Giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta


1. Processo amministrativo – Definizione in esito all’udienza cautelare – sentenza in forma semplificata
2. Contratti pubblici – Gara pubblica – Giudizio di verifica dell’anomalia – Natura globale e sintetica – Discrezionalità – Divieto di sindacato sostitutivo – Giudizio positivo – Non occorre motivazione analitica 
3. Contratti pubblici – Gara pubblica – Giudizio di verifica dell’anomalia – Discrezionalità – Divieto di sindacato sostitutivo – Giudizio positivo – Non occorre motivazione analitica

1. Il Tar ritiene di definire il giudizio in conformità a quanto disposto dall’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., a mente del quale in ogni […] caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1 dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti»: così è nel caso di specie, essendo integro il contraddittorio e completa l’istruttoria e non avendo le parti, a fronte del menzionato avviso, manifestato specifiche esigenze di difesa potenzialmente ostative all’adozione della presente pronuncia.(Rif.: Articolo 209 (art. 120 comma 11: sentenza in forma semplificata))
 
2. Il Tar ritiene il ricorso infondato, in base a «principi, pacifici in giurisprudenza, cui deve conformarsi l’attività di verifica di congruità delle offerte in materia di pubblici appalti […].
In primis deve richiamarsi la natura ampiamente discrezionale dell’attività di verifica di congruità, espressione delle competenze tecniche dei componenti il seggio di gara, la cui insindacabilità viene meno solo in presenza di puntuali elementi sintomatici che la palesino come «affetta da manifesta illogicità» (Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2020, n.6969).
Oggetto di tale giudizio, inoltre, non sono le singole voci in cui si articola la proposta contrattuale ma solo «l’attendibilità e la serietà dell’offerta e l’effettiva possibilità dell’impresa di bene eseguire l’appalto alle condizioni proposte» (Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496).
Ne consegue che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza «la valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, V, 3 gennaio 1019, n. 69; Id., VI, 3 dicembre 2018, n. 6838)”. (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; Cons. Stato Sez. V, 26/02/2021, n. 1637; Cons. Stato sez. III 25 giugno 2020 n. 4090; idem sez. V, n. 680 del 27 gennaio 2020)» (Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283)
Ciò comporta che l’intervento del giudice amministrativo in ordine alle valutazioni delle Commissioni di gara non possa che essere limitato ai soli profili di «logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta» pena il concretizzarsi di «un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione» (Cons Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2019, n. 8679).
A tale limite, come affermato nella medesima occasione, soggiace anche il sindacato sulle giustificazioni prodotte dai concorrenti a sostegno della congruità della propria offerta essendo esclusa, in presenza di valutazioni tecnico discrezionali, ogni possibilità, da parte del giudice, di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione procedente.
Ne deriva che, qualora la verifica di anomalia comporti un confronto in contraddittorio con la concorrente in ordine a profili di offerta critici, «il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate (Cons. Stato, sez. V, 17/05/2018, n. 2951); solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l’obbligo di una puntuale motivazione» (Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre, 2018, n.7129)» (in questi termini Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2022, n. 5805). (Rif.: Articolo 110 del dlgs. 36 del 2023)

3. In proposito, «[p]er giurisprudenza costante:
– “va fatta applicazione della giurisprudenza sul riparto degli oneri di allegazione e di prova in tema di anomalia dell’offerta: come è noto, il giudizio della stazione appaltante è connotato da ampio margine di apprezzamento discrezionale ed è sindacabile solo in caso di manifesta erroneità o macroscopica irragionevolezza; l’obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo, non richiedendosi motivazione analitica in caso di giudizio positivo; in tale eventualità, quando cioè la stazione appaltante abbia concluso favorevolmente il sub-procedimento di anomalia dell’offerta della controinteressata, spetta al concorrente che contesta l’aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell’insostenibilità ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, dai quali il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico discrezionale dell’amministrazione sia stata, come detto, manifestamente irragionevole o travisata (Cons. Stato, V, 15 settembre 2023, n. 8356, nonché già Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178 e id., 27 dicembre 2017, n. 7251); non può infatti la parte ricorrente limitarsi – come pretende di fare la società appellante – ad imputare genericamente all’aggiudicataria di aver omesso giustificazioni non richieste né reputate necessarie dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 8436)
– “quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa” (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2022, n. 9691);
– “in sede giurisdizionale amministrativa è onere di chi contesti il giudizio dell’amministrazione fornire ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. gli elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce l’erroneità (in questo senso, tra le altre: Cons. Stato, V, 27 settembre 2017, n. 4527, 12 settembre 2019, n. 6161 e, da ultimo, 8 aprile 2021, n. 2843)” [Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2021, n. 3167]» (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2025, n. 4784). (Rif.: Articolo 110 del dlgs. 36 del 2023)
 
