Quanto costa, in concreto, la composizione negoziata per l’imprenditore minore, e conviene davvero rispetto al concordato minore, alla liquidazione controllata o al concordato semplificato? È la domanda che si pone il titolare di una piccola impresa commerciale o agricola quando i conti iniziano a non tornare: fornitori che sollecitano, rate bancarie arretrate, qualche decreto ingiuntivo all’orizzonte. Non esiste una cifra valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il costo della procedura dipende dall’attivo dell’impresa, dal numero dei creditori, dall’esito delle trattative e dalla strada che si imbocca se le trattative non bastano.
Questa pagina mette a confronto soltanto i costi delle procedure previsti dalla legge e dagli atti ministeriali: il compenso dell’esperto calcolato secondo l’art. 25-ter del Codice della crisi, i diritti di segreteria della camera di commercio, le spese di consulenti ed eventuali attestatori, e poi i costi tipici delle strade alternative. Non si parla, in nessun passaggio, dei compensi dello Studio.
La ragione per cui lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia è verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno la procedura di cui si discute e i criteri con cui l’esperto lavora; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e questo gli consente di valutare con cognizione anche le strade alternative riservate all’imprenditore minore, come il concordato minore e la liquidazione controllata, che passano proprio dagli Organismi di composizione della crisi.
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Da dove partono i conti: chi è l’imprenditore minore e quali strade ha davanti
Il confronto ha senso solo se si chiarisce prima chi rientra nella categoria. L’art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) qualifica come impresa minore quella che presenta congiuntamente, nei tre esercizi precedenti la domanda o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, tre requisiti: un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. I requisiti devono ricorrere tutti insieme: basta superarne uno per uscire dalla categoria e rientrare nella composizione negoziata ordinaria, con le relative regole.
Per queste imprese il legislatore ha scritto una disciplina dedicata, l’art. 25-quater CCII, rubricato “Imprese sotto soglia”. Il testo vigente, aggiornato dal D.Lgs. 136/2024, consente all’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza di chiedere la nomina di un esperto indipendente, quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile. L’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio nel cui territorio si trova la sede legale, con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme dell’art. 17, comma 1, cioè attraverso la piattaforma telematica. La nomina dell’esperto spetta allo stesso segretario generale.
Due dettagli pesano già sui costi. Il primo: tra i documenti richiesti non compare la lettera b) dell’art. 17, comma 3, cioè il progetto di piano di risanamento; l’impresa minore non deve quindi sostenere, già in partenza, la spesa per un piano strutturato come quello richiesto alle imprese più grandi, anche se una situazione patrimoniale aggiornata resta comunque necessaria. Il secondo: secondo l’art. 25-quater, comma 7, il compenso dell’esperto è liquidato, ai sensi dell’art. 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato, e non dalla commissione regionale che interviene nella procedura ordinaria.
Le strade realmente percorribili, per l’impresa minore, sono indicate dallo stesso art. 25-quater. Se le trattative individuano una soluzione, le parti possono concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale, un accordo con il contenuto dell’art. 62, oppure un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dall’esperto, che con la firma dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi. In alternativa, il comma 4 consente all’imprenditore di proporre il concordato minore (art. 74), chiedere la liquidazione controllata dei beni (art. 268), proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) e, per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il quadro, quindi, non è quello di una scelta secca tra opzioni indipendenti. La composizione negoziata è una fase che può chiudersi con un accordo oppure trasformarsi nell’ingresso di una delle procedure successive; il concordato semplificato, in particolare, è percorribile soltanto dopo una composizione negoziata. Il rovescio della medaglia è che i costi, in molti casi, non si sostituiscono ma si sommano: chi avvia la composizione negoziata e poi approda al concordato minore sostiene entrambe le voci. È questo l’elemento che va soppesato con maggiore attenzione, e che le sezioni seguenti cercano di rendere misurabile.
C’è poi un aspetto che riguarda specificamente l’imprenditore agricolo. L’art. 25-quater lo include espressamente tra i soggetti legittimati, alle stesse condizioni dell’imprenditore commerciale minore, e gli riserva in più la possibilità di chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61. La dichiarazione richiesta con l’istanza, per le imprese agricole, deve attestare anche di non avere depositato ricorso ai sensi dell’art. 57, oltre che dell’art. 74. Per questa categoria, dunque, il ventaglio delle strade da mettere a confronto è più ampio, e anche il confronto dei costi deve tenerne conto.
Va infine segnalato un punto ancora aperto che incide anche sui conti: il comma 1 dell’art. 25-quater parla di squilibrio che rende “probabile” la crisi o l’insolvenza, mentre la norma generale dell’art. 12 richiama anche le situazioni di crisi o insolvenza già in atto. Se l’impresa minore già insolvente possa accedere alla composizione negoziata è una questione su cui non risultano, allo stato, pronunce specifiche; chi si trova in quella posizione deve tenerne conto, perché una istanza poi archiviata è un costo senza ritorno.
La composizione negoziata: le voci di costo una per una
In cosa consiste e su quale base normativa
La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore resta alla guida dell’impresa, un esperto indipendente agevola le trattative con creditori e altre parti interessate, e il tribunale interviene solo se l’imprenditore chiede misure protettive o autorizzazioni specifiche. Per l’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 5, richiama in quanto compatibili gran parte delle norme generali: gli artt. 12, 13 (commi 1-5 e 9), 14, 15, 16, 17 (esclusi alcuni commi), 18, 19, 20, 21, 22, 23 comma 2-bis, 24 commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies. Il richiamo all’art. 25-ter è quello che conta per i conti.
Prima voce: i diritti di segreteria della camera di commercio
La prima uscita, certa e immediata, è il diritto di segreteria. Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, firmato il 10 marzo 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022, lo ha fissato in 252 euro per singola pratica, versati dall’impresa che propone l’istanza. Il decreto spiega che l’importo deriva da un costo standard unitario stimato su circa 10.000 istanze annue; il testo non prevede importi differenziati per le imprese sotto soglia, per la richiesta di misure protettive o per i gruppi. Poiché il decreto è anteriore all’attuale assetto dell’art. 25-quater, è prudente verificare con la camera di commercio competente se l’importo sia stato aggiornato o se per l’impresa minore valgano modalità diverse.
