La Corte di Cassazione, con Ordinanza 19542/2026, in tema di esenzione totale dal dazio all’importazione a fronte dell’introduzione nel territorio doganale UE di un mezzo di trasporto ivi non immatricolato e guidato da una persona residente fuori da tale territorio, ha condiviso la tesi dei giudici di secondo grado che avevano ritenuto la ricorrenza, nella fattispecie, della situazione di emergenza, prevista dal sistema normativo doganale unionale, escludendo la debenza dei dazi ed il conseguente sequestro, ai fini della confisca, del mezzo di trasporto.
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1) La questione giuridica
La vicenda origina da un provvedimento di irrogazione di sanzioni e di confisca, per l’evasione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione relativi all’anno 2019, adottato a seguito di un sequestro amministrativo eseguito dalla Guardia di finanza su un autoveicolo di proprietà di un soggetto (A.A.) residente in Marocco, al momento della contestazione condotto dalla sig.ra B.B.
I giudici tributari di secondo grado accoglievano l’appello dei sig.ri A.A. e B.B. evidenziando che: a) la fattispecie dedotta in giudizio integrasse l’ipotesi di utilizzazione, da parte di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione europea (la B.B., residente in Italia), di un mezzo di trasporto immatricolato al di fuori di tale territorio (in Marocco), a nome di una persona stabilita ugualmente fuori da esso (il A.A., residente in Marocco); b) in tale ipotesi potesse operare la previsione dell’art. 214, lett. c), del Reg. UE 2015/2446 (regolamento delegato – c.d. RD – del Reg. UE 952/2013 – Codice Doganale dell’Unione, c.d. CDU), alla cui stregua le persone stabilite nel territorio doganale della UE beneficiavano dell’esenzione dai dazi se i mezzi di trasporto erano utilizzati in una situazione di emergenza; c) non era oggetto di contestazione che nel giorno del sequestro amministrativo la sig.ra B.B. avesse provveduto a trasportare la sua conoscente C.C., presente in auto, dall’odontoiatra in ragione dell’insorgenza di un ascesso; d) tali condizioni integravano la situazione di emergenza prevista dalla legge, non dovendo ricorrere gli elementi costitutivi della differente esimente di cui all’art. 54 cod. pen., integrante il c.d. stato di necessità, sicché le contestazioni dell’Agenzia delle dogane (ADM) dovevano essere escluse.
ADM impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. B.B. e A.A. resistevano con controricorso.
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2) I caratteri dell’esimente
Con l’unico motivo di ricorso (rigettato dall’ordinanza della Corte) ADM deduceva la violazione dell’art. 214, c. 1, lett. c), del Reg. UE 2015/2446 (RD), per avere la CGT2 erroneamente interpretato il concetto di situazione di emergenza, il quale richiederebbe che il comportamento adottato rappresenti l’unica situazione possibile, caratterizzata da circostanze fattuali tali da non poter rendere esigibile una reazione diversa da parte del soggetto. Tenuto conto dei fatti, pacifici, dedotti, la situazione di emergenza non sarebbe configurabile nel caso di specie.
L’art. 214 del RD, rubricato Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione (rich. l’art. 250, par. 2, lett. d), del CDU), dispone che le persone stabilite nel territorio doganale UE, beneficiano dell’esenzione totale dal dazio all’importazione quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta: a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di tali persone in virtù di un accordo secondo cui ogni persona può utilizzare il materiale rotabile dell’altra nell’ambito di tale accordo; b) per i mezzi di trasporto stradale immatricolati nel territorio doganale dell’Unione, se un rimorchio è agganciato al mezzo di trasporto; c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in una situazione di emergenza; d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un’impresa di locazione in vista della loro riesportazione.
La disposizione unionale del RD individua i presupposti dell’esenzione in una situazione di emergenza. Già per i giudici di secondo grado era pacifica, nel caso in oggetto, l’applicazione dell’art. 214, par. 1, lett. c), del RD, il quale indica le condizioni per le quali le persone stabilite nel territorio doganale possano utilizzare mezzi di trasporto appartenenti ad altri soggetti stabiliti al di fuori del territorio doganale in regime di esenzione dai dazi all’importazione.
I giudici di merito sostenevano che la situazione di emergenza non fosse in alcun modo equiparabile allo stato di necessità previsto dall’art. 54 cod. pen., dovendo, invece, intendersi come tale l’insorgenza improvvisa di un fatto anche solo potenzialmente dannoso per le persone o le cose, le cui conseguenze possono essere evitate (o ridotte) mediante l’occasionale utilizzo del mezzo di trasporto in questione.
La norma unionale non richiede che tale utilizzo rappresenti l’unica (o anche solo la più appropriata) modalità di trasporto necessaria per ovviare alla situazione di emergenza, apparendo sufficiente che esso sia idoneo allo scopo, sulla base di una valutazione ex ante.