Nota di sintesi

1. La vicenda.
Alfa impugna gli atti di gara e l’aggiudicazione ritenendo che l’offerta dell’aggiudicataria fosse anomala e che l’Amministrazione avrebbe perciò errato nel non disporne l’esclusione.
 
2. La decisione del Tar e la relativa motivazione.
Il Tar ritiene di definire il giudizio in conformità a quanto disposto dall’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., a mente del quale in ogni […] caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1 dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti»: così è nel caso di specie, essendo integro il contraddittorio e completa l’istruttoria e non avendo le parti, a fronte del menzionato avviso, manifestato specifiche esigenze di difesa potenzialmente ostative all’adozione della presente pronuncia.
Il Tar ritiene il ricorso infondato, in base a «principi, pacifici in giurisprudenza, cui deve conformarsi l’attività di verifica di congruità delle offerte in materia di pubblici appalti […].
In primis deve richiamarsi la natura ampiamente discrezionale dell’attività di verifica di congruità, espressione delle competenze tecniche dei componenti il seggio di gara, la cui insindacabilità viene meno solo in presenza di puntuali elementi sintomatici che la palesino come «affetta da manifesta illogicità» (Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2020, n.6969).
Oggetto di tale giudizio, inoltre, non sono le singole voci in cui si articola la proposta contrattuale ma solo «l’attendibilità e la serietà dell’offerta e l’effettiva possibilità dell’impresa di bene eseguire l’appalto alle condizioni proposte» (Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496).
Ne consegue che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza «la valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, V, 3 gennaio 1019, n. 69; Id., VI, 3 dicembre 2018, n. 6838)”. (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; Cons. Stato Sez. V, 26/02/2021, n. 1637; Cons. Stato sez. III 25 giugno 2020 n. 4090; idem sez. V, n. 680 del 27 gennaio 2020)» (Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283)
Ciò comporta che l’intervento del giudice amministrativo in ordine alle valutazioni delle Commissioni di gara non possa che essere limitato ai soli profili di «logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta» pena il concretizzarsi di «un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione» (Cons Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2019, n. 8679).
A tale limite, come affermato nella medesima occasione, soggiace anche il sindacato sulle giustificazioni prodotte dai concorrenti a sostegno della congruità della propria offerta essendo esclusa, in presenza di valutazioni tecnico discrezionali, ogni possibilità, da parte del giudice, di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione procedente.
Ne deriva che, qualora la verifica di anomalia comporti un confronto in contraddittorio con la concorrente in ordine a profili di offerta critici, «il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate (Cons. Stato, sez. V, 17/05/2018, n. 2951); solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l’obbligo di una puntuale motivazione» (Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre, 2018, n.7129)» (in questi termini Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2022, n. 5805).
La parte ricorrente si limita sostanzialmente ad evidenziare la significativa entità del ribasso (che renderebbe economicamente insostenibile l’offerta), ma non fornisce elementi utili a ritenere che la valutazione dell’Amministrazione sia manifestamente erronea o contraddittoria.
In proposito, «[p]er giurisprudenza costante:
– “va fatta applicazione della giurisprudenza sul riparto degli oneri di allegazione e di prova in tema di anomalia dell’offerta: come è noto, il giudizio della stazione appaltante è connotato da ampio margine di apprezzamento discrezionale ed è sindacabile solo in caso di manifesta erroneità o macroscopica irragionevolezza; l’obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo, non richiedendosi motivazione analitica in caso di giudizio positivo; in tale eventualità, quando cioè la stazione appaltante abbia concluso favorevolmente il sub-procedimento di anomalia dell’offerta della controinteressata, spetta al concorrente che contesta l’aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell’insostenibilità ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, dai quali il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico discrezionale dell’amministrazione sia stata, come detto, manifestamente irragionevole o travisata (Cons. Stato, V, 15 settembre 2023, n. 8356, nonché già Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178 e id., 27 dicembre 2017, n. 7251); non può infatti la parte ricorrente limitarsi – come pretende di fare la società appellante – ad imputare genericamente all’aggiudicataria di aver omesso giustificazioni non richieste né reputate necessarie dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 8436)
– “quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa” (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2022, n. 9691);
– “in sede giurisdizionale amministrativa è onere di chi contesti il giudizio dell’amministrazione fornire ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. gli elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce l’erroneità (in questo senso, tra le altre: Cons. Stato, V, 27 settembre 2017, n. 4527, 12 settembre 2019, n. 6161 e, da ultimo, 8 aprile 2021, n. 2843)” [Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2021, n. 3167]» (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2025, n. 4784).
La censura, così come proposta, si risolve in una richiesta di sindacato puramente sostitutivo della valutazione compiuta dalla stazione appaltante, il che non è consentito.