Seconda voce: il compenso dell’esperto secondo l’art. 25-ter
La voce più rilevante è il compenso dell’esperto. L’art. 25-ter, nel testo vigente letto su Brocardi (aggiornato al 12 agosto 2026, con i commi 2, 3, 6, 8, 9, 11 e 12 modificati dal D.Lgs. 136/2024), lo determina in percentuale sull’attivo dell’impresa, per scaglioni. Per un’impresa minore, che per definizione non supera 300.000 euro di attivo, rilevano solo i primi due:
- fino a 100.000 euro: dal 4% al 6%;
- da 100.000,01 a 500.000 euro: dall’1% all’1,5% sulla parte eccedente.
Il comma 3 fissa un compenso complessivo minimo di 4.000 euro e un massimo di 400.000 euro. Il comma 9 precisa la base di calcolo: si applica la percentuale alla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci; in mancanza, si utilizza la situazione patrimoniale depositata ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera a), e se l’attività è iniziata da meno di tre anni si considerano i bilanci dall’inizio. Per l’imprenditore individuale in contabilità semplificata, che spesso non ha bilanci in senso tecnico, la situazione patrimoniale depositata diventa dunque il parametro decisivo: ogni voce di attivo inserita lì incide sul compenso.
Sulla base così calcolata operano maggiorazioni e riduzioni (comma 4): più 25% se i creditori e le altre parti interessate sono da 21 a 50; più 35% se sono oltre 50; meno 40% se non sono più di cinque; più 10% se l’esperto individua un acquirente o se si arriva alla vendita del complesso aziendale. Lavoratori e sindacati non si contano ai fini delle maggiorazioni, ma all’esperto spettano 100 euro per ogni ora di presenza risultante dai rapporti (comma 5).
Il comma 6 prevede la maggiorazione più consistente: più 100% se, grazie all’opera dell’esperto, si conclude il contratto, la convenzione o l’accordo indicati dall’art. 23, anche dopo la relazione finale; il comma 7 aggiunge un ulteriore 10% se l’esperto sottoscrive l’accordo con gli effetti rafforzati. È un meccanismo che va letto nei due sensi: a fronte di un costo più alto, la maggiorazione si attiva solo quando la composizione ha prodotto il risultato per cui è stata avviata.
All’estremo opposto, il comma 8 disciplina l’ipotesi in cui l’imprenditore non compaia davanti all’esperto o l’esperto non proceda (art. 17, comma 5): il compenso scende a una forbice tra 500 e 5.000 euro, in base alle dimensioni dell’impresa e alla complessità della documentazione. Il comma 10 riconosce il rimborso delle spese necessarie e documentate, ma esclude il rimborso dei compensi dei soggetti di cui l’esperto si avvale ai sensi dell’art. 16, comma 2. Il comma 12 qualifica il compenso come prededucibile; il comma 13 consente, dopo almeno 60 giorni dall’accettazione e su richiesta dell’esperto, un acconto non superiore a un terzo del presumibile compenso finale.
Nella procedura ordinaria, in mancanza di accordo, il compenso è liquidato dalla commissione dell’art. 13, comma 6, è a carico dell’imprenditore e il provvedimento, secondo la sintesi del testo consultata, costituisce prova scritta idonea e titolo per la provvisoria esecuzione (comma 11). Per l’impresa minore la liquidazione spetta invece al segretario generale (art. 25-quater, comma 7). Il comma 11 contiene anche una regola sull’accordo tra le parti in ordine al compenso, collegata a un termine di 120 giorni dalla convocazione, che la sintesi consultata riporta in forma non del tutto lineare: va letta sul testo ufficiale prima di farvi affidamento.
Terza voce: consulenti ed eventuali attestatori
La legge non impone all’imprenditore di farsi assistere, ma la qualità della documentazione condiziona sia la durata sia l’esito. Le voci tipiche sono la predisposizione della situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori, la ricostruzione dei debiti tributari e contributivi, il supporto nelle trattative e nella redazione dei contratti. Si tratta di costi di mercato, non fissati da norme, che variano molto con la complessità del caso; una pronuncia di merito riportata nel massimario camerale (Trib. Parma, 26 settembre 2023) ha indicato che i compensi dei consulenti dell’impresa non devono superare quello dell’esperto. L’attestatore indipendente, invece, non è un passaggio necessario della composizione negoziata in sé: nell’accordo del comma 3, lettera c), è l’esperto stesso a dare atto, con la sottoscrizione, della coerenza del piano. Un attestatore può tornare necessario se si sceglie una soluzione che lo richiede, come alcune forme di accordo con il contenuto dell’art. 62: il punto va verificato sul testo della norma prescelta.
Sul versante dei consulenti, va tenuto presente che il compenso del professionista che assiste l’impresa in crisi non è dovuto per il solo fatto di avere svolto l’incarico. La Cassazione (Cass. I, ord. n. 19174/2025) ha confermato il rigetto della domanda di ammissione al passivo del credito di un professionista che, dopo il deposito di una domanda di concordato preventivo, aveva assistito l’impresa in pagamenti a creditori anteriori senza autorizzazione del tribunale: il diritto al compenso presuppone un adempimento diligente secondo l’art. 1176, comma 2, c.c., e il rispetto delle regole concorsuali. Per l’imprenditore minore che sceglie i propri consulenti, il dato ha un risvolto pratico: un supporto che conduce a violare le regole della procedura non è solo un costo, ma un rischio.
Quarta voce: le spese del tribunale, se si chiedono misure protettive
Se l’imprenditore chiede misure protettive, l’art. 19 impone un ricorso al tribunale per la conferma, con il contributo unificato e le spese di giustizia previste dal D.P.R. 115/2002. L’importo esatto va verificato presso la cancelleria competente. Per l’impresa minore il richiamo degli artt. 18 e 19 opera solo “in quanto compatibili”, e un commento pubblicato su EC News segnala un problema di compatibilità legato al piano finanziario semestrale richiesto per le misure: è una ragione in più per non dare per scontato che la protezione arrivi, né che il suo costo sia sempre giustificato.
