Sì, si può. Ed è proprio questa la domanda che separa l’imprenditore che subisce la composizione negoziata da quello che la governa. Il testo vigente dell’art. 18, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come modificato dal D.Lgs. 136/2024, consente di chiedere le misure protettive nei confronti di tutti i creditori oppure soltanto nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. L’unica esclusione fissa riguarda i diritti di credito dei lavoratori. L’art. 19, comma 4, aggiunge che anche il tribunale, quando conferma le misure, può limitarle a determinate iniziative, creditori o categorie.
Detto questo, la vera domanda non è “si può?”, ma “conviene, e contro chi?”. Perché ogni creditore che lasci fuori dal perimetro conserva le sue armi intatte: può pignorare, può iscrivere ipoteca, può sospendere i contratti. E ogni creditore che metti dentro senza una ragione chiara diventa un avversario che si presenta all’udienza di conferma per chiedere di uscirne, e spesso ci riesce. La scelta del perimetro, quindi, è una mossa di gioco: va fatta pensando a cosa farà ciascun creditore il giorno dopo la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese.
Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. In questo articolo ricostruiamo, una per una, le mosse che i creditori fanno davvero quando un’impresa chiede misure protettive selettive, i limiti che la legge impone a ciascuna mossa e le contromosse che il debitore può preparare prima ancora di depositare l’istanza.
Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla figura che nella composizione negoziata siede al centro del tavolo, esprime il parere sulle misure protettive e ne vede ogni giorno l’impatto sulle trattative. A questa competenza si aggiungono quella di avvocato cassazionista, che consente di seguire il procedimento di conferma, il reclamo e l’eventuale giudizio di legittimità senza cambiare difensore, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che è esattamente ciò che serve per decidere se banche e agente della riscossione vadano messi dentro o lasciati fuori dal perimetro.
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Chi hai di fronte: i creditori che si muovono quando vedi pubblicata l’istanza
Un’impresa in difficoltà non ha mai “un creditore”. Ne ha di solito tre o quattro tipi, ciascuno con una logica economica diversa. Capire quella logica è la chiave per decidere chi mettere nel perimetro.
La banca con garanzie. È un attore razionale e molto informato. Legge il registro delle imprese, ha uffici dedicati alle posizioni deteriorate e deve rispettare regole di vigilanza prudenziale. Dal suo punto di vista conviene trattare quando ha garanzie solide (ipoteca di primo grado, garanzia pubblica sul finanziamento, fideiussioni dei soci) e quando il risanamento promette un recupero migliore della vendita forzata. Conviene invece aggredire quando teme che il patrimonio si disperda o quando può ancora migliorare la propria posizione, per esempio iscrivendo un’ipoteca giudiziale prima che le misure la blocchino.
L’agente della riscossione e gli enti fiscali. Hanno tempi lunghi, procedure standardizzate e un interesse fortissimo a non perdere la prelazione e a non far maturare prescrizioni o decadenze. Non trattano “a sentimento”: seguono regole scritte, oggi anche quelle della transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII). Per loro la notifica di una cartella o l’iscrizione a ruolo è un atto preparatorio quasi automatico, che continuano a compiere anche durante le misure.
Il fornitore strategico. Vuole soprattutto due cose: essere pagato per le forniture nuove e non perdere il cliente. È il creditore più incline all’accordo, purché non si senta trattato peggio degli altri. Se ha già un decreto ingiuntivo, però, può diventare il più aggressivo, perché il pignoramento presso terzi sui conti è per lui lo strumento più economico e veloce.
Il locatore e la società di leasing. Hanno in mano il bene in cui l’impresa lavora. La loro arma tipica non è il pignoramento, ma la risoluzione del contratto e il rilascio. Per l’impresa sono spesso i creditori più pericolosi, perché un capannone o un macchinario perso significa la fine della continuità aziendale.
I lavoratori. Sono fuori per legge: l’art. 18, comma 1, esclude dalle misure protettive i loro diritti di credito. Non si possono mettere nel perimetro, quindi vanno gestiti diversamente, di solito con la priorità nei pagamenti correnti.
La regola che tiene insieme tutto è semplice: le misure servono contro chi può distruggere le trattative con un atto immediato, non contro chi aspetta. È lo stesso criterio usato dalla giurisprudenza di merito: il Trib. Milano 24/2/2022, in una massima raccolta nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia (edizione 2026), individua i destinatari naturali delle misure nei creditori con condotte “antagoniste”, cioè capaci di vanificare le trattative con iniziative immediate. Un fornitore che continua a consegnare e viene pagato regolarmente non ha nessun motivo per stare nel perimetro; una banca che ha già notificato il precetto, invece, sì.
Questo cambia la prospettiva. Un perimetro “a tutti” sembra più sicuro, ma ha tre costi nascosti. Primo: obbliga a coinvolgere nel procedimento di conferma un numero di creditori molto più alto, con più opposizioni possibili. Secondo: il tribunale deve valutare la proporzionalità del sacrificio per ciascuno, e più creditori ci sono, più è probabile che qualcuno dimostri un pregiudizio sproporzionato (art. 19, comma 6). Terzo: l’impresa rischia di apparire come chi vuole congelare tutto, non come chi vuole negoziare. Un perimetro selettivo ben motivato, invece, dice al tribunale e all’esperto: “so chi mi minaccia, so perché, e chiedo protezione solo lì”.
Per inquadrare in un solo paragrafo lo strumento: la composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII) è un percorso stragiudiziale e riservato in cui l’imprenditore, con l’aiuto di un esperto indipendente nominato tramite la piattaforma delle Camere di commercio, tratta con i creditori per superare uno squilibrio o una crisi. Le misure protettive sono un accessorio facoltativo: si chiedono con l’istanza di nomina dell’esperto o dopo, producono effetto dalla pubblicazione nel registro delle imprese e devono essere confermate dal tribunale. L’incarico dell’esperto dura 180 giorni, prorogabili fino ad altri 180 (art. 17, comma 7); le misure durano invece quanto stabilisce il giudice, da 30 a 120 giorni, con un tetto complessivo, proroghe comprese, di 240 giorni (art. 19, commi 4 e 5). Tutto il resto di questo articolo riguarda solo la scelta del perimetro.
La prima mossa: il creditore lasciato fuori dal perimetro corre a pignorare
La mossa
La prima cosa che il creditore escluso farà, se ha un titolo esecutivo, è accelerare. La pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese è pubblica: chiunque la consulti vede che l’impresa ha chiesto la nomina dell’esperto e le misure, e vede anche contro chi le ha chieste. Il creditore che non compare nell’elenco capisce di avere le mani libere e, se teme che altri si muovano, pignora: conti correnti presso la banca, crediti verso clienti presso terzi, beni mobili in azienda. Se non ha ancora un titolo, si procura un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e poi iscrive ipoteca giudiziale.
Base normativa: semplicemente l’assenza del divieto. L’art. 18, comma 3, vieta l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati e l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari solo ai creditori interessati dalle misure. Chi non è interessato resta soggetto alle regole ordinarie del codice di procedura civile.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muoversi subito per una ragione di posizione: se la trattativa fallisce e si apre una procedura concorsuale, chi ha già pignorato o iscritto ipoteca ha migliorato la propria situazione, o almeno ha messo un piede nella porta. Il pignoramento presso terzi costa poco (notifica, contributo unificato dell’esecuzione, qualche spesa) e può bloccare i conti in pochi giorni.
