Una S.r.l. in difficoltà può rafforzare il patrimonio netto senza ricevere nuova liquidità, attraverso la rinuncia ai finanziamenti dei soci. Ma tra valore nominale e valore fiscale del credito si nasconde un rischio spesso sottovalutato: la nascita di una sopravvenienza imponibile. Guida operativa aggiornata al 2026 tra articolo 88 del TUIR, OIC 28, conversione dei crediti in capitale, postergazione, orientamenti della Cassazione e casi pratici.
La rinuncia del socio a un credito verso la società genera una sopravvenienza imponibile per la parte del debito estinto che supera il valore fiscale del credito. Se il socio non comunica tale valore mediante dichiarazione sostitutiva, il credito si considera fiscalmente pari a zero e la società rischia di tassare l’intero importo rinunciato.
Quando il socio rinuncia ai finanziamenti e la società rischia di pagare nuove imposte
Una società a responsabilità limitata attraversa una fase di difficoltà economico-finanziaria. Le vendite sono diminuite, i margini si sono progressivamente ridotti e il patrimonio netto è stato eroso dalle perdite degli ultimi esercizi.

Non occorre un nuovo versamento bancario, non si modificano necessariamente le quote di partecipazione e l’operazione può migliorare sensibilmente alcuni indicatori patrimoniali. Ma cosa accade sul piano fiscale?
La risposta non è sempre intuitiva. La rinuncia del socio può essere contabilizzata come apporto patrimoniale e, contemporaneamente, determinare una sopravvenienza attiva fiscalmente imponibile.
È il risultato della disciplina introdotta dall’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR, che collega la neutralità fiscale dell’operazione al valore fiscalmente riconosciuto del credito rinunciato. Il problema diventa particolarmente evidente quando il socio ha acquistato il credito da un precedente finanziatore a un prezzo inferiore al valore nominale, quando il credito è stato fiscalmente svalutato oppure quando la sua origine è collegata a redditi imponibili per cassa. In questi casi, l’importo che scompare dal passivo della società può essere superiore al valore fiscalmente riconosciuto in capo al socio, con conseguenze che devono essere attentamente quantificate. Il paradosso è evidente: un’operazione finalizzata a risanare l’impresa può generare un nuovo imponibile fiscale proprio nell’esercizio in cui si cerca di rafforzarne l’equilibrio finanziario.
La rinuncia ai crediti dei soci merita quindi di essere considerata non come una semplice scrittura di sistemazione patrimoniale, ma come un’operazione giuridica, contabile e tributaria che richiede una valutazione preventiva. Il professionista deve comprendere l’origine del credito, verificarne il valore fiscale, accertare la volontà del socio e valutare gli effetti sull’impresa, sul patrimonio del partecipante e sugli eventuali creditori esterni.
Come si calcola la sopravvenienza da rinuncia del socio
Il calcolo richiede tre passaggi:
- individuare l’importo del debito effettivamente estinto;
- determinare il valore fiscale del credito in capo al socio;
- tassare l’eventuale differenza positiva tra i due valori.
Se il debito estinto è pari a 300.000 euro e il credito ha un valore fiscale di 90.000 euro, la sopravvenienza imponibile è pari a 210.000 euro. Se i valori coincidono, la rinuncia non genera sopravvenienza imponibile secondo la regola generale del comma 4-bis.
⏱️ Hai fretta? L’articolo in 10 secondi
Conta il valore fiscale
La neutralità non dipende soltanto dal valore nominale del credito, ma dal suo valore fiscalmente riconosciuto.
Differenza imponibile
Se il debito cancellato supera il valore fiscale del credito, l’eccedenza è una sopravvenienza imponibile.
Dichiarazione necessaria
Senza la comunicazione del socio, il valore fiscale è assunto pari a zero secondo la regola generale.
Patrimonio, non liquidità
La rinuncia riduce i debiti e rafforza il patrimonio netto, ma non porta nuova cassa alla società.