Quando ha senso
Tre scenari tipici: l’impresa con un nucleo di attività sano e pochi creditori bancari disposti a riscadenzare; l’impresa che ha un potenziale acquirente per l’azienda e ha bisogno di un percorso protetto per la cessione; l’impresa che vuole preservare la riservatezza e prevenire azioni esecutive, senza esporsi subito alla pubblicità di una procedura giudiziale.
Vantaggi e svantaggi
A fronte di un costo d’ingresso contenuto e prevedibile (diritti di segreteria e un compenso minimo noto), la composizione negoziata offre riservatezza, gestione in capo all’imprenditore e una via d’uscita verso le procedure successive. Il rovescio della medaglia: se le trattative falliscono, il compenso dell’esperto resta dovuto e si somma ai costi della strada successiva; e se l’accesso è in dubbio per lo stato di insolvenza già conclamato, il rischio di spendere senza risultato aumenta. Il profilo ideale è quello dell’impresa minore ancora risanabile, con interlocutori disposti a trattare e un attivo modesto, per la quale il minimo di 4.000 euro rappresenta un costo proporzionato rispetto al valore della continuità.
Il concordato minore: costi di una procedura giudiziale con l’OCC
In cosa consiste
Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del CCII. Possono proporlo i debitori sovraindebitati diversi dal consumatore, e quindi anche l’imprenditore minore, quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; fuori da questa ipotesi, è ammesso solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile (art. 74, commi 1 e 2). La proposta ha contenuto libero, può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma e la suddivisione in classi, obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
La procedura passa necessariamente per l’Organismo di composizione della crisi: l’OCC attesta, tra l’altro, il valore di mercato dei beni su cui insistono le prelazioni, che non possono essere soddisfatte in misura inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione (art. 75, comma 2). Se la domanda è ammissibile, il giudice apre la procedura, dispone la pubblicità anche nel registro delle imprese, assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per esprimersi e, su istanza, dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione (art. 78). Il concordato è approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto, con il meccanismo del silenzio-assenso (art. 79), e poi omologato con sentenza (art. 80).
Le voci di costo
Le voci tipiche sono tre. La prima è il compenso dell’OCC, determinato secondo i parametri del D.M. 202/2014: il Codice richiama quel decreto in più punti (lo fa, ad esempio, l’art. 71, comma 4, per il piano del consumatore, e l’art. 275, comma 3, per la liquidazione controllata), e nella prassi gli Organismi lo applicano anche al concordato minore, spesso con un accordo preventivo con il debitore. La seconda sono le spese di giustizia per il deposito della domanda presso il tribunale (contributo unificato e anticipazioni previste dal D.P.R. 115/2002), da verificare presso la cancelleria competente. La terza è eventuale: l’art. 78, comma 2-bis, consente al giudice di nominare un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC quando è disposta la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, quando si propone un concordato in continuità con determinate caratteristiche, o su richiesta del debitore; in quel caso al compenso dell’OCC si affianca, o si sovrappone, quello del commissario.
A queste si aggiungono, come per la composizione negoziata, i costi dei consulenti che ricostruiscono la contabilità e redigono il piano. L’art. 75, comma 1, chiede infatti al debitore un corredo documentale ampio: piano con bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre anni, relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, elenco dei creditori con il domicilio digitale, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni.
Un costo che spesso si sottovaluta è quello dei professionisti che predispongono la documentazione per una procedura poi non andata a buon fine. Su questo la Prima sezione della Cassazione (Cass. I, ord. n. 26159 del 7 ottobre 2024) ha affermato che il credito del professionista che ha redatto le relazioni per un concordato è prededucibile nella procedura successiva quando questa nasce dalla stessa crisi che aveva originato la domanda, anche se in mezzo vi è stata una procedura intermedia, come un concordato dichiarato inammissibile. Il caso riguardava il concordato preventivo e il fallimento, non il concordato minore: il principio è richiamato qui per analogia, perché mostra che i costi di una strada abbandonata non spariscono, ma possono riemergere, in prededuzione, nella strada successiva, riducendo ciò che resta ai creditori.
Quando ha senso
Il concordato minore si presta all’impresa che ha bisogno di una falcidia vincolante anche per i creditori che non aderiscono, purché la maggioranza dei crediti approvi; all’impresa che non ha trovato nella composizione negoziata un accordo con tutti, ma ha ottenuto il consenso di una parte rilevante del ceto creditorio; all’impresa che può contare su un apporto esterno (un familiare, un terzo finanziatore) da mettere a disposizione dei creditori.
Vantaggi e svantaggi
Il vantaggio principale è la forza vincolante: l’omologazione estende gli effetti anche ai dissenzienti, e il giudice può omologare superando l’opposizione di un creditore che contesti la convenienza quando il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria, e perfino in mancanza dell’adesione del Fisco o degli enti previdenziali alle condizioni dell’art. 80, comma 3. Il rovescio della medaglia è il costo: si tratta di una procedura giudiziale, con un organismo terzo da remunerare, pubblicità obbligatoria e tempi più lunghi. Se l’omologazione è negata, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5): in quello scenario le spese già sostenute non si recuperano, e se ne aggiungono altre. Il profilo ideale è quello dell’impresa minore in continuità che non riesce a ottenere l’adesione di tutti i creditori ma può contare su una maggioranza, e per la quale il costo dell’OCC è giustificato dalla falcidia vincolante.
La liquidazione controllata: quanto costa chiudere ordinatamente
In cosa consiste
La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII) è lo strumento liquidatorio del sovraindebitamento. Il debitore può chiederla con ricorso al tribunale competente; se è insolvente, può chiederla anche un creditore, anche in pendenza di esecuzioni individuali, ma la procedura non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro (art. 268, commi 1 e 2). Il tribunale nomina un liquidatore che acquisisce e vende i beni e ripartisce il ricavato; restano esclusi i beni e i redditi indicati dall’art. 268, comma 4, tra cui quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia nei limiti fissati dal giudice. Al termine, per la persona fisica, l’esdebitazione opera di diritto con la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282).