Preferisce non farla in tre casi. Quando il suo credito è piccolo rispetto al costo e al tempo dell’esecuzione. Quando ha un rapporto commerciale da preservare: un fornitore che pignora il proprio cliente perde il cliente. E quando sa che il debitore può allargare il perimetro in sede di conferma, perché a quel punto il pignoramento rischia di essere bloccato a metà strada, con spese sostenute e nessun incasso.
I suoi limiti
Il creditore escluso non è senza confini. Il primo limite è temporale e riguarda la liquidazione giudiziale: secondo l’art. 18, comma 4, dal giorno della pubblicazione dell’istanza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale revochi le misure. Nel testo, come lo abbiamo letto nella sintesi di Brocardi aggiornata al 12/8/2026, questo divieto non è legato ai singoli creditori del perimetro: è una lettura del testo che va comunque verificata sul caso, ma è un punto molto rilevante, perché il creditore escluso può pignorare, ma non può ottenere il “colpo finale” della liquidazione giudiziale finché le misure restano in piedi. Il Trib. Reggio Emilia 7/10/2025 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha precisato che questo divieto dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non fino a un termine fissato dal giudice.
Il secondo limite è che il perimetro non è definitivo il giorno della pubblicazione. Con il ricorso per la conferma l’imprenditore può chiedere la conferma o la modifica delle misure (art. 19, comma 1), e la modifica può anche consistere nell’estensione a un creditore che nel frattempo si è rivelato aggressivo. Va però chiesta espressamente: la Corte d’Appello di Firenze 21/3/2023 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha affermato che le misure non possono essere estese o confermate senza un’istanza esplicita.
Il terzo limite riguarda i pagamenti: il creditore escluso non ottiene alcuna corsia preferenziale. L’art. 18, comma 3, chiarisce che non sono inibiti i pagamenti, ma il pagamento resta un atto di gestione dell’impresa che l’esperto osserva, e i pagamenti non coerenti con le trattative vanno segnalati all’esperto per iscritto prima di essere compiuti (art. 21).
La tua contromossa
La contromossa chiave è la mappatura preventiva dei titoli esecutivi. Prima di scegliere il perimetro si fa l’elenco di chi ha già un titolo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale, atto notarile, cartella o avviso esecutivo), di chi ha già notificato il precetto e di chi può ottenere un titolo in poche settimane. Chi ha un titolo e un interesse economico a usarlo va dentro il perimetro; chi non ha né l’uno né l’altro può restare fuori.
La seconda contromossa è usare la categoria “determinate iniziative”: invece di inserire un intero creditore, si può chiedere che le misure operino contro una specifica iniziativa, per esempio il pignoramento dei conti correnti o la procedura esecutiva su un determinato immobile. Il Trib. Milano 17/1/2022 ha confermato misure mirate a paralizzare i pignoramenti sui conti correnti dell’impresa proprio perché ne impedivano l’operatività. Il Trib. Torino 23/2/2022 ha fatto il ragionamento opposto: ha escluso dalla misura una specifica procedura esecutiva perché il trasferimento del bene era conveniente e non pregiudicava i creditori. Entrambe le massime, raccolte nel massimario Prato-Pistoia 2026, mostrano che la selettività può riguardare non solo i creditori ma i singoli atti.
La terza contromossa è la dichiarazione dell’art. 18, comma 2: con la domanda di misure l’imprenditore deve dichiarare sulla piattaforma le misure esecutive o cautelari già disposte nei suoi confronti. Una dichiarazione completa è anche una fotografia strategica: mostra all’esperto e al tribunale chi si è già mosso e giustifica perché proprio quei creditori stanno nel perimetro.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre a quelle già citate, va ricordato il Trib. Milano 5/8/2022 (massimario Prato-Pistoia 2026): le contestazioni sull’avvio o sulla prosecuzione di un’esecuzione in violazione delle misure spettano al giudice dell’esecuzione. Tradotto in pratica: se un creditore del perimetro pignora dopo la pubblicazione, la difesa si gioca davanti al giudice dell’esecuzione, con un’istanza che documenta la pubblicazione e l’inclusione del creditore. Se invece il pignoramento è di un creditore escluso, il giudice dell’esecuzione non ha nulla da bloccare, e l’unica strada è chiedere in tempo l’estensione.
La seconda mossa: il creditore incluso chiede di uscire dal perimetro
La mossa
Il creditore che si trova dentro il perimetro, soprattutto se è uno dei pochi, si sente “bersaglio”. La sua mossa tipica è presentarsi al procedimento di conferma (art. 19) e chiedere al tribunale di escluderlo, di limitare la misura a certe iniziative o di ridurne la durata. Gli argomenti sono sempre gli stessi: non c’è una vera trattativa con lui, il piano non è credibile, il sacrificio che gli si chiede è sproporzionato rispetto al beneficio per l’impresa, la scelta di colpire solo lui è arbitraria.
Base normativa: l’art. 19, comma 4, consente al tribunale di limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori, a determinati creditori o categorie di creditori; il comma 6 consente di revocarle o di abbreviarne la durata in qualsiasi momento, se non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché costa poco: costituirsi in un procedimento cautelare è molto meno oneroso di un giudizio ordinario, e un’esclusione dal perimetro gli restituisce subito la libertà di agire. Conviene ancora di più quando il creditore sa che il perimetro è stato scelto in modo approssimativo, senza una motivazione che spieghi perché lui sì e un altro creditore simile no.
Preferisce non farla quando vede che l’impresa ha davvero un piano, quando l’esperto ha espresso un parere favorevole e quando la sua inclusione è spiegata con dati precisi (il suo pignoramento blocca i conti, la sua esecuzione colpisce l’immobile produttivo). In quel caso il creditore razionale calcola che la battaglia in udienza ha poche probabilità di successo e che gli conviene sedersi al tavolo.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone di dimostrare qualcosa. Il creditore che chiede la revoca o l’abbreviazione deve far emergere un pregiudizio concreto e sproporzionato, non una semplice preferenza a riscuotere subito: l’art. 19, comma 6, parla di sproporzione “rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti”. Le misure sono per definizione un sacrificio temporaneo; l’opposizione funziona solo se quel sacrificio è eccessivo rispetto all’utilità per le trattative.
Inoltre, la scelta del perimetro spetta all’imprenditore. Il Trib. Torino 17/10/2023 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha affermato che la portata soggettiva delle misure, anche selettiva, è una scelta dell’imprenditore, da compiere con l’istanza di accesso o in sede di conferma. Il creditore non può pretendere che le misure vengano estese “a tutti” solo per non sentirsi isolato.
La tua contromossa
La contromossa chiave è motivare il perimetro creditore per creditore. Il Trib. Catania 14/6/2022 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha chiarito che la misura selettiva va motivata: senza ragioni adeguate il giudice non è nemmeno in grado di valutarla nel merito. E il Trib. Milano 24/2/2022 ha dichiarato inammissibili le richieste generiche, come quelle di misure “che l’esperto ritenga necessarie”: occorre individuare con precisione contenuto e destinatari.
In pratica, nel ricorso per la conferma ogni creditore del perimetro deve avere la sua scheda: importo del credito, titolo, atti già compiuti o minacciati, effetto che quegli atti avrebbero sull’impresa (blocco dei conti, perdita di un bene, interruzione della produzione), ruolo del creditore nel piano. Se un creditore simile è rimasto fuori, va spiegato perché: magari è garantito ma non ha titolo, magari è un fornitore che viene pagato regolarmente, magari ha già firmato un accordo di moratoria.