Credito acquistato a sconto
È il caso più rischioso: la differenza tra valore nominale e prezzo fiscale può produrre un imponibile elevato.
Interessi e dividendi
Per i crediti tassati per cassa occorre considerare il contrasto ancora aperto sull’incasso giuridico.
Il contratto di finanziamento soci e la rinuncia: due momenti da tenere distinti
Nelle S.r.l. è frequente che i soci finanzino l’impresa attraverso prestiti fruttiferi o infruttiferi, anziché effettuare immediatamente conferimenti o versamenti a fondo perduto. Il finanziamento soci determina, in linea generale, la nascita di un credito del socio verso la società e di un corrispondente debito della partecipata. Il socio conserva quindi un diritto alla restituzione, nei termini previsti dal rapporto contrattuale e dalla disciplina applicabile. Questa caratteristica distingue il finanziamento dal versamento in conto capitale. Nel primo caso la società riceve risorse finanziarie con obbligo di rimborso; nel secondo, l’apporto è destinato al patrimonio netto e non costituisce un ordinario debito da restituire secondo una scadenza contrattuale.
Rinuncia, postergazione e conversione non sono equivalenti
La distinzione è fondamentale anche quando l’impresa entra in crisi. Un finanziamento soci può aggravare gli indici di indebitamento e generare future esigenze di rimborso, mentre un apporto patrimoniale contribuisce a rafforzare i mezzi propri. Tuttavia, il passaggio da una categoria all’altra non avviene automaticamente per effetto delle difficoltà aziendali: richiede una precisa qualificazione dell’operazione e, nel caso della rinuncia, una manifestazione di volontà del creditore. La rinuncia al credito si collega alla disciplina civilistica della remissione del debito, prevista dall’articolo 1236 del codice civile. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando viene comunicata al debitore, salvo che quest’ultimo dichiari, entro un congruo termine, di non volerne profittare.
Quando il creditore è anche socio e l’operazione viene effettuata con finalità di rafforzamento patrimoniale, la rinuncia assume una funzione economica particolare: il socio sacrifica il diritto alla restituzione per sostenere la società partecipata. È questa finalità che, secondo i principi contabili nazionali, può giustificare la trasformazione del debito in una posta di patrimonio netto. Occorre tuttavia distinguere la rinuncia definitiva da altre operazioni che producono effetti economici differenti, come la dilazione del rimborso, la postergazione del credito, la conversione in capitale e il versamento a fondo perduto.
| Operazione | Effetto sul debito | Effetto sulla liquidità immediata | Effetto patrimoniale |
| Finanziamento soci | Nasce un debito verso il socio | Entrano nuove risorse | Aumentano attività e passività |
| Rinuncia definitiva al credito | Il debito viene estinto | Nessun nuovo incasso | Possibile incremento del patrimonio netto |
| Postergazione del finanziamento | Il debito rimane | Nessun nuovo incasso | Non si determina automaticamente un apporto |
| Dilazione del rimborso | Il debito rimane | Si rinviano uscite future | Modifica del profilo delle scadenze |
| Conversione del credito in capitale | Il debito viene estinto | Nessun nuovo incasso | Incremento del capitale o del patrimonio secondo la struttura |
| Versamento a fondo perduto | Non nasce un debito da rimborso | Entrano nuove risorse | Incremento del patrimonio netto |
La tabella evidenzia un primo aspetto spesso trascurato: la rinuncia al credito migliora la struttura patrimoniale, ma non genera automaticamente nuova cassa. Se la società deve pagare stipendi, fornitori e imposte nei successivi trenta giorni, la cancellazione di un finanziamento soci può risultare insufficiente a risolvere la crisi di liquidità.
La rinuncia può essere particolarmente utile quando il problema riguarda l’eccessivo indebitamento o l’erosione del patrimonio netto. Se invece la difficoltà principale consiste nell’insufficienza delle disponibilità liquide, occorre valutare anche nuovi apporti, rinegoziazioni dei debiti e interventi sui flussi finanziari.