La differente interpretazione sostenuta da ADM, invece, voleva significare che la situazione di emergenza sarebbe integrata solo quando l’utilizzatore del veicolo si sia trovato in condizioni tali da non potere ragionevolmente operare secondo modalità differenti. Tale definizione della situazione di emergenza è molto vicina a quella prevista per la ricorrenza dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. (stato di necessità), per la cui applicazione occorre un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (v. Cass. 4834/2018).
Nel diritto penale, la causa di giustificazione dello stato di necessità è qualificata dall’art. 54 del codice, il quale statuisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Tale situazione presenta, sì, molte affinità con la differente esimente della legittima difesa, ma se ne differenzia perché nella prima non viene leso il diritto dell’aggressore, ma ad essere offeso è un estraneo, ossia una persona che non ha determinato la situazione di pericolo. La causa dello stato di necessità è, inoltre, indifferente, potendo derivare da eventi naturali come direttamente dall’uomo, e tale esimente può coesistere con quella della legittima difesa.
Ciò premesso brevemente, la Cassazione ha ritenuto che l’interpretazione della norma unionale fornita dai giudici di merito fosse non solo plausibile, ma anche corretta.
In questo senso deporrebbe la differenza terminologica adoperata dal legislatore unionale, nel senso che mentre la necessità non consente altra scelta al soggetto che agisce e presuppone l’esigenza di evitare un imminente danno grave alla persona, l’emergenza può verificarsi non solo in relazione alle persone, ma anche alle cose, sottintendendo un minore grado di cogenza del comportamento richiesto, lasciando all’autore la possibilità di scegliere tra più opzioni possibili, tutte astrattamente idonee ad affrontarla.
In tale accezione, l’uso del mezzo di trasporto intestato ad una persona residente fuori dal territorio doganale UE consente l’esenzione daziaria non solo quando detto utilizzo costituisca l’unico modo per fronteggiare la situazione di emergenza, ma anche quando lo stesso rientri in un ventaglio di opzioni tutte astrattamente idonee a venirne a capo. E la valutazione di idoneità deve essere effettuata ex ante, considerando altresì che l’uso del mezzo di trasporto non può essere abituale ma solo occasionale e indotto dalla singolarità della situazione verificatasi.
L’occasionalità dell’utilizzo del mezzo al fine di beneficiare dell’esimente, del resto, è prevista dall’art. 215 del medesimo RD, rubricato Uso di mezzi di trasporto da parte di persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione (rich. l’art. 250, par. 2, lett. d), del CDU, sull’esenzione totale o parziale dei dazi), il cui par. 1 dispone che le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione beneficiano, su richiesta del titolare dell’immatricolazione, di un’esenzione totale dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell’immatricolazione si trovi nel territorio doganale dell’Unione al momento dell’uso.
Quanto, invece, ai soggetti residenti al di fuori del territorio doganale UE (come A.A., proprietario dell’autoveicolo sottoposto a confisca, nel caso affrontato dalla Cassazione in commento), l’art. 212 del RD, rubricato Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto, dispone al suo par. 3 che l’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario e per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché soddisfino le seguenti condizioni: a) sono immatricolati al di fuori del territorio doganale dell’Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, sono di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione; b) sono utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 214, 215 e 216.
Entrambe le norme richiamate declinano, in maniera differente, la possibilità che in determinate circostanze e a determinate condizioni, tra le quali non rientra lo stato di necessità come definito dalla norma penale, alcune persone fisiche (residenti o meno all’interno del territorio doganale UE) possano beneficiare dell’esenzione totale dal dazio.
Per tali ragioni, nell’Ord. 19542/2026 la Cassazione, condivisibilmente, ha evidenziato come la situazione di emergenza richiesta in particolare dall’art. 214 del RD affinché possa ottenersi l’esenzione dal dazio all’importazione del mezzo di trasporto adoperato, intestato ad un soggetto non stabilito nel territorio della UE, implica: a) l’improvviso verificarsi di un fatto potenzialmente idoneo a recare danno a persone o cose; b) la possibilità di evitare o ridurre tale danno attraverso l’uso occasionale del mezzo di trasporto.
Per effetto di tale interpretazione della norma unionale, la Corte ha quindi enunciato il principio di diritto per il quale la situazione di emergenza prevista dall’art. 214, par. 1, lett. c), del RD, che consente l’esenzione dai dazi all’importazione nel caso di utilizzo, da parte di un soggetto stabilito nel territorio della UE, di un mezzo di trasporto intestato a un soggetto non stabilito, non coincide con lo stato di necessità di cui all’ art. 54 cod. pen., implicando l’improvviso verificarsi di un fatto potenzialmente idoneo a recare danno a persone o cose e la possibilità di evitare o ridurre tale danno attraverso l’uso occasionale del mezzo di trasporto.
Per tali ragioni ha quindi rigettato il ricorso di ADM.
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