Una scheda ben fatta, nella nostra impostazione di lavoro, contiene almeno questi elementi, ciascuno con il documento che lo prova:
- identità e qualità del creditore: banca, intermediario, cessionario del credito, ente impositore, agente della riscossione, locatore, fornitore; se il credito è stato ceduto, chi è oggi il titolare e chi lo gestisce come mandatario, perché l’art. 18, comma 5, nomina espressamente mandatari e cessionari;
- importo e composizione del credito: capitale, interessi, spese, con la data di riferimento coerente con la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni che va depositata con il ricorso (art. 19, comma 2);
- titolo e stato delle azioni: contratto, decreto ingiuntivo con o senza provvisoria esecuzione, precetto con la data di notifica, cartella, pignoramento con il numero di ruolo dell’esecuzione, ipoteca con gli estremi di iscrizione;
- bene o flusso minacciato: il conto corrente su cui transitano gli incassi, il credito verso un cliente determinato, l’immobile produttivo, il macchinario in leasing;
- effetto sul piano: cosa accadrebbe al piano finanziario dei sei mesi successivi se quell’azione andasse avanti, espresso in numeri (per esempio, un pignoramento presso terzi che blocca 96.300 € di incassi mensili su 140.000 € di costi fissi);
- proposta prevista per quel creditore: moratoria, rateazione, pagamento parziale, conversione, con il calendario degli incontri concordato con l’esperto.
Per i creditori lasciati fuori serve la scheda inversa, più breve: perché non minacciano le trattative (assenza di titolo, pagamenti regolari, accordo già firmato, credito di importo trascurabile rispetto ai costi di un’esecuzione) e quale impegno scritto eventualmente hanno assunto. È questa doppia mappa che permette all’esperto di esprimere un parere motivato e al tribunale di confermare un perimetro selettivo senza sospetti di arbitrio.
C’è poi un vantaggio processuale. Il Trib. Bergamo 24/2/2022 ha richiesto il contraddittorio anche con i terzi incisi dalle misure: più il perimetro è ampio, più soggetti vanno coinvolti nel procedimento di conferma, con tempi e rischi che crescono. Con un perimetro selettivo i creditori da coinvolgere sono pochi, identificati, e ciascuno trova nel ricorso la ragione specifica per cui è stato incluso. Per un creditore razionale, leggere una scheda precisa sul proprio credito è anche il primo segnale che dall’altra parte c’è un interlocutore serio: spesso è lì che l’opposizione si trasforma in trattativa.
Infine, la scheda serve dopo l’udienza. Durante le trattative l’esperto verifica che il comportamento dell’impresa sia coerente con quanto dichiarato. Se nella scheda si è scritto che un fornitore resta fuori perché viene pagato a 60 giorni, quel fornitore deve davvero essere pagato a 60 giorni; se si è scritto che una banca ha promesso di non revocare le linee, quella promessa deve essere documentata. Una scheda smentita dai fatti è il miglior argomento per un’istanza di revoca.
Nella composizione negoziata il perimetro delle misure protettive non è un elenco di nomi: è una tesi da dimostrare all’esperto e al tribunale, creditore per creditore. È la lettura che l’Avv. Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, porta al tavolo fin dal primo giorno.
La seconda contromossa è giocare sulla durata invece che sul perimetro. Il Trib. Bologna 23/9/2025 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha ritenuto che il tribunale possa limitare nel tempo l’effetto protettivo verso alcune categorie di creditori, proprio per evitare pregiudizi sproporzionati. Questo apre una soluzione intermedia che spesso disinnesca l’opposizione: invece di chiedere 120 giorni contro tutti, si chiedono 120 giorni contro le banche che hanno pignorato e un periodo più breve contro il creditore che ha un’esecuzione in fase iniziale, con l’impegno di presentare entro quel termine una proposta concreta.
Le pronunce che ti proteggono
Il dibattito iniziale, nato quando le norme erano ancora gli artt. 6-7 del D.L. 118/2021, è utile per capire da dove viene la regola. Alcuni tribunali avevano sostenuto che le misure dovessero essere sempre selettive: il Trib. Roma 3/2/2022 ha considerato inammissibile un divieto erga omnes generico, da circoscrivere ai creditori indicati e concretamente incisi; il Trib. Bergamo 24/2/2022 ha richiesto creditori specificamente individuati e il contraddittorio anche con i terzi incisi. Altri tribunali hanno ammesso la protezione generale: il Trib. Padova 25/2/2022 quando l’esperto non ha controindicazioni; il Trib. Bergamo 5/4/2022 se la protezione generalizzata serve ad attuare il piano; il Trib. Salerno 10/5/2022 se il ricorrente prova la strumentalità alle trattative; il Trib. Padova 3/6/2022 in presenza di squilibrio, ragionevole possibilità di risanamento e assenza di pregiudizio sproporzionato. Oggi il testo dell’art. 18, comma 1, risolve la questione: entrambe le scelte sono possibili. Ma il filo comune di tutte queste pronunce resta attuale: qualunque perimetro, generale o selettivo, deve essere funzionale alle trattative e proporzionato.
La terza mossa: la banca sospende fidi e contratti
La mossa
La banca che vede pubblicata l’istanza ha una reazione quasi automatica: ricalcola il rischio, valuta se sospendere gli affidamenti (scoperti di conto, anticipi su fatture, castelletti), e in alcuni casi comunica la revoca o la decadenza dal beneficio del termine sui finanziamenti. Se l’impresa ha un leasing con una società del gruppo bancario, anche il leasing entra nel ragionamento.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, la sospensione è una forma di autotutela: riduce l’esposizione prima che la situazione peggiori. Ci sono poi le regole di vigilanza prudenziale, che possono imporre una diversa classificazione del credito e accantonamenti. La banca preferisce non sospendere quando il cliente è solido sul lato dei flussi (fatture verso clienti affidabili che garantiscono il rientro degli anticipi) e quando ha garanzie pubbliche che le conviene preservare evitando contestazioni sulla propria condotta.
I suoi limiti
Qui la selettività del perimetro produce l’effetto più importante e meno conosciuto. L’art. 18, comma 5, stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive, ivi compresi banche e intermediari finanziari, mandatari e cessionari, non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori; possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti solo fino alla conferma delle misure. Il nuovo comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, aggiunge che dalla conferma le banche non possono mantenere la sospensione delle linee di credito in essere all’accesso, salvo che dimostrino che dipende dalla disciplina di vigilanza prudenziale.
La parola decisiva è “nei cui confronti operano le misure”. Se una banca è fuori dal perimetro, questi divieti, in base al testo, non la riguardano. In più, indipendentemente dal perimetro, l’art. 16, comma 5, stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata e le trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito.
Il Trib. Verona 22/1/2024 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha affermato che le banche possono revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo, comunicato per iscritto. La motivazione deve quindi essere specifica, e una comunicazione generica del tipo “a seguito dell’accesso alla composizione negoziata” è il primo punto da contestare.
La tua contromossa
La contromossa chiave è mettere nel perimetro le banche da cui dipende la liquidità corrente, anche se non hanno ancora pignorato. Una banca che non ha titolo esecutivo ma gestisce l’anticipo fatture su cui l’impresa paga gli stipendi è, per la continuità, molto più pericolosa di un creditore chirografario con un decreto ingiuntivo da 15.000 €. Escluderla dal perimetro per “non disturbarla” significa rinunciare alla protezione dei commi 5 e 5-bis proprio dove serve.
