L’art. 7-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, introdotto dal D.Lgs. 221/2023 e successivamente modificato dal D.Lgs. 108/2024, ha aperto un canale di accesso alla gestione strutturata del rischio fiscale anche per i contribuenti che non possiedono i requisiti dimensionali richiesti per aderire al regime di adempimento collaborativo. Il quadro normativo è stato completato dal D.M. 9 luglio 2025, che ha dato concreta attuazione all’istituto disciplinando nel dettaglio i presupposti per l’accesso, gli effetti premiali, le procedure operative e il corredo documentale richiesto per esercitare l’opzione. L’intervento si inserisce nella traiettoria di progressivo avvicinamento tra Fisco e contribuente, che privilegia la prevenzione e il governo condiviso del rischio fiscale rispetto alla tradizionale logica del controllo ex post.
Un chiarimento preliminare è necessario. Il regime opzionale non configura una versione ridotta o semplificata della cooperative compliance.
Si tratta di un istituto autonomo che, pur condividendo con l’adempimento collaborativo il presupposto oggettivo — l’adozione di un TCF conforme all’art. 4 del D.Lgs. 128/2015 — presenta caratteristiche specifiche e distintive quanto all’intensità del rapporto con l’amministrazione finanziaria, all’estensione dei benefici premiali e agli strumenti di interlocuzione riconosciuti al contribuente.
Il legislatore ha inteso promuovere la diffusione della cultura del tax risk management anche tra le imprese che, per ragioni dimensionali, non rientrano nel perimetro della cooperative compliance, riconoscendo che dotarsi di presidi strutturati di controllo del rischio fiscale contribuisce in modo determinante a migliorare l’adempimento spontaneo e a consolidare il rapporto fiduciario con l’amministrazione.
1) I requisiti di accesso: nessuna soglia dimensionale – Durata rinnovo e decadenza
A differenza del regime di adempimento collaborativo, la disciplina del regime opzionale non prevede requisiti dimensionali minimi. L’accesso è subordinato unicamente all’adozione di un TCF conforme all’art. 4 del D.Lgs. 128/2015 e al possesso della documentazione prevista dalla disciplina attuativa. In particolare, sono richiesti: la strategia fiscale approvata dagli organi di gestione anteriormente all’esercizio dell’opzione; il documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale; la mappa dei processi aziendali; la mappa dei rischi fiscali e dei relativi controlli; la certificazione del sistema rilasciata da un professionista indipendente. Il TCF deve essere implementato in coerenza con le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate (provv. 5320/2025) e deve essere già operativo al momento dell’esercizio dell’opzione.
L’opzione si esercita mediante trasmissione del modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2026, n. 42022, inviato tramite posta elettronica certificata unitamente alla documentazione richiesta.
Durata, rinnovo e decadenza
Il regime produce effetti a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta in cui l’opzione viene esercitata, ha durata biennale ed è irrevocabile per tale periodo. Decorso il biennio, si rinnova automaticamente per ulteriori due periodi d’imposta, salvo espressa revoca da parte del contribuente. L’Agenzia delle Entrate conserva la facoltà di verificare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti: qualora venga accertata l’originaria assenza dei requisiti o il loro successivo venir meno, il contribuente decade dai benefici con effetti retroattivi dall’inizio del periodo d’imposta in cui i requisiti risultano assenti.
2) I benefici premiali: cosa è riconosciuto e cosa no
I benefici operano principalmente sul piano sanzionatorio e sono subordinati alla preventiva comunicazione del rischio fiscale all’Agenzia delle Entrate mediante interpello ammissibile ai sensi dell’art. 11 della L. 212/2000. In particolare, la disciplina riconosce la disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni riconducibili a rischi preventivamente segnalati. In assenza di condotte fraudolente o simulatorie e fuori dai casi dipendenti dall’indicazione di elementi passivi inesistenti, le medesime fattispecie beneficiano della disapplicazione delle conseguenze penali connesse al reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 e non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p.