3. Esito.
Il Tar rigetta il ricorso con conseguente condanna alle spese di giudizio[1]. 

Pubblicato il 12/06/2026
N. 10907/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05450/2026 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
​IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 120, comma 5, cod. proc. amm.;
 sul ricorso numero di registro generale 5450 del 2026, proposto, in relazione alla procedura CIG B605646553, da
OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Iaria e Ivan Marrone, con domicilio eletto presso lo studio Ivan Marrone in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della OMISSIS S.r.l. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Antonella Barison e Manuela Caporale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione
– della Determinazione della Regione Lazio – Direzione Trasformazione Digitale e Procurement n. G04501 del 07/04/2026, pubblicata in pari data, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 4 della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in lotti, per la fornitura, in ambito territoriale e ospedaliero, di strisce reattive per diabetologia occorrenti alle Aziende Sanita-rie ed Ospedaliere della Regione Lazio e di altri soggetti Aggregatori – seconda edizione” (CIG: B605646553) in favore della società OMISSIS SRL con Socio Unico;
– del verbale di seduta riservata n. 12 del 16/03/2026, richiamato nella determina di aggiudicazione, con cui il RUP ha ritenuto “congrue e sostenibili” le giustificazioni presentate dalla controinteressata a fronte della sospetta anomalia della sua offerta;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la relazione di congruità redatta dal RUP e le giustificazioni sul prezzo prodotte dalla controinteressata, atti allo stato non conosciuti dalla ricorrente;
E PER L’ACCERTAMENTO E DECLARATORIA
del diritto della ricorrente all’aggiudicazione, dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione del Lotto 4 e a subentrare in detto contratto;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di OMISSIS S.r.l. con Socio Unico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Regione Lazio ha indetto, con determinazione n. G03131 del 13 marzo 2025, una gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, per l’affidamento della fornitura di strisce reattive per diabetologia occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio e di altri soggetti Aggregatori.
Con successiva determinazione n. G05573 dell’8 maggio 2025 la stessa Regione ha provveduto a rettificare gli atti di gara e conseguentemente a prorogare – ex art. 92, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023 – i termini per la richiesta di quesiti e per la presentazione delle offerte.
A mente della lex specialis, l’appalto era suddiviso in venti lotti: fra essi, il n. 4 aveva ad oggetto «Lancette pungidito e dispositivo di sparo per adulti» (art. 3 del disciplinare di gara); i punteggi dell’offerta economica sarebbero stati dati «dalla somma tra il punteggio economico attribuito all’valore offerto rispetto alla base d’asta e il punteggio economico attribuito all’offerta distribuzione domiciliare» (art. 18.3 del disciplinare di gara, che specificava altresì le modalità di calcolo).
Il capitolato tecnico disponeva, al § 3.1. («Trasporto e consegna») che: «Le attività di trasporto e consegna dei dispositivi oggetto della fornitura, declinate secondo le modalità riportate nei paragrafi 3.1.1. e 3.1.2, dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali indicati dalle Asl capofila richiedente nell’Ordine di fornitura. Per consegna si deve intendere il deposito dei prodotti fino al luogo designato, compresi carico e scarico. Il Fornitore stesso dovrà, pertanto, essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. L’esecuzione delle prestazioni non potrà avvenire mediante consegne ripartite, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e le Asl Capofila. All’atto della consegna dovrà essere rilasciato documento di trasporto che riporti:
– luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull’Ordinativo di fornitura;
– numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura;
– prodotti consegnati e relativo quantitativo;
– numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
– data di scadenza dei singoli prodotti;
– codice UDI (Identificazione Univoca dei Dispositivi), qualora disponibile, in ottemperanza alla norma inerente alla tracciabilità.
