenario l’imposta non colpisce l’intera somma, ma solo la parte che supera la franchigia. Facciamo un esempio: se un figlio riceve 1,2 milioni di euro e la franchigia è di 1 milione, l’imponibile è di 200.000 euro. Applicando l’8%, l’imposta sarebbe di 16.000 euro. Con la donazione formale e l’aliquota del 4%, la stessa somma comporterebbe un’imposta di 8.000 euro.
In pratica, l’8% funziona come una sorta di costo aggiuntivo per chi non ha formalizzato il trasferimento e non è in grado di dimostrarne la natura o la destinazione.
Le causali dei bonifici: cosa scrivere e cosa no
Molti si chiedono se basti una causale ben scelta per mettersi al riparo. La Cassazione chiarisce che la causale da sola non è una protezione. Scrivere “prestito”, “aiuto spese” o “regalo” non modifica la sostanza dell’operazione agli occhi del Fisco.
Per questo, in caso di somme importanti, è consigliabile adottare alcune buone pratiche:
- Indicare una causale veritiera e coerente con lo scopo reale del trasferimento, evitando diciture generiche o fuorvianti.
- Se si tratta di un prestito, formalizzarlo con una scrittura privata che indichi importo, tempi e modalità di restituzione, e rispettare poi quanto concordato, con restituzioni tracciabili.
- Se si tratta di una donazione, valutare l’atto formale, di norma davanti a un notaio, che garantisce certezza giuridica e consente di applicare l’aliquota del 4% oltre la franchigia.
- Conservare tutta la documentazione che dimostri l’ origine del denaro e la sua destinazione.
Le regole per l’acquisto della casa
Tra gli aiuti più frequenti dei genitori ai figli c’è quello per l’acquisto di un immobile. In questo caso la normativa prevede un trattamento di favore: le liberalità indirette non sono soggette all’imposta sulle donazioni quando il denaro è direttamente collegato a un atto di compravendita immobiliare che sconta l’imposta di registro o l’IVA.
Il punto da ricordare è che non è sufficiente scrivere “acquisto casa” nella causale del bonifico. Occorre poter dimostrare il collegamento tra la somma ricevuta e il pagamento dell’immobile. In concreto, conviene:
- far transitare il denaro su conti tracciabili;
- conservare il rogito e gli estremi dei pagamenti;
- fare in modo che gli importi versati dal genitore corrispondano a quelli impiegati per l’acquisto;
- se possibile, far risultare nell’atto notarile la provenienza dei fondi.
Senza questo filo documentale, la somma rischia di essere considerata una liberalità tassabile come tutte le altre, a maggior ragione se supera la franchigia di 1 milione.
I piccoli aiuti e liberalità d’uso: sono tassati?
La risposta è no. La legge riconosce le liberalità di modico valore, quelle che si fanno in occasione di ricorrenze, per il mantenimento quotidiano, per le spese scolastiche o per aiutare un figlio nelle necessità ordinarie. Questi trasferimenti non sono considerati donazioni imponibili.
Il confine tra “modico” e “rilevante” non è fissato da una cifra univoca. Si valuta sia in termini assoluti sia in rapporto alla condizione economica e patrimoniale di chi dona. Un bonifico di 5.000 euro può essere modesto per un patrimonio importante e rilevante per un reddito più contenuto. Per questo motivo, maggiore è l’importo e più è prudente documentare la finalità.
In ogni caso, alla luce dell’ordinanza n. 15315, chi intende aiutare economicamente un figlio con somme consistenti può seguire una linea di condotta semplice:
- Stabilire la natura del trasferimento prima di effettuarlo: donazione, prestito, contributo per l’acquisto di un bene.
- Scegliere lo strumento giuridico adatto, valutando con un notaio o un commercialista l’opportunità di un atto formale.
- Tenere traccia di ogni passaggio con bonifici, contratti e ricevute.
- Monitorare la franchigia, ricordando che le donazioni precedenti dello stesso donante si sommano.
- Verificare l’origine dei fondi, soprattutto se provengono dall’estero, perché l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria è maggiore.
Dott. Giovanni Matano
Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell’ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche …
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