Madre invalida dopo l’intervento: 75mila euro al figlio


Al congiunto del paziente danneggiato è riconosciuto anche il danno da mera lesione del rapporto parentale.  Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Ancona – Sentenza n. 149 del 23-01-2026

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1. La madre resta invalida dopo l’intervento: il figlio chiede i danni

 
Nel marzo del 2017 una signora si sottoponeva ad un intervento di asportazione di un adenoma ipofisiario presso una struttura sanitaria marchigiana, all’esito del quale la paziente subiva un danno spinale dovuto ai tentativi di posizionamento di un drenaggio lombare e una spondiloscite. In conseguenza di ciò, la paziente adiva il tribunale di Ancona, chiedendo la condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno subito. Il tribunale, accogliendo la domanda attorea, accertava la sussistenza di postumi a carico della paziente quantificati in un danno biologico permanente del 60% e precisamente una paresi dell’arto inferiore sinistro, con difficoltà estrema nella deambulazione e alla stazione eretta, problemi vescicali, azzeramento della capacità lavorativa specifica e gravi riflessi nell’attività della vita quotidiana.
In ragione della suddetta situazione di salute della paziente, il figlio di quest’ultima, nel 2023, si rivolgeva al medesimo tribunale di Ancona, al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria presso cui la madre era stata operata al risarcimento del danno conseguente alla lesione del rapporto parentale con la madre dovuta alla invalidità che era residuata a carico della paziente. In particolare, l’attore sosteneva di aver subito una irreversibile alterazione della relazione con la propria madre causa della invalidità di quest’ultima. Inoltre, l’attore domandava al tribunale marchigiano il risarcimento del danno per la perdita di chances di acquisire una professionalità lavorativa a causa del fatto che, fin dal momento dell’evento di malpractice medica subito dalla madre, egli era stato costretto a rinunciare a qualsiasi offerta lavorativa per far fronte a tutte le attività di assistenza e di cura della madre invalida.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, senza contestare la propria responsabilità nella causazione del danno spinale a carico della paziente, ma chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento del figlio, ritenendo insussistenti i danni valutati da quest’ultimo e contestando in ogni caso la loro quantificazione. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Lesione del rapporto parentale: quando il congiunto ha diritto al risarcimento


Il tribunale di Ancona ha evidenziato come da un medesimo evento lesivo possono scaturire diverse tipologie di conseguenze dannose: il danno biologico, il danno morale e il danno alla vita di relazione. Dette tre tipologie di danno solo afferenti a diversi aspetti della vittima dell’evento lesivo e dei suoi familiari. Infatti, un evento lesivo può causare sia un danno fisico medicalmente accertato, sia un dolore interiore nonché un’alterazione della vita quotidiana, a carico della vittima e dei suoi familiari. Tutte e tre dette conseguenze devono essere risarcite qualora esistenti e dimostrate.
In particolare, il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale coinvolge l’interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiare nonché l’inviolabilità della libera e piena esplicazione della persona umana nell’ambito della famiglia. Ai prossimi congiunti di una persona che subisce delle lesioni personali a causa di un fatto illecito deve essere riconosciuto il risarcimento del danno conseguente alla lesione del rapporto parentale. Ciò in quanto i congiunti della persona lesa possono subire un patema d’animo e uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita a causa della lesione personale subita dal proprio parente.
Tali conseguenze sul piano interiore e sulle relazioni di vita non sono accertabili con metodi scientifici, ma possono essere riscontrati attraverso indizi o presunzioni, che possono essere decisivi in tal senso anche se non supportati da altri elementi probatori.
In particolare, il danno da lesione del rapporto parentale va risarcito nel caso in cui, attraverso l’istruttoria processuale, venga accertata la sussistenza di una sofferenza morale da parte del congiunto della persona lesa nonché la riparazione o compromissione delle attività dinamico relazionali precedentemente svolte del congiunto.
In altri termini, anche la lesione del rapporto parentale conseguente ad un evento lesivo del congiunto, così come la definitiva perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del congiunto, di regola produce delle ripercussioni sui parenti sopravvissuti. Ripercussioni che devono essere risarcite, così come quelle che vengono risarcite in caso di morte del congiunto, perché incidono sul piano soggettivo morale del parente o sui suoi percorsi di vita quotidiana.
Anche il danno da lesione del rapporto parentale deve essere allegato e provato dalla persona che ne chiede il risarcimento: in particolare, il danneggiato deve provare l’effettività e la consistenza del legame personale con il congiunto leso. Tale prova può essere fornita, come detto, attraverso il ricorso a valutazioni prognostica e a presunzioni, derivanti dalle circostanze dimostrate in giudizio come l’intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima del congiunto, la compromissione delle esigenze di quest’ultimo.

3. Al figlio 75mila euro, ma nessun risarcimento per la perdita di chance


Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto in primo luogo provata la sussistenza di un danno biologico permanente pari al 60% a carico della predetta madre, sia in quanto la struttura sanitaria non ha contestato la propria responsabilità nella causazione delle lesioni gravi subite dalla madre dell’attore, sia in ragione delle risultanze della relazione tecnica (che era stata depositata dal c.t.u. nel giudizio intercorso fra la madre e la struttura sanitaria ed) acquisita anche nel presente giudizio come prova atipica. In secondo luogo, il giudice ha ritenuto provato anche il rapporto di filiazione tra l’attore e la madre che aveva subito le predette lesioni.
Infine, il giudice ha ritenuto utilizzabile in giudizio come prova atipica anche la relazione investigativa prodotta dalla struttura sanitaria convenuta e dalla quale emergeva che l’attore era stato visto uscire costantemente dall’abitazione dove risiede con la madre e restare fuori casa anche per molte ore consecutive per ragioni di svago e divertimento nonché per svolgere un’attività lavorativa notturna non formalizzata di vigilante presso lo stabilimento balneare.
Sulla base delle suddette prove emerse in giudizio, nonché in assenza di prova contraria circa la sussistenza di cause ostative al normale svolgimento del rapporto di filiazione, il giudice ha presunto che tra l’attore e la madre fosse intercorsa una relazione familiare connotata da ordinaria intensità e che pertanto il grave danno biologico residuato a carico della madre abbia avuto dei riflessi a carico dell’attore, sia sotto il profilo morale che sotto quello dinamico relazionale. In particolare, dal punto di vista morale, la presenza e la percepita delle lesioni subite dalla madre ha provocato turbamento psichico nell’attore; sotto il secondo aspetto, l’attore ha visto modificarsi le proprie abitudini di vita, stante l’aggravio delle attività domestiche e la necessaria assistenza alla madre invalida con conseguente sottrazione di tempo alla propria persona.
In considerazione di quanto sopra, quindi, il giudice ha accolto la domanda dell’attore di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, quantificandola in via equitativa attraverso l’uso delle tabelle apposite elaborate dal tribunale di Roma in euro 75.000 circa.
Infine, il giudice ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita di chances dell’attore di acquisire professionalità lavorativa a causa della necessaria assistenza prestata alla madre invalida, in quanto ha ritenuto che dall’istruttoria sia emersa la possibilità per l’attore di esercitare un’attività lavorativa nonché di dedicarsi alle attività personale di svago nonostante la situazione di invalidità della madre.

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Muia’ Pier Paolo

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