Al fine di consentire alle Asl Capofila di assolvere all’obbligo di conservazione di UDI-DI (identificativo del modello di dispositivo) e UDI-PI (identificativo della produzione), il Fornitore sarà tenuto a fornire i Documenti di Trasporto (DdT) relativi agli ordini ricevuti, in formato elettronico, nelle modalità specificate dai singoli enti aderenti.
Per ciò che riguarda le esigenze degli assistiti del territorio, la consegna dovrà essere effettuata presso i magazzini dei distributori indicati nell’ambito dell’accordo DPC o presso il domicilio esclusivamente qualora si verifichino le circostanze di cui al paragrafo 3.1.1.2».
In forza di quest’ultimo §: «Per la sola Regione Lazio, esclusivamente qualora l’Accordo DPC non sia più in vigore/rinnovato e solo dietro specifica autorizzazione da parte della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, la ASL capofila potrà richiedere ai fornitori la consegna dei dispositivi presso il domicilio del paziente».
In relazione al menzionato lotto n. 4 hanno presentato offerta le società OMISSIS S.r.l. con socio unico, OMISSIS S.r.l., Biochemical Systems International S.p.A., Pikdare, Benefis S.r.l., Lifescan Italy S.r.l., Med Trust Italia S.r.l., Ascensia Diabets Care Italy S.r.l. e Chemil S.r.l.
Durante i lavori della nominata Commissione giudicatrice, l’offerta di OMISSIS per tale lotto è stata sospettata di anomalia ma, a seguito dei chiarimenti da essa forniti, il RUP l’ha valutata «nel suo complesso congrua, attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto».
Con determinazione n. G040501 del 7 aprile 2026 lo stesso lotto è stato aggiudicato alla prima classificata OMISSIS (punti 86,58, di cui 70,44 tecnici e 16,14 economici), mentre OMISSIS si è classificata al secondo posto (punti 85,55, di cui 70,22 tecnici e 15,33 economici).
1.1. Con ricorso notificato (alla Regione Lazio, quale Amministrazione intimata, e a OMISSIS, quale controinteressata) il 7 maggio 2026 e depositato il 12 maggio 2026, OMISSIS ha impugnato gli atti di gara affidandosi ad un unico motivo di censura – rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023. violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell’azione am ministrativa (art. 97 cost.). eccesso di potere per manifesta illogicità, travisa mento dei fatti, violazione della par condicio, difetto di istruttoria e carenza di motivazione» – con il quale ha sostenuto che l’offerta dell’aggiudicataria fosse effettivamente anomala e che l’Amministrazione avrebbe perciò errato nel non disporne l’esclusione.
Ha conseguentemente richiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, nonché di «accertare il diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione del Lotto 4, dichiarare l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e dichiarare il diritto della ricorrente a subentrare in detto contratto».
1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
2. La Regione Lazio e OMISSIS si sono costituite in resistenza tramite memorie volte a contestare, con argomentazioni nella sostanza convergenti, la fondatezza del gravame.
3. Alla camera di consiglio del 26 maggio 2026, il ricorso è stato discusso e, previo avviso della possibile definizione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., spedito in decisione.
4. Il Collegio ritiene di definire il giudizio in conformità a quanto disposto dall’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., a mente del quale in ogni […] caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1 dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti»: così è nel caso di specie, essendo integro il contraddittorio e completa l’istruttoria e non avendo le parti, a fronte del menzionato avviso, manifestato specifiche esigenze di difesa potenzialmente ostative all’adozione della presente pronuncia.
5. Nel merito, il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
6. Il primo ed unico motivo non è, difatti, suscettibile di positivo apprezzamento.
Devono essere preliminarmente rammentati i pertinenti «principi, pacifici in giurisprudenza, cui deve conformarsi l’attività di verifica di congruità delle offerte in materia di pubblici appalti […].