Le voci di costo
Anche qui le voci sono l’OCC, che redige la relazione allegata alla domanda, il liquidatore e le spese di giustizia. La Cassazione ha chiarito che la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità (Cass. I, ord. n. 28576/2025): il costo dell’Organismo, quindi, non è eludibile. Il compenso dell’OCC e del liquidatore si liquida secondo il D.M. 202/2014, come precisa l’art. 275, comma 3, dopo il correttivo. A queste voci si sommano le spese delle vendite (pubblicità, stime, eventuali soggetti specializzati) e le spese di giustizia per il ricorso, da verificare in cancelleria.
Sul piano della distribuzione dei costi, una pronuncia della Prima sezione (Cass. I, n. 6865 del 14 marzo 2025) ha affermato che il compenso del gestore è prededucibile ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. È un dato che va soppesato: in una liquidazione in cui l’unico attivo rilevante è un immobile gravato da ipoteca, il costo della procedura graverà sulla parte di attivo libera, e la sostenibilità della procedura ne risente.
Quando ha senso
Tre scenari: l’impresa che ha cessato di essere risanabile e vuole chiudere con un percorso che porti all’esdebitazione; l’impresa minore che rischia l’iniziativa di un creditore e preferisce governare tempi e modi chiedendo essa stessa l’apertura; l’impresa con un attivo liquidabile sufficiente a coprire le spese e a dare un riparto ai creditori.
Vantaggi e svantaggi
A fronte di costi che possono essere significativi rispetto all’attivo, la liquidazione controllata offre un approdo certo: non richiede di raccogliere il consenso dei creditori, e per la persona fisica l’esdebitazione di diritto dopo tre anni dall’apertura rappresenta il beneficio che giustifica la spesa. Il rovescio della medaglia è la perdita del patrimonio liquidabile e dell’attività. Va ricordato, inoltre, che se è il debitore persona fisica a chiederla, l’apertura avviene solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire (art. 268, comma 3). Il profilo ideale è quello dell’impresa minore non più risanabile, con un attivo libero sufficiente a sostenere i costi, per la quale l’esdebitazione vale più della prosecuzione dell’attività.
Il concordato semplificato: la via liquidatoria dopo le trattative fallite
In cosa consiste
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disciplinato dall’art. 25-sexies CCII ed è richiamato dall’art. 25-quater, comma 4, lettera c), tra le alternative a disposizione dell’impresa minore. Il suo tratto distintivo è che presuppone una composizione negoziata conclusa senza esito, con una relazione finale dell’esperto che dia atto dell’impossibilità di soluzioni alternative nonostante trattative condotte secondo correttezza e buona fede. Non si vota: il tribunale, con l’ausilio di un ausiliario, valuta la proposta e omologa se ricorrono le condizioni di legge. Poiché in questa sede non è stato riletto il testo vigente dell’art. 25-sexies dopo il correttivo, termini e passaggi specifici vanno verificati sul testo ufficiale.
Le voci di costo
Sul piano dei conti, il concordato semplificato ha una caratteristica che lo distingue dalle altre strade: è sempre preceduto dalla composizione negoziata, e quindi il compenso dell’esperto e i diritti di segreteria sono già stati sostenuti quando si deposita la proposta. A quelli si aggiungono le spese di giustizia per il deposito, il compenso dell’ausiliario nominato dal tribunale e quello del liquidatore che esegue la liquidazione, oltre alle spese delle vendite e ai costi dei consulenti che predispongono proposta e piano di liquidazione.
L’art. 25-quater, comma 6, offre un elemento di tutela: gli atti autorizzati dal tribunale durante la composizione negoziata ai sensi dell’art. 22 (ad esempio finanziamenti prededucibili o cessioni dell’azienda) conservano i loro effetti anche se interviene un concordato semplificato omologato. Ciò che è stato costruito durante le trattative, quindi, non va necessariamente rifatto.
Quando ha senso
Il concordato semplificato è pensato per l’impresa che ha tentato le trattative in buona fede ma non ha trovato un accordo, che dispone di un patrimonio liquidabile (magari un’azienda da cedere in blocco) e che vuole evitare un voto dall’esito incerto. Ha senso, in particolare, quando l’esperto ha individuato un acquirente e la cessione garantisce ai creditori un risultato non inferiore a quello di una liquidazione atomistica.
Vantaggi e svantaggi
A fronte del vantaggio di non dover raccogliere le maggioranze, il concordato semplificato richiede che la composizione negoziata sia stata condotta in modo corretto e documentato: senza una relazione finale dell’esperto con il contenuto richiesto, la strada è preclusa. I costi complessivi tendono quindi a essere i più alti tra le opzioni considerate, perché sommano due fasi. Il profilo ideale è quello dell’impresa minore che ha già investito nella composizione negoziata, ha un patrimonio aziendale da trasferire e preferisce il controllo del tribunale al rischio del voto.
Tre imprese ipotetiche alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Applicano solo le cifre ricavabili dall’art. 25-ter e dal decreto sui diritti di segreteria; per le voci che dipendono dalla stima dell’OCC, del tribunale o del mercato si indica la voce senza inventare importi. Ove l’applicazione delle regole non è univoca, si indicano le due letture.
Simulazione 1: attivo medio di 143.700 euro, 14 creditori
Ipotesi: impresa individuale commerciale con media dell’attivo degli ultimi tre esercizi pari a 143.700 euro, ricavi annui di 168.900 euro, debiti per 271.450 euro, 14 creditori. I tre requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d) sono rispettati.
Composizione negoziata, compenso base: sui primi 100.000 euro dal 4% al 6%, cioè da 4.000 a 6.000 euro; sui restanti 43.700 euro dall’1% all’1,5%, cioè da 437 a 655,50 euro. Compenso base: da 4.437 a 6.655,50 euro. Con 14 creditori non scatta né la maggiorazione (prevista da 21 parti in su) né la riduzione (prevista fino a 5). Se le trattative si chiudono con un contratto idoneo ad assicurare la continuità, la maggiorazione del 100% porta la forbice a 8.874-13.311 euro. A questi importi si aggiungono 252 euro di diritti di segreteria e le spese documentate dell’esperto.
