Come noto, a seguito della dichiarazione di illegittimità dei dazi IEEPA da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti del 20 febbraio 2026, il problema centrale è divenuto quello di assicurare agli importatori il rimborso effettivo delle somme indebitamente versate a titolo di dazi IEEPA.
In questo quadro si inserisce la creazione di CAPE (“Consolidated Administration and Processing of Entries”), presentato dal Governo come sistema “volontario” per gestire le richieste di rimborso degli importatori: un canale amministrativo in cui U.S. Customs and Border Protection (“CBP”) può verificare le entries, calcolare gli importi (dazi e interessi) e avviare il flusso di pagamento tramite il Dipartimento del Tesoro. CAPE ha consentito di dare esecuzione in modo più rapido e industrializzato al rimedio individuato dalla giurisprudenza, evitando che ogni singolo rimborso richiedesse un nuovo passaggio giudiziario.
Tuttavia, fin dall’avvio del sistema è emerso un limite strutturale che lasciava scoperta una parte rilevante delle somme in gioco: le entries definitivamente liquidate (e, più in generale, le entries per le quali la liquidazione era ormai “consolidata” oltre una certa soglia temporale). Su questo segmento il Dipartimento di Giustizia (“DOJ”) ha assunto una posizione netta: in assenza di un ordine della Court che disponga la riliquidazione, il Governo non avrebbe proceduto volontariamente ai rimborsi, sostenendo che l’intervento giudiziale fosse un presupposto necessario per “riaprire” e correggere liquidazioni ormai finali. In termini pratici, ciò significava che, con riferimento alle entries definitivamente liquidate, non era chiaro se – e in quali termini – potesse operare la riliquidazione e il conseguente rimborso.
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1) Il limite delle entries definitivamente liquidate
Il sistema CAPE, con riferimento alle due phases finora implementate e rese operative, non ha mai accettato per l’elaborazione le entries definitivamente liquidate, né le entries liquidate da più di 80 giorni. Si tratta di entries per le quali la liquidazione doganale è divenuta definitiva e che, in base al diritto doganale statunitense, non possono essere modificate senza un’espressa autorità legale.
Il DOJ ha chiarito che un ordine giudiziario che disponga la riliquidazione delle entries definitivamente liquidate è un presupposto indispensabile affinché il governo abbia l’autorità di procedere a tali riliquidazioni. In altri termini, il DOJ non rimborserà i dazi sulle entries definitivamente liquidate senza un ordine giudiziario che lo costringa a farlo.
Si è reso dunque necessario un intervento da parte dell’organo giudiziario statunitense volto a definire le modalità di rimborso e la riliquidazione delle entries già divenute definitive. A tale scopo, è intervenuto il giudice Eaton con gli ordini del 15 luglio e del 17 luglio 2026.
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2) Gli ordini individuali del giudice Eaton: portata e modalità di emissione
Nella serata del 15 luglio 2026, il giudice Eaton ha comunicato nell’ambito del fascicolo Euro Notions che la corte avrebbe iniziato ad emettere ordini di rimborso individuali esclusivamente a favore dei plaintiffs (ricorrenti) nel contenzioso IEEPA, ossia degli importatori che abbiano effettivamente depositato un ricorso davanti alla Court of International Trade (“CIT”). A partire dal 17 luglio 2026, la corte ha iniziato ad emettere tali ordini caso per caso e con ogni probabilità continuerà ad emettere tali ordini in ordine cronologico rispetto alla data di deposito dei ricorsi. Gli importatori che non abbiano proposto ricorso non possono in alcun modo beneficiare di tali ordini.
Gli ordini coprono la totalità dei dazi IEEPA rimasti da rimborsare a ciascun importatore ricorrente. Si tratta dunque di provvedimenti di portata piena, che non lasciano fuori dal perimetro del rimborso alcuna voce di dazio IEEPA già versata e oggetto di contestazione in giudizio.