La seconda contromossa riguarda il caso opposto: una banca con cui l’impresa ha già un accordo, o una banca che ha già detto per iscritto che manterrà le linee. In quel caso escluderla può essere un segnale di fiducia, che facilita la trattativa. Ma va fatto con una garanzia documentale: una lettera della banca, un accordo di moratoria, un impegno a non revocare. Senza quella carta, la scelta di lasciarla fuori è una scommessa.
La terza contromossa è la richiesta di misure cautelari. Con il ricorso dell’art. 19 l’imprenditore può chiedere, oltre alla conferma delle misure protettive, anche l’adozione di misure cautelari (la nozione è nell’art. 2, comma 1, lett. q, CCII). Le misure cautelari possono servire a ottenere provvedimenti mirati su un contratto o su una linea di credito, ma il tribunale ne valuta la necessità con rigore: il Trib. Monza con decreto del 17/3/2026 (R.G. 8353/2025 V.G., commento su Iusletter) ha richiesto, per una misura cautelare contro un singolo creditore, cioè la banca che escuteva le garanzie pubbliche, un piano “coerente e compiuto”, più di quanto basti per le misure protettive generali, e nel caso concreto l’ha respinta.
Le pronunce che ti proteggono
Accanto a Trib. Verona 22/1/2024 e Trib. Monza 17/3/2026, la giurisprudenza ha posto anche limiti alle richieste del debitore: il Trib. Milano 4/7/2025 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha negato la misura cautelare che ordinava ai terzi pignorati di liberare le somme, perché gli atti esecutivi già compiuti restano validi. È un’indicazione preziosa per la scelta dei tempi: se una banca è un rischio, va inserita nel perimetro prima che pignori, non dopo.
La quarta mossa: Fisco e agente della riscossione continuano a notificare
La mossa
L’Agenzia delle Entrate, l’agente della riscossione e gli enti previdenziali non si fermano con la pubblicazione dell’istanza. Continuano a notificare avvisi, cartelle e intimazioni, iscrivono a ruolo i debiti tributari, e se l’ente non è nel perimetro possono avviare le misure tipiche della riscossione: pignoramento presso terzi dei crediti verso clienti, fermo dei veicoli, ipoteca sugli immobili.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, l’iscrizione a ruolo e la notifica sono necessarie per non perdere il credito: servono a munirsi di un titolo esecutivo e a evitare decadenze. Sono atti seriali, che l’ente compie anche quando è disponibile a trattare. L’ente preferisce non procedere con atti esecutivi veri e propri quando l’impresa ha già avviato un dialogo concreto, per esempio con una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, o quando la rateazione in corso viene rispettata.
I suoi limiti
Il limite principale è che, se l’ente è nel perimetro, non può avviare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’impresa (art. 18, comma 3). Ma la giurisprudenza di merito distingue tra atti esecutivi e atti preparatori: il Trib. Trento 23/9/2022 e il Trib. Gela 4/4/2024, citati da EC News il 30/7/2026, hanno ritenuto che la notifica di cartelle e altri atti con pretese erariali e l’iscrizione a ruolo non rientrino nel divieto, perché servono al creditore per procurarsi il titolo. Il Gela ha aggiunto che inibire anche la notifica comprimerebbe eccessivamente i diritti dell’Erario, a fronte di un debitore già protetto.
Sul fronte dei pagamenti, il Trib. Catania 14/6/2022 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha affermato che la sospensione dei pagamenti di debiti iscritti a ruolo o oggetto di avvisi bonari verso Agenzia delle Entrate e INPS non è una misura protettiva tipica: al più si può chiedere come misura cautelare. Il Trib. La Spezia 23/2/2023 (stesso massimario) ha ritenuto che, durante la protezione, le pubbliche amministrazioni debitrici dell’impresa non debbano trattenere i pagamenti con la verifica dell’art. 48-bis sulle inadempienze fiscali (il massimario riporta il riferimento normativo in modo dubbio, per questo lo citiamo senza indicare il decreto) e debbano pagare regolarmente.
Sul piano della prassi, EC News (30/7/2026) riferisce che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 16/7/2026 la circolare n. 5/E/2026 sulla composizione negoziata, con un capitolo dedicato alle misure protettive e cautelari. Ne abbiamo letto solo la sintesi: per i dettagli operativi va consultato il testo della circolare.
La tua contromossa
La contromossa chiave è decidere l’inclusione del Fisco in base agli atti esecutivi possibili, non al peso del debito. Un debito tributario elevato ma ancora in fase di avviso non giustifica di per sé l’inclusione; un debito più piccolo già in cartella, con un pignoramento presso terzi verso i clienti in arrivo, sì. Se l’impresa lavora con la pubblica amministrazione e incassa da enti pubblici, la protezione dei flussi dalla verifica sulle inadempienze può fare la differenza tra continuità e blocco.
La seconda contromossa è collegare il perimetro alla trattativa fiscale. Se l’impresa intende proporre una transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, oggi esteso anche ai tributi di regioni, province e comuni dal D.Lgs. 147/2026, il cui testo in Gazzetta va controllato), inserire l’agente della riscossione nel perimetro è coerente: le misure tengono fermo il quadro mentre si prepara la proposta con la relazione del professionista indipendente.
Le pronunce che ti proteggono
Le pronunce di Trento, Gela, Catania e La Spezia, tutte di merito e senza numero, convergono su un punto: la protezione verso il Fisco blocca l’esecuzione, non l’accertamento del credito. Chi entra in composizione negoziata contando di “fermare le cartelle” sbaglia obiettivo. Chi ci entra per evitare il pignoramento dei crediti verso i clienti, invece, ha un obiettivo raggiungibile.
La quinta mossa: istanza di revoca, reclamo e liquidazione giudiziale
La mossa
Il creditore del perimetro che non ha ottenuto l’esclusione all’udienza di conferma non si arrende. Le sue armi successive sono tre: l’istanza di revoca o di abbreviazione “in qualsiasi momento” (art. 19, comma 6); il reclamo contro l’ordinanza di conferma, secondo l’art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19, comma 7; il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, che resta pendente in attesa che le misure cadano.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Conviene al creditore che ha notizie sul comportamento dell’impresa durante le trattative: pagamenti a favore di alcuni creditori e non di altri, atti di straordinaria amministrazione non comunicati all’esperto, piano che cambia continuamente. Il creditore sa che la durata delle misure è limitata e che, se riesce a farle revocare, riprende tutte le sue azioni. Preferisce non farla quando l’esperto sta lavorando bene e le trattative producono risultati, perché un’istanza respinta peggiora il suo rapporto con l’esperto e con il tribunale.
I suoi limiti
Il reclamo ha tempi stretti. La Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026 (massima su Brocardi) riguarda proprio il caso del debitore: dopo il diniego di conferma delle misure, il tribunale aveva riservato la decisione sull’istanza di fallimento; la Corte ha chiarito che il debitore conserva le sue difese, come il reclamo, ma non ha diritto a un rinvio, e nel caso il termine di quindici giorni per impugnare era già scaduto. La Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 (stessa fonte) ha escluso un vizio nella decisione di chiudere l’istruttoria prefallimentare senza concedere un termine al debitore per impugnare la revoca delle misure, in mancanza di una specifica indicazione del pregiudizio al diritto di difesa. Queste pronunce, rese nel regime del fallimento, valgono come regola di prudenza per entrambe le parti: chi vuole reclamare deve farlo subito, non può contare su rinvii.