Se invece le trattative non portano a un accordo e l’impresa deposita un concordato minore, il costo complessivo diventa: compenso dell’esperto senza la maggiorazione per esito positivo (4.437-6.655,50 euro) più 252 euro, più il compenso dell’OCC secondo il D.M. 202/2014, più le spese di giustizia del deposito e l’eventuale commissario giudiziale. Se l’impresa sceglie direttamente il concordato minore senza passare per la composizione, la prima voce sparisce, ma si perdono la riservatezza e la possibilità di un accordo stragiudiziale.
L’elemento dirimente, in questo caso, è la probabilità di accordo: con 14 creditori, se i tre o quattro più esposti sono istituti di credito già disponibili a trattare, la composizione negoziata costa il doppio solo quando funziona; se invece il ceto creditorio è frammentato e ostile, il compenso base rischia di diventare un costo che precede quello del concordato minore.
Simulazione 2: attivo medio di 58.300 euro, 4 creditori
Ipotesi: piccola impresa agricola con media dell’attivo di 58.300 euro, ricavi di 74.600 euro, debiti di 112.900 euro, quattro creditori. Il calcolo percentuale dà dal 4% al 6% di 58.300 euro, cioè da 2.332 a 3.498 euro: una cifra sotto il minimo di legge di 4.000 euro.
Qui l’applicazione delle regole non è univoca, e la distinzione pesa. Prima lettura: il minimo del comma 3 opera come soglia finale del compenso, quindi anche applicando la riduzione del 40% prevista per non più di cinque creditori (che porterebbe la forbice a 1.399,20-2.098,80 euro) il compenso sarebbe comunque di 4.000 euro. Seconda lettura: la riduzione si applica al compenso dopo l’adeguamento al minimo, con un risultato di 2.400 euro (4.000 meno il 40%). La sintesi del testo consultata non chiarisce l’ordine delle operazioni: è un punto da sottoporre al segretario generale che liquida il compenso, eventualmente attraverso un accordo preventivo sul compenso nei limiti consentiti dal comma 11. In entrambe le letture, con un accordo che assicura la continuità, la maggiorazione del 100% raddoppia la cifra.
Per un’impresa agricola, l’art. 25-quater, comma 4, lettera d), apre anche la strada dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, che va confrontata con il concordato minore: il costo dell’OCC o del professionista che attesta l’accordo va messo a fronte della possibilità di vincolare solo i creditori aderenti.
Simulazione 3: attivo medio di 296.800 euro, 57 creditori, vendita dell’azienda
Ipotesi: impresa commerciale con media dell’attivo di 296.800 euro, ricavi di 192.400 euro, debiti di 463.700 euro, 57 creditori e un acquirente per l’azienda individuato dall’esperto. Compenso base: da 4.000 a 6.000 euro sui primi 100.000; dall’1% all’1,5% sui restanti 196.800, cioè da 1.968 a 2.952 euro; totale base 5.968-8.952 euro. Maggiorazione del 35% (oltre 50 parti): da 2.088,80 a 3.133,20 euro. Maggiorazione del 10% per la vendita: da 596,80 a 895,20 euro. Supponendo che le maggiorazioni si calcolino tutte sul compenso base, il totale è da 8.653,60 a 12.980,40 euro, più 252 euro di diritti di segreteria. Se la vendita avviene nell’ambito di un contratto concluso grazie all’esperto, opera anche la maggiorazione del 100%.
Se la cessione non si perfeziona in via negoziale e l’impresa sceglie il concordato semplificato, al costo appena calcolato (senza la maggiorazione per esito positivo) si aggiungono le spese di giustizia, il compenso dell’ausiliario e quello del liquidatore. Se l’impresa sceglie invece la liquidazione controllata, si aggiungono il compenso dell’OCC e quello del liquidatore secondo il D.M. 202/2014, ma la vendita dell’azienda avverrà con le regole della procedura e non con l’acquirente individuato nelle trattative, a meno che gli atti autorizzati ai sensi dell’art. 22 conservino i loro effetti, come prevede l’art. 25-quater, comma 6.
Un’ultima annotazione riguarda il fattore tempo, che nelle simulazioni non compare come cifra ma pesa sui conti. Durante la composizione negoziata l’impresa continua a operare e, se non chiede misure protettive o se queste non vengono confermate, resta esposta alle iniziative dei creditori: un pignoramento presso terzi sui conti correnti, nelle settimane delle trattative, può costare più del compenso dell’esperto. Nel concordato minore e nella liquidazione controllata, al contrario, la protezione del patrimonio è collegata a un provvedimento del giudice, ma arriva solo dopo il deposito di una domanda completa, che richiede a sua volta tempo e documentazione. A fronte del costo più basso della fase negoziale, quindi, va messo in conto il rischio di ciò che può accadere mentre le trattative sono in corso; a fronte della protezione più solida della procedura giudiziale, va messo in conto il tempo necessario per arrivarci.
Il confronto tra le tre simulazioni mostra un dato ricorrente: per l’impresa minore il compenso dell’esperto oscilla quasi sempre tra il minimo di 4.000 euro e una cifra inferiore ai 15.000 euro, e il costo vero della composizione negoziata dipende soprattutto da ciò che accade dopo.