Anche nel regime opzionale un profilo qualificante è il cosiddetto «diritto al dissenso»: il contribuente può mantenere la propria posizione interpretativa anche dopo aver ricevuto una risposta non favorevole all’interpello, continuando a beneficiare della disapplicazione delle sanzioni e dell’esclusione delle conseguenze penali. Ciò rappresenta un’evoluzione significativa nel rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, in quanto premia la scelta del contribuente di rendere visibile la propria posizione interpretativa, anche quando divergente da quella dell’ufficio, piuttosto che il mero allineamento alla risposta dell’amministrazione. Accanto ai benefici direttamente previsti dalla legge, l’adozione del TCF genera vantaggi ulteriori che non vanno trascurati. Sul piano gestionale, il TCF promuove un approccio metodico al governo della variabile fiscale, con ricadute positive sulla qualità dei processi e sulla capacità di intercettare tempestivamente le criticità. Il valore aggiunto emerge con particolare evidenza nei contesti di operazioni straordinarie — fusioni, scissioni, acquisizioni — dove un sistema formalizzato di tax governance rende più affidabile la quantificazione delle esposizioni fiscali potenziali, facilita le verifiche preliminari e offre una base documentale solida per la definizione delle clausole contrattuali di garanzia. La tax governance è inoltre un elemento sempre più rilevante nelle valutazioni ESG, in particolare nella componente Governance: un fattore che può rivelarsi fondamentale per le PMI anche in ottica di quotazione o di ingresso nel capitale di nuovi investitori.
ATTENZIONE
Il regime opzionale non prevede tra gli strumenti di interlocuzione preventiva le comunicazioni di rischio, riservate esclusivamente ai soggetti aderenti all’adempimento collaborativo. L’interpello è presentato agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate, non alla Direzione specialistica adempimento collaborativo, e non beneficia della risposta breve entro 45 giorni. Non è inoltre riconosciuta la riduzione di un biennio dei termini di decadenza per gli accertamenti.
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3) Le differenze rispetto all’adempimento collaborativo
La distinzione tra i due regimi si articola su tre piani. Il primo riguarda l’intensità del rapporto con l’Agenzia: nell’adempimento collaborativo l’interlocuzione è continuativa e preventiva, con soglie di materialità concordate, comunicazioni di rischio strutturate e interpello abbreviato; nel regime opzionale il dialogo preventivo resta circoscritto alle fattispecie oggetto di interpello ordinario. Il secondo piano concerne i benefici: il regime pieno prevede, oltre alla disapplicazione delle sanzioni, la riduzione dei termini di accertamento e l’esonero dalle garanzie, benefici che il regime opzionale non riconosce. Il terzo piano attiene alla competenza: nel regime pieno opera la Direzione specialistica adempimento collaborativo con un’interlocuzione strutturata e dedicata; nel regime opzionale la competenza per gli interpelli è degli uffici ordinari dell’Agenzia delle Entrate, senza il meccanismo dell’interpello abbreviato con risposta entro 45 giorni. Il quadro complessivo evidenzia un regime che offre benefici sanzionatori significativi ma un’infrastruttura di interlocuzione meno intensa, collocandosi in una posizione intermedia tra l’assenza di qualsiasi sistema strutturato e il rapporto pieno di cooperazione con il Fisco.
La grande novità del correttivo: la comunicazione dei rischi pregressi
Lo schema di decreto correttivo omnibus 2026 (art. 16, comma 1, lett. b), AG 430) prevede l’inserimento nell’art. 7-bis dei nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, che estendono per la prima volta al regime opzionale la facoltà di comunicare all’Agenzia i rischi fiscali relativi a periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione. Si tratta di un’innovazione di assoluto rilievo, che avvicina significativamente il regime opzionale all’adempimento collaborativo sul piano della gestione del passato fiscale.
Le condizioni ricalcano quelle previste per il regime pieno: la comunicazione deve essere esauriente e deve precedere la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di attività di accertamento o di indagini penali sui rischi comunicati. La competenza a ricevere le comunicazioni è attribuita alla medesima articolazione dell’Agenzia competente per le interlocuzioni con i soggetti in adempimento collaborativo: un elemento che rafforza la convergenza funzionale tra i due regimi.
Il termine per la trasmissione è di 120 giorni dalla notifica dell’esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità del regime opzionale. La comunicazione deve contenere i dati identificativi del contribuente, la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, le disposizioni tributarie di riferimento, la soluzione proposta, i recapiti e la sottoscrizione, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. 156/2015, nonché l’esposizione chiara e univoca del comportamento adottato. Qualora le condizioni siano verificate, si applicano i benefici di cui al comma 2, lett. a) e b), dell’art. 7-bis: la disapplicazione delle sanzioni amministrative e la non punibilità penale per il reato di dichiarazione infedele.
