obblighi e scadenze dal 2 agosto 2026


Per quasi due anni il 2 agosto 2026 è stato indicato come la data in cui il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale1 avrebbe dispiegato i suoi effetti più significativi, con l’avvio degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio. Nelle settimane immediatamente precedenti a quella scadenza il legislatore europeo è però intervenuto sul calendario di applicazione, con la conseguenza che il perimetro effettivamente operativo da agosto 2026 è diverso, e più circoscritto, rispetto a quello che ci si attendeva.
La distinzione non è di dettaglio. Per le amministrazioni pubbliche – che sono, nella quasi totalità dei casi, utilizzatrici e non produttrici di sistemi di intelligenza artificiale – individuare con esattezza quali obblighi siano già esigibili e quali no incide sulla programmazione delle attività, sull’impiego di risorse e sulla stessa impostazione dei rapporti contrattuali con i fornitori. Il presente contributo ricostruisce il quadro aggiornato e ne trae alcune indicazioni operative per il Responsabile della protezione dei dati.
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1. Che cosa era già applicabile prima del 2 agosto 2026


Il regolamento (UE) 2024/1689 è entrato in vigore il 1º agosto 2024 e prevede un’applicazione scaglionata delle proprie disposizioni. Prima della scadenza di agosto 2026 erano già divenuti applicabili due blocchi normativi rilevanti.
Il primo, dal 2 febbraio 2025, riguarda i capi I e II: vi rientrano le pratiche vietate di cui all’articolo 5 – tra cui, con diretto interesse per il settore pubblico, alcune forme di punteggio sociale e determinati impieghi dell’identificazione biometrica remota – e l’obbligo relativo all’alfabetizzazione in materia di IA di cui all’articolo 4, riferito al personale che si occupa del funzionamento e dell’uso dei sistemi. Su quest’ultima disposizione l’Omnibus è successivamente intervenuto, come si dirà al paragrafo 3.
Il secondo, dal 2 agosto 2025, riguarda i modelli di IA per finalità generali e l’assetto di governance dell’Unione, ma non solo: alla medesima data sono divenuti applicabili anche la sezione 4 del capo III, in materia di autorità di notifica e organismi notificati, l’articolo 78 sulla riservatezza e l’intero capo XII sulle sanzioni, ad eccezione dell’articolo 101. È un dato da tenere presente, perché incide sulla lettura corrente della scadenza di agosto 2026. Sul piano interno, la disciplina nazionale in materia di intelligenza artificiale2 ha nel frattempo individuato le autorità competenti e le linee di indirizzo per il settore pubblico. In tema abbiamo pubblicato il volume NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale

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2. L’intervento dell’Omnibus digitale sull’IA


Il quadro è stato modificato dal regolamento (UE) 2026/17443, comunemente indicato come Omnibus digitale sull’IA, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. Il regolamento non riscrive l’impianto dell’AI Act: non modifica la classificazione per livelli di rischio, non elimina gli obblighi previsti per i sistemi ad alto rischio e non incide sui divieti già operativi. Interviene invece, in modo mirato, sul calendario di applicazione e su alcuni profili attuativi.
La ragione dichiarata dell’intervento è di ordine pratico: al momento della scadenza originaria non risultavano disponibili le norme tecniche armonizzate e gli strumenti di valutazione della conformità necessari per rendere esigibili gli obblighi più complessi, né risultava completato in tutti gli Stati membri l’assetto delle autorità competenti. Imporre adempimenti in assenza degli strumenti per assolverli avrebbe generato incertezza applicativa più che tutela effettiva.
Due modifiche di contenuto meritano segnalazione autonoma, perché non attengono al solo calendario. La prima riguarda l’articolo 4: la disposizione è stata sostituita con una formulazione attenuata, che impone a fornitori e deployer di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale, precisando espressamente che l’obbligo non impone di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in capo ad alcuna persona. La seconda riguarda la nozione di componente di sicurezza, circoscritta ai sistemi la cui finalità prevista è prevenire o attenuare rischi per la salute e la sicurezza, con esclusione espressa dei sistemi destinati esclusivamente ad assistenza agli utenti, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza dei servizi, automazione o praticità: una precisazione che riduce l’area della classificazione ad alto rischio per prodotto.