Il confronto in tabella
La tabella che segue sintetizza le quattro strade su righe omogenee. Le cifre sono solo indicative: quelle sulla composizione negoziata derivano dall’art. 25-ter e dal decreto del 10 marzo 2022; per le altre procedure si indica il criterio di calcolo e la fonte, perché l’importo dipende dalla stima dell’OCC, dalle decisioni del giudice e dal tribunale competente. Nessuna riga comprende i compensi del difensore o del consulente dell’imprenditore, che restano fuori da questo confronto. Le righe su tempi, rischi ed effetti sull’esecuzione descrivono la tendenza generale, non una regola valida per ogni caso.
| Voce | Composizione negoziata (art. 25-quater) | Concordato minore (artt. 74-83) | Liquidazione controllata (artt. 268 ss.) | Concordato semplificato (art. 25-sexies) |
|---|---|---|---|---|
| Costo d’ingresso | 252 € di diritti di segreteria (D.M. MISE 10/3/2022, GU n. 127 del 1/6/2022) | Spese di giustizia del deposito (D.P.R. 115/2002, importo da verificare in cancelleria) | Spese di giustizia del ricorso (D.P.R. 115/2002, da verificare in cancelleria) | Spese di giustizia del deposito, dopo aver sostenuto i costi della composizione |
| Organo da remunerare | Esperto: minimo 4.000 €, per l’attivo dell’impresa minore indicativamente 4.000-9.000 € di base (art. 25-ter, commi 1 e 3) | OCC secondo il D.M. 202/2014; eventuale commissario giudiziale (art. 78, c. 2-bis) | OCC e liquidatore secondo il D.M. 202/2014 (art. 275, c. 3) | Esperto già remunerato; ausiliario e liquidatore nominati dal tribunale |
| Variabili che aumentano il costo | +25%/+35% oltre 20/50 parti; +10% vendita azienda; +100% accordo concluso (art. 25-ter, cc. 4 e 6) | Numero di creditori, classi, complessità del piano, nomina del commissario | Entità e natura dei beni da vendere, durata | Entità del patrimonio da liquidare |
| Variabili che lo riducono | -40% con non più di 5 parti; 500-5.000 € se l’imprenditore non compare (art. 25-ter, cc. 4 e 8) | Accordo preventivo con l’OCC | Attivo modesto | Nessuna specifica |
| Chi liquida | Segretario generale della camera di commercio (art. 25-quater, c. 7) | Giudice | Giudice | Tribunale |
| Prededuzione | Sì (art. 25-ter, c. 12) | Secondo le regole della procedura (da verificare) | Sì, ma non sul ricavato dei beni ipotecati (Cass. I n. 6865/2025) | Secondo le regole della procedura |
| Tempi | Mesi, scanditi dall’art. 17 | Più lunghi: apertura, voto, omologazione | Fino alla chiusura; esdebitazione dopo 3 anni dall’apertura (art. 282) | Dipendono dal tribunale |
| Complessità | Bassa-media, stragiudiziale | Media-alta | Media | Alta: due fasi in sequenza |
| Se l’esito è negativo | Compenso dovuto; aperte le strade del c. 4 | Inefficacia delle misure protettive; liquidazione controllata su istanza del debitore (art. 80, c. 5) | Esito liquidatorio già insito | Rischio di liquidazione controllata |
| Effetti sull’esecuzione | Misure protettive solo se chieste e confermate, in quanto compatibili | Divieto di azioni esecutive su istanza (art. 78, c. 2 lett. d) | Effetti della procedura concorsuale sulle azioni individuali | Effetti protettivi da verificare sul testo dell’art. 25-sexies |
| Reversibilità | Alta: si può passare ad altra strada | Bassa dopo l’apertura | Molto bassa | Molto bassa |
Come orientarsi tra le quattro strade
Non esiste una strada più economica in assoluto: ciascuna costa poco in certi casi e molto in altri. Alcuni criteri, però, consentono di ragionare in modo ordinato.
Primo criterio: la risanabilità effettiva. Se l’impresa ha un margine operativo positivo o recuperabile e il problema è soprattutto lo squilibrio finanziario, la composizione negoziata generalmente rappresenta il costo più proporzionato: il compenso dell’esperto raddoppia solo se si arriva a un accordo, cioè quando la spesa ha prodotto il risultato. Se invece la continuità non è realistica, il compenso dell’esperto rischia di essere un costo aggiuntivo rispetto a quello di una procedura liquidatoria che si sarebbe potuta avviare subito.
Secondo criterio: il numero e la natura dei creditori. Con pochi creditori (fino a cinque), il compenso dell’esperto beneficia della riduzione del 40% e le trattative sono più gestibili; con molti creditori frammentati, l’accordo con tutti è improbabile e la forza vincolante del concordato minore, fondata sulla maggioranza, può valere il costo dell’OCC. Se tra i creditori pesano molto Fisco ed enti previdenziali, va soppesata la possibilità di omologazione anche senza la loro adesione prevista dall’art. 80, comma 3.
Terzo criterio: la struttura dell’attivo. Se l’attivo è in gran parte costituito da un immobile ipotecato, va considerato che il compenso del gestore non può essere posto a carico del ricavato del bene ipotecato (Cass. I n. 6865/2025). In queste condizioni, l’attivo libero che resta per coprire i costi di una liquidazione controllata può essere esiguo.
Quarto criterio: l’esistenza di un acquirente per l’azienda. Quando c’è un soggetto interessato a rilevare l’azienda, la composizione negoziata consente di costruire la cessione con l’esperto e, se necessario, con l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 22, i cui effetti sopravvivono alla procedura successiva. In questo scenario il concordato semplificato diventa una possibile seconda tappa, a fronte di costi complessivi più alti.
Quinto criterio: lo stato di insolvenza e il rischio di iniziative dei creditori. Se l’insolvenza è conclamata, l’accesso alla composizione negoziata per l’impresa minore è incerto e un creditore con crediti scaduti per almeno 50.000 euro può chiedere la liquidazione controllata. In queste condizioni la scelta del debitore di governare direttamente l’esito, con una procedura che passa dall’OCC, può risultare più prudente del tentativo negoziale.
«Il costo di una procedura di crisi si misura solo mettendolo a confronto con quello dell’alternativa: è il metodo con cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, imposta l’analisi di ogni impresa minore.»
I dubbi più frequenti di chi deve scegliere
Posso iniziare con la composizione negoziata e poi cambiare strada? Sì: è proprio la logica dell’art. 25-quater, comma 4, che elenca le alternative esperibili dopo le trattative. Il prezzo di questa flessibilità è che il compenso dell’esperto resta dovuto anche se l’accordo non arriva, e si somma ai costi della procedura successiva.
Se le trattative falliscono, devo comunque pagare l’esperto? Sì. Il compenso è a carico dell’imprenditore e prededucibile; manca solo la maggiorazione del 100% legata alla conclusione dell’accordo. Se l’imprenditore non compare o l’esperto non procede, la forbice si riduce a 500-5.000 euro.
