Sentenze che hanno fatto storia: i grandi casi giudiziari italiani, raccontati attraverso le motivazioni della Cassazione
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Con la sentenza n. 28580 del 28 luglio 2026, la IV° Sezione penale della Corte di Cassazione ha posto la parola pressoché definitiva sul procedimento per la tragedia avvenuta la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 in una discoteca delle Marche, quando la calca scatenata durante un concerto costò la vita a sei giovanissimi e provocò centinaia di feriti. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Fatti accertati nei tre gradi di giudizio
Quella notte l’esibizione di un noto artista trapper, particolarmente seguito da un pubblico di giovani e giovanissimi, richiamò nel locale oltre 1.150 persone, un numero ben superiore alla capienza massima autorizzata (871). All’annuncio dell’arrivo del cantante, si diffuse tra gli avventori un forte odore riconducibile a uno spray al peperoncino, verosimilmente utilizzato, come emerso dalle indagini, al fine di agevolare furti con strappo durante la calca, che scatenò una fuga scomposta verso una delle uscite di sicurezza. Lungo la rampa esterna, le balaustre laterali, in pessimo stato di manutenzione e con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa di settore, cedettero sotto il peso della folla in fuga, provocando la caduta di decine di persone e, per compressione toracica, la morte di sei di esse. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Iter processuale
Il procedimento, definito in primo grado con giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Ancona (sentenza del 2022) e in appello dalla Corte territoriale (sentenza dell’11 luglio 2025), vedeva imputati, a vario titolo, l’organizzatore dell’evento, l’amministratore di fatto della società che gestiva il locale, il responsabile di fatto del servizio di sicurezza e i proprietari/locatori dell’immobile, privo peraltro di un titolo edilizio in regola per la destinazione a sala da ballo. I reati contestati erano omicidio colposo plurimo e disastro colposo, aggravati dalla violazione di plurime norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di pubblico spettacolo.
3. La posizione di garanzia “di fatto”
Nel confermare l’impianto delle due sentenze di merito, unite, secondo la Cassazione, dalla cosiddetta “doppia conforme”, la Suprema Corte ha ribadito che la posizione di garanzia non richiede necessariamente un’investitura formale, potendo derivare anche dall’esercizio di fatto di funzioni tipiche del garante. Ne è stata quindi ritenuta titolare tanto la persona che, pur essendo solo formalmente socio della società di gestione, ne dirigeva di fatto l’organizzazione degli eventi, quanto chi, dietro la copertura di un prestanome, amministrava concretamente la società incaricata della sicurezza. Anche i proprietari dell’immobile, secondo la Corte, non si erano “spogliati” della posizione di garanzia con la sola stipula del contratto di locazione, rimanendo “cocustodi” del bene, in applicazione della consolidata giurisprudenza civile in ambito di responsabilità da cose in custodia.
4. Causalità della colpa e “classe di eventi”
Sul fronte della causalità della colpa, la Cassazione ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite nel noto caso “ThyssenKrupp”, secondo cui la prevedibilità dell’evento va valutata ex ante e non deve riguardare la configurazione dello specifico accadimento in ogni sua minuta articolazione, ma la “classe di eventi” in cui esso si colloca. Sul punto è stato richiamato un precedente della stessa Sezione relativo alla ressa avvenuta a Torino nel 2017 durante la proiezione di una finale di Champions League, anch’essa innescata dall’uso doloso di spray urticante da parte di malintenzionati: anche in quel caso l’azione dolosa di terzi è stata qualificata come mera “occasione” che non interrompe il nesso causale rispetto alle condotte colpose di chi aveva l’obbligo di garantire una gestione sicura dell’emergenza.
5. Il dispositivo
La Corte ha dichiarato inammissibili, poiché manifestamente infondati, i ricorsi dell’organizzatore dell’evento e dei proprietari dell’immobile; ha rigettato, in quanto infondati nel merito, quelli dell’amministratore di fatto della discoteca e del responsabile della sicurezza; ha infine annullato senza rinvio, ma solo per un profilo tecnico sanzionatorio ormai superato dalla prescrizione di una contravvenzione minore, la posizione di uno dei ricorrenti. Tutti gli imputati sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle numerose parti civili costituite. Resta distinto, e non riguarda la presente pronuncia, il procedimento a carico di coloro che, quella notte, diffusero materialmente lo spray urticante, per i quali si procede con diversa imputazione.
Fonte: Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 28 luglio 2026, n. 28580.
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Biarella Laura
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