La regola fiscale che cambia tutto: conta il valore fiscale, non soltanto quello nominale
L’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR, stabilisce che la rinuncia dei soci ai crediti costituisce una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Il legislatore ha quindi introdotto una distinzione tra il valore nominale del credito estinto e il suo valore fiscalmente riconosciuto in capo al socio.
La disposizione è stata introdotta dal D.Lgs. n. 147/2015 con l’obiettivo di evitare che la società debitrice benefici di una detassazione integrale della rinuncia anche quando il creditore abbia sostenuto un costo fiscalmente inferiore al valore nominale del credito. Il principio può essere sintetizzato attraverso la seguente relazione, valida nella fattispecie ordinaria di rinuncia integrale a un credito iscritto al valore nominale:
Sopravvenienza fiscalmente rilevante = valore del debito estinto − valore fiscale del credito rinunciato.
Il risultato positivo costituisce, in linea generale, una componente imponibile per la società debitrice, ferme restando le eventuali disposizioni speciali applicabili.
Finanziamento originario: quando la rinuncia è fiscalmente neutrale
Esempio: finanziamento originario di 300.000 euro
Un socio persona fisica ha finanziato Alfa S.r.l. per 300.000 euro, mediante bonifici effettuati nel corso di diversi esercizi. Il finanziamento è infruttifero, regolarmente documentato e non è stato oggetto di operazioni che ne abbiano modificato il valore fiscale. Nel 2026, per rafforzare il patrimonio netto della società, il socio rinuncia integralmente al rimborso.
| Elemento | Importo |
| Debito della società verso il socio | € 300.000 |
| Valore fiscale del credito del socio | € 300.000 |
| Credito rinunciato | € 300.000 |
| Sopravvenienza imponibile ordinaria | € 0 |
Nell’ipotesi considerata, il valore fiscale del credito coincide con il debito estinto. La rinuncia non genera quindi una sopravvenienza imponibile ai sensi dell’articolo 88, comma 4-bis, purché siano soddisfatti i presupposti della disposizione e correttamente documentato il valore fiscale.
L’effetto contabile è differente da quello fiscale. La società elimina il debito e, se la rinuncia ha effettiva natura di apporto patrimoniale, rileva un incremento del patrimonio netto. L’operazione può dunque migliorare la posizione patrimoniale senza generare reddito imponibile.
Credito acquistato a sconto: come nasce la sopravvenienza
Esempio: credito nominale di 300.000 euro acquistato per 90.000 euro
Si consideri una situazione più complessa. Beta S.r.l. ha un debito di 300.000 euro verso un finanziatore. Un soggetto che è già socio della società acquista il credito dal finanziatore originario per 90.000 euro, assumendo, nell’ipotesi esaminata, un valore fiscale del credito pari al prezzo sostenuto. Successivamente, il socio rinuncia integralmente al credito per rafforzare la partecipata.
| Elemento | Importo |
| Valore nominale del credito | € 300.000 |
| Prezzo di acquisto sostenuto dal socio | € 90.000 |
| Valore fiscale del credito, nell’ipotesi considerata | € 90.000 |
| Debito estinto mediante rinuncia | € 300.000 |
| Sopravvenienza fiscalmente rilevante | € 210.000 |
| IRES teorica al 24%, prima di altre variabili | € 50.400 |
La società elimina dal passivo un debito di 300.000 euro, ma il credito ha un valore fiscale di soli 90.000 euro in capo al socio. La differenza di 210.000 euro costituisce, in linea generale, una sopravvenienza imponibile. L’imposta teorica di 50.400 euro è calcolata applicando l’aliquota ordinaria IRES del 24% all’intera differenza. Non rappresenta necessariamente l’imposta effettivamente dovuta, che dipenderà dal risultato fiscale complessivo, dalle eventuali perdite utilizzabili e da altre disposizioni applicabili. Questo è il caso che rende la rinuncia ai crediti particolarmente delicata: il socio può ritenere di compiere un’operazione esclusivamente patrimoniale, mentre la società si
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link