Chi decide quanto devo all’esperto? Per l’impresa minore il compenso è liquidato dal segretario generale della camera di commercio che ha nominato l’esperto (art. 25-quater, comma 7), applicando i criteri dell’art. 25-ter. È possibile un acconto dopo 60 giorni dall’accettazione, entro un terzo del compenso presumibile.
Il concordato minore costa sempre più della composizione negoziata? Non necessariamente. Nel concordato minore il costo principale è l’OCC, che segue parametri propri; nella composizione negoziata il costo dipende anche dall’esito. Il confronto va fatto sui numeri del singolo caso, chiedendo all’OCC una stima preventiva dei costi.
Il compenso dell’esperto si può discutere prima di iniziare? Il comma 11 dell’art. 25-ter prende in considerazione un accordo tra le parti sul compenso e, in mancanza, la liquidazione da parte dell’organo competente, che per l’impresa minore è il segretario generale. La stessa norma collega però la validità dell’accordo a un termine di 120 giorni dalla convocazione, salvo conclusione anticipata delle trattative: prima di sottoscrivere qualunque intesa sul compenso è opportuno leggere il testo ufficiale, perché un accordo nullo non offre alcuna certezza sui costi. In ogni caso, le percentuali, il minimo e le maggiorazioni restano quelle dell’art. 25-ter: lo spazio di discussione riguarda la collocazione all’interno della forbice, non i criteri.
Le spese dei collaboratori dell’esperto ricadono su di me? Il comma 10 dell’art. 25-ter riconosce all’esperto il rimborso delle spese necessarie e documentate, ma esclude il rimborso dei compensi dei soggetti di cui si avvale ai sensi dell’art. 16, comma 2. È una regola che protegge l’imprenditore: l’eventuale ricorso a collaboratori da parte dell’esperto non si traduce, di per sé, in un aumento dei costi a carico dell’impresa. Diverso è il caso dei consulenti scelti dall’imprenditore stesso, i cui costi restano a suo carico e non sono regolati dalla legge.
E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze non sono solo economiche. Una composizione negoziata avviata quando l’impresa è già irrimediabilmente insolvente rischia di consumare tempo e risorse; un concordato minore non omologato apre la porta alla liquidazione controllata, con le spese già sostenute che non si recuperano. Per questo l’analisi preliminare dei dati contabili è la prima voce che merita attenzione, prima ancora di qualunque deposito.
Le pronunce che pesano sulla scelta
Una premessa di metodo, necessaria per onestà: sull’art. 25-quater, cioè sulla composizione negoziata dell’impresa sotto soglia, non risultano allo stato pronunce specifiche, mentre sul compenso dell’esperto nella composizione negoziata ordinaria esistono alcune pronunce di merito, note soprattutto attraverso i massimari camerali e solo in massima. Un commento pubblicato su Eutekne il 18 dicembre 2025 (“Liquidazione del compenso all’esperto con rimedi incerti”) segnala proprio che la norma non specifica come le parti possano contestare il provvedimento di liquidazione. Le pronunce riportate di seguito riguardano il compenso dell’esperto e quello dei consulenti nella composizione negoziata, e poi i compensi dei professionisti e dei gestori nelle procedure con cui la composizione negoziata va messa a confronto: illuminano voci di costo reali, e nulla di più. Poiché nessuna riguarda l’impresa sotto soglia, la loro applicazione all’art. 25-quater passa per il rinvio del comma 5 alle norme generali, in quanto compatibili. Si è preferito citarne poche e pertinenti piuttosto che molte e lontane dal tema.
Sul compenso dell’esperto e dei consulenti nella composizione negoziata
Trib. Milano, n. 9567 del 5 novembre 2024 (riportata nel massimario camerale, in massima). La pronuncia si sofferma sui criteri di calcolo del compenso dell’esperto, affermando che prevale l’accordo tra le parti, e qualifica il provvedimento di liquidazione come prova scritta ai sensi dell’art. 633 c.p.c. e titolo per la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 642 c.p.c. Rilevanza: conferma che il compenso è un credito agevolmente azionabile contro l’imprenditore e che un accordo sul compenso, se valido, pesa più dei criteri di legge nella liquidazione; per l’impresa minore il provvedimento è del segretario generale (art. 25-quater, comma 7), ma la logica è la stessa.
Trib. Milano, decr. 9 ottobre 2025 (riportata nel massimario camerale, in massima). Nella composizione negoziata sono prededucibili soltanto i crediti indicati dalla legge, come il compenso dell’esperto. Rilevanza: la prededuzione non si estende a ogni costo sostenuto durante le trattative; il compenso dell’esperto è tra quelli protetti, e questo spiega perché resta un costo certo anche se si passa a un’altra procedura.
Trib. Milano, 28 marzo 2024 (riportata nel massimario camerale, in massima). Durante la composizione negoziata non maturano crediti prededucibili ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge. Rilevanza: va nella stessa direzione della pronuncia precedente; per i fornitori e i professionisti che lavorano con l’impresa durante le trattative la prededuzione non è automatica, e l’imprenditore deve tenerne conto nel valutare quanto costerà davvero la fase negoziale e quanto peserà su una eventuale procedura successiva.
Trib. Parma, 26 settembre 2023 (riportata nel massimario camerale, in massima). I compensi dei consulenti dell’impresa non devono superare quello dell’esperto. Rilevanza: è l’unico riferimento trovato che ponga un limite, almeno nella prospettiva di quel tribunale, ai costi dei consulenti scelti dall’imprenditore; nel confronto dei costi, suggerisce che il compenso dell’esperto calcolato con l’art. 25-ter possa fungere anche da parametro per i costi di consulenza della fase negoziale.