Esempio pratico. Un importatore italiano che abbia versato dazi IEEPA su entries liquidate da CBP in via definitiva – ad esempio il 1° ottobre 2025 – soddisfa già il requisito degli “oltre 80 giorni” richiesto per rientrare nell’ambito degli ordini del giudice Eaton. Poiché il sistema CAPE non elabora tali entries in via autonoma, il rimborso è accessibile soltanto in presenza di un ricorso pendente davanti all’USCIT: in quel caso, CBP dovrà riliquidare l’entry senza dazi IEEPA, restituendo l’importo versato maggiorato degli interessi.
La conseguenza pratica è di estrema rilevanza: il rimborso sulle entries definitivamente liquidate è accessibile esclusivamente agli importatori che abbiano proposto ricorso davanti alla CIT e ottenuto un ordine di riliquidazione. Chi non abbia avviato un’azione legale non dispone di alcuno strumento – né giudiziario né amministrativo – per ottenere la restituzione dei dazi versati su questa categoria di entries.
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3) Il procedimento operativo: cosa devono trasmettere i ricorrenti a CBP
Per beneficiare degli ordini di riliquidazione, i ricorrenti devono seguire un procedimento specifico articolato nelle seguenti fasi:
- Trasmissione del numero identificativo di importatore di riferimento – Tramite i propri legali statunitensi, i ricorrenti devono comunicare a CBP determinate informazioni, tra cui il proprio numero identificativo di importatore di riferimento (importer of record identification number). Le istruzioni su come effettuare tale comunicazione saranno inviate direttamente da CBP ai legali dei ricorrenti, che non dovranno intraprendere alcuna azione preventiva per riceverle: è sufficiente attendere le istruzioni e seguirle.
- Presentazione della dichiarazione CAPE – Una volta ricevute e seguite le istruzioni, potrà essere presentata la dichiarazione CAPE. La riliquidazione avverrà soltanto a seguito dell’accettazione da parte di CBP delle dichiarazioni CAPE dei Plaintiffs.
- Presentazione di dichiarazioni CAPE successive – Possono essere presentate più dichiarazioni CAPE, in particolare per le entries che diventino definitivamente liquidate successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale. È quindi opportuno monitorare nel tempo la situazione delle proprie entries e presentare nuove dichiarazioni al verificarsi delle condizioni.
4) Raccomandazioni operative
Alla luce di quanto illustrato, si riportano di seguito le principali raccomandazioni operative per gli operatori economici che abbiano versato dazi IEEPA sulle importazioni negli USA:
- Verificare con urgenza se si ha un ricorso pendente davanti alla CIT – Il rimborso delle entries definitivamente liquidate è disponibile esclusivamente per chi abbia proposto ricorso in giudizio. Chi non abbia ancora avviato un’azione legale non può accedere al rimborso attraverso CAPE, nell’ambito del Phase 3, per questa categoria di entries e deve valutare immediatamente, con un legale statunitense specializzato in diritto doganale, la possibilità di aderire a uno dei procedimenti collettivi in corso o di proporre un autonomo ricorso.
- Essere pronti a fornire con tempestività il numero identificativo di importatore di riferimento – Le istruzioni operative saranno inviate da CBP ai legali dei ricorrenti: al ricevimento, i legali contatteranno i propri assistiti per raccogliere il numero IOR. È fondamentale rispondere prontamente, poiché eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni possono posticipare la presentazione della dichiarazione CAPE e, di conseguenza, l’erogazione del rimborso.
- Monitorare nel tempo le proprie entries e presentare dichiarazioni CAPE successive – Il diritto al rimborso non si esaurisce con la prima dichiarazione CAPE: le entries che divengano definitivamente liquidate successivamente alla dichiarazione iniziale possono essere coperte da dichiarazioni CAPE aggiuntive. È opportuno pianificare questo monitoraggio con il proprio operatore doganale (customs broker) e con i legali americani.
- Non fare affidamento su date certe di incasso – I tempi di accredito dipendono dall’accettazione della dichiarazione CAPE da parte di CBP e dalla corretta registrazione delle coordinate bancarie ACH. È prudente pianificare i flussi di cassa tenendo conto di possibili ritardi nell’elaborazione.
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