In primis deve richiamarsi la natura ampiamente discrezionale dell’attività di verifica di congruità, espressione delle competenze tecniche dei componenti il seggio di gara, la cui insindacabilità viene meno solo in presenza di puntuali elementi sintomatici che la palesino come «affetta da manifesta illogicità» (Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2020, n.6969).
Oggetto di tale giudizio, inoltre, non sono le singole voci in cui si articola la proposta contrattuale ma solo «l’attendibilità e la serietà dell’offerta e l’effettiva possibilità dell’impresa di bene eseguire l’appalto alle condizioni proposte» (Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496).
Ne consegue che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza «la valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, V, 3 gennaio 1019, n. 69; Id., VI, 3 dicembre 2018, n. 6838)”. (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; Cons. Stato Sez. V, 26/02/2021, n. 1637; Cons. Stato sez. III 25 giugno 2020 n. 4090; idem sez. V, n. 680 del 27 gennaio 2020)» (Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283)
Ciò comporta che l’intervento del giudice amministrativo in ordine alle valutazioni delle Commissioni di gara non possa che essere limitato ai soli profili di «logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta» pena il concretizzarsi di «un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione» (Cons Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2019, n. 8679).
A tale limite, come affermato nella medesima occasione, soggiace anche il sindacato sulle giustificazioni prodotte dai concorrenti a sostegno della congruità della propria offerta essendo esclusa, in presenza di valutazioni tecnico discrezionali, ogni possibilità, da parte del giudice, di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione procedente.
Ne deriva che, qualora la verifica di anomalia comporti un confronto in contraddittorio con la concorrente in ordine a profili di offerta critici, «il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate (Cons. Stato, sez. V, 17/05/2018, n. 2951); solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l’obbligo di una puntuale motivazione» (Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre, 2018, n.7129)» (in questi termini Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2022, n. 5805).
6.1. Ciò posto, va rilevato che OMISSIS ha riscontrato la richiesta di giustificazioni per la propria offerta, a seguito del sospetto di anomalia, nei seguenti termini:
– «Il fabbricante del prodotto è fornitore delle principali realtà del settore e dunque è in condizione di offrire i prodotti a prezzi estremamente competitivi, a fronte di livello qualitativo notevole, anche nelle personalizzazioni per singolo cliente. OMISSIS Srl ha stabilito una collaborazione continuativa e duratura, nell’ottica di sviluppare economie di scala condivise con il partner»;
– «OMISSIS Srl dispone di condizioni vantaggiose anche alla luce delle numerose forniture in essere con il medesimo prodotto su tutto il territorio nazionale, anche in quantità molto rilevanti. Oltre alle condizioni commerciali, detta condizione favorisce l’efficientamento dell’intera catena di fornitura, nella quale si sviluppano ulteriori economie di scala: importazione, movimentazione e stoccaggio in particolare assumono costi marginali in progressiva riduzione»;
– «OMISSIS Srl è aggiudicataria di altre forniture sul territorio della Regione Lazio ed anche nei canali retail è presente con svariate referenze: alla luce di quanto precede, la forza vendite e gli specialist di prodotto operanti sul territorio, sempre focalizzati sullo stesso canale di fornitura, sono in grado di ottimizzare la propria presenza sia per il servizio post che per l’assistenza ai professionisti sanitari, dalla formazione al supporto di qualsivoglia natura».
Ha inoltre indicato le seguenti «principali voci di costo in cui si scompone l’offerta ed utile di impresa»:
> «Spese generali d’azienda»: € 26.385,90, con incidenza sul valore offerto in gara pari all’1,335%;
> «Costi doganali»: € 27.581,08, con incidenza sul valore offerto in gara pari all’1,395%;
> «Costi trasporto»: € 156.292,76, con incidenza sul valore offerto in gara pari al 7,907%;
> «Costi logistica»: € 101.130,61, con incidenza sul valore offerto in gara pari al 5,116%;
> «Costi onri sicurezza rischi specifici a carico dell’impresa»: € 3.953,29, con incidenza sul valore offerto in gara pari allo 0,200%;
> «Costo del lavoro»: € 119,518,00, con incidenza sul valore offerto in gara pari al 6,047%;
