Sovraffollamento carcerario: cos’è e come si calcola
2 Agosto 2026
Quando si parla di sovraffollamento carcerario si tende a dare per scontato il significato del termine, come se rimandasse a un concetto oggettivo e inequivocabile. In realtà, questa parola richiama questioni differenti. Già da tempo, infatti, la dottrina francese ha avvertito che il termine surpopulation viene utilizzato per indicare anche – in modo generico e, forse, impreciso – il fatto che in un determinato Paese “ci sono troppi detenuti”. Ma “troppi” rispetto a cosa?
Per favorire un più attento lavoro di analisi, uno studio spagnolo, ha proposto di tenere distinte tre nozioni: 1) il tasso di incarcerazione, che indica quante sono le persone detenute rispetto alla popolazione dello Stato; 2) il tasso di sovraoccupazione, che esprime il rapporto fra il numero di reclusi e la quantità di posti regolamentari disponibili; 3) le condizioni di sovraffollamento in senso stretto, che si configurano quando lo spazio disponibile è talmente esiguo da violare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Distinguere questi piani non è un esercizio nominalistico: da essi dipendono diagnosi e rimedi differenti. Infatti, mentre il primo parametro non dice nulla sulle condizioni di vita detentiva, il secondo fornisce qualche indicazione, anche se piuttosto vaga, stante la difficoltà di valutare oggettivamente la capacità ricettiva di un sistema carcerario. In questo breve articolo ci occuperemo soltanto del terzo significato dell’espressione “sovraffollamento carcerario”, perché è l’unico che consente di valutare con una certa attendibilità l’effettivo rispetto dei diritti umani dei detenuti.
Il giudice competente a stabilire se la Convenzione EDU è stata violata è la Corte europea dei diritti dell’uomo, organo del Consiglio d’Europa e non, come talora capita di leggere, dell’Unione europea. Il punto di riferimento della sua giurisprudenza sull’art. 3 – che vieta i trattamenti detentivi inumani o degradanti – è costituito dalla sentenza Muršić c. Croazia del 2016. Con essa la Corte EDU ha stabilito le regole in materia di grave sovraffollamento carcerario. In particolare, ha affermato che, nelle celle a più posti, la disponibilità di una superficie pro capite inferiore a 3 mq fa sorgere una «forte presunzione» di violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti; presunzione che può essere superata solo in presenza di particolari elementi positivi della vita detentiva, tali da compensare l’esiguità dello spazio disponibile. Quanto al modo di computare tale superficie, la Corte ha precisato due regole speculari: dall’area della cella va sottratta quella occupata dai servizi igienici, mentre non va detratta quella occupata dai mobili, dovendosi comunque verificare se il detenuto ha la possibilità di muoversi normalmente all’interno della camera.
Carcere, sovraffollamento e dignità: 10 anni di sentenza Muršić
L’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario impone al giudice italiano di risarcire chi ha patito condizioni detentive contrarie all’art. 3 CEDU «come interpretato dalla Corte» di Strasburgo: un rinvio che vincola i nostri giudici ad applicare le regole elaborate dalla giurisprudenza europea senza discostarsene.
La Corte di cassazione, però, per stabilire se un detenuto ha avuto a disposizione i 3 mq richiesti da Strasburgo, ha adottato un criterio differente rispetto a quello appena visto del caso Muršić c. Croazia. Ad avviso delle Sezioni Unite, infatti, nel «calcolo della superficie disponibile nella cella» vanno ricompresi soltanto gli «arredi che possono essere facilmente spostati», mentre va esclusa l’area occupata dagli arredi fissi. L’argomento centrale dei nostri supremi giudici è che, tanto in italiano quanto in francese, i sostantivi “mobile” e “meuble” indicherebbero «un oggetto che può essere spostato, che è, appunto, mobile» (nel senso di facilmente amovibile), come «il tavolino, le sedie, i letti singoli», mentre «gli armadi o i letti a castello» non potrebbero essere definiti “mobili” perché tendenzialmente fissi al suolo.
Tuttavia, questa lettura della regola elaborata dalla Corte EDU, per stessa ammissione della suprema Corte italiana, non sarebbe praticabile rispetto alla versione in inglese della sentenza Muršić, che parla in modo chiaro di «furniture»; termine che, avendo radice diversa da meuble, non allude affatto alla possibilità di spostare l’oggetto.
Poiché prevede lo scomputo di una parte degli arredi, il criterio elaborato dalla Cassazione finisce per assicurare ai detenuti una tutela più ampia di quella garantita in sede europea: i nostri giudici riconoscono la lesione dei diritti del recluso anche in casi nei quali la Corte di Strasburgo non farebbe altrettanto. È un esito che, sul piano della protezione della persona, merita di essere sottolineato in senso positivo. Resta, a chi scrive, qualche riserva sul versante strettamente tecnico: quel maggior favore per il detenuto sembra difficilmente componibile con il rinvio operato dall’art. 35-ter, che vincola il giudice nazionale ad applicare le regole così come interpretate dalla Corte EDU. Vi è poi un effetto meno evidente e involontario. Il numero elevato di risarcimenti “da sovraffollamento” viene talora addotto come prova della particolare gravità della situazione italiana nel contesto del vecchio continente; ma quel dato dipende, almeno in parte, anche dalla peculiare metrica adottata dai nostri giudici, e non dalle sole condizioni reali delle carceri. Insomma, senza voler sminuire il problema del congestionamento del sistema penitenziario italiano, un uso poco avvertito dei numeri rischia di restituirne un’immagine ancor più severa di quella che, secondo i canoni europei, esso meriterebbe.
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Francesco Picozzi
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