3. Che cosa si applica effettivamente dal 2 agosto 2026


La data del 2 agosto 2026 non è stata soppressa: resta la data di applicazione generale del regolamento. Ciò che cambia è il contenuto di quella applicazione. Da tale data assumono rilievo, in particolare, due profili.
Il primo è costituito dagli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 per determinate categorie di sistemi. Si tratta degli obblighi informativi relativi ai sistemi destinati a interagire direttamente con le persone fisiche, ai sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, nonché ai contenuti generati o manipolati artificialmente. Per un ente pubblico, ciò significa che l’impiego di un assistente conversazionale sui canali di contatto con il cittadino richiede che l’interlocutore sia posto in condizione di sapere che sta interagendo con un sistema automatizzato.
Il secondo profilo attiene all’assetto di vigilanza: divengono applicabili le disposizioni in materia di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato, con i correlati poteri delle autorità nazionali competenti. Va invece evitata una semplificazione ricorrente in questi giorni: il regime sanzionatorio non nasce ora. Il capo XII è applicabile dal 2 agosto 2025, con la sola eccezione dell’articolo 101, relativo alle sanzioni pecuniarie a carico dei fornitori di modelli per finalità generali, che segue la data generale. Ciò che muta il 2 agosto 2026 non è l’esistenza del quadro sanzionatorio, ma il perimetro di obblighi rispetto al quale esso diviene concretamente azionabile.

4. Che cosa è stato differito e fino a quando


Il differimento riguarda il nucleo di obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio, collocati nelle sezioni 1, 2 e 3 del capo III: classificazione, requisiti, valutazione della conformità, sistema di gestione della qualità, documentazione tecnica, sorveglianza umana, gestione degli incidenti, obblighi dei fornitori e dei deployer.
Il nuovo calendario distingue due ipotesi. Per i sistemi classificati ad alto rischio in ragione della finalità d’uso – gli ambiti elencati nell’allegato III, tra cui selezione del personale, istruzione, accesso a servizi pubblici essenziali, biometria, giustizia e migrazione – l’applicazione è differita dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027. Per i sistemi ad alto rischio che costituiscono componenti di sicurezza di prodotti già disciplinati dalla normativa settoriale di armonizzazione richiamata nell’allegato I – si pensi ai dispositivi medici o alle macchine – l’applicazione è differita al 2 agosto 2028, a fronte del termine del 2 agosto 2027 già previsto dal testo originario.
Il differimento si estende agli istituti collocati nelle medesime sezioni del regolamento. È il caso della valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prevista a carico di determinati deployer, tra cui gli organismi di diritto pubblico: il relativo obbligo, disciplinato nella sezione 3, segue la sorte del regime cui accede e diviene esigibile, per i sistemi dell’allegato III, dal 2 dicembre 2027. Su un piano distinto, ma con effetto convergente, è stato posticipato al 2 agosto 2027 il termine entro il quale gli Stati membri devono rendere operativo almeno uno spazio di sperimentazione normativa a livello nazionale.

5. Le scadenze intermedie del 2 dicembre 2026


Il differimento non svuota i mesi che precedono. Il calendario aggiornato colloca al 2 dicembre 2026 due passaggi di rilievo.
Il primo attiene alla marcatura dei contenuti generati artificialmente in formato leggibile dalla macchina. Occorre qui una precisazione che nella comunicazione corrente viene spesso persa: l’obbligo è applicabile dalla data generale del 2 agosto 2026; ciò che scade il 2 dicembre 2026 è il periodo transitorio di quattro mesi introdotto dall’Omnibus a favore dei fornitori che avevano già immesso i propri sistemi sul mercato prima del 2 agosto 2026. La distinzione non è formale, perché incide sull’individuazione del soggetto obbligato e del momento in cui l’obbligo è esigibile.
Il secondo attiene all’introduzione di ulteriori pratiche vietate, riferite ai sistemi progettati per generare o manipolare immagini intime non consensuali e materiale di abuso sessuale su minori. Si tratta di divieti assoluti, presidiati dal livello sanzionatorio più elevato previsto dal regolamento, e operanti tanto nei confronti di chi immette sul mercato o mette in servizio tali sistemi quanto nei confronti del deployer che li utilizzi per generare o manipolare quel materiale. A differenza dei divieti già operativi dal 2 febbraio 2025, queste due fattispecie non sono immediatamente applicabili: l’articolo 113, come modificato, ne colloca l’efficacia al 2 dicembre 2026.

6. La posizione dell’ente pubblico: deployer prima che fornitore


Nella prassi, l’amministrazione che introduce strumenti di intelligenza artificiale lo fa acquisendo soluzioni di mercato. La qualificazione ordinaria è dunque quella di deployer, ossia di soggetto che utilizza un sistema sotto la propria autorità, e non di fornitore.
Questa qualificazione non è però immutabile. Il regolamento prevede ipotesi nelle quali il deployer, o altro soggetto della catena del valore, subentra nella posizione del fornitore: l’apposizione del proprio nome o marchio su un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato o messo in servizio; la modifica sostanziale di un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato o messo in servizio, che continui a essere tale; la modifica della finalità prevista di un sistema non classificato ad alto rischio, in modo che esso divenga ad alto rischio. Sono circostanze da valutare con attenzione nei progetti in cui l’ente personalizza in modo significativo una soluzione acquisita o la impiega per scopi diversi da quelli dichiarati dal fornitore, perché comportano l’assunzione di un insieme di obblighi radicalmente più ampio.
Vi è poi un profilo che attiene alla contrattualistica. Il differimento sposta le scadenze normative, non le esigenze di programmazione: i contratti stipulati oggi per soluzioni destinate a operare oltre il 2027 dovrebbero già prevedere obblighi di conformità del fornitore al regime che diverrà applicabile, obblighi informativi sulla classificazione del sistema e la messa a disposizione della documentazione necessaria all’ente per assolvere ai propri adempimenti. È una previsione che si scrive agevolmente in fase di affidamento e che si ottiene con difficoltà in corso di rapporto.