> «Costi trasferta e missione del personale»: € 55.162,15, con incidenza sul valore offerto in gara pari al 2,791%;
> «Utile d’impresa al netto di imposte e tasse»: € 116.759,89, con incidenza sul valore offerto in gara pari al 5,907%;
> «Altro: Costo di produzione»: € 1.369,860,11, con incidenza sul valore offerto in gara pari al 69,302%.
6.1.1. Esaminati detti chiarimenti, il RUP ha riscontrato che l’operatore economico ha «dichiara[t]o che la produzione su larga scala e la conseguente ottimizzazione dei processi di produzione e degli acquisti gli consente di offrire ad un prezzo competitivo, pur mantenendo alti gli standard qualitativi. Inoltre, l’operatore economico ha fornito il quadro completo delle voci che concorrono a formare l’offerta per il Lotto 4, dichiarando che l’utile d’impresa al netto di imposte e tasse sul prezzo offerto in gara è pari al 5,907%»; ne ha tratto che «il prezzo proposto può ritenersi remunerativo, tenuto conto dell’incidenza, nell’ambito della fornitura, dei costi dichiarati».
6.2. A fronte di ciò, la parte ricorrente si limita sostanzialmente ad evidenziare la significativa entità del ribasso (che renderebbe economicamente insostenibile l’offerta), ma non fornisce elementi utili a ritenere che la valutazione dell’Amministrazione sia manifestamente erronea o contraddittoria.
In proposito, «[p]er giurisprudenza costante:
– “va fatta applicazione della giurisprudenza sul riparto degli oneri di allegazione e di prova in tema di anomalia dell’offerta: come è noto, il giudizio della stazione appaltante è connotato da ampio margine di apprezzamento discrezionale ed è sindacabile solo in caso di manifesta erroneità o macroscopica irragionevolezza; l’obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo, non richiedendosi motivazione analitica in caso di giudizio positivo; in tale eventualità, quando cioè la stazione appaltante abbia concluso favorevolmente il sub-procedimento di anomalia dell’offerta della controinteressata, spetta al concorrente che contesta l’aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell’insostenibilità ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, dai quali il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico discrezionale dell’amministrazione sia stata, come detto, manifestamente irragionevole o travisata (Cons. Stato, V, 15 settembre 2023, n. 8356, nonché già Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178 e id., 27 dicembre 2017, n. 7251); non può infatti la parte ricorrente limitarsi – come pretende di fare la società appellante – ad imputare genericamente all’aggiudicataria di aver omesso giustificazioni non richieste né reputate necessarie dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 8436)
– “quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa” (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2022, n. 9691);
– “in sede giurisdizionale amministrativa è onere di chi contesti il giudizio dell’amministrazione fornire ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. gli elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce l’erroneità (in questo senso, tra le altre: Cons. Stato, V, 27 settembre 2017, n. 4527, 12 settembre 2019, n. 6161 e, da ultimo, 8 aprile 2021, n. 2843)” [Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2021, n. 3167]» (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2025, n. 4784).
La censura, così come proposta, si risolve in una richiesta di sindacato puramente sostitutivo della valutazione compiuta dalla stazione appaltante, il che non è consentito.
7. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
8. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna OMISSIS S.r.l. alla refusione, in favore delle controparti, delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00) per la Regione Lazio ed ulteriori € 4.000,00 (cinquemila/00) per OMISSIS S.r.l. con Socio Unico, e dunque complessivi € 8.000,00 (ottomila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO
 
 ___________
[1] Massime e nota di sintesi tratte da Codice dei contratti pubblici annotato con giurisprudenza e prassi a cura di Avv. Ornella Cutajar e Avv. Alessandro Massari, in normepa.it, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, in particolare nella sezione dedicata al d.lgs. 36 del 2023
 


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