Sui compensi di gestori e professionisti nella liquidazione e nella crisi
Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non può essere soddisfatto sul ricavato della vendita dei beni ipotecati. Rilevanza: la prededuzione non garantisce che le spese di procedura trovino copertura quando l’attivo è prevalentemente gravato da ipoteca; la sostenibilità della liquidazione controllata, e quindi il suo costo effettivo per i creditori, va misurata sull’attivo libero.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26159 del 7 ottobre 2024 (commentata da edotto, 9 ottobre 2024). Il credito del professionista che ha redatto le relazioni per il concordato è prededucibile nel fallimento successivo se questo deriva dalla stessa crisi che aveva originato la domanda, anche quando vi è stata una procedura intermedia, come un concordato dichiarato inammissibile; la Corte ha cassato con rinvio. Rilevanza: il principio, formulato per concordato preventivo e fallimento, mostra per analogia che i costi dei consulenti di una strada non riuscita possono gravare, in prededuzione, sulla procedura successiva. Per l’imprenditore minore che passa dalla composizione negoziata al concordato minore o alla liquidazione controllata, è un elemento da mettere nel conto complessivo.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19174/2025 (commentata da diritto.it, 25 luglio 2025). Il diritto al compenso del professionista che assiste l’impresa nella crisi non discende automaticamente dallo svolgimento dell’incarico: presuppone un adempimento diligente ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.; nel caso, la Corte ha confermato il diniego dell’ammissione al passivo del credito di un consulente che aveva supportato pagamenti a creditori anteriori, dopo il deposito della domanda di concordato preventivo, senza autorizzazione del tribunale. Rilevanza: chiarisce che la spesa per i consulenti è legata alla qualità e alla correttezza della loro opera, e che un supporto che porta a violare le regole concorsuali è un rischio prima ancora che un costo.
Sulle condizioni di accesso che rendono obbligata una voce di costo
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata. Rilevanza: il costo dell’Organismo è una voce obbligata di questa strada, che non può essere evitata o rinviata; nel confronto con la composizione negoziata, dove il costo obbligato è il compenso dell’esperto, è il termine di paragone corretto.
Sulla composizione negoziata: le fonti normative e amministrative
In assenza di pronunce specifiche sull’impresa minore, il confronto poggia sulle fonti normative e amministrative. L’art. 25-ter CCII, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, fissa gli scaglioni, il minimo di 4.000 euro, le maggiorazioni e le riduzioni, la prededuzione e l’acconto. L’art. 25-quater, comma 7, attribuisce la liquidazione al segretario generale della camera di commercio che ha nominato l’esperto, mentre nella procedura ordinaria la competenza è della commissione dell’art. 13, comma 6. Il decreto MISE-MEF del 10 marzo 2022 (GU n. 127 del 1° giugno 2022) fissa i diritti di segreteria in 252 euro per pratica. Sono le uniche cifre certe di questo confronto, e per questo sono anche quelle su cui una scelta ponderata deve poggiare.
Come leggere queste pronunce
Nessuna delle pronunce citate dice quale strada sia la più conveniente: indicano piuttosto dove si annidano i costi meno visibili. La prededuzione che non raggiunge il ricavato dei beni ipotecati, i compensi dei professionisti di una procedura abbandonata che riaffiorano in quella successiva, il compenso negato a chi non ha operato con la diligenza richiesta, la relazione dell’OCC come voce obbligata: sono tutti elementi che spostano il punto di equilibrio del confronto. Sul compenso dell’esperto, le pronunce di merito riportate dai massimari indicano un credito prededucibile e facilmente azionabile, mentre i rimedi contro la liquidazione restano, secondo il commento citato, incerti: un motivo in più per ricostruire in anticipo la forbice prevista dall’art. 25-ter.
Il contributo dello Studio Monardo nella scelta della strada
Davanti a quattro strade con costi che si sommano o si escludono, lo Studio Monardo lavora su strumenti precisi:
- Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore, confrontando attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi con le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), perché un errore di qualificazione cambia la procedura e i suoi costi.
- Calcoliamo la forbice del compenso dell’esperto sulla media dell’attivo o sulla situazione patrimoniale da depositare, applicando scaglioni, minimo, maggiorazioni e riduzioni dell’art. 25-ter.
- Ricostruiamo l’elenco dei creditori e delle parti interessate, perché dal loro numero dipendono la riduzione del 40% o le maggiorazioni del 25% e del 35%.
- Predisponiamo la documentazione dell’art. 17, comma 3, nelle lettere richieste dall’art. 25-quater, con lo staff di commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo.
- Mettiamo a confronto il costo della composizione con quello del concordato minore e della liquidazione controllata, chiedendo e analizzando la stima dei costi dell’OCC.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, considerando ammissibilità, fattibilità e rischio di diniego.
- Esaminiamo la posizione dei creditori ipotecari e fondiari, per capire quanto attivo libero resta a copertura delle spese di procedura.
- Analizziamo i debiti fiscali e contributivi, per valutare il trattamento possibile nel concordato minore e le condizioni dell’omologazione senza adesione dell’amministrazione.
- Seguiamo le trattative con creditori e possibili acquirenti, e verifichiamo se servano autorizzazioni del tribunale ai sensi dell’art. 22.
- Accompagniamo il passaggio alla procedura successiva, se le trattative non bastano, senza disperdere il lavoro già fatto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una scelta di questo tipo pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione: la strada imboccata oggi, che sia un accordo in composizione negoziata, un concordato minore o una liquidazione controllata, può dover essere difesa domani in sede di reclamo o di ricorso, e la difesa resta nelle stesse mani, con la stessa linea. A questo si affianca la qualifica di Esperto Negoziatore, che consente di leggere la composizione negoziata con lo sguardo di chi conosce i criteri con cui l’esperto opera, e lo staff di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso caso, dalla ricostruzione contabile alla strategia processuale.
Chiusura
Il costo della composizione negoziata per l’imprenditore minore, preso isolatamente, è una cifra relativamente contenuta e prevedibile: 252 euro di diritti di segreteria e un compenso dell’esperto che, per le dimensioni tipiche di queste imprese, parte da 4.000 euro e raddoppia quando l’accordo si conclude. Il quadro cambia quando si guarda a ciò che può venire dopo: concordato minore, liquidazione controllata e concordato semplificato hanno costi propri che spesso si aggiungono a quelli della prima fase. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e la possibilità di salvare l’impresa o di chiudere ordinatamente.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché le competenze dell’Avvocato coprono tutte le strade del confronto: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC per il concordato minore e la liquidazione controllata, e il titolo di cassazionista per difendere la scelta in ogni grado.
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