Le somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia possono essere versate in un’unica soluzione o rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali, con il medesimo meccanismo di decadenza e sanzione previsto per l’adempimento collaborativo.
ATTENZIONE
L’estensione della facoltà di comunicazione dei rischi pregressi al regime opzionale, prevista dallo schema di correttivo in esame, è un segnale significativo della volontà del legislatore di rendere questo istituto progressivamente più attrattivo. Per le imprese che intendono aderire, la possibilità di regolarizzare il passato con benefici sanzionatori e penali è un incentivo concreto che ne accresce significativamente il valore.
4) Profili aperti e prospettive per il professionista
Restano alcuni profili applicativi non espressamente disciplinati.
- Il primo riguarda il coordinamento tra i due regimi: la normativa non chiarisce le modalità di transizione dal regime opzionale all’adempimento collaborativo per l’impresa che maturi, successivamente, i requisiti dimensionali. Non è precisato se il percorso di implementazione del TCF già intrapreso possa essere integralmente valorizzato ai fini dell’ingresso nella cooperative compliance o se siano necessari ulteriori adempimenti. Il tema non è marginale: con la soglia di accesso all’adempimento collaborativo destinata a scendere a 100 milioni di euro di volume d’affari o di ricavi dal 2028, il numero di imprese che potranno transitare dal regime opzionale a quello pieno è destinato a crescere in modo significativo.
- Il secondo profilo attiene alla sostenibilità del modello per le imprese di dimensioni più contenute: l’adozione di un TCF conforme ai requisiti normativi presuppone la segregazione delle responsabilità, competenze specialistiche dedicate e un presidio continuativo che non sempre risulta agevole in strutture amministrative snelle. In questo contesto, il ruolo del commercialista come professionista esterno che supporta l’implementazione e il mantenimento del sistema assume una centralità ancora maggiore rispetto al regime pieno. Molte imprese faranno probabilmente ricorso a modelli organizzativi proporzionati al proprio grado di complessità, valorizzando le funzioni aziendali già esistenti e affidando a professionisti esterni le attività di monitoraggio, coordinamento e aggiornamento. In questa prospettiva, il regime opzionale può rappresentare il primo passo verso una progressiva adozione di modelli di tax governance più evoluti, accompagnando le imprese nel percorso che, con il raggiungimento della soglia dei 100 milioni di euro di volume d’affari o di ricavi dal 2028, potrà condurle all’adempimento collaborativo in senso pieno.
5) BOX OPERATIVO – Regime opzionale: quadro di sintesi
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BOX OPERATIVO – Regime opzionale: quadro di sintesi |
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Fonte normativa |
Art. 7-bis D.Lgs. 128/2015 (introdotto da D.Lgs. 221/2023, modificato da D.Lgs. 108/2024). Disciplina attuativa: DM 9 luglio 2025. |
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Requisiti di accesso |
Nessuna soglia dimensionale. Presupposto unico: TCF conforme all’art. 4 D.Lgs. 128/2015, certificato, coerente con Linee Guida AdE (provv. 5320/2025). |
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Opzione e durata |
Modello via PEC (provv. AdE 42022 del 3.2.2026). Durata biennale irrevocabile, rinnovo automatico, salvo revoca. |
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Benefici |
Disapplicazione sanzioni amministrative; non punibilità ex art. 4 D.Lgs. 74/2000; non notizia di reato (art. 331 c.p.p.). Condizionati a interpello ex art. 11 L. 212/2000. Diritto al dissenso conservato. |
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Cosa NON è previsto |
Comunicazioni di rischio; interpello abbreviato (45 gg); riduzione termini accertamento; esonero garanzie; competenza Direzione specialistica. |
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Novità correttivo 2026 |
Schema di correttivo: nuovi commi 2-bis, 2-ter, 2-quater art. 7-bis: comunicazione rischi pregressi entro 120 gg dalla verifica requisiti; competenza alla Direzione specialistica; rateazione in max 20 rate trimestrali. |
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Riferimenti normativi |
Art. 7-bis D.Lgs. 128/2015; DM 9.7.2025; provv. AdE 42022 del 3.2.2026; art. 16, comma 1, lett. b), correttivo omnibus 2026 (AG 430); art. 3 D.Lgs. 156/2015. |
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