Per il creditore, il limite è opposto: il ricorso per la liquidazione giudiziale non può essere deciso con sentenza di apertura finché le misure restano in piedi e le trattative non sono concluse (art. 18, comma 4). Deve quindi ottenere prima la revoca.
La tua contromossa
La contromossa chiave è comportarsi in modo da rendere impossibile la revoca: piano finanziario per i sei mesi successivi rispettato, informativa scritta all’esperto prima degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti (art. 21), pagamenti correnti trasparenti, nessuna disparità di trattamento ingiustificata. Il perimetro selettivo aiuta anche qui: chi ha messo dentro solo i creditori aggressivi può dimostrare che tutti gli altri vengono pagati o gestiti con accordi, e questa è la prova migliore della buona fede.
Attenzione a un errore frequente: il termine di deposito del ricorso. L’art. 19, comma 1, nella versione vigente, impone di depositare il ricorso per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, e di chiedere poi la pubblicazione del numero di ruolo nel registro delle imprese (il testo vigente, letto in sintesi, indica un termine di venti giorni: va controllato sul testo letterale). Il deposito omesso o tardivo rende le misure inefficaci. Il Trib. Trani 21/3/2022 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha tratto da un deposito tardivo il rigetto e la cancellazione della pubblicazione; il Trib. Genova 13/3/2023 ha considerato il termine perentorio, pur ammettendo una domanda subordinata di misure con efficacia dal nuovo deposito.
I termini corrono anche in agosto. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale (1-31 agosto) per i procedimenti disciplinati dal Codice: il ricorso, l’udienza, il reclamo e la proroga seguono il calendario ordinario anche d’estate. Il Trib. Brescia 5/8/2022 e il Trib. Torino 22/8/2022 (massimario Prato-Pistoia 2026) hanno escluso che la sospensione feriale incida sulla durata delle misure.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre a quelle citate, la massima del Trib. Trani 5/9/2022 (stesso massimario) ricorda che dopo un rigetto per ragioni di rito la nuova domanda richiede di rifare l’intero percorso, fase amministrativa e fase giudiziale; e il Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 7/11/2024 ha imposto, dopo l’inammissibilità della conferma, di ripetere il procedimento dell’art. 18 e di riattivare il contatto con i creditori. In una partita a tempo, perdere la protezione per un errore di deposito significa regalare settimane al creditore più veloce.
La sesta mossa: aggirare il perimetro passando dal bene, dai garanti o dal calendario
La mossa
Il creditore più esperto, quando trova il patrimonio dell’impresa protetto, non attacca frontalmente. Cerca un’altra porta. Le porte sono tre. La prima è il bene in cui l’impresa lavora ma che non le appartiene: il locatore avvia lo sfratto per morosità, la società di leasing chiede la restituzione del macchinario. La seconda sono i garanti: la banca escute la fideiussione del socio o dell’amministratore, aggredisce la casa del socio, chiede l’escussione della garanzia pubblica. La terza è il calendario: il creditore aspetta, perché sa che le misure hanno un limite massimo e che, finita la protezione, potrà riprendere da dove si era fermato.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, è la mossa più efficiente: costa poco, sfrutta i confini della legge e spesso mette sotto pressione chi decide nell’impresa. Un socio che rischia la casa diventa molto più disponibile a fare concessioni. Il creditore preferisce non farla quando il garante ha un patrimonio modesto (l’escussione costerebbe più di quanto rende) o quando l’attacco al garante rischia di far saltare un piano che, se riuscisse, gli garantirebbe un recupero migliore.
I suoi limiti
Sul bene in locazione, il limite è nella nozione di “beni con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”, su cui operano le misure (art. 18, comma 3). Il Trib. Asti 3/3/2022 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha ritenuto che le misure possano inibire lo sfratto da parte del locatore, perché l’immobile in cui si esercita l’impresa rientra tra i beni protetti, ferma la possibilità di revocare o abbreviare la misura se diventa sproporzionata. Se il locatore è nel perimetro, quindi, il rilascio può essere bloccato. In più, per i contratti pendenti con il locatore o con la società di leasing vale il comma 5: niente risoluzione unilaterale per il solo mancato pagamento dei canoni anteriori, se il creditore è tra quelli verso cui le misure operano.
Sui garanti la partita è più difficile per il debitore. Il Trib. Avellino 5/12/2022 ha escluso che le misure si estendano al patrimonio dei soci fideiussori, perché le garanzie personali non sono beni strumentali dell’impresa. Il Trib. Venezia 6/2/2023 ha però ammesso l’estensione ai garanti che si siano attivati e abbiano messo a disposizione i propri beni per il risanamento, e il Trib. Verona 11/12/2025 ha esteso le misure ai beni immobili del socio o dell’amministratore utilizzati nell’impresa, se funzionali alle trattative. Il Trib. Milano 10/2/2025 ha chiarito che soci e garanti devono tenere condotte corrette e trasparenti: un impegno solo formale non basta. Tutte queste massime sono nel massimario Prato-Pistoia 2026.
Sul calendario, il limite è scritto nella legge e gioca a favore del creditore: le misure protettive, proroghe comprese, non possono durare complessivamente più di 240 giorni (art. 19, comma 5). Il Trib. Monza con decreto del 17/3/2026 ha precisato che questo limite speciale prevale su quello generale, e che ripresentare l’istanza di nomina dell’esperto dopo un anno non riapre automaticamente un nuovo periodo di protezione se la crisi è la stessa: in quel caso i 240 giorni erano esauriti e il tribunale ha respinto le nuove misure.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire il perimetro intorno ai beni essenziali, non solo intorno ai creditori. Se l’impresa lavora in un capannone in locazione, il locatore va valutato subito: se ci sono canoni arretrati e il contratto contiene una clausola risolutiva, il locatore deve stare nel perimetro, con una motivazione che spieghi perché la perdita dell’immobile renderebbe impossibile il piano. Lo stesso vale per il leasing dei macchinari indispensabili.
Per i garanti, la contromossa è doppia. Se il socio garante è disposto a mettere beni nel piano (un immobile da vendere, un apporto di liquidità), si può chiedere l’estensione documentando l’impegno, sapendo che la giurisprudenza è divisa. Se non lo è, bisogna essere realisti: il garante resta esposto, e la sua protezione passa per la trattativa con la banca, non per le misure.
Per il calendario, la contromossa è non sprecare i giorni di protezione. I 240 giorni sono un capitale: chi li chiede tutti subito e poi non ha una proposta da presentare li brucia. Spesso conviene chiedere una durata iniziale realistica, legata a un cronoprogramma delle trattative, e riservare la proroga per la fase finale, quando si tratta di firmare accordi. La proroga si chiede con istanza, sentito l’esperto, per il tempo necessario al buon esito delle trattative.
Le pronunce che ti proteggono
Le pronunce di Asti e Verona aprono spazi utili; quelle di Avellino e Monza ricordano i confini. Insieme dicono una cosa precisa: la selettività funziona se segue la mappa dei beni essenziali e dei tempi reali della trattativa, non se viene usata come scudo indefinito.
La partita giocata: tre ipotesi di perimetro selettivo
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili. Non descrivono casi reali dello Studio.
