Gli obblighi di sicurezza che gravano sul datore di lavoro e la sua responsabilità ex art. 2087 c.c. – In materia di tutela del lavoratore, il nostro sistema legislativo prevede che sul datore di lavoro gravino sia il generale obbligo di neminem laedere, espresso dall’art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extra-contrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall’art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale.
Dunque, la responsabilità civile datoriale, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, discende dall’art. 2087 c.c., disposizione normativa di ampia portata, qualificata talora alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico, che impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le cautele di diligenza e di prudenza, nonché di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso dal dipendente.
L’imprenditore diventa, pertanto, titolare di una posizione di garanzia in relazione all’incolumità psico-fisica del lavoratore.
In ragione di ciò, deve farsi carico di un vero e proprio impegno volto a garantire la sicurezza del lavoratore secondo la particolarità della lavorazione, l’esperienza e la tecnica, legati allo stato di avanzamento della tecnologia di prevenzione che, nel sistema italiano, si traduce nella “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”.
Nell’ambito della detta tutela si inserisce il D.lgs. n. 81/2008, cd. Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (TUSL), volto a salvaguardare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori. Il suo obiettivo è prevenire gli infortuni e le malattie professionali tramite la valutazione e la riduzione al minimo dei rischi.
Tra le prescrizioni più importanti vi è quella in base alla quale il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione di tutti i rischi connessi alle lavorazioni, con la conseguente elaborazione del documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.
Il TULS ribadisce anche l’obbligo di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore e delinea un vero e proprio dovere di vigilanza del datore di lavoro sull’adempimento degli obblighi previsti a carico dei lavoratori stessi.
La giurisprudenza si è pronunciata in più occasioni sulla necessità di controllo continuo e pressante da parte del datore di lavoro – diretto o per interposta persona – al fine di imporre ai lavoratori il rispetto della normativa.
Difatti, il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratori. (Cass. ordinanza n. 6404/2025; ordinanza n. 16026/2018)
La responsabilità del datore di lavoro, in ogni caso, non costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essa sorge solo se sussiste una violazione dei richiamati obblighi di comportamento imposti dalle norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cass. 3288/2013; Cass. 20366/2019).
Il concorso colposo del lavoratore – Tuttavia, se è vero che il datore risponde dei danni patiti dal lavoratore anche in caso di negligenza, imprudenza e imperizia di questi, la giurisprudenza individua alcuni comportamenti dei dipendenti che sono tali da interrompere il nesso causale e da escludere la responsabilità datoriale: si tratta dei comportamenti abnormi ed esorbitanti rispetto alle direttive impartite e al normale procedimento di lavoro e, quindi, non riconducibili all’area di rischio propria della lavorazione svolta.
L’abnormità della condotta del lavoratore risulta censurata dalla unanime giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui: “La condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, cioè quando la condotta del lavoratore, del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell’evento”. (tra le tante Cass. civ., Sez. lavoro, 21/09/2021, n. 25597)
Si affianca, inoltre, al concetto di comportamento abnorme del lavoratore quello del c.d. rischio eccentrico che va ad integrare la fattispecie.
Al riguardo, tra le tante, Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 17/03/2021, n. 33976 ribadisce che “In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.” Principi confermati dalla Cass. Pen. nella recente sentenza n. 17208/2023, ed ancora Cass. pen. n. 5417/2022, Cass. Pen. n. 22378/2015; Cass., Sez. 4, Sent. n. 5473 del 2018.
Gli oneri di allegazione e prova che gravano sul lavoratore – Il lavoratore che invoca una tutela risarcitoria ha l’onere di allegare e fornire elementi di prova con riferimento ai seguenti aspetti: l’esistenza di un illecito; l’esistenza di un danno; l’esistenza di un nesso causale tra il primo ed il secondo.
Secondo principi pacifici espressi dalla giurisprudenza di legittimità: “Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non è tenuto a provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218 c.c., è pur sempre onerato della prova del fatto costituente l’inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno”. (Cass. civ. ord. Sez. lav. n. 4970/2017)
Ne discende, quindi, che gli oneri di allegazione e prova di cui è gravata la parte che agisce per conseguire un eventuale risarcimento del danno, sul presupposto della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087, non sono superabili e debbono essere assolti puntualmente.
La prova del danno subito. Il risarcimento. – Passando all’esame dei danni che possono essere lamentati dal richiedente questi possono essere sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Secondo la Suprema Corte: “Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo.”. (Cass. n. 691/2012) Quindi, il danno deve essere allegato e provato.
