La struttura sanitaria non risponde della morte della paziente che si allontana volontariamente senza attendere i risultati degli esami. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Dolore toracico, accesso al pronto soccorso e allontanamento prima degli esami
Una signora si recava presso il pronto soccorso dell’ospedale locale, in quanto avvertiva forti dolori al petto e al braccio sinistro. A seguito dell’accesso al pronto soccorso, avvenuto nella serata, la paziente veniva sottoposta ad un elettrocardiogramma ed al prelievo di sangue necessario per l’esecuzione dei relativi esami. Inoltre, la paziente veniva successivamente visitata da un dottore, che ne somministrava un farmaco antidolorifico a causa del dolore della stessa aveva avvertito al torace dopo che il medico aveva effettuato una manovra.
In considerazione del fatto che i risultati degli esami del sangue sarebbero stati disponibili dopo circa tre ore, la paziente decideva di lasciare volontariamente l’ospedale e di ritornare presso la propria abitazione.
Purtroppo, poco dopo mezzanotte della stessa sera, il marito trovava la paziente veniva di sensi in bagno e chiamava i soccorsi, i quali tentavano senza successo di rianimare la signora, che moriva poco dopo le ore una.
Il marito della paziente si rivolgeva, quindi, al tribunale di Nola, al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria e del medico che aveva visitato la moglie al risarcimento dei danni dal medesimo subiti per la morte della propria congiunta, in quanto riteneva sussistente una duplice responsabilità dei convenuti. In particolare, l’attore sosteneva che vi fosse stato un comportamento negligente del medico e della struttura sanitaria, da un lato, in considerazione del fatto che il medico aveva fornito alla paziente una informazione inadeguata rispetto ai rischi conseguenti alle dimissioni volontarie dall’ospedale. Dall’altro lato, l’attore addebitava una responsabilità ai convenuti in considerazione del fatto che il medico aveva eseguito una valutazione clinica incompleta delle condizioni della propria moglie, non avendo effettuato gli esami ematochimici, l’eco cuore e un RX al torace. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
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2. Dimissioni volontarie e obbligo di informare il paziente sui rischi
Preliminarmente, il tribunale di Nola ha evidenziato che la domanda risarcitoria formulata dai congiunti del paziente deceduto riveste carattere extracontrattuale. Ciò in quanto il rapporto contrattuale intercorrere soltanto tra la struttura sanitaria e il paziente, mentre i congiunti di quest’ultimo non possono essere qualificati come terzi protetti dal contratto.
La natura extracontrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e del medico comporta che su l’attore danneggiato gravi l’onere di provare il danno evento subito, il nesso di causalità tra la condotta negligente posta in essere dal sanitario e detto evento dannoso, nonché i profili di colpa ascrivibili al medico o alla struttura sanitaria.
Per quanto concerne poi il rifiuto al ricovero da parte del paziente, cui è equiparabile il consenso alle dimissioni volontarie, il giudice ha evidenziato come detti rifiuto o consenso debbano essere preceduti da una completa e corretta informazione da parte dei sanitari. Ciò in quanto soltanto nel caso in cui il paziente sia correttamente informato circa i rischi conseguenti al mancato ricovero può liberamente autodeterminarsi e quindi decidere se farsi ricoverare o meno (e quindi se assumere o meno i rischi conseguenti al mancato ricovero).
3. Iter diagnostico corretto e rischio consapevolmente assunto: esclusa la responsabilità
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che le consulenze tecniche d’ufficio svolte hanno escluso la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura la signora con riferimento ad entrambi i profili di negligenza lamentati dall’attore.
Per quanto concerne il profilo relativo alla mancata informazione a favore della paziente dei rischi connessi alle dimissioni volontarie, il giudice ha evidenziato come il parallelo giudizio penale nei confronti del medico del pronto soccorso ha accertato che anche l’infermiere della struttura sanitaria aveva avvertito la paziente che avrebbe dovuto attendere i risultati delle analisi per verificare se fossero stati necessari ulteriori accertamenti e per concludere l’iter diagnostico; ma, nonostante tale informazione, la paziente aveva insistito per andare via dall’ospedale. Inoltre, anche dal verbale di pronto soccorso depositata in giudizio, emerge che l’allontanamento volontario della paziente era venuto mentre l’iter diagnostico era ancora in corso.
Secondo il tribunale di Nola, la circostanza che la paziente abbia deciso volontariamente di allontanarsi dall’ospedale quando l’iter diagnostico era ancora in corso incompleto è sufficiente per ritenere provato che la paziente fosse consapevole di assumersi un certo margine di rischio nel momento in cui si allontanava dalla struttura sanitaria. Tale rischio, infatti, era insito nel fatto che le informazioni essenziali per valutare la sussistenza di condizioni patologiche erano ancora insufficienti.
Inoltre, sempre secondo il tribunale, la consapevolezza del suddetto rischio da parte della paziente si poteva vincere anche dalla semplice constatazione che gli esami ancora in corso non sarebbero stati disposti dal medico se non fossero stati necessari per accertare le condizioni di salute della paziente.
In considerazione di ciò, nonché del fatto che è stato approvato che la paziente era stata avvisata dell’esigenza di completare l’iter diagnostico, il tribunale ha escluso una qualsivoglia responsabilità del medico e della struttura sanitaria per l’asserita omessa informazione alla paziente dei rischi connessi all’allontanamento dall’ospedale.
Per quanto concerne, invece, la seconda contestazione sollevata dall’attore, i consulenti tecnici d’ufficio hanno chiarito che l’iter diagnostico intrapresa dai sanitari della struttura convenuta è risultato conforme alle buone pratiche cliniche previste in caso di paziente con dolore toracico, sia alle relative linee guida emesse dalla società europea di cardiologia. Secondo gli ausiliari del giudice, quindi, le indagini diagnostiche effettuate dai sanitari sulla paziente erano da ritenersi adeguate ed inoltre anche ulteriori indagini (qualora fossero state effettuate) non sarebbero state in grado di predire l’imminente verificazione della fibrillazione ventricolare che ha condotto la paziente alla morte.
Infine, i consulenti tecnici d’ufficio hanno altresì ritenuto che la difettosa tenuta della cartella clinica (seppur effettivamente esistente) non abbia avuto alcuna rilevanza causale nella determinazione dell’evento mortale. Analogamente, anche la somministrazione del farmaco antidolorifico da parte del medico non ha avuto alcuna efficienza causale nella morte della paziente: in primo luogo, in quanto la somministrazione dell’antidolorifico poteva ritenersi indicata nel caso di specie; in secondo luogo, in quanto detta somministrazione non ha alterato il percorso diagnostico che la paziente stava svolgendo ed in quanto comunque il suo decesso deve ricondursi ad un evento imprevisto non rilevabile via strumentale.
In considerazione di tutto quanto sopra, il tribunale di Nola ha rigettato la domanda di parte attrice, non ritenendo sussistente alcuna responsabilità a carico della struttura sanitaria e del medico e ritenendo invece il decesso della paziente dovuto ad una causa (la fibrillazione ventricolare) improvvisa e non prevedibile.
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Muia’ Pier Paolo
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