Ipotesi 1: perimetro selettivo ben costruito. Srl manifatturiera con debiti per 1.847.300 €. Composizione: banca A 612.400 € (anticipi su fatture e mutuo, precetto già notificato e pignoramento presso terzi sui conti minacciato); banca B 288.900 € (mutuo con garanzia pubblica, rate regolari fino a tre mesi prima); agente della riscossione 341.750 € (cartelle notificate, rischio di pignoramento dei crediti verso clienti); 27 fornitori per 418.600 € (forniture correnti pagate a 60 giorni); locatore del capannone 63.250 € di canoni arretrati; società di leasing 122.400 €; lavoratori, esclusi per legge.
L’istanza con richiesta di misure verso banca A, agente della riscossione e locatore viene pubblicata nel registro delle imprese lunedì 2/11/2026. Il ricorso per la conferma va depositato entro il giorno successivo: martedì 3/11/2026. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito: ipotizziamo giovedì 12/11/2026, con ordinanza il giorno dopo, venerdì 13/11/2026. Il perimetro copre 1.017.400 € su 1.847.300 €, circa il 55% dei debiti, ma il 100% dei creditori che hanno un’arma esecutiva pronta e il bene essenziale. Banca B resta fuori con una lettera in cui si impegna a non revocare le linee durante le trattative; i fornitori restano fuori perché vengono pagati. Se l’ordinanza fissa la durata in 120 giorni dalla pubblicazione, la protezione arriva a martedì 2/3/2027; con le proroghe, il tetto dei 240 giorni porta al massimo a mercoledì 30/6/2027. Per la controparte più aggressiva, banca A, la convenienza a opporsi cala molto: il perimetro è motivato, l’esperto è favorevole, il pignoramento sui conti è bloccato e la sua migliore alternativa diventa trattare il rientro degli anticipi.
Ipotesi 2: misura su una sola iniziativa. Ristorante gestito da una srl con un fornitore di bevande che ha ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo per 74.380 € e ha notificato il precetto lunedì 9/11/2026. Trascorsi i dieci giorni del precetto, il fornitore potrebbe pignorare da venerdì 20/11/2026. L’impresa pubblica l’istanza lunedì 16/11/2026 chiedendo misure solo contro “l’esecuzione forzata promossa dal fornitore sulla base del decreto ingiuntivo e del precetto” e deposita il ricorso martedì 17/11/2026. Dal 16/11 il fornitore, come creditore interessato, non può avviare l’esecuzione; il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito, ipotizziamo venerdì 27/11/2026. All’udienza il fornitore chiede di essere escluso sostenendo di essere l’unico colpito. La contromossa è nel ricorso: si dimostra che il pignoramento della cassa e dei conti bloccherebbe gli acquisti delle materie prime per gli altri 14 fornitori, tutti pagati, e che al fornitore viene offerta una dilazione in 18 rate con pagamento integrale delle nuove forniture. La selettività, qui, è la prova della buona fede.
Ipotesi 3: l’errore del perimetro troppo stretto. Stessa Srl dell’ipotesi 1, ma banca B viene lasciata fuori senza nessuna lettera di impegno. Il 2/11/2026 l’istanza è pubblicata. Banca B vede che non è nel perimetro, ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e iscrive ipoteca giudiziale sul capannone di proprietà della società giovedì 19/11/2026. L’impresa chiede l’estensione delle misure a banca B, che il tribunale accoglie con ordinanza di venerdì 4/12/2026. L’estensione ferma le azioni successive, ma l’ipoteca già iscritta resta: il Trib. Bergamo 24/2/2022 ha escluso che in composizione negoziata si possa ottenere l’inefficacia di un’ipoteca giudiziale già iscritta, e il Trib. Milano 4/7/2025 ha negato la cancellazione dell’ipoteca in via cautelare, perché irreversibile. Risultato: banca B passa da creditore con garanzia pubblica a creditore anche ipotecario sul bene principale, e il suo potere nella trattativa aumenta. Diciassette giorni di ritardo nella scelta del perimetro hanno cambiato la gerarchia dei creditori.
Quando all’avversario conviene trattare
Ogni creditore, anche il più aggressivo, ha un momento in cui la trattativa diventa per lui la scelta più razionale. Saperlo riconoscere è metà della partita.
Subito dopo la conferma delle misure. È il momento in cui il creditore del perimetro ha perso la battaglia in udienza, vede bloccate le sue azioni per settimane e sa che il tribunale ha giudicato il piano almeno plausibile. Il suo calcolo cambia: aspettare 120 giorni senza poter agire, con il rischio di proroga, vale meno di un accordo che gli garantisce subito una parte del credito o un calendario di pagamenti. È il momento migliore per proporre moratorie, piani di rientro o accordi di saldo e stralcio con le banche.
Quando l’esperto ha espresso un parere favorevole. Il creditore sa che l’esperto è indipendente e che il suo parere pesa sulle decisioni del tribunale, dalle proroghe alle autorizzazioni dell’art. 22. Una proposta che l’esperto considera coerente con il risanamento è più difficile da rifiutare, perché il rifiuto apre la strada a strumenti in cui il dissenziente può essere vincolato.
Quando sul tavolo c’è una soluzione alternativa peggiore per lui. L’art. 23 CCII elenca gli esiti possibili delle trattative: contratti con uno o più creditori, convenzioni di moratoria, accordi sottoscritti anche dall’esperto, piani attestati, accordi di ristrutturazione, fino al concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies), che si omologa senza voto dei creditori. Il creditore che stima di prendere meno in uno di questi scenari ha interesse ad accordarsi prima.
Quando il perimetro lo protegge da altri creditori. È il punto che quasi nessuno considera: le misure non sono solo un vincolo, sono anche una garanzia per chi sta nel perimetro. Una banca inclusa sa che nemmeno gli altri creditori del perimetro possono acquisire prelazioni non concordate o aggredire il patrimonio. Il suo credito non viene “scavalcato” da chi corre di più. Questa parità di condizioni rende la trattativa più facile.
Quando il Fisco ha davanti una proposta di transazione completa. Per gli enti fiscali, la convenienza si misura con la relazione del professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Una proposta ben documentata, presentata durante le misure, è il modo più rapido per spostare l’ente dalla logica della riscossione alla logica dell’accordo.
Quando il locatore o la società di leasing rischiano di restare con un bene vuoto. Per il locatore di un capannone industriale, lo sfratto è una vittoria solo se trova rapidamente un nuovo conduttore. Se l’immobile è specifico, in una zona poco richiesta, o se il rilascio richiederebbe mesi di tempo e di spese, un accordo che preveda il pagamento regolare dei canoni correnti e un rientro graduale degli arretrati vale per lui più di una sentenza. Lo stesso ragionamento vale per la società di leasing: un macchinario restituito va ricollocato sul mercato dell’usato, spesso con una perdita rilevante. Quando questi creditori sono nel perimetro e vedono bloccata la risoluzione per i canoni anteriori (art. 18, comma 5), il loro calcolo si sposta rapidamente verso la trattativa.
Quando le misure stanno per scadere, ma il piano è solido. Il creditore paziente spera di arrivare al 240° giorno. Ma se a quella data l’impresa ha già firmato accordi con la maggior parte degli altri creditori, chi resta fuori rischia di trovarsi isolato, davanti a un’impresa risanata che lo pagherà secondo le condizioni ordinarie del suo titolo, o davanti a uno strumento di regolazione della crisi in cui il suo dissenso conta poco. In quel momento, l’accordo dell’ultimo minuto diventa la sua scelta più razionale.