Muovendo, quindi, dalla considerazione del danno alla salute, il compito cui è chiamato oggi il giudice, ai fini della liquidazione, va distinto concettualmente in due fasi: la prima, volta a individuare le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze peculiari, cioè quelle che si sono verificate nel caso specifico.
Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme; le seconde con criterio ad hoc scevro da automatismi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015).
Il giudice che ricorre al meccanismo della personalizzazione deve valorizzare “dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale” le circostanze di fatto specifiche e peculiari che “valgano a superare le conseguenze ‘ordinarie’ già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari“. (Cass. Civ., Sez. III, Ord., 04 novembre 2025, n. 29135)
Il danno patrimoniale – Tale danno si identifica con il danno c.d. da lucro cessante, risarcibile o al soggetto leso o ai congiunti di chi sia deceduto a seguito di fatto illecito, in quanto consistente o nella perdita di un reddito proprio o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni, oppure nella perdita di utilità che, per legge o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso (ex plurimis Cass. n. 23 del 1988).
Ne consegue che, per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, chi lo domanda ha l’onere di provare una perdita economica a seguito dell’illecito.
Nel caso degli eredi, i familiari della vittima di un fatto illecito, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale sofferto a seguito della morte del proprio congiunto, non possono limitarsi alla mera allegazione di fatti dai quali risulti indirettamente la futura capacità reddituale del defunto, dovendo dimostrare in concreto lo stato di bisogno e l’assistenza fornita dal de cuius.
In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto: “Ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro, nel caso in cui il defunto svolgesse attività lavorativa remunerata; tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, a carattere satisfattivo, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale, dall’altro (nella specie, la decisione di merito aveva negato ad una giovane il risarcimento del danno patrimoniale futuro, con l’argomento che il padre naturale, deceduto in un sinistro stradale, non le versava, in vita, l’assegno di mantenimento; la suprema corte, in applicazione dell’enunciato principio, e osservando che l’uomo avrebbe potuto adempiere in futuro gli obblighi economici verso la figlia, ha cassato la sentenza).” (Cass. sez. III n. 3966/2012)
In altri termini, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell’art. 2043 c.c., ai congiunti di persona deceduta a causa dell’altrui fatto illecito, richiede l’accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro ove il de cuius non fosse venuto meno (Cass. sez. III n. 18177/2007 e n. 2318/2007).
Il danno iure hereditatis – La giurisprudenza prevalente, sia della Suprema Corte che delle corti di merito, sulla scorta della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 372/94, riconosce la risarcibilità a favore dei superstiti del danno iure hereditatis, in conseguenza delle lesioni patite dal dante causa, deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo, ovvero il danno alla salute subito dal soggetto leso. Tale danno si configura quale danno biologico terminale, commisurato, tuttavia, alla sola invalidità temporanea totale, cui può sommarsi una componente psichica per la sofferenza patita.
Il danno parentale – Il danno parentale rappresenta quel peculiare aspetto del danno non patrimoniale consistente nello “sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto” con il proprio familiare (v. Corte di Cassazione n. 23469 del 28 settembre 2018; Cassazione sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale si configura come un danno di natura non patrimoniale che il soggetto subisce in conseguenza dell’attività illecita di un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un legame di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell’affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venire meno dello stesso (Cass. civ. sez. III, n. 23469/2018; Cass. civ. sez. III, n. 901/2018; Cass. civ. sez. III, n. 7513/2018; Cass. n. 11200/2019; Cass. civ. [ord.], sez. III, n. 30997/2018).
La liquidazione del danno secondo le tabelle milanesi – Di particolare interesse, sotto il profilo della liquidazione del danno, risultano le Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano.
I valori indicati in tabella per il danno biologico sono costituiti da valori punto in base all’età ed al grado di invalidità cui si aggiunge una quota per il danno morale ed una ulteriore possibile personalizzazione.
La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.
Il danno parentale è anch’esso ancorato a dei punteggi fissi salvo la lettera E) che consente una parametrazione diversa del danno a seconda di circostanze specifiche verificatesi, allegate e provate.
Il danno iure hereditatis, come già detto, è ancorato all’invalidità temporanea che per i primi 100 giorni decresce da un valore massimo fino ad uno minimo per poi stabilizzarsi per gli ulteriori giorni sulla sola inabilità temporanea. Resta ferma la possibilità di personalizzare il danno cd da lucida agonia quale intima sofferenza patita dal soggetto in ragione della percezione dell’evento lesivo.
a cura di Cristiana Pilo, Senior Manager dello studio WST Law & Tax
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