7. Perché il differimento non incide sugli obblighi in materia di protezione dei dati


È il punto di maggiore rilievo pratico. Il nuovo calendario riguarda esclusivamente il regolamento sull’intelligenza artificiale. La disciplina in materia di protezione dei dati personali4 resta integralmente applicabile e non subisce alcuna modifica.
Ne consegue che, ogniqualvolta un sistema di intelligenza artificiale tratti dati personali, l’ente è tenuto oggi – e non dal 2027 – a individuare una base giuridica idonea, a definire e documentare le finalità, a rispettare i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione, a fornire un’informativa adeguata, a valutare la necessità di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate. Restano parimenti applicabili le garanzie previste in materia di processi decisionali automatizzati e di trattamento di categorie particolari di dati.
Leggere il differimento come una sospensione generalizzata degli obblighi è dunque un errore di prospettiva: nella maggior parte dei progetti che interessano le amministrazioni, il vincolo immediatamente operativo non deriva dall’AI Act ma dal GDPR.

8. Che cosa può fare il RPD nella finestra 2026-2027


Il tempo guadagnato ha valore soltanto se impiegato. Nella prospettiva del Responsabile della protezione dei dati, quattro attività appaiono prioritarie e possono essere avviate a normativa vigente.
La prima è il censimento dei sistemi di intelligenza artificiale effettivamente in uso presso l’ente, compresi quelli introdotti come funzionalità accessorie di applicativi già in esercizio. È l’attività più sottovalutata e quella che con maggiore frequenza restituisce risultati inattesi. Vale qui un criterio di metodo: la disponibilità di una funzionalità non equivale al suo utilizzo effettivo, e il perimetro va accertato, non presunto.
La seconda è la classificazione di ciascun sistema rispetto alle categorie del regolamento e la documentazione del ragionamento seguito. Anche la conclusione secondo cui un sistema non ricade tra quelli ad alto rischio è una valutazione, e come tale va motivata e conservata.
La terza è il raccordo con il registro dei trattamenti e con le valutazioni d’impatto già esistenti. I trattamenti che coinvolgono sistemi di IA vanno descritti per quello che sono, con indicazione della logica di funzionamento nella misura conoscibile e delle misure di sorveglianza umana adottate.
La quarta è la formazione del personale. L’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA è già operativo, sia pure nella formulazione attenuata introdotta dall’Omnibus, che richiede l’adozione di misure a sostegno dello sviluppo dell’alfabetizzazione senza imporre il conseguimento di un livello determinato; e, sul piano della protezione dei dati, la formazione costituisce a pieno titolo una misura organizzativa di sicurezza. Nel contesto pubblico, dove l’adozione di strumenti generativi avviene spesso in modo spontaneo e non censito, è anche la misura con il migliore rapporto tra impegno e riduzione del rischio.

9. Conclusioni


Il 2 agosto 2026 segna una tappa reale ma diversa da quella annunciata: divengono pienamente operativi la vigilanza del mercato e l’azionabilità del quadro sanzionatorio su un perimetro più ampio, diventano esigibili gli obblighi di trasparenza, mentre il nucleo degli obblighi sui sistemi ad alto rischio è stato differito al dicembre 2027 e all’agosto 2028.
Per le amministrazioni la conseguenza pratica è duplice. Da un lato, non vi è alcuna ragione per rallentare: il lavoro di mappatura, classificazione e organizzazione interna richiede mesi e non può essere compresso in prossimità della scadenza. Dall’altro, gli obblighi che già gravano sull’ente in forza della disciplina sulla protezione dei dati non sono in alcun modo attenuati dal differimento.
La finestra che si apre non è una proroga: è l’intervallo entro il quale la conformità può essere costruita come processo ordinario anziché come adempimento emergenziale. È una differenza che, nell’esperienza applicativa del GDPR, ha inciso in modo decisivo sulla qualità dei risultati.

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Note


1. Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in GU L, 2024/1689, 12 luglio 2024.
2. Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
3. Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell’attuazione di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull’IA), in GU L, 2026/1744, 24 luglio 2026; entrato in vigore il 27 luglio 2026.
4. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR); d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.


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Ivano Pecis

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