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo: se prepari la proposta prima dell’udienza di conferma, la presenti il giorno dopo l’ordinanza, quando la convenienza del creditore è al massimo. Il Trib. Milano 24/2/2022 indica come destinatari naturali delle misure i creditori “antagonisti”; il passo successivo è trasformarli in controparti di un accordo.
La partita in tabella
La tabella mette in fila le mosse dei creditori, il vincolo che la legge impone a ciascuna, la contromossa disponibile e il momento utile per giocarla. Va letta tenendo presente che le pronunce di merito citate sono quasi tutte raccolte in massima, senza numero, e molte riguardano ancora gli artt. 6-7 del D.L. 118/2021, il cui contenuto è stato trasfuso negli artt. 18-19 CCII. Il valore di ogni contromossa dipende dai documenti del caso concreto e va verificato prima di depositare.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Il creditore escluso pignora o iscrive ipoteca | Art. 18 c.3: il divieto vale solo per i creditori interessati; ipoteca già iscritta non eliminabile (Trib. Bergamo 24/2/2022; Trib. Milano 4/7/2025) | Mappare prima i titoli esecutivi e includere chi può agire subito; chiedere l’estensione con il ricorso | Prima della pubblicazione; al più tardi nel ricorso per la conferma |
| Il creditore incluso chiede l’esclusione | Art. 19 c.4 e c.6: deve dimostrare sproporzione; scelta del perimetro spetta all’imprenditore (Trib. Torino 17/10/2023) | Scheda motivata per ogni creditore del perimetro (Trib. Catania 14/6/2022) | Ricorso e udienza di conferma, entro 10 giorni dal deposito |
| La banca sospende o revoca le linee | Art. 18 c.5 e c.5-bis; art. 16 c.5; giustificato motivo scritto (Trib. Verona 22/1/2024) | Includere le banche della liquidità corrente; chiedere misure cautelari se serve | Dalla pubblicazione; dopo la conferma la sospensione non può essere mantenuta |
| Fisco e agente della riscossione notificano e iscrivono a ruolo | Notifica e iscrizione non vietate (Trib. Trento 23/9/2022; Trib. Gela 4/4/2024); esecuzione vietata se incluso | Includere l’ente se c’è rischio di pignoramento; preparare la transazione fiscale | Prima delle azioni esecutive; durante le trattative |
| Istanza di revoca e reclamo | Art. 19 c.6 e c.7; reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; nessun diritto al rinvio (Cass. 241/2026) | Rispetto del piano finanziario semestrale, informativa all’esperto (art. 21) | Per tutta la durata; termini anche in agosto (art. 9 c.1) |
| Sfratto, leasing, garanti, attesa del 240° giorno | Beni dell’impresa protetti (Trib. Asti 3/3/2022); garanti di regola fuori (Trib. Avellino 5/12/2022); tetto di 240 giorni (Trib. Monza 17/3/2026) | Perimetro sui beni essenziali; durate realistiche; proroga riservata alla fase finale | Dalla pubblicazione fino al 240° giorno |
Le domande di chi sta scegliendo il perimetro
Posso chiedere le misure solo contro una banca e lasciare fuori tutti gli altri?
Sì. L’art. 18, comma 1, consente di chiedere le misure nei confronti di determinati creditori. Ma la scelta va motivata: occorre spiegare perché proprio quella banca minaccia le trattative e perché gli altri creditori non lo fanno. Senza motivazione, il tribunale può non essere in grado di valutare la misura (Trib. Catania 14/6/2022).
Posso escludere i lavoratori dal pagamento chiedendo le misure anche contro di loro?
No. I diritti di credito dei lavoratori sono esclusi per legge dalle misure protettive (art. 18, comma 1). Possono agire anche durante le trattative, e un piano credibile deve prevederne la gestione.
Se non metto un creditore nel perimetro, può chiedere la mia liquidazione giudiziale?
Può presentare il ricorso, ma secondo il testo dell’art. 18, comma 4, la sentenza di apertura non può essere pronunciata dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, salvo revoca delle misure. Il creditore escluso, però, può pignorare e iscrivere ipoteca. È per questo che il perimetro va scelto su chi ha titoli esecutivi.
Posso aggiungere un creditore dopo la pubblicazione?
Sì, ma devi chiederlo espressamente e in tempo. Con il ricorso per la conferma si può chiedere la modifica delle misure (art. 19, comma 1). Un’estensione non chiesta non viene concessa d’ufficio (App. Firenze 21/3/2023), e ciò che il creditore ha già fatto prima, come un’ipoteca iscritta, di regola resta.
Le misure selettive valgono anche per la mia impresa minore?
Sì, in quanto compatibili. L’art. 25-quater, comma 5, CCII richiama gli artt. 18 e 19 per le imprese sotto soglia, con la formula “in quanto compatibili”. La compatibilità di alcuni adempimenti, come il piano finanziario semestrale, va valutata caso per caso; non risultano pronunce specifiche sulle imprese sotto soglia.
Ad agosto i termini si fermano?
No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale (1-31 agosto) per i procedimenti disciplinati dal Codice. Deposito del ricorso, udienza, reclamo e proroghe seguono il calendario ordinario anche d’estate.
I paletti fissati dai giudici
Le pronunce che seguono sono state lette in questa ricerca: le massime del massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia (edizione 2026), le massime delle due ordinanze e sentenze di Cassazione pubblicate su Brocardi, il commento di Iusletter sul decreto di Monza e la rassegna di EC News del 30/7/2026. Le pronunce di merito sono riportate in massima, quasi sempre senza numero, e molte sono state rese quando le norme erano ancora gli artt. 6-7 del D.L. 118/2021: prima di usarle in un atto va letto il testo integrale.
Sulla scelta del perimetro (contro la mossa “esclusione”)
– Trib. Torino 17/10/2023: la portata soggettiva delle misure, anche selettiva, è una scelta dell’imprenditore, da esercitare in accesso o in sede di conferma. Rilevanza: il creditore incluso non può pretendere una protezione “per tutti” o “per nessuno”.
– Trib. Catania 14/6/2022: la misura selettiva deve essere motivata, altrimenti il giudice non può valutarla. Rilevanza: la motivazione per creditore è la prima difesa contro l’opposizione.
– Trib. Milano 24/2/2022: sono inammissibili richieste generiche; i destinatari tipici sono i creditori con condotte “antagoniste”, capaci di vanificare le trattative. Rilevanza: fissa il criterio per scegliere chi includere.
– Trib. Roma 3/2/2022 e Trib. Bergamo 24/2/2022: nel primo regime, protezione da circoscrivere ai creditori indicati e concretamente incisi, con contraddittorio verso i terzi incisi. Rilevanza: anche oggi, un perimetro mirato rende il contraddittorio più semplice.
– Trib. Padova 25/2/2022, Trib. Bergamo 5/4/2022, Trib. Salerno 10/5/2022, Trib. Padova 3/6/2022: la protezione generale è ammissibile se strumentale al piano, senza controindicazioni dell’esperto e senza pregiudizio sproporzionato. Rilevanza: la scelta tra generale e selettivo si gioca sulla strumentalità.
Sulla limitazione da parte del tribunale (contro la mossa “riduzione”)
– Trib. Bologna 23/9/2025: il tribunale può limitare nel tempo l’effetto protettivo verso alcune categorie di creditori, per evitare pregiudizi sproporzionati. Rilevanza: consente perimetri “a durata differenziata”.
– Trib. Torino 23/2/2022: si può escludere dalla misura una specifica procedura esecutiva, se il trasferimento è conveniente e non pregiudica i creditori. Rilevanza: la selettività riguarda anche le singole iniziative.
Sulle esecuzioni e le ipoteche (contro la mossa “corsa al pignoramento”)
– Trib. Milano 17/1/2022: possono essere confermate misure mirate a paralizzare i pignoramenti sui conti correnti che impediscono l’operatività. Rilevanza: giustifica l’inclusione del creditore che minaccia la liquidità.
– Trib. Milano 5/8/2022: le contestazioni sull’esecuzione avviata in violazione delle misure spettano al giudice dell’esecuzione. Rilevanza: indica dove si difende il debitore.
– Trib. Milano 4/7/2025: niente misura cautelare che imponga ai terzi pignorati di liberare le somme, né cancellazione cautelare dell’ipoteca. Rilevanza: ciò che il creditore fa prima delle misure di regola resta.
– Trib. Bergamo 24/2/2022: in composizione negoziata non si ottiene l’inefficacia di un’ipoteca giudiziale già iscritta. Rilevanza: il tempo della scelta del perimetro è decisivo.
Su banche e Fisco (contro le mosse “linee di credito” e “riscossione”)
– Trib. Verona 22/1/2024: revoca o sospensione degli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto. Rilevanza: limite alla banca, utile anche fuori dal perimetro.
– Trib. Monza, decr. 17/3/2026 (R.G. 8353/2025 V.G.): la misura cautelare contro un singolo creditore, la banca che escute le garanzie pubbliche, richiede un piano coerente e compiuto; il tetto dei 240 giorni non si aggira ripresentando l’istanza per la stessa crisi. Rilevanza: segna il confine della selettività “cautelare”.
– Trib. Trento 23/9/2022 e Trib. Gela 4/4/2024 (da EC News): notifica delle cartelle e iscrizione a ruolo non sono vietate dalle misure. Rilevanza: la protezione verso il Fisco blocca l’esecuzione, non il titolo.
– Trib. La Spezia 23/2/2023: durante la protezione le pubbliche amministrazioni debitrici devono pagare regolarmente l’impresa. Rilevanza: valorizza l’inclusione dell’ente quando l’impresa incassa dalla PA.
Su beni, garanti e durata (contro la mossa “aggiramento”)
– Trib. Asti 3/3/2022: le misure possono inibire lo sfratto dell’immobile in cui si esercita l’impresa. Rilevanza: il locatore va valutato per l’inclusione.
– Trib. Avellino 5/12/2022; Trib. Venezia 6/2/2023; Trib. Verona 11/12/2025; Trib. Milano 10/2/2025: i garanti di regola restano fuori, salvo apporti concreti al piano o beni del socio usati nell’impresa; serve una condotta trasparente. Rilevanza: delimita la protezione dei soci.
– Trib. Reggio Emilia 7/10/2025: il divieto di liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione. Rilevanza: limita il creditore escluso.
Su termini e reclamo (contro la mossa “revoca”)
– Trib. Trani 21/3/2022; Trib. Genova 13/3/2023; App. Firenze 21/3/2023: deposito tardivo del ricorso e mancata istanza di estensione portano a perdere la protezione. Rilevanza: gli errori di rito regalano tempo al creditore.
– Trib. Brescia 5/8/2022; Trib. Torino 22/8/2022: la sospensione feriale non incide sulla durata delle misure. Rilevanza: coerente con l’art. 9, comma 1, CCII.
– Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026 e Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 (massime su Brocardi): il debitore non ha diritto a un rinvio per impugnare il diniego o la revoca delle misure. Rilevanza: il reclamo va preparato subito.
Cosa può fare lo Studio Monardo nella partita delle misure protettive
Giochiamo la partita accanto a te, partendo da ciò che i creditori hanno già fatto e da ciò che possono fare il giorno dopo la pubblicazione dell’istanza. Ecco gli strumenti concreti.
- Mappiamo i titoli esecutivi e gli atti già notificati: precetti, decreti ingiuntivi, cartelle, intimazioni, pignoramenti in corso, ipoteche iscritte, con le relative date.
- Disegniamo il perimetro creditore per creditore: decidiamo chi entra, chi resta fuori e per quali iniziative, con una scheda motivata per ciascuno.
- Valutiamo con lo staff di commercialisti la convenienza di ogni creditore: garanzie, rango, recupero atteso nella liquidazione e nel piano, per prevedere chi si opporrà e chi tratterà.
- Prepariamo la dichiarazione dell’art. 18, comma 2, e il ricorso dell’art. 19 con i documenti richiesti: bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, piano finanziario per sei mesi, prospetto delle iniziative.
- Presidiamo le scadenze che non perdonano: deposito entro il giorno successivo alla pubblicazione, iscrizione del numero di ruolo, udienza, proroghe, ricordando che i termini corrono anche in agosto.
- Verifichiamo la posizione delle banche: affidamenti, anticipi, garanzie pubbliche, comunicazioni di revoca, per far valere i commi 5 e 5-bis dell’art. 18 e l’art. 16, comma 5.
- Gestiamo il fronte fiscale: valutiamo l’inclusione dell’agente della riscossione e prepariamo, con i commercialisti, la proposta di transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis.
- Difendiamo le misure in udienza e contro le istanze di revoca, con la documentazione sulla buona fede e sul rispetto del piano.
- Proponiamo o resistiamo al reclamo nei termini stretti del rito cautelare e seguiamo l’eventuale prosieguo fino in Cassazione.
- Apriamo il tavolo della trattativa nel momento giusto, di regola subito dopo la conferma, quando la convenienza del creditore si sposta verso l’accordo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema la competenza che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere la composizione negoziata dal lato dell’esperto significa sapere quali perimetri un esperto considera credibili, quali documenti chiede prima di esprimere il parere sulle misure e quali comportamenti dell’impresa lo portano a segnalare criticità al tribunale. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’istanza alla Cassazione: lo stesso difensore segue il ricorso per la conferma, il reclamo e l’eventuale giudizio di legittimità, senza cambiare linea a metà partita. E se la composizione negoziata non porta a un accordo e l’impresa è sotto soglia, le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC permettono di valutare subito le alternative, come il concordato minore o la liquidazione controllata.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la scelta del perimetro è una decisione giuridica, ma la convenienza di ogni creditore si legge nei numeri del bilancio, delle garanzie e dei flussi. Non promettiamo risultati: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia su ogni mossa prevedibile della controparte.
L’ultima mossa è la tua
Chiedere le misure protettive solo contro alcuni creditori non è un ripiego, è spesso la scelta più forte: concentra la protezione dove il rischio è reale, rende il procedimento di conferma più gestibile e mostra all’esperto e al tribunale che l’impresa conosce la propria situazione. Ma ogni creditore lasciato fuori conserva le sue armi, e ogni creditore messo dentro senza motivazione diventa un oppositore. Nella composizione negoziata non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo affronta questa scelta con le competenze che la materia richiede: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che permette di leggere le misure protettive con gli occhi di chi le valuta al tavolo; quella di avvocato cassazionista, per difendere le misure dalla conferma fino all’ultimo grado; e il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, indispensabile quando i creditori da collocare nel perimetro sono banche e agente della riscossione.
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